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23 Gennaio 2024
13:00

Il reato di ricettazione: cos’è, quando si configura ai sensi dell’art. 648 c.p. e chi lo commette

La ricettazione (648 c.p.p) è il reato che commette chi, con l’intenzione di ricavare un profitto per sé o per altri, acquista, riceve od occulta denaro o cose di provenienza illecita da un qualsiasi delitto, nel quale egli non sia concorso, o che comunque si intrometta nel farli acquistare, ricevere oppure occultare.

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Il reato di ricettazione: cos’è, quando si configura ai sensi dell’art. 648 c.p. e chi lo commette
Dottoressa in Giurisprudenza
Il reato di ricettazione: cos'è, quando si configura ai sensi dell'art. 648 c.p. e chi lo commette

Il delitto di ricettazione, di cui all’art. 648 c.p., rientra nel novero dei reati contro il patrimonio e in quanto tale intende evitare che la commissione di una qualsiasi azione criminale possa diventare successivamente fonte di profitti, anche se in via mediata.

Il legislatore ha previsto che, affinché possa parlarsi di ricettazione, la provenienza illecita della merce oppure del denaro sia il risultato di un altro reato commesso in precedenza, vale a dire un reato presupposto.

Facciamo chiarezza e rispondiamo alla domanda che molti si fanno, ovvero quando si parla di ricettazione e perché.

Cosa si intende per ricettazione

Parlare di ricettazione significa riferirsi alla condotta penalmente rilevante di chi, con il fine di procurare a sé o altri un profitto, si adoperi per acquistare, ricevere oppure occultare denaro o altre cose proventi di un altro delitto da lui non commesso, o che comunque si intrometta come mediatore per farli acquistare, ricevere o anche occultare da parte di altri.

Assume particolare importanza il cd. reato presupposto, cioè quel reato commesso anteriormente e che sia valso a procurare il denaro o altre cose poi successivamente oggetto di ricettazione.

Vediamo qualche esempio utile a spiegare il reato di ricettazione.

Il reato di ricettazione: un esempio

Ecco degli esempi che possono chiarire le idee su quando è possibile parlare di ricettazione:

Esempio n. 1

Il ladro Tizio, in seguito alla rapina commessa ai danni di Caio e con l’intento di vendere due preziosi gioielli e un orologio sottratti durante il colpo, si reca presso il negozio “Compro Oro” di Sempronio informandolo del fatto che i beni siano stati sottratti pochi giorni addietro. Sempronio accetta di valutare i preziosi, consegna a Tizio il corrispettivo in denaro, e mette in vendita i gioielli e l’orologio.

Esempio n. 2

Mevio riceve da Caio una carta bancomat provento di furto e, consapevole della sua illecita provenienza, si adopera per nasconderla in una nicchia ricavata nel muro della sua abitazione, coperta da una libreria a parete.

Esempio n. 3

Sempronio si reca a un mercatino dell’usato con un amico e, mentre gira tra le bancarelle, incontra Tizio, venditore ambulante, che espone su di un telo alcuni telefoni cellulari di ultima generazione a prezzi particolarmente economici. Certo di trovarsi di fronte a un affare, Tizio decide di concludere la vendita acquistando uno tra gli smartphone. Qualche tempo dopo, a seguito di un controllo da parte della Polizia, Tizio viene fermato dalla Polizia che, a seguito di un controllo, constatando che il telefono cellulare in possesso di Tizio è lo stesso che, per marca, modello e codice identificativo IMEI, corrisponde con la denuncia di furto sporta mesi addietro da Caietta.

Il reato di ricettazione: cosa prevede l’art. 648 c.p.

L’art. 648 c.p. disciplina il reato di ricettazione:

"Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell’articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell’articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell’articolo 625, primo comma, n. 7-bis). 

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. 

Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione. 

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato".

Alla luce della disposizione, quindi, risponde penalmente chiunque che, con l’intenzione di ricavarne un profitto per sé o per altri, acquista, riceve od occulta denaro o cose di provenienza illecita da un qualsiasi delitto, nel quale egli non sia concorso, o che comunque si intrometta nel farli acquistare, ricevere oppure occultare.

