In caso di sinistro stradale il nostro ordinamento prevede la possibilità, in capo a colui che ha subito un danno per effetto di una condotta antigiuridica posta in essere da un automobilista, di richiedere il ristoro di tale danno, sia esso materiale, che fisico e/o morale.
Vediamo qui di seguito, nello specifico a cosa ci riferiamo quando parliamo di risarcimento danni derivanti da un sinistro stradale.
Che cosa si intende per risarcimento danni da sinistro stradale
Ogni ordinamento classifica come giuridicamente rilevanti atto o fatti della vita umana dai quali far discendere una serie di conseguenze ed effetti che incidono sulla sfera giuridica di un singolo, ovvero su quel complesso di rapporti che fanno parte ad un determinato individuo, sia che siano essi attivi che passivi. La responsabilità giuridica identifica le conseguenze, (in termini di obblighi o obbligazioni) che discendono da un dato atto o fatto il che significa in termini più semplici che: al verificarsi di una determinata condotta l’ordinamento ricollega, in capo ad un soggetto, un determinato dovere giuridico.
In Italia il tema della responsabilità è molto vasto in quanto oltre alla classica responsabilità civile e penale nel nostro ordinamento si sono via via sviluppati diversi tipi di responsabilità come ad esempio quella amministrativo-contabile o quella disciplinare del lavoratore.
Vediamo quindi che la singola condotta di un individuo può dar luogo a vari tipi di responsabilità, anche cumulabili e concorrenti tra loro.
Il tema affrontato in questo articolo ne è un paradigma. Da un sinistro stradale, infatti, possono verificarsi, cumulativamente, l’applicazione di una pena, (poichè la condotta integra la fattispecie di un reato), l’applicazione di una sanzione amministrativa(poichè il sinistro è causato violando le norme del codice della strada per cui è applicabile una sanzione), un obbligazione civile al risarcimento del danno (per il danno patrimoniale e non patrimoniale arrecato a terzi).
In Italia il sistema di responsabilità civile si fonda sul principio del risarcimento del danno, inteso quale pregiudizio economico subito da un determinato individuo in termini di diminuzione del suo patrimonio (deminutio patrimonii). La responsabilità civile, però, oltre al danno economico può provocare anche un danno non patrimoniale, ovverosia, incidere su un interesse giuridicamente rilevante che non sia suscettibile di valutazione econ omica(ad es. la reputazione) ed anche in tali casi, il legislatore ha previsto un sistema che prevede la liquidazione economica del danno o la costituzione di obblighi di fare. Di conseguenza, la responsabilità civile nel nostro ordinamento viene suddivisa in due grandi categorie: la responsabilità contrattuale (artt. 1218 e ss. c.c.) il mancato adempimento di un obbligo da parte di un soggetto nei confronti di un altro soggetto e che può discendere da un contratto o da una qualsiasi altra fonte ex art. 1173 c.c. purchè diversa dal fatto illecito( cass. S.U. 26 giugno 2007 n° 14712) e la responsabilità extracontrattuale o aquiliana ex art. 2043 e ss. c.c., derivante da fatto illecito e riconducibile al brocardo latino del “neminem laedere”.
La circolazione stradale, nel coinvolgere attività riconducibili alla vita umana, può dar luogo ad un fatto illecito, capace di configurare la responsabilità civile di determinati soggetti per i danni da essi causati a cose persone.
L’art. 2054 del codice civile, in soli quattro commi, stratifica le regole applicabili a tale tipo di responsabilità, che risultano del tutto peculiari rispetto a quelle che, più in generale, vengono dettate dall’art. 2043 c.c. per la violazione del principio del neminem laedere.
La fattispecie prevista dall’art. 2054 c.c. costituisce una particolare applicazione della regola generale posta dall’art. 2050 c.c.:la circolazione dei veicoli, in altri termini, viene considerata dal legislatore come un particolare caso di attività pericolosa, che determina specifiche deroghe rispetto al regime dettato dall’art. 2043 c.c.”
