Nel mese di dicembre ci sono tre importanti festività segnate in rosso sul calendario: il giorno dell’immacolata concezione, che sarebbe l’8 dicembre, che quest’anno è capitato di venerdì, e poi i giorni festività natalizie di Natale e Santo Stefano, 25 e 26 dicembre, che quest’anno sono capitati il Natale di lunedì e Santo Stefano di martedì. Ma come funzionano le Festività di Natale e Santo Stefano in busta paga?
Per le festività natalizie di Natale e Santo Stefano solo per gli operai arrivano due giornate pagate in più in busta paga.
Agli impiegati vengono pagate due giornate ma comprese nello stipendio mensile.
E quanti euro in più spettano in busta paga?
Proviamo a fare chiarezza su tutti questi aspetti relativi alle festività del 25 e 26 dicembre 2023 in busta paga.
Come funziona la normativa sulle festività di Natale e Santo Stefano
La normativa italiana, Legge n. 260/1949 e Legge n. 90/1954, prevede delle festività nazionali e infrasettimanali durante le quali si ha diritto ad assentarsi da lavoro con diritto alla retribuzione.
Tra queste festività, segnate in rosso sul calendario, ci sono anche il 25 dicembre (Natale) e il 26 dicembre (Santo Stefano).
Per verificare i propri diritti, la cosa migliore da fare è consultare il proprio CCNL di settore applicato al rapporto di lavoro, in quanto nello stesso c’è scritto il trattamento economico delle festività.
Non solo, è bene controllare il proprio contratto collettivo perché in alcuni CCNL ci sono anche delle ulteriori giornate semifestive con diritto alla retribuzione. E’ l’esempio di alcuni CCNL come il CCNL Assicurazioni che prevede come semifestive le giornate del 24 dicembre e del 31 dicembre.
Natale e Santo Stefano 2023 di lunedì e martedì: come funziona in busta paga?
Come già detto, per conoscere i dettagli dei propri diritti retribuitivi, è necessario comunque consultare il proprio contratto collettivo di settore e poi la propria busta paga, ma la prima cosa da dire è che il trattamento economico di tutte le festività è calcolato in maniera diversa:
- per i lavoratori retribuiti in maniera fissa con paga mensile (impiegati);
- rispetto ai lavoratori retribuiti con paga oraria (operai).
In ogni caso le giornate festive cadenti dal lunedì al sabato (Natale e Santo Stefano quest’anno capitano di lunedì e martedì) non devono comunque comportare alcuna riduzione della normale retribuzione cui il dipendente ha diritto.
Natale e Santo Stefano in busta paga: agli operai due giornata pagate in più, agli impiegati no
Il giorno del Natale, 25 dicembre, nell'anno 2023 capita di lunedì, mentre il giorno 26 dicembre Santo Stefano quest’anno capita di martedì, quindi sono due festività infrasettimanali.
Come detto, il trattamento retributivo delle festività infrasettimanali è diverso tra operai e impiegati.
Natale e Santo Stefano: retribuzione agli impiegati
Ai lavoratori retribuiti con paga mensile, ossia gli impiegati, spetta per il giorno di lunedì 25 dicembre 2023 e martedì 26 dicembre 2023, la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, che forma la retribuzione fissa.
Ma è bene precisare che ciò vuol dire che agli impiegati non spetta due giornata pagata in più, ma semplicemente due giornata di festività pagate pur non avendo lavorato.
Quindi lo stipendio normale mensile, fisso, pur avendo lavorato due giorni infrasettimanali in meno.
Quindi praticamente, in termini concreti e di cedolino paga, quest'anno gli impiegati dovrebbero trovare in busta paga 24 giornate retribuite più due festività per un totale di 26 giornate pagate (26 giornate normali).
Sostanzialmente la retribuzione come se avessero lavorato le due festività infrasettimanali.
Natale e Santo Stefano: agli operai spetta una giornata pagata in più
La differenza tra operai e impiegati, fondamentale, è che gli operai non sono retribuiti in misura fissa mensile ma sono retribuiti in base alle ore di lavoro effettuate nel mese.
Partendo da questa base, il ragionamento è semplice: per il giorno di lunedì 25 dicembre 2023, Natale, e per il giorno di martedì 26 dicembre 2023, Santo Stefano, gli operai hanno diritto a due giornate pagate in più in quanto secondo la legge hanno diritto, nonostante l’assenza da lavoro, al pagamento di un 1/6 dell’orario settimanale sia per Natale che per Santo Stefano.
In altre parole, hanno diritto a due giorni, pari al 1/6 del numero di ore normalmente lavorate alla settimana, retribuiti anche se hanno goduto di una assenza giustificata da lavoro.
Quindi gli operai dovrebbero trovare in busta paga tutte le ore lavorate del mese di dicembre più due festività pagate pari a due giornate intere di lavoro (Natale e Santo Stefano).
Operai che lavorano 5 giorni a settimana: come funziona?
Sia per il giorno di Natale che per il giorno di Santo Stefano, il calcolo cambia.
Hanno sempre diritto ad una giornata pagata, ma in questo caso pari ad 1/5 della retribuzione settimanale.
Nel caso di adozione della c.d. settimana corta (per esempio quando l’orario di lavoro è distribuito nelle giornate dal lunedì al venerdì) il compenso spettante può essere determinato dividendo il valore pecuniario dell’orario settimanale per 5 giorni effettivi di lavoro, atteso che il ragguaglio ad un sesto è – dalla legge n. 260/1949 – previsto sul presupposto che l’orario settimanale sia distribuito in sei giorni (lo ha stabilito la Cassazione Sezione Lavoro n. 10132/1993).
