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30 Agosto 2023
9:00

Fideiussione: che cos’è e a cosa serve

La fideiussione, di cui agli artt. 1936 e ss. del Codice civile, è una garanzia personale. Il fideiussore si impegna con il proprio patrimonio a garantire l'obbligazione del debitore principale e, successivamente all'adempimento, ha diritto di regresso nei confronti di quest'ultimo.

Fideiussione: che cos’è e a cosa serve
Avvocato
fideiussione

Nel Codice civile, all’art. 1936, è espressamente stabilito che il fideiussore è “colui che, obbligandosi  personalmente  verso  il creditore, garantisce l’adempimento di un’obbligazione altrui”.

Viene inoltre stabilito che: “La fideiussione è  efficace  anche  se  il  debitore  non  ne  ha conoscenza”.

La fideiussione, dunque, è una garanzia personale che un soggetto terzo presta nei confronti del creditore.

Cos'è la fideiussione

Come anticipato, la fideiussione è una garanzia personale, poiché il fideiussore risponde del debito contratto da un altro soggetto con il proprio patrimonio.

In sostanza, il creditore può disporre di un ulteriore patrimonio su cui rifarsi oltre a quello del debitore principale.

La volontà di prestare la fideiussione, in base a quanto stabilito dall’art. 1937 del Codice civile, deve essere espressa.

Se non è valida l’obbligazione principale, non è valida nemmeno la fideiussione, salvo che sia prestata a favore di persona incapace (art. 1939 del Codice civile).

La fideiussione è prestata per garantire il debito contratto dal debitore principale, di conseguenza non può eccedere ciò che è dovuto da costui; essa può invece essere prestata per una parte del debito (art. 1941 del Codice civile).

Tipologie di fideiussione

Nel Codice civile sono contemplate varie tipologie di fideiussione.

All’art. 1938 c.c. è prevista la fideiussione per obbligazioni future o condizionali.

Può dunque essere prestata anche fideiussione per una obbligazione sottoposta a condizione.

La fideiussione può essere prestata, poi, per un’obbligazione futura, ma in questo caso deve essere indicato l’importo massimo garantito.

Esiste anche la fideiussione della fideiussione, in quanto la fideiussione può essere prestata sia per il debitore principale che per il suo fideiussore (art. 1940 c.c.).

Il fideiussore del fideiussore non è obbligato verso il creditore a meno che il debitore principale e tutti i fideiussori risultino insolventi (art. 1948 del Codice civile)

Natura dell'obbligazione fideiussoria

L’obbligazione fideiussoria è caratterizzata da:

  • accessorietà: l’obbligazione del fideiussore è accessoria rispetto a quella del debitore principale, tanto è vero che viene espressamente prescritta l’invalidità della fideiussione nell’ipotesi in cui sia invalida l’obbligazione principale;
  • solidarietà: viene espressamente stabilito che il fideiussore è obbligato in solido con il debitore principale al pagamento del debito;
  • beneficium excussionis: le parti possono convenire che il fideiussore non sia tenuto a pagare prima dell’escussione del debitore principale.

Caratteristiche della fideiussione

La fideiussione, dunque, è una garanzia personale in forza della quale il fideiussore garantisce, con il proprio patrimonio, l’adempimento del debito principale.

Successivamente all’adempimento, il fideiussore ha poi diritto di regresso nei confronti del debitore principale.

La  fideiussione, inoltre, “si  estende  a  tutti  gli accessori del debito principale, nonché alle spese per  la  denuncia al fideiussore della causa promossa contro il debitore  principale  e alle spese successive” (art. 1942 del Codice civile).

Soggetti coinvolti

I soggetti coinvolti nella fideiussione sono il fideiussore, il debitore principale e il creditore.

Nell’ipotesi in cui il debitore principale sia obbligato a dare fideiussione, questi deve presentare persona capace che abbia un patrimonio sufficiente a garantire l’obbligazione. (art. 1943 del Codice civile).

L’obbligazione del fideiussore ha caratteristiche peculiari, in quanto egli è obbligato in solido col  debitore  principale  al pagamento del debito.

Nel contratto di fideiussione può essere tuttavia inserita una clausola, il cosiddetto “beneficium excussionis” in forza della quale le parti possono stabilire che il fideiussore non sia  tenuto a pagare prima dell'escussione del debitore principale.

Il creditore, dunque, dovrà rivolgersi, in primo luogo, al debitore principale e in secondo luogo al fideiussore per soddisfare il suo credito.

