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29 Aprile 2024
15:00

Impresa senza utenza telefonica per mesi: la perdita di chance deve essere risarcita

Deve essere risarcita l'impresa che per mesi è rimasta senza utenza telefonica? Sì, La società di telefonia è infatti responsabile dell’inadempimento causato dal ritardo nell’attivazione della linea telefonica del consumatore che in via di “ragionevole probabilità” avrebbe potuto conseguire profitti maggiori nel periodo in cui i potenziali clienti avrebbero potuto contattarlo.

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Impresa senza utenza telefonica per mesi: la perdita di chance deve essere risarcita
Dottoressa in Giurisprudenza
Impresa senza utenza telefonica per mesi: la perdita di chance deve essere risarcita

Deve essere risarcita l'impresa che per mesi è rimasta senza utenza telefonica? Sì, a stabilirlo è la Corte di Cassazione.

La compagnia telefonica che non attivi la nuova linea all’impresa e faccia perdere il numero di telefono “vecchio” con cui avrebbe potuto risolvere l’impasse è tenuta a risarcire il danno da perdita di chance cagionato.

La società di telefonia è infatti responsabile dell’inadempimento causato dal ritardo nell’attivazione della linea telefonica del consumatore che in via di “ragionevole probabilità” avrebbe potuto conseguire profitti maggiori nel periodo in cui i potenziali clienti avrebbero potuto contattarlo.

Il fatto

La società Sigma conveniva innanzi al Giudice di Pace la compagnia Telefonia Beta SpA al fine di ottenere il risarcimento dei danni subìti dalla mancata attivazione del contratto telefonico da cui era conseguita l'interruzione della linea telefonica per mesi.

La Telefonia Beta SpA, una volta concluso il nuovo contratto con la società Sigma, aveva provveduto a far migrare la linea telefonica senza tuttavia verificare la fattibilità tecnica e operativa del servizio proposto. La società di telefonia non si avvedeva del fatto che il servizio prevedeva l’installazione di un particolare centralino che tuttavia era incompatibile con quello utilizzato dalla Sigma.

Per questo motivo, la società Sigma non poteva né rientrare con il precedente gestore, né attivare la nuova linea, con il risultato di rimanere senza collegamento internet e senza utenza telefonica.

Il Giudice di Pace provvedeva ad accogliere la domanda e dichiarava la Telefonia Beta SpA responsabile esclusiva nella causazione dei danni che venivano condannati nella somma di 4.000 euro.

A seguito della decisione, la Telefonia Beta SpA proponeva appello che, tuttavia, rigettava la domanda della società Sigma. Secondo il Tribunale, infatti, la società attrice aveva omesso di allegare l’esistenza di una lesione e la riconducibilità al fatto posto in essere dalla parte convenuta danneggiante. Mancando il nesso causale, quindi, il danno non poteva essere liquidato in via equitativa.

La società Sigma proponeva ricorso per cassazione evidenziando come l’interruzione della linea telefonica per mesi, l’assenza del collegamento internet e la perdita del numero di telefono originario, fossero stati per essa fonte di perdita economica poiché impossibilitata dall'intraprendere sviluppi commerciali e nuovi contatti con la clientela interessata.

La decisione

La Corte di Cassazione, sezione 3, civile, ordinanza del 23 aprile 2024, n. 10885 si pronunciava in materia di somministrazione del servizio di telefonia e il conseguente danno da perdita di chance.

I Giudici hanno provveduto a richiamare la giurisprudenza consolidata e secondo cui l’impossibilità di acquisire nuovi clienti dovuto al mancato oppure inesatto inserimento nell’elenco telefonico dei dati identificativi del consumatore è di una perdita di chance.

La stessa deve essere intesa non come la perdita di un vantaggio economico immediato, bensì nell’impossibilità di poterlo conseguire.

“La condotta inadempiente della società telefonica nel garantire velocemente l’attivazione dell’utenza e il mantenimento del numero telefonico comporta la presunzione che il cliente in via di “ragionevole probabilità” avrebbe potuto conseguire profitti maggiori nel periodo in cui gli utenti potenziali avrebbero potuto contattarlo” sostiene la Corte di Cassazione.

Per questa ragione, del resto, la prova del danno deve essere valutata alla stregua dei criteri di serietà, consistenza e apprezzabilità che consentono di liquidare il danno in via equitativa.

Ai sensi dell’art. 1226 c.c. il criterio della liquidazione del danno in via equitativa cui il giudice deve dar luogo, può essere ricorribile anche senza una specifica domanda di parte, poichè si tratta di una necessità che è rimessa al prudente apprezzamento del decidente.

In conclusione, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso dell’impresa rimasta senza linea telefonica per mesi e riconosce l’inadempimento della società di telefonia.

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Virginia Sacco
Dottoressa in Giurisprudenza
Dopo la laurea presso l'Università degli Studi di Napoli - Federico II, ho seguito le mie passioni specializzandomi prima in Sicurezza economica, Geopolitica e Intelligence presso SIOI - UN ITALY e, successivamente, in Diritto dell'Unione Europea presso il mio ateneo di origine. Ho concluso la pratica forese in ambito penale, occupandomi di reati finanziari e doganali. Nel corso degli anni ho preso parte attivamente a eventi, attività e progetti a livello europeo e internazionale, approfondendo i temi della cooperazione giudiziaria e del diritto penale internazionale. Ho scritto di cybersicurezza, minacce informatiche e sicurezza internazionale per "Agenda Digitale" e "Cyber Security 360". Su Lexplain scrivo di diritto con parole semplici e accessibili.
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