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31 Luglio 2023
13:00

Frutti naturali e civili: definizione e spiegazione

In diritto si definiscono frutti il risultato conseguente ad una preesistente ricchezza. Sono frutti naturali, quelli che sono diretto risultato della cosa, a seconda che vi sia il bisogno dell'intervento umano o meno. Sono, invece, frutti civili gli interessi economici che si ottengono da un bene mobile o immobile.

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Frutti naturali e civili: definizione e spiegazione
Dottoressa in Giurisprudenza
diritto di abitazione articolo 1022 cc

I frutti sono il prodotto periodico di un altro bene, senza che quello originario modifichi in alcun modo la propria natura o destinazione economica per il solo fatto di averli prodotti.

Il Libro III, Sezione III del Codice Civile dedica la propria trattazione ai frutti naturali e civili.

Sono frutti naturali quelli provenienti direttamente dalla cosa, che vi sia o meno l’opera dell’uomo. Al contrario, sono frutti civili quelli che possono essere trattati dalla cosa, come forma di corrispettivo del godimento che un altro ne abbia.

Per i frutti naturali, però, occorre fare una precisazione: non sono considerati frutti, fin tanto che sono ancorati alla propria madre ma, in chiave futura, possono ritenersi frutti.

L’articolo 820 del Codice Civile descrive queste due tipologie di frutti, seppur non elencandoli in maniera tassativa.

Vediamo adesso le caratteristiche con esempi dei frutti naturali e dei frutti civili e le loro differenze.

Frutti naturali e frutti civili: esempi e caratteristiche

Come visto, i frutti sono in un rapporto di discendenza rispetto alla fonte d’origine.

Pensiamo alle mele di un albero; ai pomodori di una pianta e così via.

Proprio alla stregua di ciò, è possibile fare degli esempi concreti:

Sono frutti civili: le rendite vitalizie; gli interessi sui capitali; il corrispettivo dei canoni enfiteutici e di locazione ecc.

Sono frutti naturali: i prodotti agricoli; la lana; le miniere e altri.

I frutti naturali, proprio per la loro configurazione, sono interessati da un particolare regime di circolazione poiché, fino a che non siano separati dalla cosa che li ha originati, non possono essere trasferiti come cosa mobile futura. La conseguenza è che, qualora i frutti non vengano affatto originati, il trasferimento (come nel caso del contratto di vendita) è da ritenersi nullo.

Sino a che i frutti non vengano separati dalla propria fonte, questi appartengono al proprietario della cosa originaria e, ai senti dell’articolo 821 del Codice Civile, colui che fa propri i frutti, nei limiti del valore, deve rimborsare chi si sia accollato le spese di produzione e di raccolto.

Sempre ex art. 822 c.c. (che in giuridichese significa “dall’articolo…del Codice Civile), i frutti civili si acquistano giorno per giorno.

Nel caso dell’acquisto dei frutti naturali, da parte di un diverso proprietario della cosa, rileva la separazione. Per i frutti civili, il punto di riferimento per l’acquisto è in rapporto alla decorrenza del tempo per la durata del diritto.

Quali sono le differenze giuridiche tra frutti naturali e civili?

I frutti sono beni che derivano, a propria volta, da altri beni e assumono un valore a sé stante. Nonostante la definizione del Codice Civile sul punto, non sono elencati nella loro interezza, sebbene i frutti possano distinguersi tra loro sotto diverse accezioni.

I frutti naturali sono:

  • pendenti, cioè non ancora staccati dalla madre;
  • percetti, ovvero quelli per i quali non vi è l’impossessamento;
  • percipiendi, sono tali quelli che avrebbero dovuto essere raccolti con diligenza;
  • separati, quelli disgiunti dall’origine;
  • esistenti, quelli cioè che taluno ha acquistato anche dopo la loro percezione;
  • consumati, ovvero alienati, goduti o trasformati dal proprietario.

I frutti civili, invece, rientrano nella più ampia concezione della controprestazione di un’utilità che, a propria volta, ne origina una nuova.

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Virginia Sacco
Dottoressa in Giurisprudenza
Dopo la laurea presso l'Università degli Studi di Napoli - Federico II, ho seguito le mie passioni specializzandomi prima in Sicurezza economica, Geopolitica e Intelligence presso SIOI - UN ITALY e, successivamente, in Diritto dell'Unione Europea presso il mio ateneo di origine. Ho concluso la pratica forese in ambito penale, occupandomi di reati finanziari e doganali. Nel corso degli anni ho preso parte attivamente a eventi, attività e progetti a livello europeo e internazionale, approfondendo i temi della cooperazione giudiziaria e del diritto penale internazionale. Ho scritto di cybersicurezza, minacce informatiche e sicurezza internazionale per "Agenda Digitale" e "Cyber Security 360". Su Lexplain scrivo di diritto con parole semplici e accessibili.
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