Attenzione però che bisogna capire bene cosa si intenda quando si utilizza la locuzione “circolazione stradale”, in tema di risarcimento del danno.
In termini di operatività della polizza assicurativa, e quindi di risarcimento danni, la Cassazione a Sezioni Unite Civili, con sentenza n° 8620 del 29 aprile 2015, ha chiarito che non vi è alcuna differenza, tra lo stato di movimento e quello di quiete di un veicolo, e quindi nel concetto di circolazione stradale deve essere ricompresa anche la circolazione statica.Pertanto, la nozione tecnico giuridica di circolazione stradale, così come assunta dall’art. 2054 c.c., ha una connotazione diversa e più ampia rispetto a quella che il termine circolazione assume nel linguaggio comune.
Tanto è confermato dal Codice della Strada all’art. 3 sub. 9 nonchè dall’art. 157 lett. c. e quindi, affinchè sia operativa la garanzia assicurativa R.C.A. (art. 1 L. n°990/1969 ed oggi art. 122 D.lgs. n°229/2005) è importante che si tratti di un veicolo a motore anche se al momento non funzionante ed occasionalmente spento.
Pertanto la pericolosità di un veicolo non si realizza solo con gli eventi tipici della circolazione (marcia, sosta, partenza ecc.) ,ma è correlata all’insieme delle specificità che lo caratterizzano e che, nella loro globalità – comprensiva cioè, anche di speciali operazioni che ne caratterizzano la funzione- interferiscono con la presenza di cose e pedoni, allorché vengano poste in essere nelle aree destinate alla circolazione.
Concludendo, alla luce delle riflessioni delle Sezioni Unite della Corte di la Cassazione, si può dunque affermare che la circolazione stradale, dalla quale discende la responsabilità civile ex art. 2054 c.c. e per la quale opera la copertura assicurativa del D.lgs. 209/2005, ricomprende tutte le attività (statiche o dinamiche) che il mezzo, per le sue specifiche caratteristiche, è destinato a svolgere su strada di uso pubblico o su area ad essa parificata. (cass. Sez.III 19/10/2016 n°21097).
Come opera il risarcimento dei danni da sinistro stradale
Abbiamo detto che il sinistro stradale rappresenta un evento che determina danni a persone e/o cose a cui sono legati differenti profili di responsabilità, civile, penale ed amministrativa a seconda del tipo di danno causato e del tipo di infrazione commessa.
Affinchè sia garantita al danneggiato dal sinistro stradale la possibilità di ottenere il giusto risarcimento, il legislatore ha introdotto nel nostro ordinamento l’obbligo di assicurazione attraverso l’emissione di una polizza derivante dalla sottoscrizione di un contratto assicurativo attraverso cui l’assicuratore e la Compagnia assicurativa, si impegnano a tenere indenne il l’assicurato a titolo di risarcimento danni causato a terzi, per un fatto accaduto durante il tempo in cui opera la polizza assicurativa, e dipendente dalla responsabilità dedotta nel contratto.
Tanto secondo la dottrina e la giurisprudenza prevalente, poichè attraverso la stipula di un contratto di assicurazione, l’assicurato intende garantirsi dal rischio che il suo patrimonio possa depauperarsi, in conseguenza di una condotta colposa (Cass. Civ. n°20322/2012).
E’ quindi prevista dal nostro legislatore un sistema di copertura assicurativa per la responsabilità civile da circolazione stradale disciplinato oggi nel D.lgs. n°209 del 2015 c.d. “Codice delle Assicurazioni private”.
In tale codice non sono previste solo le ipotesi di sinistri verificatisi nel nostro Paese, ma anche quelle dei sinistri avvenuti all’estero e che coinvolgono un veicolo italiano e dei sinistri avvenuti in Italia che coinvolgono un veicolo straniero.
