La Costituzione disciplina in maniera articolata i diritti di libertà (artt. 13-21 Cost.), ovvero come quell’insieme di garanzie a tutela dei cittadini e della loro sfera di azione nei confronti dello Stato.
Si tratta di diritti assoluti in quanto riconosciuti erga omnes e che quindi valgono nei confronti di tutti. Allo stesso modo, sono diritti inviolabili poiché connaturati all'essere umano e preesistono all’ordinamento e, in quanto tali, non possono essere essere eliminati neppure mediante legge costituzionale.
La libertà personale (art. 13 Cost.)
L’art. 13 Cost. tutela la libertà personale e dispone il divieto di detenzione arbitraria.
Per questo motivo, ogni individuo ha il diritto alla propria libertà che può essere limitata esclusivamente dall’autorità giudiziaria, nei casi previsti dalla legge.
Analogamente, nessuno può essere arrestato, fermato o sottoposto a perquisizione personale se non in ossequio a quanto previsto dall’ordinamento.
Libertà di domicilio (art. 14 Cost.)
L’art. 14 Cost. sancisce l’inviolabilità del domicilio.
In quanto tale, le attività di ispezione, perquisizione e sequestro da parte dell’autorità giudiziaria possono avvenire solo nel rispetto della legge e sempre garantendo la tutela della libertà personale.
Libertà e segretezza della corrispondenza (art. 15 Cost.)
L’art. 15 Cost. sancisce la libera corrispondenza e il diritto alla sua segretezza.
Alla stregua di ciò, in via generale, è possibile parlare della libertà di comunicazione in senso ampio.
Eventuali limitazioni possono essere imposte solo per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei limiti previsti dalla legge.
La libertà di circolare e soggiornare (art. 16 cost.)
Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, così come previsto all’art. 16 Cost.
Solo per motivi di sicurezza o di sanità è possibile limitare questa libertà.
La libertà di riunione (art. 17 Cost.)
L’art. 17 Cost. dispone il diritto di riunione.
Ogni cittadino ha il diritto di riunirsi, purchè sia pacificamente e senza armi.
Le riunioni possono essere vietate solo qualora ci siano motivi relativi alla pubblica sicurezza e alla pubblica incolumità.
La libertà di associazione (art. 18 Cost.)
Il diritto di associarsi liberamente è garantito all’art. 18 Cost.
I cittadini hanno il diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.
Libertà di religione (art. 19 Cost.)
L’art. 19 Cost. riconosce la libertà di fede e di culto.
Tutti hanno il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa, in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.
La libera manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.)
L’art. 21 Cost. sancisce il diritto a manifestare liberamente il proprio pensiero, in qualunque forma e a prescindere che sia con la parola, lo scritto oppure ogni altro mezzo di diffusione.
Allo stesso modo, quindi, neppure la stampa può essere soggetta ad alcuna forma di autorizzazione o censura.
L’unico limite è rappresentato dal rispetto del buon costume.