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12 Marzo 2024
15:00

Il docente part-time che svolge con abitualità lezioni private o ripetizioni è obbligato ad aprire la partita IVA: lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate

Con risposta n. 63/2024 a interpello, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il docente part-time che svolge con abitualità lezioni private o ripetizioni è tenuto ad aprire la Partita IVA. Vediamo in dettaglio i chiarimenti effettuati dall'Agenzia delle Entrate.

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Il docente part-time che svolge con abitualità lezioni private o ripetizioni è obbligato ad aprire la partita IVA: lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate
Avvocato
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Con risposta n. 63/2024 a interpello, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il docente part-time che svolge con abitualità lezioni private o ripetizioni è tenuto ad aprire la Partita IVA.

L’Istante è un docente titolare di cattedra che vuole svolgere il proprio lavoro part-time e continuare a impartire lezioni private, nell’ottica di 5 o 6 lezioni a settimana.

Il docente, dunque, dovrà mantenere la Partita IVA e valutare se continuare ad applicare il regime "forfetario'‘ con applicazione di un'aliquota del 15%, senza applicazione dell'Iva, ma con obbligo di fatturazione, oppure applicare il regime "speciale", con applicazione  dell'imposta  sostitutiva  Irpef  del  15%  sui  compensi  derivanti  dall'attività  di  lezioni private e ripetizioni, con obbligo di fatturazione, in regime di esenzione ai sensi  dell'articolo 10, n. 20), del d.P.R. n. 633 del 1972.

Si tratta di un chiarimento importante da parte dell’Agenzia delle Entrate, in quanto sono numerosi i docenti che svolgono anche abitualmente lezioni private.

Vediamo in dettaglio i chiarimenti effettuati dall’Agenzia delle Entrate.

L’interpello

La questione all’esame dell’Agenzia delle Entrate ha per oggetto un interpello presentato da un soggetto che affermava di  aver  impartito  lezioni  private  di  lingua  straniera  con  apertura di Partita IVA e che dal 1° settembre 2023 era titolare di cattedra presso una scuola statale avendo vinto il "concorso ordinario docenti".

Il docente affermava di voler lavorare part-time, per “impartire lezioni private nell'ottica di 5/6 lezioni a settimana, previa autorizzazione del dirigente scolastico”.

In  sede  di  risposta  alla  richiesta  di  documentazione  integrativa,  l'Istante  chiariva di essere stato autorizzato dalla propria dirigente scolastica all'esercizio della libera professione, per l'anno scolastico 2023/2024.

L’istante manifestava, dunque, la sua intenzione di chiudere la Partita IVA, e chiedeva, di conseguenza, alcuni chiarimenti in ordine alle  disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 13 a 16, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in base alle quali è prevista l'applicazione di un'imposta sostitutiva del 15% sui compensi derivanti dallo svolgimento di lezioni private da parte di docenti titolari di cattedra.

Secondo l’Istante, siccome articolo 1, commi da 13 a 16, della legge n. 145 del  2018 non specifica nulla in merito all'abitualità o meno dell'attività esercitata, per  i  docenti  titolari  di  cattedra  che  impartiscono  lezioni  private  non  sarebbe necessario aprire Partita IVA e nemmeno sarebbe necessario il pagamento dei contributi previdenziali su tali lezioni private, ma solamente un'imposta del 15%.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito preliminarmente l’ambito di applicazione dell’imposta sostitutiva del 15%.

L'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 dispone  che: “A decorrere dal 1° gennaio 2019, ai compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni, svolta dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15 per cento, salva opzione per l'applicazione dell'imposta sul reddito nei modi ordinari.

I  dipendenti  pubblici  di  cui  al  comma  13,  che  svolgono  l'attività  di  insegnamento a titolo privato, fermo restando quanto disposto dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, comunicano all'amministrazione di appartenenza l'esercizio di attività extra­professionale didattica ai fini della verifica di eventuali situazioni di incompatibilità.

L'imposta sostitutiva di cui al comma 13 è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche”.

