I lavoratori assunti con contratto studi professionali, così come tutti i lavoratori italiani con contratto di lavoro subordinato, hanno diritto al godimento delle festività nazionali ed infrasettimanali previste dalla legge italiana. Le Festività nel contratto degli studi professionali sono previste dall’art. 18, mentre le festività soppresse dall’art. 82. Per tali assenze da lavoro i lavoratori hanno diritto alla retribuzione, che in alcuni casi si concretizza in una giornata pagata in più.
Il trattamento economico e normativo delle Festività nel CCNL studi professionali non è una prerogativa del contratto degli studi professionali, ma è un diritto spettante ai lavoratori italiani.
La legge infatti prevede che i lavoratori hanno diritto a godere di alcuni giorni segnati in rosso sul calendario e cioè le festività nazionali ed infrasettimanali. In questi giorni ed anche nei giorni delle festività soppresse (le ex festività) al lavoratore spetta il diritto ad assentarsi dal lavoro ed il pagamento della retribuzione.
Quindi al lavoratore oltre al riposo giornaliero, settimanale, alle ferie, spetta anche la sospensione dal lavoro in occasione delle festività nazionali, civili e religiose.
Inoltre come già detto il lavoratore durante le festività ha il diritto ad assentarsi dal lavoro.
Tuttavia, se per esigenze aziendali il datore di lavoro ordina al lavoratore di prestare la propria prestazione lavorativa durante una festività, cioè di lavorare durante un giorno festivo, il lavoratore sarà poi retribuito con una retribuzione giornaliera comprensiva di una maggiorazione, stabilita dai contratti collettivi, i CCNL in materia di lavoro festivo.
Le festività nel CCNL Studi professionali sono disciplinate dall’art. 81 mentre le festività abolite sono disciplinate dall’art. 82. Vediamo quali sono le festività nel contratto Studi professionali e quali sono i diritti dei lavoratori, anche quando c’è il lavoro festivo.
Elenco festività nazionali e infrasettimanali nel CCNL Studi professionali
Durante l’anno oltre la domenica sono considerate giornate festive anche le festività nazionali ed infrasettimanali. Tali giornate sono stabilite dalla legge e di rimando nei contratti collettivi.
Il CCNL per i dipendenti degli Studi professionali e comunque delle aziende che applicano tale CCNL, all’art. 81 stabilisce che: “Le festività che dovranno essere retribuite sono quelle sotto indicate:
Festività nazionali
- 26 aprile – Ricorrenza della Liberazione
- 1° maggio – Festa dei lavoratori
- 2 giugno – Festa della Repubblica
Festività infrasettimanali
- Il 1° giorno dell’anno
- Il 6 gennaio – l’Epifania
- Il giorno del lunedì di Pasqua
- Il 15 agosto – festa dell’Assunzione
- Il 1° novembre – Ognissanti
- L’8 dicembre – immacolata Concezione
- Il 25 dicembre – Natale
- Il 26 dicembre – S. Stefano
- La solennità del Patrono del luogo ove si svolge il lavoro”.
E’ facile constatare che le festività elencate dal contratto collettivo degli studi professionali sono quelle generalmente previste da sempre sul calendario italiano. Occorre però valutare l’impatto delle festività sugli stipendi dei lavoratori.
Festività contratto Studi professionali: diritto al riposo e retribuzione
L’art. 81 del CCNL Studi professionali continua stabilendo che: “In relazione alla norma di cui al primo comma del presente articolo nessuna riduzione o trattenuta sarà operata sulla normale retribuzione ai lavoratori in conseguenza della mancata prestazione di lavoro nei giorni sopra indicati”.
Tale articolo ci sta a dire che il lavoratore ha diritto ad assentarsi da lavoro durante la giornata di festività ma ha comunque diritto alla normale retribuzione spettante secondo il contratto collettivo, ossia una giornata pagata calcolata in questo caso secondo il CCNL Studi professionali.
