Con risposta n. 63/2024 a interpello, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il docente part-time che svolge con abitualità lezioni private o ripetizioni è tenuto ad aprire la Partita IVA.
L’Istante è un docente titolare di cattedra che vuole svolgere il proprio lavoro part-time e continuare a impartire lezioni private, nell’ottica di 5 o 6 lezioni a settimana.
Il docente, dunque, dovrà mantenere la Partita IVA e valutare se continuare ad applicare il regime "forfetario'‘ con applicazione di un'aliquota del 15%, senza applicazione dell'Iva, ma con obbligo di fatturazione, oppure applicare il regime "speciale", con applicazione dell'imposta sostitutiva Irpef del 15% sui compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni, con obbligo di fatturazione, in regime di esenzione ai sensi dell'articolo 10, n. 20), del d.P.R. n. 633 del 1972.
Si tratta di un chiarimento importante da parte dell’Agenzia delle Entrate, in quanto sono numerosi i docenti che svolgono anche abitualmente lezioni private.
Vediamo in dettaglio i chiarimenti effettuati dall’Agenzia delle Entrate.
L’interpello
La questione all’esame dell’Agenzia delle Entrate ha per oggetto un interpello presentato da un soggetto che affermava di aver impartito lezioni private di lingua straniera con apertura di Partita IVA e che dal 1° settembre 2023 era titolare di cattedra presso una scuola statale avendo vinto il "concorso ordinario docenti".
Il docente affermava di voler lavorare part-time, per “impartire lezioni private nell'ottica di 5/6 lezioni a settimana, previa autorizzazione del dirigente scolastico”.
In sede di risposta alla richiesta di documentazione integrativa, l'Istante chiariva di essere stato autorizzato dalla propria dirigente scolastica all'esercizio della libera professione, per l'anno scolastico 2023/2024.
L’istante manifestava, dunque, la sua intenzione di chiudere la Partita IVA, e chiedeva, di conseguenza, alcuni chiarimenti in ordine alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 13 a 16, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in base alle quali è prevista l'applicazione di un'imposta sostitutiva del 15% sui compensi derivanti dallo svolgimento di lezioni private da parte di docenti titolari di cattedra.
Secondo l’Istante, siccome articolo 1, commi da 13 a 16, della legge n. 145 del 2018 non specifica nulla in merito all'abitualità o meno dell'attività esercitata, per i docenti titolari di cattedra che impartiscono lezioni private non sarebbe necessario aprire Partita IVA e nemmeno sarebbe necessario il pagamento dei contributi previdenziali su tali lezioni private, ma solamente un'imposta del 15%.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito preliminarmente l’ambito di applicazione dell’imposta sostitutiva del 15%.
L'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 dispone che: “A decorrere dal 1° gennaio 2019, ai compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni, svolta dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15 per cento, salva opzione per l'applicazione dell'imposta sul reddito nei modi ordinari.
I dipendenti pubblici di cui al comma 13, che svolgono l'attività di insegnamento a titolo privato, fermo restando quanto disposto dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, comunicano all'amministrazione di appartenenza l'esercizio di attività extraprofessionale didattica ai fini della verifica di eventuali situazioni di incompatibilità.
L'imposta sostitutiva di cui al comma 13 è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche”.
Con riguardo a tale regime agevolativo l’Agenzia delle Entrate aveva già fornito chiarimenti con la circolare n. 8/E del 10 aprile 2019, paragrafo 1.8, ove si precisava che “le somme tassate con l'imposta sostitutiva non concorrono alla formazione del reddito complessivo, né rilevano, in assenza di una specifica diversa disposizione, ai fini del riconoscimento e della determinazione di detrazioni, deduzioni e altre agevolazioni fiscali. I redditi soggetti a imposta sostitutiva rilevano, invece, ai fini della determinazione della situazione economica equivalente (ISEE)”.
Tali disposizioni, dunque, prevedono un regime "speciale" di carattere sostitutivo ai fini della tassazione del reddito sui compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni in luogo di quella ordinaria.
Questa normativa, dunque, ha chiarito l’Agenzia delle Entrate, “non dispone in ordine ai presupposti e agli obblighi previsti dalla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, per la quale restano applicabili le regole ordinarie”.
Ai fini dell'applicazione dell'IVA, quindi, occorre verificare la sussistenza dei presupposti soggettivo, oggettivo e territoriale recati
L’Agenzia delle Entrate ha dunque analizzato la normativa in tema di IVA.
L’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, dispone che l’IVA “si applica alle prestazioni di servizi da chiunque effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di arti e professioni”.
Ai sensi dell'articolo 3 del d.P.R. n. 633 del 1972 costituiscono “prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d'opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte”.
Il presupposto oggettivo per l’applicazione dell’IVA, dunque, è integrato dallo svolgimento di lezioni private verso corrispettivo.
Invero, l'articolo 10, primo comma, n. 20) del d.P.R. n. 633 del 1972 prevede che sono esenti da Iva “le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale”.
Quanto al presupposto soggettivo l'articolo 5 del medesimo d.P.R. prevede che per “esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo da parte di persone fisiche […]”.
L'abitualità, ha chiarito l’Agenzia delle Entrate, “presuppone che il soggetto ponga in essere con regolarità, sistematicità e ripetitività una pluralità di atti economici coordinati e finalizzati al conseguimento di uno scopo, con esclusione delle sole ipotesi in cui gli stessi siano posti in essere in via meramente occasionale; la sussistenza di tale requisito presuppone una valutazione di fatto, da effettuare in relazione al caso concreto, non esperibile in sede di interpello”.
Con riguardo alla fattispecie posta all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate, è risultata rilevante la circostanza che l'Istante abbia operato nello svolgimento della propria attività di docenza "abitualmente" con apertura di partita Iva e abbia dichiarato che è sua intenzione, anche dopo l'assunzione come docente statale, continuare a farlo con "regolarità" svolgendo "5/6 lezioni a settimana".
Per l’Agenzia delle Entrate, il requisito della “abitualità” è dirimente ai fini del mantenimento della Partita IVA.
In conclusione, ha chiarito l’Agenzia delle Entrate, l’istante dovrà mantenere la Partita IVA e valutare se:
- "continuare ad applicare il regime "forfetario" di cui alla legge n. 190 del 2014, con tassazione del reddito, ai fini Irpef, con l'aliquota del 15 per cento, senza applicazione dell'Iva, ma con obbligo di fatturazione”;
- “applicare il regime "speciale" di cui alla legge n. 145 del 2018, con applicazione dell'imposta sostitutiva Irpef del 15 per cento sui compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni, con obbligo di fatturazione, in regime di esenzione ai sensi dell'articolo 10, n. 20), del d.P.R. n. 633 del 1972 (salva l'opzione per dispensa degli adempimenti ai sensi ex articolo 36bis del d.P.R. n. 633 del 1972)”.