Le festività previste nel contratto dei chimici industriali sono le festività nazionali e infrasettimanali di legge. Ai lavoratori spetta il diritto ad una assenza da lavoro retribuita con la normale retribuzione ed in caso di lavoro festivo spetta, oltre alla retribuzione mensile, anche una giornata retribuita con la maggiorazione per lavoro festivo del 50%.
Previsto dal CCNL chimici farmaceutici industria anche il diritto al riposo compensativo ed in caso di festività coincidente con la domenica il diritto ad una giornata retribuita in più.
L'articolo 11 del CCNL Chimici industria disciplina sia il riposo settimanale che i giorni festivi, quindi le festività spettanti ai lavoratori del settore chimico farmaceutico.
Si tratta di un articolo che tratta anche la retribuzione nei vari casi di festività durante il rapporto di lavoro, anche in caso di festività cadente durante ferie, permessi, malattia, infortunio, congedo matrimoniale e altre assenze da lavoro.
L'articolo 12 del contratto dei chimici farmaceutici disciplina anche le ex festività soppresse, attribuendo il diritto a cinque giornate di riposo in favore dei lavoratori.
Vediamo nel dettaglio.
Riposo settimanale
Il riposo settimanale viene disciplinato con un richiamo al Decreto Legislativo n. 66 del 2003: "Come previsto dalla relativa legge, il riposo settimanale cadrà normalmente di domenica, potendosi far godere il riposo in altro giorno della settimana soltanto nei casi previsti dalla legge stessa".
I riposi settimanali sono stabiliti dall'art. 9 del D. Lgs. n. 66 del 2013 che prevede che "Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero".
Riposo compensativo
L'art. 11 del CCNL Chimico industria prevede un richiamo anche la diritto dei lavoratori al riposo compensativo in caso di prestazione lavorativa resa durante il giorno di riposo settimanale: "Nei casi in cui, disposizioni di legge permettendolo, il riposo settimanale non venga concesso nel giorno prestabilito, resta fermo che al personale compete il riposo compensativo".
Festività CCNL chimico industria
Il contratto dei chimici farmaceutici industriali, all'art. 11, prevede che "Sono considerati giorni festivi:
a) tutte le domeniche ed i prestabiliti giorni di riposo settimanale di cui ai commi precedenti
b) le ricorrenze del 25 aprile, del 1° maggio e del 2 giugno;
c) le seguenti festività:
1) Capodanno
2) Epifania (6 gennaio)
3) Assunzione (15 agosto)
4) Ognissanti (1° novembre)
5) Immacolata Concezione (8 dicembre)
6) S. Natale (25 dicembre)
7) S. Stefano (26 dicembre)
8) Il giorno del S. Patrono del luogo ove ha sede lo stabilimento
9) Il giorno successivo alla Pasqua.
Il lavoro nelle festività sopra indicate è consentito sotto la osservanza delle norme di legge".
Durante questi giorni festivi il lavoratore ha diritto ad una assenza da lavoro retribuita, quindi al pagamento della festività in busta paga.
Ex festività chimici: 5 giornate di riposo
Accanto alle festività nazionali e infrasettimanali in vigore per legge, vi sono anche le ex festività soppresse.
Nel caso del contratto dei chimici farmaceutici a disciplinarli è l'articolo 12.
L'articolo 12 che regola i "Riposi aggiuntivi e riduzione dell'orario di lavoro" disciplina alla lettera A), il diritto dei lavoratori del settore chimici industriali a cinque giornate di riposo in sostituzione delle ex festività.
I lavoratori hanno quindi diritto alle ex festività, ossia a cinque giornate di riposo per le festività soppresse, che sono:
- San Giuseppe (Festa del papà),
- Ascensione;
- Festa dell’Unità Nazionale;
- Corpus Domini
- e S.S. Pietro e Paolo.
I lavoratori hanno diritto quindi a permessi per ex festività pari a cinque giornate di riposo, che nel caso di lavoro full-time sono pari a 40 ore.
Retribuzione festività in busta paga
Il contratto collettivo dei chimici industriali prevede la retribuzione delle festività non lavorate e la retribuzione per le festività lavorate, ossia il lavoro festivo.