Per i dipendenti assunti con contratto Studi professionali la normale retribuzione è pari alla paga base tabellare conglobata + eventuali scatti di anzianità + eventuali assegni "ad personam" + eventuali Superminimi, secondo quanto previsto dall’art. 119 del CCNL.
Quindi dato che nel caso della festività nazionale o infrasettimanale il lavoratore ha diritto ad una giornata di lavoro retribuita, senza alcuna decurtazione, in busta paga il dipendente troverà indicata come retribuita una giornata a titolo di festività.
Di conseguenza, per un impiegato del settore Studi professionali, dato che la quota di retribuzione giornaliera si ottiene dividendo l’importo mensile per il divisore convenzionale 26, qualora in un mese ci sia stata una giornata festiva il lavoratore si vedrà lo stipendio pagato su 25 giornate lavorate + 1 giornata di festività goduta.
Festività coincidente con la domenica
Come abbiamo detto sopra, il lavoratore che si assenta dal lavoro per una festività non si vede decurtato nessun importo dallo stipendio, ma la giornata festiva gli verrà pagata con la normale retribuzione giornaliera.
Tuttavia in alcuni casi al lavoratore spetta una giornata pagata in più, un esempio di ciò si ha quando la festività coincide con la domenica.
Nello specifico l’art. 81 del CCNL Studi professionali alla lettera C. stabilisce che: “In caso di coincidenza di una delle festività sopra elencate con una domenica o altra festività, in aggiunta alla normale retribuzione sarà corrisposta al lavoratore un ulteriore importo pari alla retribuzione giornaliera comprensiva di ogni elemento accessorio”.
Questo significa che nel caso in cui la festività coincida con una domenica o un’altra festività, oltre al normale stipendio spetta al lavoratore una giornata in più, cioè un importo ulteriore ed aggiuntivo pari alla retribuzione giornaliera comprensiva degli elementi accessori.
Quanto è la retribuzione giornaliera? Viene prevista dall’art. 44 del contratto collettivo per i contratti a tempo parziale e dall’art. 121 del CCNL per tutti gli altri lavoratori, e si concretizza in 1/26 della retribuzione mensile fissa e continuativa.
Per individuare tale retribuzione occorre far riferimento alla normale retribuzione prevista dall’art. 119 del CCNL che è costituita dalle seguenti voci:
- Paga base tabellare conglobata;
- Eventuali scatti di anzianità;
- Eventuali assegni "ad personam";
- Eventuali Superminimi;
- nonché da tutti gli altri elementi retributivi aventi carattere continuativo ad esclusione dei rimborsi di spese, dei compensi per lavoro straordinario e/o supplementare, delle gratificazioni straordinarie o una tantum, e di ogni elemento espressamente escluso dalle parti dal calcolo dei singoli istituti contrattuali ovvero esclusi dall’imponibile contributivo di legge.
Festività cadenti di sabato negli studi professionali
La grandissima maggioranza degli studi professionali osservano un orario di lavoro diurno e dal lunedì al venerdì, la classica settimana corta. Qualche studio professionale o azienda che applica il CCNL degli studi professionali può osservare un orario di lavoro su sei giorni lavorativi e quindi ritrovarsi nel trattamento retributivo previsto per le festività cadenti durante una giornata lavorativa, per le quali spetta la normale retribuzione in busta paga, anche se il lavoratore ha goduto della festività.
Quando la festività coincide con il sabato, e l’orario di lavoro svolto dal lavoratore è in regime di settimana corta, quindi dal lunedì al venerdì, non spetta al lavoratore retribuiti in maniera fissa (ossia gli impiegati degli studi professionali) alcuna quota aggiuntiva, ossia non spetta una giornata pagata in più (1/26), questo salvo diversa ed espressa previsione contrattuale.
Questo è un principio generale che vale per le aziende che effettuano la settimana corta, vale a dire con un orario di lavoro distribuito dal lunedì al venerdì e che quindi hanno il sabato non lavorativo. Nello specifico caso del contratto degli studi professionali, non vi è diversa previsione contrattuale che concede ai lavoratori al diritto alla retribuzione aggiuntiva, questo a meno che in quel giorno di sabato non ricada il giorno di riposo settimanale.