Modalità di risarcimento
Per i danni occorsi a seguito di un sinistro stradale, il nostro legislatore ha previsto un determinato iter procedurale, che impone innanzitutto un preventivo tentativo bonario con la Compagnia Assicurativa, per la risoluzione della controversia insorta a seguito della causazione dell’evento. Questa fase, definita stragiudiziale ed obbligatoria, è disciplinata da specifiche norme che prevedono tempi, modi e forme, che i soggetti interessati sono tenuti a seguire per giungere alla liquidazione del danno ed hanno lo scopo di dimostrare il danno, stabilire a chi imputare la responsabilità ed infine quantificare lo stesso.
Abbiamo quindi due modalità di risarcimento, ovvero quella di risarcimento (detta più comunemente “indennizzo”) diretto oppure la procedura ordinaria indiretta.
Spesso però si fa confusione tra i due tipi di azione e si hanno dubbi su come distinguerli correttamente, vediamo quindi, seppur brevemente, le differenze.
–Risarcimento diretto:
Il risarcimento, o indennizzo diretto, nota anche come Convenzione CARD (“Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto”), è una procedura di indennizzo assicurativo entrata in vigore con il decreto del 1° febbraio 2007 attraverso la quale l’assicurato può richiedere e ottenere il risarcimento dei danni per incidente direttamente dalla sua compagnia assicurativa.
Con tale tipo di indennizzo si può ottenere il risarcimento del danno solo se non si è responsabili dell’incidente o si è responsabili solo in parte e sono risarcibili solo i danni al veicolo e i danni alle cose materiali presenti nel veicolo al momento dell’incidente stradale.
Ovviamente, anche i danni al terzo trasportato presente sul veicolo al momento del sinistro sono risarcibili, così come sono risarcibili le lesioni patite dal conducente.
Tale tipo di azione però non è possibile per ogni sinistro, questa infatti, si applica a condizioni particolari, è infatti necessaria la sussistenza di circostanze ben precise che si attivano quando, allorchè vi sia stato un urto tra due veicoli:
-i veicoli coinvolti nell’incidente sono soltanto due;
-le persone coinvolte nell’incidente non riportano lesioni che comportino un’invalidità permanente superiore al 9%;
-i veicoli interessati dal sinistro hanno entrambi targa italiana, della Repubblica di San Marino o dello Stato Città del Vaticano;
-i due veicoli sono regolarmente assicurati;
– Risarcimento ordinario:
Il risarcimento ordinario invece, è una procedura attraverso la quale il soggetto danneggiato in un sinistro stradale chiede e ottiene una somma di denaro dalla compagnia assicurativa di chi ha causato l’incidente.
Questa procedura si applica in tutti i casi in cui non sia utilizzabile l’indennizzo diretto visto poc'anzi ed, in particolare, nel caso di sinistri in cui ricorre anche una sola tra le seguenti circostanze:
-Non è avvenuto in Italia, Repubblica di San Marino o Città del Vaticano;
-Non ha comportato collisione tra i veicoli;
-Ha coinvolto più di due veicoli, tutti identificati;
-Ha comportato la collisione tra due soli veicoli, ma ne ha coinvolti altri (uno o più) quali responsabili della collisione stessa;
-È avvenuto tra ciclomotori non muniti di targa o tra mezzi agricoli;
-È avvenuto tra veicoli immatricolati all’estero (targa non italiana);
-Ha coinvolto uno o più veicoli non assicurati;
-Ha provocato lesioni ad uno dei conducenti coinvolti superiori al 9% di invalidità permanente.
Cosa fare per ottenere il risarcimento del danno
Ma una volta verificatosi un sinistro come si agisce per il risarcimento del danno?
Il nostro legislatore al fine di risarcire un soggetto per i danni subiti a seguito di un sinistro stradale, ha previsto un determinato iter procedurale che impone innanzitutto un preventivo tentativo bonario di definizione della controversia da operarsi tra il soggetto danneggiato e la Compagnia Assicurativa individuata.
Questa attività stragiudiziale obbligatoria, all’esito della quale ove non si fosse giunti ad un accordo consente di adire la giustizia ordinaria, è regolata da tempi, modalità e forme che i soggetti interessati sono tenuti a seguire al fine di giungere alla liquidazione del danno subito.
