Sì, il figlio minore ha il diritto di rifiutarsi a intrattenere un rapporto con il genitore se la relazione con questi è connotata da una forte avversione.
Pur tutelando il diritto alla genitorialità, il giudice è chiamato a valutare il diritto del figlio a non subire situazioni che possano pregiudicare la sua stabilità psico-emotiva e per questo motivo può decidere di sospendere gli incontri genitore-figlio.
Sul punto è recentemente intervenuta la Suprema Corte di Cassazione.
Il fatto
Nell’ambito del procedimento di separazione personale dei coniugi, veniva rilevata la non corretta applicazione dell’istituto dell’affidamento familiare dei minori previsto dalla L. 4 maggio 1983, n. 184, come modificata dalla L. 28 marzo 2001, n. 149, in quanto limitato nel tempo e finalizzato al superamento di condotte pregiudizievoli dei genitori.
in sostanza, si riteneva non essere stato ascoltato il diritto del minore a una crescita equilibrata all’interno della famiglia e che rifiutava gli incontri con il padre, genitore non affidatario, poichè la loro relazione si caratterizzava di molteplici litigi che inasprivano i sentimenti del figlio nei confronti del padre.
Il padre, ritenendo leso il suo diritto alla genitorialità e per cui sia suo diritto e dovere avere frequentazioni e visite con il figlio, proponeva ricorso per cassazione.
La decisione
La Corte di Cassazione, sezione 1, civile, ordinanza 5 agosto 2024, n. 21969 si è pronunciata in tema di tutela della genitorialità alla luce degli interessi dei figli minori.
Secondo gli Ermellini, è corretto accogliere la scelta del figlio minore a voler sospendere gli incontri con il genitori, se la relazione è sì burrascosa da non farlo sentire in equilibrio.
Sebbene la situazione sia in grado di comprimere il diritto alla genitorialità, dall’altro lato è necessario assicurare tutela e ascolto alle situazioni pregiudizievoli patite dal figlio minore e a nulla rileva lla necessità di investigare l’origine dell’avversione.
Se da un lato il genitore ha il diritto a veder rispettata la sua relazione con il figlio minore, dall’altro lato quest’ultimo ha il diritto a veder rispettata la condizione psico-emotiva in cui versa.
Conclude la Corte, il giudice ben può decidere di sospendere del tutto gli incontri genitore-figlio.