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10 Giugno 2024
17:00

Immunità parlamentare: cos’è e come funziona (anche per eurodeputati)

Il termine immunità indica una situazione giuridica soggettiva che viene riconosciuta ad alcuni cittadini per l’ufficio che gli stessi ricoprono: non si tratta di un privilegio personale, ma di una garanzia che permette a taluni soggetti di esercitare liberamente le loro funzioni.

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Immunità parlamentare: cos’è e come funziona (anche per eurodeputati)
Avvocato
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Il termine immunità indica una situazione giuridica soggettiva che viene riconosciuta ad alcuni cittadini per l’ufficio che gli stessi ricoprono: non si tratta di un privilegio personale, ma di una garanzia che permette a taluni soggetti di esercitare liberamente le loro funzioni.

Nel nostro ordinamento esistono varie ipotesi di immunità, ad esempio:

  • l’immunità parlamentare, di cui godono i membri di Camera e Senato e che è prevista dall’art. 68 della Costituzione;
  • l’immunità di cui godono i Ministri e il Presidente del Consiglio;
  • l’immunità di cui gode il Presidente della Repubblica.

Le varie tipologie di immunità si differenziano per una serie di ragioni che verranno esposte di seguito.

Le disposizioni relative alla regolamentazione delle immunità hanno subito una serie di modifiche nel corso della storia.

Per ciò che concerne l’immunità parlamentare, ad esempio, va ricordato che l’art. 68 della Costituzione presenta attualmente una formulazione differente rispetto a quella originaria approvata dall’Assemblea costituente.

Nella sua originaria formulazione, l’art. 68 della Costituzione prevedeva, in particolare, la necessità di preventiva autorizzazione per sottoporre un parlamentare a perquisizione personale o domiciliare, ad arresto o ad altra misura di privazione della libertà personale e a procedimento penale.

Successivamente la formulazione della disposizione in questione è stata modificata.

Con legge costituzionale n. 3 del 1993, infatti, è stata abolita la richiesta di previa autorizzazione della Camera di appartenenza per sottoporre i parlamentari a procedimento penale.

L’autorizzazione è dunque attualmente limitata ai casi di perquisizione personale o domiciliare, di arresto o di altra misura privativa della libertà personale, di intercettazione e di sequestro di corrispondenza.

Viene inoltre esclusa la necessità di richiedere l’autorizzazione qualora debba essere eseguita una sentenza irrevocabile di condanna.

La Legge n.140/2003, approvata su iniziativa, tra l’altro, dell’on. Boato, era inoltre volta a tracciare una disciplina organica onde regolamentare gli aspetti sostanziali e procedurali relativi all’applicazione dell’art. 68 Cost..

Attualmente la disciplina in tema di immunità parlamentare si articola nei termini che seguono.

Cosa sono le immunità parlamentari: l’art 68 della Costituzione

La norma di riferimento in tema di immunità è l’art. 68 della Costituzione: “I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell’atto di commettere un delitto per il quale è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza. Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza”.

Secondo quanto previsto dall’art. 68 della Costituzione, dunque, i membri del Parlamento:

  • non possono rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle funzioni;
  • non possono essere sottoposti a perquisizione personale senza autorizzazione della Camera di appartenenza;
  • non possono essere sottoposti a perquisizione domiciliare senza autorizzazione della Camera di appartenenza;
  • non possono essere arrestati senza autorizzazione della Camera di appartenenza;
  • non possono essere privati della libertà personale senza autorizzazione della Camera di appartenenza;
  • non possono essere mantenuti in detenzione senza autorizzazione della Camera di appartenenza;
  • non possono essere intercettati senza autorizzazione della Camera di appartenenza;
  • non possono subire sequestro di corrispondenza senza autorizzazione della Camera di appartenenza.

L’autorizzazione della Camera di appartenenza non è tuttavia necessaria nelle seguenti ipotesi:

  • se vi è stata sentenza irrevocabile di condanna;
  • se il parlamentare è colto nell’atto di commettere un delitto per il quale è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza.

Come si può dedurre da quanto indicato, il parlamentare gode di un’immunità che ha un contenuto alquanto ampio e che è giustificata dal delicato ruolo che ricopre.

Nel diritto italiano esistono anche altre tipologie di immunità.

Un esempio è rappresentato dall’immunità di cui godono i Ministri.

Secondo quanto stabilito dall’art. 96 della Costituzione, infatti, “Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale”.

La differenza con l’immunità di cui godono i parlamentari consiste nel fatto che la preventiva autorizzazione del Senato o della Camera riguarda esclusivamente i reati commessi nell’esercizio delle funzioni di Ministro o di Presidente del Consiglio dei ministri.

Questo tipo di immunità di cui godono Ministri e Presidente si estende anche al periodo successivo alla cessazione della carica ricoperta.