In tal fase, come nelle successive eventuali, sono coinvolte a seconda del tipo di danno subito, diverse figure professionali oltre al legale fiduciario delle parti.
Nel caso di danni materiali oltre agli avvocati delle parti saranno coinvolti periti assicurativi, carrozzieri, meccanici ed eventualmente la Polizia Stradale.
Nel caso di lesioni personali invece saranno coinvolti oltre alle strutture sanitarie ove ricoverato il paziente in Pronto Soccorso, anche i medici specializzati in medicina legale o in aggiunta ulteriori medici specialistici indicati a seconda del tipo di lesioni subite(ad esempio in caso di frattura ad una gamba ovviamente come medico sarà indicato un ortopedico e così via.).
Una volta conclusasi la fase stragiudiziale che si è aperta con la denuncia di sinistro ed espletata la mediazione obbligatoria, le parti potranno procedere giudizialmente tramite l’assistenza di un legale fiduciario il quale avrà una serie di obblighi procedurali da portare a termine prima di adire il giudice.
Tali obblighi sono:
la sottoscrizione di un preventivo idoneo a quantificare il costo dell’attività professionale opportunamente sottoscritto dalle parti,la sottoscrizione della specifica “procura ad litem”,l’invio di una formale richiesta di risarcimento (messa in mora),la notifica dell’atto introduttivo del giudizio contenente i documenti necessari ad istruire la causa, comprensivi esemplificativamente di perizia dei danni, fattura di riparazione, verbale di pronto soccorso, visita medico legale e perizia quantificativa, mezzi di prova, indicazione dei testimoni.
Una volta notificato l’atto di citazione si darà il via alla fase giudiziale vera e propria che finirà con l’emanazione della sentenza da parte di un giudice.
Quali tabelle vengono utilizzate nel calcolo dei risarcimenti
Al fine di quantificare il danno, la parte non si potrà attenere a criteri valutativi personali non supportati da idonea documentazione.
Infatti nell'ipotesi di danni patrimoniali la quantificazione del danno è generalmente rimessa a periti tecnico industriali o carrozzerie autorizzate che generalmente effettuano una stima del danno quantificata sia sul costo dei materiali di riparazione e/o sostituzione delle parti danneggiate e forniti dalle case produttrici che sulle le tariffe orarie del CCNL in tema di Contratto collettivo Metalmeccanico Artigianato al fine di quantificare la manodopera utile al ripristino del danno subito dal veicolo.
Più complessa invece,è la quantificazione del danno biologico non patrimoniale derivante dalle lesioni personali patite in conseguenza di un sinistro in cui la parte è stata coinvolta come vittima.
Infatti, secondo l’art. 139 D.Lgs 209-2005, “per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”.
Per tale quantificazione vengono utilizzate determinate tabelle che rappresentano uno strumento utile per calcolare gli importi dovuti a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale.
Si tratta di un documento para-normativo (Cass. n°12408/2011) che consente la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, in modo adeguato al singolo caso. Attraverso l’applicazione di queste tabelle viene garantita la prevedibilità ed uniformità delle liquidazioni giudiziali su tutto il territorio nazionale in quanto rappresentano un parametro unitario e consentono di evitare sperequazioni poiché la loro applicazione impedisce che casi simili siano liquidati in modi differenti.
Per la quantificazione delle lesioni e quindi l’applicazione delle relative tabelle, è necessario operare una distinzione tra lesioni macropermanenti e lesioni micropermanenti:
Lesioni Micropermanenti o di lieve entità; se le lesioni sono di lieve o lievissima entità, corrispondenti a dei punti percentuali pari o inferiori a 9, troveranno applicazione le tabelle predisposte dall’ art. 139 Dlgs 209-2005 (Danno biologico per lesioni di lieve entità), questi importi vengono aggiornati di anno in anno tramite Decreto Ministeriale e tengono conto delle variazioni dell’indice Istat FOI (l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati) con l’obiettivo di adeguare i valori monetari delle somme risarcibili all’andamento del costo della vita e delle oscillazioni del valore della moneta.Lesioni macropermanenti;
L’art. 139 D.Lgs 209-2005 disciplina quindi le sole lesioni con punti di invalidità riconosciuti come pari o inferiori a 9.