In tale  ipotesi, il fideiussore deve  indicare  i  beni   del   debitore principale da sottoporre a esecuzione.

Il fideiussore può opporre al creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale (art. 1945 del Codice civile.

Nell’ipotesi in cui la fideiussione venga prestata da più persone a garanzia dello stesso debito, ognuna risulta obbligata per l’intero, salvo che sia stato pattuito il beneficio della divisione (art. 1946 del Codice civile).

In questa ipotesi, qualora il creditore si rivolga al fideiussore per esigere l’intero debito, questi può chiedere che l’azione sia ridotta in funzione della quota da lui dovuta (art. 1947 del Codice civile).

Quando il fideiussore paga il debito, è surrogato nei diritti che il creditore aveva contro il debitore (art. 1949 del Codice civile).

In pratica, il fideiussore ha diritto di regresso nei confronti del debitore principale, diritto che comprende capitale, interessi e spese (art. 1950 del Codice civile).

Nell’ipotesi in cui, tuttavia, il fideiussore non abbia comunicato al debitore principale il pagamento prestato, e questi abbia adempiuto, il fideiussore non può esercitare il diritto di regresso.

Nel Codice civile sono previste alcune ipotesi in cui il fideiussore, anche prima di aver effettuato il pagamento, può agire contro il debitore principale per essere liberato ovvero affinché gli vengano prestate le garanzie necessarie per assicurargli le ragioni di regresso.

I casi sono elencati all’art. 1953 del Codice civile che di seguito si riporta:

  • quando è convenuto in giudizio per il pagamento; quando il debitore è divenuto insolvente
  • quando il  debitore si è obbligato di  liberarlo  dalla fideiussione entro un tempo determinato; 
  • quando il debito è divenuto esigibile  per  la  scadenza  del termine; 
  • quando sono decorsi cinque anni, e  l'obbligazione  principale non ha un termine, purché essa non sia di tal natura da non potersi estinguere prima di un tempo determinato.

Perché si ricorre alla fideiussione

Si ricorre alla fideiussione, spesso, per ottenere un credito in maniera più facile e veloce, poiché la garanzia prestata dal fideiussore è indice di un maggior grado di solvibilità.

Come si estingue la fideiussione

Nel Codice civile, all’art. 1955, è specificato che la fideiussione si estingue “quando, per fatto  del  creditore,  non puo' avere effetto la surrogazione del fideiussore nei  diritti,  nel pegno, nelle ipoteche e nei privilegi del creditore”.

In  ipotesi di fideiussione prestata per un’obbligazione futura, invece, il fideiussore è liberato se il creditore “senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha  fatto credito al terzo, pur conoscendo che le  condizioni  patrimoniali  di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile  il soddisfacimento del credito”.

Viene inoltre stabilita l’invalidità della preventiva rinuncia del fideiussore ad avvalersi della liberazione.

Anche dopo la scadenza dell’obbligazione principale il fideiussore rimane obbligato, a patto che il creditore “entro  sei  mesi abbia proposto le sue istanze contro  il  debitore  e  le  abbia  con diligenza continuate" (art. 1957 del Codice civile).

Nel caso in cui il  fideiussore  abbia limitato  la  sua  fideiussione  allo  stesso  termine dell'obbligazione principale l'istanza  contro  il  debitore  deve  essere proposta entro due mesi.

Normative e casistica

La disciplina predisposta in tema di fideiussione, come si è visto, è contenuta nel Codice civile, Libro IV, Capo XXII, Sezione I.

Tale disciplina ha subito talune modifiche a seguito dell’approvazione della legge 17 febbraio 1992, n. 154.

In particolare, è stato modificato il testo dell'art. 1938 c.c., ed è stata subordinata la validità della fideiussione omnibus alla condizione che nella garanzia sia indicato l'importo massimo garantito, oltre il quale il fideiussore non è tenuto a garantire il debitore.

Prima di questa modifica operata con legge del 1992, era accesso il dibattito sull’ammissibilità della cosiddetta fideiussione omnibus, ovvero una fideiussione (di solito si tratta di fideiussione bancaria) con la quale un soggetto garantisce con il proprio patrimonio tutti i debiti futuri del debitore principale.

Questa tipologia di garanzia era infatti considerata eccessivamente onerosa per il fideiussore.

