Le festività nel contratto Alimentari Industria sono assenze retribuite per le festività nazionali e infrasettimanali previste dalla legge. Danno diritto, in caso di coincidenza con la domenica, anche ad una giornata pagata in più, 1/26 della retribuzione.
La prima cosa da sapere è che l’articolo 30 che definisce l’orario di lavoro nel settore dell’industria alimentare stabilisce che “Le ore non lavorate per ferie e le festività nazionali ed infrasettimanali di cui all'art. 34 saranno computate ai fini del raggiungimento dell'orario di lavoro settimanale”.
In altre parole, il lavoratore ha diritto ad assentarsi per la festività e vedersela pagata come orario di lavoro settimanale lavorato.
Quali sono le festività retribuite
L’articolo 34 del CCNL dell’industria alimentare stabilisce quali sono i “Giorni festivi – Festività infrasettimanali e nazionali”: “Si considerano giorni festivi:
a) le domeniche oppure i giorni di riposo compensativo di cui all'art. 33;
b) le festività del:
1) 25 aprile (Anniversario della liberazione);
2) 1° maggio (festa del lavoro);
3) 2 giugno (festa della Repubblica) (1);
c) le seguenti festività infrasettimanali:
1) Capodanno (1° gennaio);
2) Epifania (6 gennaio);
3) Lunedì di Pasqua (mobile);
4) Assunzione (15 agosto);
5) Ognissanti (1° novembre);
6) Immacolata Concezione (8 dicembre);
7) Natale (25 dicembre);
8) Santo Stefano (26 dicembre);
d) il giorno del Santo Patrono della località ove ha sede l'unità produttiva alla quale il lavoratore è addetto.
Per il viaggiatore che non faccia capo ad una unità produttiva il giorno del Santo Patrono sarà quello della località della sede della sua residenza contrattuale anche convenzionalmente stabilita.
Per il trattamento delle festività di cui ai punti b) e c) valgono le norme di legge e/o interconfederali.
Il trattamento previsto da tali norme viene esteso alle festività di cui al punto d) fermo restando che in caso di assenza nel giorno del Santo Patrono dovuta a maternità, malattia o infortunio l'azienda integrerà il trattamento corrisposto dagli Istituti assistenziali”.
Festività cadente di domenica: spetta una giornata pagata in più
L’articolo 34 del CCNL dell’industria alimentare stabilisce anche quali sono i diritti dei lavoratori in caso di festività che cade di domenica: “Nel solo caso in cui una delle giornate festive sopra indicate cada di domenica ai lavoratori è dovuto, in aggiunta al normale trattamento economico, un importo pari ad una quota giornaliera della retribuzione di fatto.
Il predetto importo sarà determinato sulla base di 1/26 della retribuzione mensile fissa.
Qualora la festività del Santo Patrono coincida con la domenica o con altra giornata festiva (salvo in quest'ultimo caso quanto previsto per il comune di Roma dal D.P.R. n. 792/1985) le Associazioni territoriali degli industriali e i Sindacati provinciali di categoria dei lavoratori potranno determinare, di comune accordo, entro il mese di gennaio di ciascun anno, la sua sostituzione con altra giornata”.
Quindi tranne nel caso in cui la festività sia sostituita con altra giornata, al lavoratore spetta una giornata pagata in più.
Lavoro festivo
L’articolo 31 del CCNL Alimentari Industria tratta il “Lavoro straordinario, lavoro notturno, festivo e a turni – Maggiorazioni”.
La prima cosa che viene stabilita è il concetto di lavoro festivo.
Il contratto collettivo stabilisce che “Per lavoro festivo si intende quello effettuato nei giorni previsti dall'art. 34. Non si considera festivo il lavoro prestato nei giorni di domenica dai lavoratori che godono del riposo compensativo in un altro giorno della settimana a norma di legge. Peraltro tale lavoro ,a decorrere dall’1.1.1993, verrà compensato con la maggiorazione prevista”.
Le maggiorazioni dipendono dal settore e dalla qualifica del lavoratore.
Il contratto collettivo stabilisce che “Il lavoro oltre le 40 ore settimanali, festivo, notturno ed a turni dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Direzione aziendale. Nessun lavoratore può rifiutarsi di effettuarlo, nei limiti di cui sopra, salvo giustificati motivi individuali di impedimento”.
Quindi il lavoro festivo è di norma richiesto dal datore di lavoro, il contratto collettivo precisa che è proprio il datore di lavoro che può adibire il lavoratore a lavoro durante una delle festività.
Festività impiegati
L’articolo 34 del CCNL dell’industria alimentare stabilisce anche che "Per gli impiegati il cui lavoro è connesso con quello dello stabilimento, vale il calendario dei giorni festivi adottato per gli operai dello stabilimento stesso".
Quindi nessuna differenza di trattamento tra operai e impiegati in termini di calendario dei giorni festivi.
Ex festività: 32 ore retribuite
L'articolo 30 e 34 del CCNL Alimentari Industria stabilisce che "Fermo restando l'orario di 40 ore settimanali, in sostituzione delle ex festività abolite dalla legge n. 54/1977 e dal D.P.R. del28.12.1985, n. 792, e del trattamento per le stesse previsto dall'accordo interconfederale 25 gennaio 1977, il lavoratore fruirà, tenendo conto delle esigenze di continuità dell'attività produttiva, di gruppi di 8 ore di riposi individuali retribuiti pari a 32 ore, maturabili per dodicesimi nel senso che i lavoratori che nell'anno solare non hanno maturato le 4 giornate avranno diritto a fruire di 1/12 di tali riposi per ogni mese o frazione di mese superiore ai 15 giorni.
Diverse modalità di utilizzo formeranno oggetto di esame tra la Direzione aziendale e la R.S.U. o il Comitato esecutivo della stessa avuto riguardo alle necessità tecnico-produttive, ai periodi di maggiore intensità produttiva e con esclusione dei periodi di attività stagionali.
Per quanto riguarda la festività del 4 novembre il lavoratore beneficerà del trattamento economico previsto per le festività che coincidono con la domenica".