L’indegnità a succedere è una forma di sanzione di carattere patrimoniale e di natura civilista, mediante cui viene dichiara l’esclusione di un successibile a causa di comportamenti particolarmente gravi e deplorevoli.
L’istituto dell’indegnità, tuttavia, non deve essere confuso con quello della diseredazione poichè il primo attiene alla condotta tipica posta in essere da una persona che si macchia di disvalore sociale per cui la legge ritiene impossibile la successione, il secondo invece attiene alla scelta del de cuius ad estromettere esplicitamente dal testamento un erede.
Cosa vuol dire indegnità a succedere
L’indegnità a succedere è un istituto giuridico che si connota per l’essere una sanzione civile di carattere patrimoniale, il cui scopo è escludere ex lege la capacità di diventare erede.
L’indegnità a succedere opera in tutti quei casi che, tassativamente individuati ex art. 463 c.c., macchiano il successibile di un particolare disvalore sociale, sia per l’entità che per la gravità della condotta da questi commessa.
Si tratta di comportamenti sanzionati dall’ordinamento per il grave pericolo all’interesse della collettività e che, per questo motivo, qualificano la persona come immeritevole di ricevere l’eredità.
L’indegnità a succedere è una sanzione di natura civile e non penale, dal momento che può essere promossa anche nei confronti di una persona già deceduta, così come sopravvivere anche all’estinzione del reato da cui trae origine.
Chi è considerato indegno viene escluso dalla successione, per esempio, per aver tentato di uccidere il testatore oppure per aver provato a cambiarne il testamento con violenza o con dolo.
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I casi di indegnità
L’indegnità è una causa di esclusione dall’eredità che opera ex legis.
Per questo motivo, l’ordinamento individua tassativamente le cause all’art. 463 c.c.:
- chi ha volontariamente ucciso o tentato di uccidere la persona della cui successione si tratta, o il coniuge, o un discendente, o un ascendente della medesima, purché non ricorra alcuna delle cause che escludono la punibilità a norma della legge penale;
- chi ha commesso, in danno di una di tali persone, un fatto al quale la legge dichiara applicabili le disposizioni sull'omicidio;
- chi ha denunziato una di tali persone per reato punibile, con l'ergastolo o con la reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a tre anni, se la denunzia è stata dichiarata calunniosa in giudizio penale; ovvero ha testimoniato contro le persone medesime imputate dei predetti reati, se la testimonianza è stata dichiarata, nei confronti di lui, falsa in giudizio penale;
- chi ha denunziato una di tali persone per reato punibile, con l'ergastolo o con la reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a tre anni, se la denunzia è stata dichiarata calunniosa in giudizio penale; ovvero ha testimoniato contro le persone medesime imputate dei predetti reati, se la testimonianza è stata dichiarata, nei confronti di lui, falsa in giudizio penale;
- chi ha indotto con dolo o violenza la persona, della cui successione si tratta, a fare, revocare o mutare il testamento, o ne l'ha impedita;
- chi ha soppresso, celato, o alterato il testamento dal quale la successione sarebbe stata regolata;
- chi ha formato un testamento falso o ne ha fatto scientemente uso.
Gli effetti dell’indegnità nel testamento
L’indegnità è disciplinata dagli artt. 463 e seguenti del Codice Civile, specificando anche le conseguenze della dichiarazione di indegnità.
L’indegno risulta escluso dalla successione e l’eredità viene devoluti ai successibili subordinati: le quote spettanti all’erede indegno vengono ridistribuite tra gli altri eredi o legittimari, secondo le disposizioni testamentarie e le norme sulla successione legittima.
Se un soggetto è dichiarato indegno, i legati a suo favore possono essere revocati. Questo significa che il testatore, nel momento in cui ha redatto il testamento, non intendeva conferire alcun beneficio a chi si è reso indegno.
Grazie alla Legge n. 4/2018, art. 5, l’ordinamento si è arricchito di un’ulteriore norma: vale a dire l’art. 463 bis c.c., che ha inteso tutelare gli orfani dei crimini domestici introducendo l’istituto della sospensione.
Il coniuge, il coniuge legalmente separato oppure la parte dell’unione civile possono essere sospesi dalla successione:
- se indagati per omicidio volontario o tentato del coniuge o della parte dell’unione civile;
- se indagati per omicidio volontario o tentato ai danni del genitori o dei fratelli.
Fino alla sentenza di condanna, al decreto di archiviazione oppure alla sentenza di proscioglimento, costoro risultano essere sospesi dalla successione e seguirà la nomina di un curatore.
Pertanto, sino a quel momento, il sospeso non potrà concludere atti di accettazione dell’eredità (neppure con beneficio d’inventario), così come non potrà compiere azioni possessori o atti conservativi.
La riabilitazione
In base all’art. 466 c.c., la persona dichiarata indegna può essere riabilitata.
La riabilitazione espressa (o totale) consta di una dichiarazione espressamente resa dal testatore che, in atto pubblico o nel testamento, afferma di voler riabilitare l’erede.
La dichiarazione di riabilitazione espressa non è revocabile, per cui una volta affermata non potrà essere ritrattata.
Invece, la riabilitazione parziale riguarda quel soggetto che, pur reputato indegno, non è stato ancora riabilitato ma risulta essere meramente investito dai benefici di una o più disposizioni del testatore.
Come estromettere gli indegni dal testamento
L’azione di indegnità è l’azione giudiziale mediante la quale è possibile ottenere l’estromissione dal testamento degli eredi indegni a succedere.
L’azione può essere promossa dai cd. soggetti legittimati, come:
- i successibili in sostituzione dell’indegno;
- lo Stato;
- i creditori in via surrogatoria.
È bene ricordare che l’indegnità deve essere dichiarata giudizialmente dal Tribunale, poichè non è rilevabile d’ufficio.