Secondo il CCNL Chimico industria "Il trattamento economico spettante ai lavoratori nelle giornate festive di cui ai punti b) e c) è disciplinato come segue:
- qualora non vi sia prestazione d'opera il trattamento suddetto è compreso nella retribuzione mensile;
- in caso di prestazione di lavoro, saranno corrisposte oltre la retribuzione mensile tante quote orarie di retribuzione globale quante sono le ore prestate con la maggiorazione della percentuale di cui al punto 3) dell'art. 9″.
Retribuzione per lavoro festivo
La maggiorazione per lavoro festivo è quindi quella prevista per "Lavoro compiuto di domenica con riposo compensativo o nei giorni considerati festivi" che è pari al 50% della retribuzione oraria.
Il lavoratore ha quindi diritto alla giornata retribuita più le quote orarie di retribuzione globale con la maggiorazione per lavoro festivo del 50%.
In altre parole ad una giornata pagata (compresa nella retribuzione mensile), più una giornata di lavoro festivo con maggiorazione del 50% per ogni ora di lavoro prestata.
Retribuzione per lavoro festivo con riposo compensativo
Nel caso di riposo compensativo, la retribuzione cambia. Il CCNL prevede che "La fruizione dei riposi compensativi comporterà per ciascuna ora lavorata nelle festività, in aggiunta all'indennità di turno, la sola maggiorazione del 50% di cui al punto 3) dell'art. 9″.
Retribuzione festività durante ferie, permessi, malattia e maternità
Il contratto collettivo prevede genericamente che "Per il trattamento economico e normativo delle festività cadenti nei periodi di assenza dal lavoro si fa riferimento alle norme di legge".
La retribuzione per le festività non lavorate va corrisposta per intero al lavoratore anche se è assente per infortunio, malattia, congedo di maternità, congedo parentale, ferie, permessi e assenze per giustificati motivi, congedo matrimoniale.
Retribuzione festività lavoratori a provvigione
La retribuzione per le festività, per quanto riguarda i lavoratori retribuiti a provvigione o con altre forme di compensi mobili, comprenderà il valore delle quote mobili calcolate sulla media oraria del mese precedente.
Festività cadente di domenica: giornata retribuita in più
Il contratto collettivo prevede che "Qualora una delle festività di cui alle lett. b) e c) cadesse di domenica è dovuta al lavoratore giornaliero o all'addetto al turno 2×5 o 2×6 una giornata di retribuzione calcolata secondo le norme di cui all'art. 16″.
Le festività di cui alla lettera b) e c) sono le festività nazionali e infrasettimanali, quindi sono esclusi i giorni di riposo settimanale.
Per quanto riguarda il richiamo all'articolo 16, si tratta dell'articolo che riguarda la retribuzione.
Ai lavoratori spetta una giornata retribuita, che viene calcolata secondo le modalità previste per il calcolo della retribuzione giornaliera, ossia con il coefficiente 25. In altre parole, la retribuzione mensile diviso 25.
A norma dell'articolo 16, il coefficiente giornaliero (1/25) deve essere adottato esclusivamente per la corresponsione del trattamento economico per festività coincidente con la domenica e per i casi in cui il Contratto fa ad esso espresso riferimento.
Per gli Operatori di Vendita, la retribuzione giornaliera è ragguagliata a 8/175 della retribuzione mensile.
C'è una possibile deroga al pagamento di una giornata retribuita in più in caso di festività cadente di domenica.
Il CCNL prevede infatti che "In sede aziendale potrà essere concordato di sostituire il trattamento anzidetto con il godimento di una giornata di riposo".
Le norme su riportate si applicano anche nel caso che due delle festività di cui alle lett. b) e c) insieme coincidano con una giornata domenicale.
Festività cadente di sabato e riposo compensativo
Il contratto collettivo prevede un riposo compensativo per le festività cadenti di sabato, ma solo in uno specifico caso: "Nel caso di orari settimanali realizzati su un arco di 4 o 6 giorni, l'eventuale festività coincidente con la giornata di sabato, qualora lavorata, darà luogo ad un corrispondente riposo compensativo".