Festività coincidente con sospensione o assenza ingiustificata del lavoratore
Sempre all’art. 81 del CCNL Studi professionali è previsto che “Nulla è dovuto ad alcun titolo al prestatore d’opera – qualunque sia la misura e il sistema di retribuzione – nel caso che la festività ricorra in un periodo di sospensione della retribuzione e dal servizio in conseguenza di provvedimenti disciplinari o di assenza ingiustificata e comunque derivante da ogni altra causa imputabile al lavoratore stesso”.
Questo significa che qualora il giorno di festività cada in un periodo di sospensione del lavoratore a seguito di provvedimenti disciplinari ai sensi dell’art. 7 dello Statuto dei lavoratori, la giornata non va retribuita al dipendente.
Allo stesso modo non va retribuita la giornata di festività se il lavoratore era assente in maniera ingiustificata o comunque per altre cause imputabile al lavoratore stesso.
Festività abolite: 4 novembre una giornata pagata
Non molti sanno che il 4 novembre cade la festa dell’Unità nazionale tuttavia tale data non è più festeggiata come un giorno rosso da calendario, ma in alcuni casi spetta la retribuzione di una giornata aggiuntiva ossia con la retribuzione spettante per le giornate festive cadenti di domenica.
È previsto un rinvio agli specifici CCNL per la disciplina di tale festività. Nello specifico il CCNL Studi professionali al comma D. dell’art. 81 stabilisce che “Per la festività civile del 4 Novembre la cui celebrazione è stata spostata alla prima domenica del mese, ai sensi dell’articolo 1, secondo comma, della Legge 5 Marzo 1977, n. 54, il lavoratore beneficerà del trattamento previsto al comma precedente”.
Quindi nel caso dei dipendenti degli studi professionali, questi si vedranno pagata una giornata lavorativa in più rispetto alla normale retribuzione, in quanto le celebrazione del 4 novembre è stata spostata alla prima domenica del mese e come tale beneficerà dello stesso trattamento previsto per la festività coincidente con la domenica.
Per maggiori informazioni vediamo la festività del 4 novembre in busta paga.
Lavoro festivo con maggiorazione del 30%
Un altro caso da considerare è che il lavoratore sia chiamato a svolgere la sua opera lavorativa durante un giorno festivo. Può infatti capitare che il datore di lavoro chieda ai lavoratori di essere di lavorare durante in una giornata festiva. In questo caso cosa succede? Cosa spetta al lavoratore in busta paga?
Il CCNL Studi professionali, sempre all’art. 81 stabilisce che: “Le ore di lavoro, a qualsiasi titolo richieste, prestate nei giorni festivi indicati nel presento articolo, dovranno essere compensate come lavoro straordinario festivo nella misura e con le modalità previste agli articoli 78 e 79 del precedente Titolo XVIII del presente contratto”.
Nel caso di lavoro festivo diurno il lavoratore ha diritto ad una maggiorazione del 30%. La maggiorazione del 30% è da calcolare sulla quota oraria della normale retribuzione, intesa come quota aggiuntiva per lavoro straordinario diurno festivo.
Qualora invece il lavoro festivo venga svolto di notte spetta la maggiorazione per lavoro straordinario notturno festivo, pari al 50% calcolata sulla quota oraria della normale retribuzione.
Il riferimento del CCNL è alla quota oraria di retribuzione che si ottiene, a norma dell’art. 45 del CCNL per i part-time e ai sensi dell’art. 121 del CCNL per tutti gli altri lavoratori, dividendo l’importo mensile della retribuzione fissa e continuativa per il divisore convenzionale 170. Sull’importo ottenuto andranno calcolate e retribuite le maggiorazioni per ogni ora lavorata.
Festività cadenti nel periodo di malattia o infortunio
Può capitare che la giornata di festività coincida con un giorno od un periodo di assenza del dipendente da lavoro per cause imputabili a malattia o infortunio. In questi casi cosa succede?
