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I "LEP" sono i "Livelli essenziali delle prestazioni" che devono essere definiti e attuati dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali nell'erogazione dei servizi ai cittadini, in quanto connessi alla garanzia di taluni diritti fondamentali dei singoli quali il diritto alla salute, il diritto all'istruzione, il diritto all'assistenza sociale.
Che cosa sono i LEP e perché sono importanti
Con il termine “LEP” si fa riferimento ai “Livelli essenziali delle prestazioni”, ovvero al livello, qualitativo e quantitativo considerato “essenziale” che deve essere garantito nell’erogazione delle prestazioni ai cittadini.
Prestazioni che sono strettamente connesse alle garanzie di determinati diritti fondamentali, che trovano espresso riconoscimento nella Costituzione e nelle fonti del diritto sovranazionale.
Il riferimento normativo primario sul tema è rappresentato dall’art. 117 della Costituzione, secondo comma, lettera m).
Viene invero demandata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato la determinazione dei “livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”.
Come si sono evoluti nel tempo: dai Lea ai LEP
Con la sigla “LEA” si fa riferimento ai “Livelli essenziali di Assistenza” ovvero ai livelli che devono essere garantiti dal Servizio sanitario nazionale con riguardo alle prestazioni sanitarie.
I LEA sono stati definiti ancor prima della riforma operata con legge costituzionale n. 3 del 2001 con la quale è stata attribuita alla potestà legislativa esclusiva dello Stato la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni ex art. 117 Cost.
Con Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in effetti, all’art. 1 è stato infatti diposto che
“La tutela della salute come diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività è garantita, nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana, attraverso il Servizio sanitario nazionale”.
I LEA, dunque, sono stati concepiti come livelli essenziali da garantire in relazione alle prestazioni sanitarie, nel rispetto del diritto alla salute dei cittadini.
Nel Decreto del Presidente del consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017 sono stati definiti e aggiornati i livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
All’art. 1 è stabilito che il Servizio sanitario nazionale assicura, i seguenti livelli essenziali di assistenza:
- Prevenzione collettiva e sanità pubblica;
- Assistenza distrettuale;
- Assistenza ospedaliera.
Negli articoli successivi è specificata la portata applicativa di tale disposizione.
Quando si fa riferimento ai LEP, invece, lo spettro applicativo si amplia, poiché i LEP non sono riferibili esclusivamente alle prestazioni in campo sanitario, ma a tutta una serie di prestazioni collegate ai diritti “civili e sociali” dell’individuo.
Come detto, con la Legge costituzionale n. 3 del 2001 è stata demandata allo Stato la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni.
Con Legge 8 novembre 2000, n. 328 è stato stabilito, all’art. 1, che lo Stato ha il compito di assicurare:
- “un sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- “interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza”;
- la prevenzione, l’eliminazione o la riduzione delle “condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione”.
Nella legge del 2000 il riferimento è dunque specifico a una serie di diritti, come quello di uguaglianza.
Le Regioni si sono mosse secondo linee direttive non sempre omogenee, in quanto non sempre il riferimento alle prestazioni “essenziali” è stato inteso secondo un’unica accezione.
Il livello essenziale delle prestazioni è stato invero inteso quale livello “minimo” ovvero quale livello che deve garantire un miglioramento delle condizioni sociali complessive, oltrepassando una certa soglia minima.
Con Legge 5 maggio 2009, n. 42 che contiene una delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, sono stati stabiliti, tra l’altro, i principi alla base del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario ed è stata disposta l’attribuzione alle Regioni e agli enti locali di un proprio patrimonio.
Per quanto concerne la definizione dei LEP nell’ambito del disegno di coordinamento della finanza pubblica, l’attuazione della delega non è stata ancora pienamente realizzata.
Negli ultimi due anni, tuttavia, nelle leggi di bilancio sono state stanziate risorse ulteriori volte alla realizzazione degli obiettivi di servizio nei settori degli asili nido e dei servizi sociali.