Nel caso invece in cui l’invalidità sia uguale o superiore a 10 punti la legge avrebbe dovuto predisporre delle apposite tabelle su cui poter basare il calcolo del risarcimento del danno da sinistro stradale, normativa che,però, non è mai arrivata alla luce.
Al fine di colmare tale vuoto normativo, è intervenuta la Corte di Cassazione che con sentenza n.12408/2011, ha evidenziato come tale disparità, incidendo sui diritti fondamentali della persona, violava diversi principi fondamentali della persona prima su tutti il Principio di Eguaglianza creando un'ulteriore problematica circa la certezza del diritto.
La Cassazione, al fine di consentire una valutazione uniforme su tutto il territorio di tale tipo di danno, ha enunciato il seguente principio di diritto: “La liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell’integrità psico-fisica presuppone l’adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative (come l’art. 139 del codice delle assicurazioni private, per le lesioni di lieve entità conseguenti alla sola circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto” (Cassazione, sentenza n.12408/2011).
Di talchè ad oggi, le tabelle di riferimento per il risarcimento del danno da sinistro stradale da adottare su tutto il territorio nazionale sono quelle formulate dal Tribunale di Milano su cui pure recentemente è di nuovo intervenuta la III Sez. Civile della Suprema Corte che, con la sentenza 28 settembre – 10 novembre 2020, n. 25164,è tornata ancora una volta sulla liquidazione del danno non patrimoniale.
Attraverso tale sentenza la Suprema Corte ha ribadito il proprio costante orientamento in tema di personalizzazione del danno, affermando che essa operi solo laddove si dimostrino circostanze specifiche ed eccezionali.
Inoltre, i supremi giudici hanno rilevato l’erroneità delle Tabelle di Milano allorquando prevedono una somma complessiva per il danno alla salute e il danno morale.
Secondo quanto statuito dagli ermellini, nel calcolare l’aumento percentuale per la personalizzazione, occorre considerare il valore del solo danno biologico, senza tener conto della componente morale del danno erroneamente inserita nella tabella.
Il “pretium doloris” è una voce autonoma rispetto al danno biologico, poiché è una sofferenza interiore, non relazionale e insuscettibile di accertamento medico-legale; tale pregiudizio è «meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi». A tale scopo la componente morale del danno va accertata, caso per caso, pertanto, non può considerarsi sempre presente.
Termini i per il risarcimento
Al fine di ottenere il risarcimento del danno, in via stragiudiziale e prima di attivare le procedure ordinarie in qualsiasi dei casi che abbiamo poc’anzi visto, l'impresa assicurativa è tenuta a formulare l’offerta di risarcimento entro:
60 giorni dalla data in cui ha ricevuto la richiesta per i danni alle cose o al veicolo che si riduce a 30 se i due conducenti dei veicoli coinvolti sottoscrivono congiuntamente il modulo di constatazione amichevole di incidente (C.A.I. o modulo blu).90 giorni per le lesioni personali.che inizia a decorrere dalla data di presentazione di un certificato medico di avvenuta guarigione o di stabilizzazione dei postumi.
In ogni caso ove mai la richiesta mancasse di qualche elemento essenziale, l’impresa sarà tenuta ad indicare, entro i successivi 30 giorni, le informazioni integrative necessarie alla definizione del sinistro.
Una volta che la parte danneggiata accetti la somma offerta, l'impresa è poi tenuta ad effettuare il pagamento entro i successivi 15 giorni.
Successivamente, in caso di mancata formulazione dell’offerta ed una volta completato tutto l’iter stragiudiziale, si potrà dare impulso alla fase contenziosa che si aprirà con la procedura di negoziazione assistita ed il conseguente, eventuale giudizio risarcitorio.