Il genitore che porta in vacanza i figli deve comunicare la località all’ex coniuge, e questo si ricava dalla disciplina complessiva posta dal legislatore, ispirata a esigenze di collaborazione tra coniugi ed ex coniugi, onde garantire l’interesse dei figli.
Ogni genitore è tenuto, dunque, non soltanto a costruire una relazione soddisfacente con i figli, ma anche a favorire la costruzione di una solida relazione tra l’altro genitore e i figli stessi.
Non possono essere adottati, cioè, comportamenti ostruzionistici da parte di un genitore nei confronti dell’altro.
Qualora uno dei genitori cerchi di ostacolare la frequentazione del figlio con l’altro genitore, può incorrere in una serie di conseguenze.
Il giudice, ad esempio, può valutare il comportamento ostruzionistico del genitore al fine di modificare le condizioni delle modalità di affidamento e decidere, ad esempio, nei casi più gravi, per l’affidamento esclusivo.
L’atteggiamento ostruzionistico di uno degli ex coniugi può anche comportare conseguenze penali.
Il giudice, ad esempio, può decidere di condannare il genitore che ostacoli il rapporto tra il figlio e l’ex coniuge al reato di mancata esecuzione dolosa del provvedimento di un giudice, ex art. 388 c.p.
In questo senso va citata, ad esempio, la sentenza della Corte di Cassazione, sezione VI penale, dell’8 luglio 2009, n. 27995 con cui è stato stabilito che “Integra una condotta elusiva dell'esecuzione di un provvedimento del giudice civile concernente l'affidamento di minori anche il mero rifiuto di ottemperarvi da parte del genitore affidatario, quando l'attuazione del provvedimento richieda la sua necessaria collaborazione. (Fattispecie in cui è stato impedito all'altro genitore di trascorrere con il figlio il periodo di vacanza prestabilito)”.
È necessario il consenso di entrambi i genitori per portare in vacanza i figli?
Normalmente non è necessario il consenso di entrambi i genitori per portare in vacanza i figli, se si tratta di un viaggio in Italia e se tale viaggio non interferisce con il diritto dell’altro genitore di vedere il figlio.
E’ buona norma, in ogni caso, rendere partecipe l’altro genitore dell’intenzione di portare in vacanza il minore e dare indicazioni esaustive sulla località di destinazione e sul posto in cui si alloggerà.
Nel caso in cui si tratti di viaggio all’estero, invece, il consenso di entrambi i genitori è necessario.
Ai fini del rilascio di carta d’identità valida per l’espatrio e passaporto, infatti, non si può prescindere dal consenso di entrambi i genitori, anche qualora gli stessi non siano separati.
È reato non comunicare all’ex coniuge la città dove si porta in vacanza il figlio?
Non è reato non comunicare all’ex coniuge la città dove si porta in vacanza il figlio, ma questo tipo di atteggiamento va censurato, poiché contrario all’interesse del minore e non ispirato alla necessità di collaborazione che deve ispirare il rapporto tra coniugi ed ex coniugi.
Il giudice può infatti considerare l’atteggiamento del genitore che non comunica la destinazione delle vacanze, come ostruzionistico e stabilire, ad esempio, delle modifiche alle condizioni relative all’affidamento.