Con riguardo a tale regime agevolativo l’Agenzia delle Entrate aveva già fornito chiarimenti  con la circolare n. 8/E del 10 aprile 2019, paragrafo 1.8, ove si precisava  che  “le  somme  tassate  con  l'imposta  sostitutiva  non  concorrono  alla  formazione  del  reddito  complessivo,  né  rilevano,  in  assenza  di  una  specifica  diversa  disposizione,  ai  fini  del  riconoscimento  e  della  determinazione  di  detrazioni,  deduzioni  e  altre  agevolazioni fiscali. I redditi soggetti a imposta sostitutiva rilevano, invece, ai fini della  determinazione della situazione economica equivalente (ISEE)”.

Tali disposizioni, dunque, prevedono un  regime "speciale" di carattere sostitutivo ai fini della tassazione del reddito sui compensi derivanti dall'attività  di lezioni private e ripetizioni in luogo di quella ordinaria.

Questa  normativa,  dunque,  ha chiarito l’Agenzia delle Entrate, “non  dispone in  ordine ai  presupposti e agli  obblighi  previsti dalla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, per la quale restano applicabili  le  regole  ordinarie”.

Ai  fini  dell'applicazione  dell'IVA, quindi,  occorre verificare la sussistenza dei presupposti soggettivo, oggettivo e territoriale recati

L’Agenzia delle Entrate ha dunque analizzato la normativa in tema di IVA.

L’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633,  dispone che l’IVA “si applica alle prestazioni di servizi da chiunque effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di arti e professioni”.

Ai sensi dell'articolo 3 del d.P.R. n. 633 del 1972 costituiscono “prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d'opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte”.

Il presupposto oggettivo per l’applicazione dell’IVA, dunque, è integrato dallo svolgimento  di  lezioni  private  verso  corrispettivo.

Invero, l'articolo  10,  primo comma, n. 20) del d.P.R. n. 633 del 1972 prevede che sono esenti da Iva “le lezioni  relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale”.

Quanto al presupposto soggettivo l'articolo 5 del medesimo d.P.R. prevede che per “esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo da parte di persone fisiche […]”.

L'abitualità, ha chiarito l’Agenzia delle Entrate, “presuppone  che  il  soggetto  ponga  in  essere  con  regolarità,  sistematicità  e  ripetitività  una  pluralità  di  atti  economici  coordinati  e  finalizzati  al  conseguimento di uno scopo, con esclusione delle sole ipotesi in cui gli stessi siano posti  in essere in via meramente occasionale; la sussistenza di tale requisito presuppone una  valutazione di fatto, da effettuare in relazione al caso concreto, non esperibile in sede di interpello”.

Con riguardo alla fattispecie posta all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate, è risultata rilevante  la  circostanza  che  l'Istante abbia operato nello svolgimento della propria attività di docenza "abitualmente" con apertura di partita Iva e abbia dichiarato che è sua intenzione, anche dopo l'assunzione come  docente statale, continuare a farlo con "regolarità" svolgendo "5/6 lezioni a settimana".

Per l’Agenzia delle Entrate, il requisito della “abitualità” è dirimente ai fini del mantenimento della Partita IVA.

In conclusione, ha chiarito l’Agenzia delle Entrate, l’istante dovrà mantenere la Partita IVA e valutare se:

  • ­"continuare ad applicare il regime "forfetario" di cui alla legge n. 190 del 2014,  con tassazione del reddito, ai fini Irpef, con l'aliquota del 15 per cento, senza applicazione dell'Iva, ma con obbligo di fatturazione”;
  • applicare il regime "speciale" di cui alla legge n. 145 del 2018, con applicazione  dell'imposta  sostitutiva  Irpef  del  15  per  cento  sui  compensi  derivanti  dall'attività  di  lezioni private e ripetizioni, con obbligo di fatturazione, in regime di esenzione ai sensi  dell'articolo 10, n. 20), del d.P.R. n. 633 del 1972 (salva l'opzione per dispensa degli adempimenti ai sensi ex articolo 36­bis del d.P.R. n. 633 del 1972)”.
Laureata con lode in giurisprudenza presso l’Università degli studi di Napoli Federico II. Ho poi conseguito la specializzazione presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali, sono stata collaboratrice della cattedra di diritto pubblico comparato e ho svolto la professione di avvocato. Sono autrice e coautrice di numerosi manuali, alcuni tra i più noti del diritto civile e amministrativo. Sono inoltre autrice di numerosi articoli giuridici e ho esperienza pluriennale come membro di comitato di redazione. Per Lexplain sono editor per l'area "diritto" e per l'area "fisco". 
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