Diritto all’oblio: che cos’è e a chi rivolgersi per tutelarsi

Il diritto all’oblio consiste nel diritto del singolo di ottenere la cancellazione dei propri dati, ovvero nel diritto di ottenere la deindicizzazione di pagine web. Colui che non vuole che determinate pagine vengano generate qualora si ricerchi il suo nome nel web, può chiedere, cioè, che esse vengano deindicizzate. La richiesta deve essere rivolta al gestore del motore di ricerca. In caso di esito negativo, ci si può rivolgere al Garante della privacy o all'autorità giudiziaria.

19 Luglio 2023
7:00
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Diritto all’oblio: che cos’è e a chi rivolgersi per tutelarsi
Avvocato
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Il diritto all’oblio consiste nel diritto del singolo di ottenere la cancellazione dei propri dati, ovvero nel diritto di ottenere la deindicizzazione di pagine web.

Colui che non vuole che determinate pagine vengano generate qualora si ricerchi il suo nome nel web, può chiedere, cioè, che esse vengano deindicizzate, ossia tolte dai motori di ricerca.

L’evoluzione tecnologica ha infatti contribuito notevolmente alla creazione di uno spazio entro cui la riservatezza delle persone può essere violata.

Il web è un contenitore di una molteplicità di notizie, quando inseriamo una parola nei motori di ricerca i risultati possono essere innumerevoli e anche molto risalenti nel tempo.

Diritto all’oblio: le norme di riferimento

L'articolo 8, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e l'articolo 16, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) stabiliscono che ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano.

Nel nostro ordinamento la tutela della riservatezza è assicurata dal Codice della privacy (Dlgs 196/2003).

I dati personali non sono tutelati solo in quanto tali ma anche in rapporto allo scorrere del tempo.

La normativa in questione è contenuta nel Regolamento UE 2016/679.

Nel preambolo del Regolamento sono sanciti una serie di principi fondamentali, relativi al trattamento dei dati personali.

In primo luogo è stabilito che “La protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale è un diritto fondamentale”.

I principi in materia di trattamento dei dati personali devono essere cioè rispettare i diritti e le libertà fondamentali.

Il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) mira a “contribuire alla realizzazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia e di un'unione economica, al progresso economico e sociale, al rafforzamento e alla convergenza delle economie nel mercato interno e al benessere delle persone fisiche”.

Il diritto alla deindicizzazione

Nel Regolamento sono indicati i danni che possono derivare dal trattamento dei dati personali:

  • discriminazioni;
  • furto o usurpazione d'identità;
  • perdite finanziarie;
  • pregiudizio alla reputazione;
  • perdita di riservatezza dei dati personali protetti da segreto professionale;
  • decifratura non autorizzata della pseudonimizzazione.

Per questo motivo, all’art. 17 viene previsto il diritto alla cancellazione (diritto all'oblio).

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamentola cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali”.

Il diritto alla deindicizzazione può verificarsi se ricorre uno dei seguenti motivi, indicati dall’art. 17:

  • i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;
  • l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento;
  • l'interessato si oppone al trattamento;
  • i dati personali sono stati trattati illecitamente;
  • i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo giuridico previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento.

Diritto all’oblio ed esigenze prevalenti

Il diritto alla deindicizzazione, tuttavia, non può essere soddisfatto laddove vi siano esigenze prevalenti, puntualmente indicate all’art. 17:

  • l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione;
  • l'adempimento di un obbligo giuridico che richieda il trattamento previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
  • motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica;
  • fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici;
  • l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

La Riforma Cartabia sul diritto all’oblio

La Riforma Cartabia è intervenuta in materia di diritto all’oblio (art. 41, co. 1, lett. h) del D. Lgs. 150/2022, in attuazione dell’art. 1, co. 25 della legge delega 134/2021).

In particolare, con la Riforma sono state integrate le norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale con l’introduzione dell’art. 64-ter.

All’art. 64-ter disp. att. c.p.p. (disposizioni attuative del codice di procedura penale) è previsto che la persona nei cui confronti sono stati pronunciati una sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere ovvero un provvedimento di archiviazione può richiedere che i propri dati personali contenuti nella sentenza non vengano indicizzati o che sia disposta la deindicizzazione.

