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17 Ottobre 2023
9:00

Guerra preventiva e sua illiceità

La guerra preventiva è la strategia militare che intende respingere una minaccia inevitabile al diritto di sovranità di uno Stato, tra luci e ombre circa la sua legittimità in termini di diritto internazionale.

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Guerra preventiva e sua illiceità
Dottoressa in Giurisprudenza
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La guerra preventiva è la strategia militare che intende respingere una minaccia inevitabile al diritto di sovranità di uno Stato.

A metà tra la legittima difesa e l’uso della forza per scopi umanitari, la guerra preventiva non è codificata né dalle convenzioni né dai trattati internazionali e rappresenta, in senso generale, un illecito internazionale che viola l’articolo 2, pa. 4, della Carta delle Nazioni Unite.

L’escalation di violenze tra Hamas e Israele degli ultimi giorni spacca l’opinione pubblica tra chi inneggia alla guerra preventiva palestinese come contromisura all’occupazione israeliana e al riconoscimento della sua sovranità all’indomani degli Accordi di Abramo, e chi invece sostiene la legittima difesa di Israele contro le incursioni del gruppo terroristico sunnita fondamentalista.

Cosa si intende per guerra preventiva e qual è il suo limite? Cerchiamo di spiegarlo.

Che cosa si intende per guerra preventiva

La guerra preventiva rappresenta l’offensiva militare lanciata dallo Stato come reazione alla minaccia percepita, rappresentando così il contraltare non codificato del principio di legittima difesa internazionale.

Nel corso degli anni, la guerra preventiva è divenuta particolarmente nota per essere la ragione giustificatrice della campagna militare portata avanti dagli Stati Uniti per fronteggiare le minacce reali e incombenti, ma anche presunte e potenziali nonostante le dure condanne della comunità internazionale.

L’intento della guerra preventiva è quello di poter ottenere un vantaggio strategico, anche a costo di violare il divieto di ricorrere alla minaccia e all’uso della forza sancito dalle Nazioni Unite.

La guerra preventiva nel diritto internazionale consuetudinario

La guerra preventiva può ritenersi un’accezione del diritto di autotutela invocato dagli Stati e che può essere definito come legittima difesa preventiva.

E’ particolarmente discusso se, in ragione di ciò, la guerra preventiva possa ritenersi un principio di natura consuetudinaria per il diritto internazionale.

Da una parte infatti vi è un filone di pensiero che ritiene la guerra preventiva la naturale risposta di diritto militare internazionale alla minaccia del proprio diritto di sovranità nazionale.

D’altro canto invece, altro filone, ritiene inconciliabile questa visione poichè non potrebbe essere neppure deducibile dall’art. 51 della Carta delle Nazioni Unite che invece po

ne dei limiti alla legittima difesa.

La guerra preventiva nella Carta delle Nazioni Unite (art. 2, 24, 51)

Parlare di guerra preventiva, o per meglio dire legittima difesa preventiva, occorre esaminare gli artt. 2, 24 e 51 della Carta delle Nazioni Unite.

Lo Statuto delle Nazioni Unite è l’accordo che ha istituito l’ONU e rappresenta, per tutti gli Stati che l’hanno ratificato, un trattato vincolante.

Vediamo cosa dice l’articolo 2, paragrafo 4 della Carta delle Nazioni Unite:

L’Organizzazione ed i suoi Membri, nel perseguire i fini enunciati nell’articolo 1, devono agire in conformità ai seguenti princìpi:

L’Organizzazione è fondata sul principio della sovrana eguaglianza di tutti i suoi Membri.

I Membri, al fine di assicurare a ciascuno di essi i diritti e i benefici risultanti dalla loro qualità di Membro, devono adempiere in buona fede gli obblighi da loro assunti in conformità al presente Statuto.

I Membri devono risolvere le loro controversie internazionali con mezzi pacifici, in maniera che la pace e la sicurezza internazionale, e la giustizia, non siano messe in pericolo.