Coloro che ne sostenevano l’ammissibilità, fondavano le proprie argomentazioni sulla lettera dell’art. 1938 c.c., in forza del quale la fideiussione può essere prestata anche per un’obbligazione condizionale o futura.

Il dibattito si è sopito ed è stata stabilita la generale ammissibilità della figura in questione a seguito della modifica legislativa di cui sopra, con l’adozione della quale è stato stabilito un tetto massimo entro il quale il fideiussore può prestare la propria garanzia.

Recentemente è intervenuta la Corte di Cassazione, con  sentenza del 30 dicembre 2021, n.41994, che ha considerato invalide solo parzialmente le fideiussioni omnibus a garanzia di operazioni bancarie e assicurative rispetto alle quali sia stato impiegato lo schema predisposto dall’Associazione bancaria italiana (Abi) nel 2003.

Tale schema, a detta della Cassazione, infatti, contiene alcune clausole che sono state dichiarate contrarie al diritto della concorrenza, prima dalla Banca d’Italia e in e poi dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato.

La casistica giurisprudenziale in tema di fideiussione è alquanto ampia.

  • La Corte di Cassazione, sez. I, con ordinanza del 28 marzo 2023, n. 8697 ha stabilito che “In caso di fideiussione prestata da una pluralità di garanti, ricorre l'ipotesi della co-fideiussione, con conseguente possibilità di esercitare l'azione di regresso ex art. 1304 c.c., quando possa riconoscersi un vincolo di solidarietà tra più fideiussori ed un unico debitore e, a tal fine, è necessario che la garanzia sia prestata per il medesimo debito, anche se non contestualmente, nella reciproca consapevolezza dell'esistenza dell'altrui garanzia e con l'intento di garantire congiuntamente il medesimo debito; quando invece non vi sia solidarietà tra i fideiussori – perché risultano prestate distinte fideiussioni da diversi soggetti in tempi successivi e con atti separati, senza alcuna manifestazione di reciproca consapevolezza tra essi o, al contrario, con espressa convenzione con il creditore volta a tenere differenziata la propria obbligazione da quella degli altri e, in ogni caso, se manchi un collegamento correlato ad un interesse comune da parte dei fideiussori – la fideiussione deve qualificarsi "plurima" e non trova applicazione l'art. 1304 c.c”.
  • La Corte di Cassazione, sez. I, con ordinanza del 5 luglio 2023, n. 19041, ha stabilito che “In ambito di cessione d'azienda, la fideiussione rilasciata da un terzo a favore del creditore del soggetto che successivamente l'abbia alienata non si trasmette sul piano soggettivo ex art. 2558 c.c. in capo al cessionario, il quale, tuttavia, risponde ai sensi dell'art. 2560, comma 2, c.c., nei confronti del fideiussore che, eseguito il pagamento del debito garantito inerente all'azienda, si sia surrogato al creditore originario ex artt. 1203 e 1949 c.c.”.
  • La Corte di Cassazione, sezione I, con ordinanza del 24 novembre 2022, n. 34685, ha stabilito che: “Nella fideiussione per obbligazione futura, il garante che chieda la liberazione della garanzia invocando l'art. 1956 c.c., ha l'onere di provare che successivamente alla prestazione della garanzia in parola, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole di un peggioramento delle sue condizioni economiche in misura tale da ingenerare il fondato timore che questi potesse divenire insolvente, il che non è ravvisabile nella mera circostanza di un saldo negativo dei conti correnti del garantito”.

Esempi di fideiussione

Un esempio di fideiussione classico è rappresentato dall’ipotesi in cui un genitore si obbliga verso la banca a pagare il mutuo del figlio per l’acquisto della casa, in caso di insolvenza di quest’ultimo.

Diffusa nella pratica è anche la fideiussione bancaria per la locazione immobiliare.

La banca, cioè, garantisce il pagamento dei canoni da parte del conduttore durante l’intera durata della locazione.

Laureata con lode in giurisprudenza presso l’Università degli studi di Napoli Federico II. Ho poi conseguito la specializzazione presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali, sono stata collaboratrice della cattedra di diritto pubblico comparato e ho svolto la professione di avvocato. Sono autrice e coautrice di numerosi manuali, alcuni tra i più noti del diritto civile e amministrativo. Sono inoltre autrice di numerosi articoli giuridici e ho esperienza pluriennale come membro di comitato di redazione. Per Lexplain sono editor per l'area "diritto" e per l'area "fisco". 
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