Altra ipotesi contemplata dalla Costituzione riguarda l’immunità che è prevista a favore del Presidente della Repubblica.

Secondo quanto stabilito dall’art. 90 della Costituzione, infatti, “Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione. In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri”.

Anche in questo caso si fa riferimento ad atti compiuti nell’esercizio delle funzioni, atti per i quali il Presidente non è responsabile, tranne che in due ipotesi:

  • alto tradimento;
  • attentato alla Costituzione.

In questo caso è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune ed è poi giudicato dalla Corte costituzionale.

Come funziona l’immunità parlamentare in Italia

La richiesta di autorizzazione a procedere viene depositata dalla Procura competente in Parlamento e successivamente è esaminata dalla Camera interessata (quella di appartenenza del Parlamentare).

Come previsto dall’art. 4 della Legge n.140/2003, infatti “Quando occorre eseguire nei confronti di un membro del Parlamento perquisizioni personali o domiciliari, ispezioni personali, intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni, sequestri di corrispondenza, o acquisire tabulati di comunicazioni, ovvero, quando occorre procedere al fermo, all'esecuzione di una misura cautelare personale coercitiva o interdittiva ovvero all'esecuzione dell'accompagnamento coattivo, nonché di misure di sicurezza o di prevenzione aventi natura personale e di ogni altro provvedimento privativo della libertà personale, l'autorità competente richiede direttamente l'autorizzazione della Camera alla quale il soggetto appartiene.

L'autorizzazione è richiesta dall'autorità che ha emesso il provvedimento da eseguire; in attesa dell'autorizzazione l'esecuzione del provvedimento rimane sospesa.

L'autorizzazione non è richiesta se il membro del Parlamento è colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza ovvero si tratta di eseguire una sentenza irrevocabile di condanna.

In caso di scioglimento della Camera alla quale il parlamentare appartiene, la richiesta di autorizzazione perde efficacia a decorrere dall'inizio della successiva legislatura e può essere rinnovata e presentata alla Camera competente all'inizio della legislatura stessa”.

Una volta depositata la richiesta in Parlamento, dunque, la Giunta competente se ne fa carico.

In Senato è competente la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, mentre alla Camera è competente la Giunta per le autorizzazioni.

La Giunta per le autorizzazioni, secondo quanto stabilito dall’art. 18 del Regolamento della Camera dei deputati, è composta da quindici deputati nominati dal Presidente della Camera.

Essa ha il compito di riferire all'Assemblea, nel termine tassativo di trenta giorni dalla trasmissione fatta dal Presidente della Camera, in ordine alle richieste di autorizzazione a procedere riguardanti deputati.

La Giunta formula, con relazione, proposta di concessione o di diniego dell'autorizzazione e prima di deliberare, invita il deputato interessato a fornire i chiarimenti che egli ritenga opportuni.

La Camera trasmette all'autorità giudiziaria la propria deliberazione e se l’autorizzazione è negata, il pubblico ministero è tenuto a formulare la richiesta di archiviazione, a meno che l’autorità giudiziaria non ritenga di sollevare conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale.

Come funziona l’immunità parlamentare nel Parlamento europeo

I membri del Parlamento europeo godono dell’immunità parlamentare, che ha un contenuto analogo all'immunità prevista dagli ordinamenti nazionali.

Qualora venga fatta una richiesta di revoca dell’immunità di un deputato, si applica il procedimento previsto dall’art. 9 del Regolamento del Parlamento europeo.

Ogni richiesta diretta al Presidente volta a revocare l'immunità di un deputato, viene comunicata in Aula e deferita alla commissione competente.

La commissione esamina la richiesta e presenta una proposta di decisione motivata all’Aula.

In caso di reiezione di una proposta, si considera adottata la decisione contraria.

Il deputato interessato può essere ascoltato e può produrre tutti i documenti che ritiene pertinenti.

Il Presidente deve comunicare immediatamente la decisione del Parlamento al deputato interessato e all'autorità competente dello Stato membro interessato o al procuratore capo europeo.

Anche nel caso in cui l’immunità venga revocata, il parlamentare europeo continua a esercitare il suo mandato.

Laureata con lode in giurisprudenza presso l’Università degli studi di Napoli Federico II. Ho poi conseguito la specializzazione presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali, sono stata collaboratrice della cattedra di diritto pubblico comparato e ho svolto la professione di avvocato. Sono autrice e coautrice di numerosi manuali, alcuni tra i più noti del diritto civile e amministrativo. Sono inoltre autrice di numerosi articoli giuridici e ho esperienza pluriennale come membro di comitato di redazione. Per Lexplain sono editor per l'area "diritto" e per l'area "fisco". 
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