L’art. 108 del CCNL Studi professionali in prima battuta stabilisce che: “Durante i periodi di malattia ed infortunio la quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui al Titolo XXX (Trattamento Economico), stante la sua natura integrativa, si ottiene applicando i criteri adottati dall'Inps e dall’Inail”.
E continua dicendo che: “Ai sensi della Legge 31 marzo 1954, n. 90, per le festività cadenti nel periodo di malattia o infortunio, il lavoratore ha diritto ad una indennità integrativa di quella a carico rispettivamente dell’Inps e dell’Inail, da corrispondersi a carico del datore di lavoro, in modo da raggiungere complessivamente il 100% (cento per cento) della retribuzione di cui al Titolo XXX (Trattamento Economico)”.
Quindi se una giornata di festività coincide per il lavoratore con un giorno di assenza dal lavoro per malattia o infortunio, al lavoratore spetterà una retribuzione a titolo di indennità integrativa da parte del datore di lavoro per la parte restante a quanto corrisposto dall’Inps e dall’Inail, in modo da permettere al lavoratore di raggiungere il 100% della retribuzione così come prevista dal CCNL.
Festività soppresse contratto Studi professionali
Oltre alle festività nazionali ed infrasettimanali di cui discusso sopra, esistono altri quattro giorni una volta festivi ma che adesso sono stati aboliti. Si tratta delle festività soppresse del:
19 marzo S. Giuseppe giorno dell’Ascensione giorno del Corpus Domini 29 giugno SS. Pietro e Paolo (tranne che per la città di Roma)
Data la soppressione di tali festività ai lavoratori però sono state concesse ulteriori 32 ore aggiuntive di permessi retribuiti, con maturazione annua.
Tale discorso vale anche per i dipendenti assunti con CCNL Studi professionali. Infatti l’art. 82 del CCNL prevede che: “In coerenza con quanto previsto all’articolo 75 lettere A) e B), i lavoratori potranno richiedere, in aggiunta a quelli previsti dal presente contratto, altrettanti giorni di ferie e/o permessi retribuiti, della durata di 8 (otto) ore o inferiori, da fruire in periodi da concordare con il datore di lavoro”.
Quindi in aggiunta ai permessi di cui i lavoratori degli studi professionali possono godere nella misura di 40 ore o 66 ore settimanali a seconda che si tratti di orario settimanale con settimana corta (5 giorni) o lunga (6 giorni), si aggiungono 32 ore di permessi retribuiti calcolati nella misura di 8 ore per i quattro giorni di ex festività.
Al lavoratore che non usufruirà dei suddetti permessi dovrà essere corrisposta, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, un importo pari alla retribuzione normale giornaliera comprensiva di ogni elemento accessorio.
Ex festività coincidenti con la domenica. Inoltre nel caso in cui le suddette festività abolite coincidano con la domenica, ai lavoratori spetterà lo stesso trattamento previsto per le festività coincidenti con la domenica. Quindi il pagamento di una giornata lavorativa in più.
L’art. 82 relativo alle festività abolite stabilisce che “la normativa del presente articolo si applica anche nei confronti di quei lavoratori che in occasione delle predette ex festività abolite fossero in assenza retribuita per uno o più casi previsti dal presente contratto (ad esempio: ferie; congedo matrimoniale; malattia ecc.), fermo testando che in ogni caso i lavoratori non potranno comunque percepire un trattamento globalmente superiore a quello che avrebbero percepito in occasione delle altre festività di cui al precedente articolo 81”.
Quindi se in coincidenza con l’ex festività abolita il lavoratore si trova in assenza retribuita ad esempio per ferie o anche per maternità, godrà comunque di quanto stabilito dalla legge anche se non era in servizio. Il trattamento previsto per le ex festività abolite non può comunque, così some stabilito in sede di contrattazione collettiva, superare quanto previsto per le festività nazionali ed infrasettimanali.