Per accertare lo stato di ebbrezza al volante può non servire l’utilizzo dell'etilometro (cd. alcoltest), poichè possono essere sufficienti gli atteggiamenti sintomatici e intesi come adeguati elementi obiettivi.
E’ il caso del guidatore che non riesca a reggersi sulle gambe, emani un intenso odore di alcool oppure lo stato comatoso.
Sul punto è intervenuta di recente la Corte di Cassazione.
Il fatto
La Corte d’appello, parzialmente riformando la sentenza di prime cure, concedeva il beneficio della non menzione della condanna nel casellario giudiziale di Caio e confermava nelle restante parti la condanna alla pena di mesi 6 di arresto e l’ammenda di 1.500 euro, oltre alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente per essere stato sorpreso alla guida in stato di ebbrezza, tanto da provocare un incidente stradale
Gli agenti intervenuti, infatti, al momento dei fatti, constatavano l’alterazione del tasso alcolemico sulla base dell’atteggiamento sintomatico di Caio, come: la presenza di uno stato confusionale, gli urti alla sua autovettura e la mancata risposta alle sollecitazioni degli operanti.
Pur non ricorrendo alla rilevazione del tasso alcolemico con l’etilometro sul momento, ma valutando i comportamenti del guidatore, lo stesso veniva ritenuto superiore a 1,50 g/l.
Avverso la sentenza d’appello, Caio proponeva ricorso per cassazione ritenendo che la carenza di dati tecnici obiettivi non avrebbe dovuto consentire di valutare superata la soglia.
La decisione
La Corte di Cassazione, sezione 4, penale, sentenza 27 maggio 2024, n. 20763 ha dichiarato inammissibile il ricorso per la genericità delle argomentazioni.
Secondo gli Ermellini, con riguardo alle ipotesi di reato di cui all’art. 186 del Codice della Strada, ovvero la Guida sotto l’influenza dell’alcool, l’accertamento dello stato di ebrezza sulla persona del conducente, può avvenire anche in base ad elementi sintomatici.
In mancanza di un valido esame alcolimetrico, il giudice di merito può trarre il proprio convincimento sulla base della presenza di elementi obiettivi e sintomatici riconducibili ad un uso elevato di bevande alcoliche.
Di conseguenza possono essere tali la presenza di un forte odore di alcol, nonché, la assoluta incapacità del conducente di controllare l’autoveicolo in marcia e di rispondere alle domande rivolte dagli agenti di polizia giudiziaria