Il reato di ricettazione è istantaneo, cioè si ritiene consumato nel momento stesso in cui il ricettatore ottenga il possesso della cosa e non rilevando quindi la condotta successiva, poiché non è un elemento costitutivo del reato (Cass., 23 ottobre 2020, n. 29561).

La procedibilità del reato di ricettazione

La ricettazione è un reato procedibile d’ufficio e per il quale non è necessario che la persona offesa sporga querela.

L’Autorità giudiziaria, appresa la notizia di reato mediante una segnalazione o una denuncia, attiverà autonomamente le indagini e ciò indipendentemente dalla volontà della vittima.

Quando si configura il reato di ricettazione: l’elemento soggettivo e l’elemento oggettivo

Il reato di ricettazione è configurabile anche qualora l’autore del reato da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile oppure manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato.

Presupposto della ricettazione è che anteriormente sia stato commesso un altro delitto (cd. reato presupposto) e che a questo, tuttavia, non abbia partecipato il ricettatore, in nessuna delle forme in cui possa ritenersi configurato il concorso di persone nel reato.

La ricettazione è un reato comune, poiché il soggetto attivo può essere chiunque. Sono però esclusi l’autore o il compartecipe del reato presupposto e, chiaramente, la vittima.

Quanto al fatto materiale, esso consiste nell’acquistare ricevere oppure occultare denaro o cose provenienti a qualsiasi titolo da un delitto, oppure intromettersi nel farli acquistare, ricevere od occultare e per cui:

  • acquistare significa comprare;
  • ricevere significa entrare in possesso a qualsiasi titolo che non sia la compravendita;
  • occultare significa nascondere la cosa dopo averla ricevuta;
  • l'intromissione si sostanzia in una vera e propria attività di mediazione.

L’elemento psicologico che integra il reato della ricettazione è il dolo specifico, inteso come la coscienza e la volontà dell’agente di compiere l’azione delittuosa, accompagnata dalla consapevolezza della provenienza illecita della cosa e dal fine di procurare a sé o altri un profitto.

Quanto al profitto, comprende qualsiasi utilità o vantaggio, non solo in termini di lucro, poiché può avere anche natura non patrimoniale.

Ricettazione e pena

Cerchiamo ora di capire qual è la pena della ricettazione.

Il reato di ricettazione, ex art. 648 c.p., è punito con il carcere da 2 a 8 anni e con la multa da 516 a 10.329 euro.

Se il denaro o le cose proventi di reato siano frutto di una rapina, di un’estorsione aggravata oppure di un furto aggravato, la pena è aumentata.

Invece, la pena va da 1 a 4 anni di reclusione a cui si aggiunge la multa da 300 a 6.000 euro nel caso in cui il denaro o le cose provengano da un reato contravvenzionale punito con l’arresto tra 6 mesi e 1 anno.

Ulteriormente, la pena è aumentata se la ricettazione è commessa nell’esercizio di un’attività professionale.

Se invece la ricettazione è di particolare tenuità, la reclusione è massimo di 6 anni e con multa massimo fino a 1000 euro, ove il denaro o le cose provengano da un delitto; nel caso in cui il denaro o le cose derivino da una contravvenzione, la pena è del carcere fino a 3 anni e della multa fino a 800 euro.

La prescrizione del reato di ricettazione

Il termine di prescrizione del reato di ricettazione è di 8 anni, nel caso del primo comma; mentre si prescrive in 6 anni, con riferimento al secondo comma.

Rapporti con altri reati

Vediamo adesso la differenza tra il reato di ricettazione e il riciclaggio, ma anche di favoreggiamento e incauto acquisto.