Applicazioni e utilizzo dei LEP
Il riferimento ai LEP è dunque utilizzato in una serie di ambiti quali quello del lavoro, dell’istruzione, dell’inclusione sociale intesa nelle sue svariate accezioni.
All’art. 22 della Legge n. 328/2000 vengono indicate una serie di misure volte a garantire “il livello essenziale delle prestazioni sociali erogabili sotto forma di beni e servizi secondo le caratteristiche ed i requisiti fissati dalla pianificazione nazionale, regionale e zonale, nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, tenuto conto delle risorse ordinarie già destinate dagli enti locali alla spesa sociale”:
- “misure di contrasto della povertà e di sostegno al reddito e servizi di accompagnamento, con particolare riferimento alle persone senza fissa dimora”;
- “misure economiche per favorire la vita autonoma e la permanenza a domicilio di persone totalmente dipendenti o incapaci di compiere gli atti propri della vita quotidiana”;
- “interventi di sostegno per i minori in situazioni di disagio tramite il sostegno al nucleo familiare di origine e l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare e per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza”;
- “misure per il sostegno delle responsabilità familiari, ai sensi dell'articolo 16, per favorire l'armonizzazione del tempo di lavoro e di cura familiare”;
- “misure di sostegno alle donne in difficoltà per assicurare i benefici disposti dal regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, e dalla legge 10 dicembre 1925, n. 2277, e loro successive modificazioni, integrazioni e norme attuative”;
- “interventi per la piena integrazione delle persone disabili ai sensi dell'articolo 14; realizzazione, per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dei centri socio-riabilitativi e delle comunità-alloggio di cui all'articolo 10 della citata legge n. 104 del 1992, e dei servizi di comunità e di accoglienza per quelli privi di sostegno familiare, nonché erogazione delle prestazioni di sostituzione temporanea delle famiglie”;
- “interventi per le persone anziane e disabili per favorire la permanenza a domicilio, per l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare, nonché per l'accoglienza e la socializzazione presso strutture residenziali e semiresidenziali per coloro che, in ragione della elevata fragilità' personale o di limitazione dell'autonomia, non siano assistibili a domicilio”;
- “prestazioni integrate di tipo socio-educativo per contrastare dipendenze da droghe, alcol e farmaci, favorendo interventi di natura preventiva, di recupero e reinserimento sociale”;
- “informazione e consulenza alle persone e alle famiglie per favorire la fruizione dei servizi e per promuovere iniziative di auto-aiuto”.
Quali sono i diritti che i LEP riguardano?
I LEP riguardano una serie di diritti quali il diritto al lavoro, il diritto all’istruzione, il diritto all’assistenza sociale.
I LEP per i servizi educativi
I LEP riguardano anche la gestione dei servizi educativi, in modo che gli stessi possano essere garantiti a tutti, ai bambini, agli inabili, alle persone che non hanno reddito sufficiente.
Con Decreto interministeriale del 19 luglio 2022, ad esempio, sono state ripartite le risorse volte a incrementare il numero dei posti negli asili nido per il raggiungimento del livello minimo essenziale delle prestazioni.
Con il decreto sono stati assegnati 120 milioni di euro per attivare nuovi posti in asili nido.
I LEP possono ridurre le disparità territoriali dell'Italia?
La determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti a livello nazionale può certamente ridurre le disparità territoriali.
Per realizzare al meglio questo intento il coordinamento della finanza pubblica deve essere attuato tenendo presente che determinate zone del Paese necessitano di interventi particolarmente incisivi in relazione a svariati settori quali l'occupazione, l'istruzione, l'assistenza alle famiglie.
Il concetto di "livello essenziale", in tale ottica, andrebbe inteso secondo un'unica accezione in tutto il territorio, per fare in modo che in ogni Regione i servizi ai cittadini siano erogati non solo al fine di ridurre le disparità territoriali, ma anche per favorire lo sviluppo sociale dell'intero Paese.