La Cassazione si è pronunciata in tema di danni da fisioterapia ritenendo corresponsabile il paziente che, non avendo noleggiato gli strumenti consigliati, abbia peggiorato la propria patologia.
Il fatto
Tiza, anziana signora, si sottoponeva a un ciclo di sedute fisioterapiche per poter trattare le conseguenze riabilitative conseguenti a un intervento chirurgico all’anca, seguendo le indicazioni prescritte dai sanitari della struttura ospedaliera.
Durante le sedute, tuttavia, la paziente soleva utilizzare una sedia al posto del girello deambulatore prescritto, provocando così un danno alla salute tale da aggravare lo stato patologico.
In primo grado, il Tribunale accertava in capo alla struttura presso cui era stata svolta la fisioterapia la responsabilità in via esclusiva, sebbene tale decisione veniva successivamente riformata.
Secondo la Corte d’Appello era infatti corresponsabilità della paziente il mancato miglioramento della patologia poichè, con propria colpa, aveva contribuito del 50% il concretizzarsi del danno alla salute non avendo contribuito alla continuazione della prescrizione consigliatole e consistente nell’utilizzo di un girello deambulatore.
La decisione
La Corte di Cassazione, sezione 3, ordinanza 22 settembre 2023, n. 27151 riteneva che
“Nel caso sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, è onere del danneggiato provare il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e l'azione o l'omissione dei sanitari, mentre è onere della parte debitrice provare che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile l'esatta esecuzione della prestazione; l'onere per la struttura sanitaria di provare l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile sorge solo ove il danneggiato abbia provato il nesso di causalità fra la patologia e la condotta dei sanitari”.
Del resto, fino all’entrata in vigore della Legge 8 marzo 2017, n. 4 – ovvero “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonchè in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie” – sia la responsabilità del medico che quella della struttura vanno qualificate a titolo di responsabilità contrattuale e proprio la responsabilità sanitari corrisponde a un inadempimento delle obbligazioni professionali.
Il nesso tra l’aggravarsi della situazione patologica del paziente o l’insorgenza di nuove patologie per effetto dell’intervento con l’azione o l’omissione dei sanitari è un tema di prova che spetta al creditore, mentre al debitore resta dimostrare la causa imprevedibile e inevitabile dell’esatta prestazione.
Era compito della paziente procurarsi il girello deambulatore e per cui andava ravvisato un concorso di colpa della paziente, stimare nella misura del 50 per cento.