Come si ottiene la deindicizzazione di un risultato collegato al proprio nome sul web?

Nel caso in cui si voglia chiedere la deindicizzazione di risultati collegati al proprio nome sul web bisogna rivolgersi al gestore del motore di ricerca.

In caso di mancata risposta o di risposta negativa, è possibile effettuare reclamo al Garante Privacy ai sensi dell'art. 77 del GDPR ovvero è possibile ricorrere all'autorità giudiziaria.

A chi ci si può rivolgere

All’art. 77 del GDPR viene disciplinato il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo ovvero al Garante della privacy.

L'interessato, infatti, può proporre reclamo all’autorità di controllo nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora, oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione.

Il Garante della privacy, una volta ricevuto il reclamo, tiene informato il reclamante dello stato o dell'esito del reclamo, compresa la possibilità di un ricorso giurisdizionale ai sensi dell'articolo 78.

All’articolo 78 viene infatti stabilito che ogni persona fisica o giuridica ha il diritto di proporre un ricorso giurisdizionale avverso una decisione giuridicamente vincolante dell'autorità di controllo.

A seguito dell’esito negativo di un reclamo, dunque, l’interessato potrà rivolgersi all’autorità giudiziaria effettuando ricorso contro la decisione assunta dal Garante della privacy.

La giurisprudenza sul diritto all’oblio e il bilanciamento dei diritti coinvolti

Molto ampia la giurisprudenza in tema di diritto all’oblio.

La Corte di Cassazione, Sezione I, con ordinanza del 24 novembre 2022, n. 34658 ha stabilito che, in tema di tutela del "diritto all'oblio", il Garante per la protezione dei dati personali e il giudice possono ordinare al gestore di un motore di ricerca di effettuare la deindicizzazione su tutte le versioni, anche extraeuropee, di determinati URL dal menzionato motore.

La deindicizzazione deve essere effettuata a seguito di un opportuno bilanciamento del diritto della persona interessata alla tutela della vita privata e alla protezione dei suoi dati personali con il diritto alla libertà d'informazione.

La Corte di Cassazione, Sezione I, con ordinanza del 19 maggio 2020,  n. 9147 ha fornito un’interessante spiegazione del diritto all’oblio.

Il diritto all'oblio, ha precisato la Cassazione, consiste nel non rimanere esposti senza limiti di tempo a una rappresentazione che non sia più attuale della propria persona.

Da ciò deriva infatti un pregiudizio alla reputazione e alla riservatezza.

Il bilanciamento va effettuato tra diritto all’oblio e interesse pubblico alla conoscenza del fatto, espressione del diritto di manifestazione del pensiero e quindi di cronaca e di conservazione della notizia per finalità storico-sociale e documentaristica.

Il Tribunale di Milano, sezione I, con sentenza del 17 giugno 2021, n. 4763, ha chiarito che il diritto all'oblio va tenuto distinto dal diritto alla riservatezza.

Ciò che rileva, infatti, con riguardo al diritto all’oblio, è lo scorrere del tempo, che modifica la personalità dell'individuo, e la ripubblicazione di una notizia passata ingenera in chi legge un’idea della persona diversa da quella attuale, con lesione dell’ identità personale e della reputazione.

Il diritto ad essere dimenticati (right to be forgotten) consiste, pertanto, nel diritto a non rimanere esposti, senza limiti di tempo, a una rappresentazione non più attuale della propria persona.

Laureata con lode in giurisprudenza presso l’Università degli studi di Napoli Federico II. Ho poi conseguito la specializzazione presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali, sono stata collaboratrice della cattedra di diritto pubblico comparato e ho svolto la professione di avvocato. Sono autrice e coautrice di numerosi manuali, alcuni tra i più noti del diritto civile e amministrativo. Sono inoltre autrice di numerosi articoli giuridici e ho esperienza pluriennale come membro di comitato di redazione. Per Lexplain sono editor per l'area "diritto" e per l'area "fisco". 
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