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18 Luglio 2023
19:04

Diritti della personalità: esempi, caratteristiche e tutela

I diritti della personalità sono diritti soggettivi assoluti che attengono alla sfera personalissima del soggetto. Essi sono assoluti, inalienabili e imprescrittibili. Esempi: diritto alla vita, all'integrità fisica della persona, alla libertà, sicurezza, riservatezza, di pensiero, ecc. Qualora si subisca una lesione di un diritto della personalità è possibile chiedere il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale sofferto.

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Diritti della personalità: esempi, caratteristiche e tutela
Avvocato
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I diritti della personalità sono diritti soggettivi assoluti, e costituiscono un’acquisizione fondamentale di civiltà giuridica, frutto dell’evoluzione dell’ordinamento, fondato sulla valorizzazione della tutela dell’individuo in tutte le sue espressioni.

Il fondamento costituzionale dei diritti della personalità è rintracciabile all’art. 2 della Costituzione ove è stabilito che “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”.

I diritti della personalità nella Costituzione e nelle fonti sovranazionali

Nella Costituzione sono numerosi i riferimenti ai diritti dell’individuo come il diritto alla salute, che viene sancito ex art. 32 della Costituzione, il diritto alla libertà (art. 13 Cost.), il diritto alla libera manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.).

Il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) è ulteriore referente primario in materia, poiché stabilisce il divieto di operare discriminazioni, e il dovere per lo Stato di attivarsi affinché non vengano realizzate situazioni di diseguaglianza sostanziale.

Le fonti sovranazionali costituiscono un ulteriore, fondamentale, riferimento in materia.

La prima cosa da chiarire è quali sono le fonti sovranazionali: quando si parla di fonti sovranazionali, si fa riferimento a tutte le fonti di diritto dell'Unione Europea e di diritto internazionale.

Entriamo nel merito delle fonti.

L’articolo 6 del Trattato sull’Unione europea (TUE), come modificato dal Trattato di Lisbona stabilisce il riconoscimento da parte dell’Unione dei diritti, delle libertà e dei principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che acquisisce lo stesso valore giuridico dei Trattati; viene inoltre stabilita l’adesione dell’Unione europea alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU).

Nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e nella CEDU sono elencati tutta una serie di diritti, tra questi:

  • Diritto alla vita
  • Diritto all’integrità della persona
  • Diritto alla libertà e alla sicurezza
  • Diritto alla riservatezza
  • Diritto di sposarsi e di costituire una famiglia
  • Diritto di libera manifestazione del pensiero

In ambito internazionale vanno menzionati il Patto internazionale dei diritti civili e politici adottato il 16 dicembre del 1966 e la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, approvata il 10 dicembre 1948 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Sia nell’ordinamento nazionale che in quello sovranazionale, dunque, viene riconosciuta la centralità dei diritti della personalità, cui è accordata piena tutela.

Caratteristiche dei diritti della personalità

I diritti della personalità hanno una serie di caratteristiche. Essi sono:

  • Personalissimi: appartengono alla persona e a nessun altro.
  • Assoluti: possono essere fatti valere erga omnes, ovvero nei confronti della generalità dei consociati.
  • Indisponibili: non possono essere ceduti.
  • Imprescrittibili: non sono soggetti a prescrizione.

Quali sono i diritti della personalità: esempi

La norma contenuta nell’art. 2 della Costituzione costituisce una clausola aperta.

Il Costituente ha cioè voluto riconoscere l’inviolabilità dei diritti della persona, ma il catalogo di questi diritti può essere arricchito in base all’evolversi della cultura e della società.

Esistono tutta una serie di diritti di nuovo conio, come il diritto all’oblio o il diritto all’identità sessuale, che trovano ragion d’essere nell’evoluzione dei costumi ma anche della scienza e della tecnologia.

Il catalogo dei diritti della personalità, dunque, è in continuo aggiornamento.

Ecco un elenco non esaustivo dei diritti della personalità:

  • Diritto alla vita: è il bene primario dell’individuo, tutelato da norme sovranazionali e norme nazionali. Il bene vita è certamente indisponibile se solo si pensa alle norme del Codice penale che puniscono l’istigazione al suicidio (art. 580 del Codice penale) e l’omicidio del consenziente (art.579 del Codice penale).
  • Diritto alla salute: riconosciuto ex art. 32 Cost., si sostanzia nel diritto dell’individuo a godere di uno stato di benessere sia fisico che psichico.
  • Diritto all’integrità psico-fisica: è il diritto a non subire lesioni che possano comportare una diminuzione della propria integrità fisica e psichica. Nel nostro Codice civile, all’art. 5 è disposto il divieto degli atti di disposizione del proprio corpo quando questi cagionino una diminuzione permanente della propria integrità fisica o quando siano contrari alla legge, all’ordine pubblico e al buon costume. Tale previsione ha subito una deroga in relazione a ipotesi caratterizzate da particolare valore morale e sociale. Un esempio è fornito dalla donazione di rene.
  • Diritto alla libertà fisica: è il diritto a non subire restrizioni di tipo fisico alla propria libertà, se non nei limiti e nei modi previsti dalla legge. Viene infatti previsto nella nostra Costituzione, all'art. 13, che la libertà personale è inviolabile e che “non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria”.
  • Diritto alla libertà morale: è il diritto di pensare ciò che meglio si crede, ad avere proprie idee e opinioni, a effettuare scelte di vita che incontrino le proprie convinzioni.
  • Diritto al nome: è il diritto ad avere un prenome e un cognome, così come disposto anche all’art. 6 c.c.. Il diritto al nome, nel nostro ordinamento, riceve un’ampia tutela, ed è tutelato anche lo pseudonimo quando abbia la stessa dignità del nome.
  • Diritto all’immagine: è il diritto a vedere tutelata la propria immagine dagli eventuali abusi che ne facciano i terzi. L’abuso dell’immagine altrui, nel nostro Codice civile, è tutelata ex art. 10.
  • Diritto all’onore: è posto a presidio della dignità di ciascuno.
  • Diritto alla reputazione: è il diritto a non vedere offesa la propria persona agli occhi della società.
  • Diritto all’identità personale: è il diritto ad affermare la propria identità in tutte le sue manifestazioni.
  • Diritto all’identità sessuale: è il diritto ad avere una propria sessualità e una identità sessuale che prescinda dalle convenzioni sociali.
  • Diritto di cronaca: è il diritto di poter effettuare informazione, nel rispetto dei criteri di verità, continenza e pertinenza. Le notizie riportate, cioè, devono avere lo scopo di informare, devono quindi corrispondere al vero, colui che riporta i fatti deve limitarsi a indicare le circostanze rilevanti dell’evento, che siano cioè utili a fornire una corretta informazione; infine l’informazione deve essere riportata senza effettuare ricorso a espressioni di carattere offensivo o diffamatorio.
  • Diritto di critica: è il diritto di poter esprimere la propria opinione, eventualmente anche manifestando apertamente il proprio dissenso.
  • Diritto all’oblio: è il diritto a essere dimenticati, diritto che assume contorni ben delineati nell’era digitale, in quanto le indicizzazioni fornite dai motori di ricerca possono riportare all’attenzione della collettività fatti e nomi che si vogliono cancellare.
  • Diritto alla riservatezza: è il diritto di poter godere di una sfera privata, ovvero di uno spazio libero dalle intromissioni altrui.

Come si ottiene la tutela dei diritti della personalità

In generale è possibile ottenere tutela di un proprio diritto chiedendo la cessazione del fatto lesivo e il risarcimento del danno.

In ipotesi di tutela del diritto al nome, è possibile agire, ad esempio, con l’azione di reclamo, qualora venga contestato l’utilizzo del nome. Qualora altri utilizzino indebitamente il proprio nome è invece possibile agire con l’azione di usurpazione.

In ipotesi di lesione di un diritto della personalità è previsto il risarcimento del danno patrimoniale e del danno non patrimoniale, garantiti sulla base delle disposizioni del Codice civile.

Riferimento di carattere generale è costituito dalla norma di cui all’art. 2043 del Codice civile, in forza della quale qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona  ad  altri  un  danno ingiusto, obbliga colui che ha  commesso  il  fatto  a  risarcire  il danno.

Ulteriore forma di tutela è rappresentata dalla pubblicazione della sentenza.

Il soggetto può poi chiedere, ex art. 700 del Codice di procedura civile, la pronuncia di un provvedimento cautelare, onde ottenere la cessazione immediata dell’attività lesiva.

Laureata con lode in giurisprudenza presso l’Università degli studi di Napoli Federico II. Ho poi conseguito la specializzazione presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali, sono stata collaboratrice della cattedra di diritto pubblico comparato e ho svolto la professione di avvocato. Sono autrice e coautrice di numerosi manuali, alcuni tra i più noti del diritto civile e amministrativo. Sono inoltre autrice di numerosi articoli giuridici e ho esperienza pluriennale come membro di comitato di redazione. Per Lexplain sono editor per l'area "diritto" e per l'area "fisco". 
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