I Membri devono astenersi nelle loro relazioni internazionali dalla minaccia o dall’uso della forza, sia contro l’integrità territoriale o l’indipendenza politica di qualsiasi Stato, sia in qualunque altra maniera incompatibile con i fini delle Nazioni Unite.

I Membri devono dare alle Nazioni Unite ogni assistenza in qualsiasi azione che queste intraprendono in conformità alle disposizioni del presente Statuto, e devono astenersi dal dare assistenza a qualsiasi Stato contro cui le Nazioni Unite intraprendono un’azione preventiva o coercitiva.

L’Organizzazione deve fare in modo che Stati che non sono Membri delle Nazioni Unite agiscano in conformità a questi princìpi, per quanto possa essere necessario per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

Nessuna disposizione del presente Statuto autorizza le Nazioni Unite ad intervenire in questioni che appartengono essenzialmente alla competenza interna di uno Stato, né obbliga i Membri a sottoporre tali questioni ad una procedura di regolamento in applicazione del presente Statuto; questo principio non pregiudica però l’applicazione di misure coercitive a norma del capitolo VII”.

I paragrafi 3 e 4 dell’articolo 2 sanciscono solennemente per tutti gli Stati l’obbligo di rinunciare alla guerra come strumento di risoluzione dei conflitti, vietando il ricorso alla minaccia e all’uso della forza.

Il successivo art. 24, invece, dispone il monopolio della forza al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per garantire la pace e la sicurezza internazionale:

Al fine di assicurare un’azione pronta ed efficace da parte delle Nazioni Unite, i Membri conferiscono al Consiglio di Sicurezza la responsabilità principale del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, e riconoscono che il Consiglio di Sicurezza, nell’adempiere i suoi compiti inerenti a tale responsabilità, agisce in loro nome.

Nell’adempimento di questi compiti il Consiglio di Sicurezza agisce in conformità ai fini ed ai principi delle Nazioni Unite. I poteri specifici attribuiti al Consiglio di Sicurezza per l’adempimento di tali compiti sono indicati nei capitoli VI, VII, VIII e XII.

Il Consiglio di Sicurezza sottopone relazioni annuali e, quando sia necessario, relazioni speciali all’esame dell’Assemblea Generale”.

Infine, l’articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite richiama il diritto di legittima difesa:

Nessuna disposizione del presente Statuto pregiudica il diritto naturale di autotutela individuale o collettiva, nel caso che abbia luogo un attacco armato contro un Membro delle Nazioni Unite, fintantoché il Consiglio di Sicurezza non abbia preso le misure necessarie per mantenere la pace e la sicurezza internazionale. Le misure prese da Membri nell’esercizio di questo diritto di autotutela sono immediatamente portate a conoscenza del Consiglio di Sicurezza e non pregiudicano in alcun modo il potere e il compito spettanti, secondo il presente Statuto, al Consiglio di Sicurezza, di intraprendere in qualsiasi momento quell’azione che esso ritenga necessaria per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionale”.

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Virginia Sacco
Dottoressa in Giurisprudenza
Dopo la laurea presso l'Università degli Studi di Napoli - Federico II, ho seguito le mie passioni specializzandomi prima in Sicurezza economica, Geopolitica e Intelligence presso SIOI - UN ITALY e, successivamente, in Diritto dell'Unione Europea presso il mio ateneo di origine. Ho concluso la pratica forese in ambito penale, occupandomi di reati finanziari e doganali. Nel corso degli anni ho preso parte attivamente a eventi, attività e progetti a livello europeo e internazionale, approfondendo i temi della cooperazione giudiziaria e del diritto penale internazionale. Ho scritto di cybersicurezza, minacce informatiche e sicurezza internazionale per "Agenda Digitale" e "Cyber Security 360". Su Lexplain scrivo di diritto con parole semplici e accessibili.
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