I regali al figlio non sostituiscono o riducono l’assegno di mantenimento: è questo il principio stabilito dalla Corte di cassazione penale, sez. VI, con sentenza del 3 giugno 2014, n. 23017.
I genitori hanno l’obbligo giuridico di mantenere i figli e tale obbligo sussiste anche nell’ipotesi in cui i genitori si separino o divorzino.
Il versamento dell’assegno di mantenimento è volto a coprire tutta una serie di spese che è necessario sostenere nella vita quotidiana del figlio e non può di certo essere sostituito con qualche regalo.
Vediamo perché.
Cosa comprende e non l’assegno di mantenimento al figlio
L'obbligo di mantenimento dei figli è sancito, in primo luogo, dalla Costituzione, all'art. 30, comma 1: "È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio".
Inoltre, all'art. 315 bis del Codice civile, comma 1, è stabilito che: "Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni".
L'assegno di mantenimento deve essere corrisposto a favore del genitore collocatario e il suo importo varia in considerazione del reddito dei coniugi e a seconda del numero dei figli e delle loro esigenze.
Nell’assegno di mantenimento periodico sono compresi i costi legati alle esigenze del minore di tipo ordinario ovvero alla gestione della quotidianità.
Il riferimento è, ad esempio, alle spese legate al vitto, all’abbigliamento, alle attività ricreative abituali come il cinema o il teatro.
Non rientrano nell’assegno di mantenimento le spese straordinarie ovvero le spese extra che possono essere effettuate previo accordo con l'altro genitore ovvero senza accordo preventivo.
Un esempio di spese extra è rappresentato dalle spese per visite specialistiche o interventi chirurgici.
I regali ai figli e l’assegno di mantenimento
Ci sono dei casi in cui i genitori tentano di sottrarsi al pagamento dell’assegno di mantenimento.
Si tratta di un comportamento contrario alla legge, che può integrare il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, ex art. 570 del Codice penale.
Tale reato, come ha stabilito la giurisprudenza a più riprese, può essere escluso solo quando il genitore versi in uno stato di assoluta indigenza.
La Corte di Cassazione penale, sez. VI, con sentenza del 3 giugno 2014, n. 23017, ha infatti stabilito che si configura il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare anche allorquando il genitore si limiti a effettuare versamenti occasionali in sostituzione dell’assegno di mantenimento ovvero effettui una serie di regali, che comunque non sono idonei a soddisfare le esigenze primarie del quotidiano del minore.
I regali, in definitiva, non possono in alcun modo sostituire l’assegno di mantenimento che il genitore ha l’obbligo di versare.