Quindi sia per il giorno di Natale che per il giorno di Santo Stefano del 2023 sarà corrisposta agli operai la normale retribuzione per due giornate in più, intendendosi per tale quella che avrebbero percepito se avessero lavorato secondo l’orario normale giornaliero.
Lavoro durante il giorno di Natale o Santo Stefano
Se durante le giornate festive viene svolta attività lavorativa, oltre al trattamento economico che sopra abbiamo descritto (e che riguarda i lavoratori che godono della festività assentandosi da lavoro), in questo caso si configura un giorno di lavoro festivo.
Per il lavoro festivo, al lavoratore compete quindi:
- oltre alla retribuzione (la giornata pagata come sopra descritto con differenze tra impiegati ed operai),
- anche la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, integrata dell’eventuale maggiorazione prevista dalla contrattazione collettiva per lavoro svolto in giornata festiva (festivo o straordinario festivo).
Quindi potenzialmente un operaio che lavora a Natale o Santo Stefano ha diritto a due giornate pagate per ogni giorno lavorativo più la maggiorazione per lavoro festivo per le ore lavorate durante la festività.
Un impiegato invece ha diritto allo stipendio normale mensile (che comprende la giornata retribuita per festività non lavorata), più una giornata pagata ed in più anche la maggiorazione per lavoro festivo per le ore lavorate durante la festività.
Ciò che conta in questi casi è controllare cosa prevede il contratto collettivo in materia di lavoro festivo, lavoro durante una festività infrasettimanale.
Festività di Natale e Santo Stefano e assenza del lavoratore per malattia, ferie, permessi, infortunio
Il diritto al pagamento della retribuzione durante una giornata di festività, secondo quando sopra descritto (due giornate comprese nella retributive per gli impiegati, due giornate pagate in più per gli operai), spetta, secondo quanto previsto dalla legge n. 90/1954, anche nelle seguenti ipotesi di assenza dal lavoro:
- Infortunio;
- Malattia;
- Congedo di maternità e paternità (ex astensione obbligatoria);
- Congedo parentale (ex astensione facoltativa);
- Congedo matrimoniale;
- Ferie;
- Permessi;
- Assenze per giustificati motivi;
- Riduzione dell’orario normale giornaliero o settimanale di lavoro (ROL);
- Sospensione dal lavoro, a qualunque causa dovuta, indipendente dalla volontà del lavoratore;
- Sospensione dal lavoro dovuta a riposo compensativo di lavoro domenicale;
- Sospensione dal lavoro dovuta a coincidenza della festività con la domenica od altro giorno festivo considerato tale dai contratti collettivi, compresa la celebrazione del Santo Patrono della località ove si svolge il lavoro.
La contrattazione collettiva può integrare le suddette causali di assenza, prevedendone ulteriori casi di diritto alla retribuzione della festività.
Festività coincidente con giornata di riposo diversa dalla domenica
E’ il caso dei lavoratori che hanno la giornata di riposo che coincide con il giorno di lunedì 25 dicembre 2023 o martedì 26 dicembre 2023.
In questo caso, si tratta di una festività che coincide con un giorno di riposo compensativo diverso dalla domenica.
In questo caso al lavoratore non spetta alcuna retribuzione aggiuntiva (lo stabilisce la Cassazione Sezione Lavoro n. 16234/2002).
Tale riposo, infatti, essendo qualificabile come una giornata lavorativa a zero ore, non è assimilabile alla giornata di riposo settimanale e non dà quindi diritto, salvo diverse disposizioni di legge o contrattuali, ad alcuna erogazione retributiva aggiuntiva nell’ipotesi in cui esso venga a coincidere con una festività infrasettimanale, ferma restando la possibilità di un risarcimento nel caso in cui il suddetto riposo compensativo coincidente con la festività non sia stato trasferito ad altra data.
Condizione più favorevole rispetto alla regola sopraddetta si può rinvenire in alcuni contratti collettivi, i quali dispongono che nel caso la festività coincida con la domenica o col giorno destinato al riposto compensativo è dovuto, in aggiunta alla retribuzione mensile, l’importo di una giornata di retribuzione.
Lavoratori in cassa integrazione CIG o FIS
Se la festività infrasettimanale interviene in un periodo di cassa integrazione guadagni (CIG) o Fondo di integrazione salariale (FIS) o cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD), il compenso previsto per la festività non rientra fra gli elementi integrabili da parte della Cassa perché a carico dell'azienda.
E' a carico dell'azienda nel caso il lavoratore sia in parte adibito al lavoro ed in parte in cassa integrazione, ossia sia in CIG o FIS o CIGD ad orario ridotto. Questi lavoratori lavorano una parte della settimana. E' il classico esempio del lavoratore full-time che è in cassa per 20 ore settimanali.
Analogamente, è carico dell'azienda, la CIG o FIS o CIGD a zero ore per gli operai, ossia i lavoratori retribuiti non in misura fissa mensile ma in rapporto alle ore, sospesi da non più di due settimane.
E' a carico dell'Inps il pagamento delle giornate di festività infrasettimanali di Natale e Santo Stefano per i lavoratori operai in CIG o FIS o CIGD a zero ore settimanali, ossia i lavoratori retribuiti non in misura fissa mensile, ma in rapporto alle ore, sospesi da oltre due settimane.
E' a carico dell'Inps il pagamento delle giornate di festività infrasettimanali di Natale e Santo Stefano per i lavoratori impiegati in CIG o FIS o CIGD a zero ore settimanali, ossia i lavoratori retribuiti in misura fissa mensile sospesi anche da non più di due settimane.