La differenza tra riciclaggio e ricettazione

Integra il reato di riciclaggio, ex art. 648 bis c.p., e non quello di ricettazione, la condotta di colui che dopo aver ricevuto oggetti preziosi di origine furtiva li ceda a terzi in cambio di denaro, potendo la condotta tipica di tale reato realizzarsi anche attraverso azioni dirette alla sola sostituzione del bene senza la modificazione materiale dello stesso.
Corte di Cassazione, sezione 2, 7 dicembre 2018 – 20 dicembre 2918, n. 57805

Differenza tra ricettazione e favoreggiamento

Passiamo alla differenza tra il reato di ricettazione e quello di favoreggiamento.

Nell’ipotesi di occultamento di un oggetto costituente provento di reato la distinzione tra delitto di favoreggiamento e delitto di ricettazione, è individuabile nel dolo specifico richiesto per il secondo e non per il primo reato.
Corte di Cassazione, sezione 2, 6 dicembre 2005 – 23 dicembre 2005, n. 47171

Il reato di ricettazione si differenzia da quello di favoreggiamento reale in relazione al fine specifico che nella ricettazione è costituito dall’intento di procurare a sè o ad altri un profitto, mentre nel favoreggiamento consiste nell’aiuto apprestato dall’agente ad altri per assicurare il prodotto o il profitto o il prezzo di un reato.
Corte di Cassazione, sezione 2, 2 maggio 1980 – 8 novembre 1980, n. 11712 e in senso conforme Corte di Cassazione, sezione 2, 10 aprile 2014 – 11 luglio 2014, n. 30744

Il possesso di un'ingente somma di denaro contante, detenuta da un soggetto che si prepara ad uscire dal territorio nazionale, non basta per far scattare il reato di riciclaggio se manca la prova di un reato presupposto, o di un legame con ambienti criminali.
Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 27 agosto 2018, n. 39006 e in senso conforme Corte di Cassazione, sezione 2, 27 maggio 2021, n. 20990

Differenza tra incauto acquisto e ricettazione

Vediamo adesso la differenza tra l’incauto acquisto e la ricettazione.

Il criterio distintivo tra il delitto di ricettazione e la contravvenzione per incauto acquisto sta nell’elemento intenzionale, che nell’ipotesi contravvenzionale è costituito dal semplice sospetto della provenienza illecita della cosa acquistata o ricevuta. Nella ricettazione, invece, si concreta nella certezza da parte dell’agente di quella provenienza; certezza che può desumersi dagli elementi considerati dall’art. 712 c.p., allorché i sospetti sulla legittimità della provenienza della cosa siano così gravi ed univoci da generare, in qualsiasi persona di media levatura intellettuale e secondo la comune esperienza, l’assoluta sicurezza che non possa trattarsi di cose legittimamente possedute da chi le detenga e le offra.
Corte di Cassazione, 2 maggio, 1969, Dagnino

L’elemento distintivo tra i due reati non attiene alla diversa materialità del fatto, ma deve ravvisarsi nell’elemento psicologico che, quanto al primo reato, si concreta nella certezza da parte dell’agente della provenienza delittuosa della cosa e nell’ipotesi contravvenzionale è costituito, invece, dal colposo mancato accertamento di quella provenienza.
Corte di Cassazione, sezione 2, 8 febbraio 1983 – 27 ottobre 1983, n. 8995 

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Virginia Sacco
Dottoressa in Giurisprudenza
Dopo la laurea presso l'Università degli Studi di Napoli - Federico II, ho seguito le mie passioni specializzandomi prima in Sicurezza economica, Geopolitica e Intelligence presso SIOI - UN ITALY e, successivamente, in Diritto dell'Unione Europea presso il mio ateneo di origine. Ho concluso la pratica forese in ambito penale, occupandomi di reati finanziari e doganali. Nel corso degli anni ho preso parte attivamente a eventi, attività e progetti a livello europeo e internazionale, approfondendo i temi della cooperazione giudiziaria e del diritto penale internazionale. Ho scritto di cybersicurezza, minacce informatiche e sicurezza internazionale per "Agenda Digitale" e "Cyber Security 360". Su Lexplain scrivo di diritto con parole semplici e accessibili.
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