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4 Luglio 2024
13:00

Festività Metalmeccanici Confimi: quando spetta una giornata pagata in più

Le festività nel CCNL Metalmeccanici Confimi danno diritto ai lavoratori ad una giornata pagata in più in caso di coincidenza con la domenica, mentre per le festività infrasettimanali spetta la normale retribuzione. Vediamo nel dettaglio.

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Festività Metalmeccanici Confimi: quando spetta una giornata pagata in più
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Festivita Metalmeccanici Confimi quando spetta una giornata pagata in piu

Le festività nel CCNL Metalmeccanici Confimi danno diritto ai lavoratori ad una giornata pagata in più in caso di coincidenza con la domenica, mentre per le festività infrasettimanali spetta la normale retribuzione anche se vi è stata una assenza da lavoro, perché retribuita.

In caso di lavoro festivo, spettano le maggiorazioni previste per lavoro straordinario festivo.

Per le ex festività spettano 32 ore di permessi retribuiti a gruppi di 8 ore.

Vediamo come funzionano le festività nel contratto collettivo della piccola e media industria metalmeccanica per aziende aderenti a Confimi.

Elenco festività retribuite

L'articolo 29 del CCNL Metalmeccanici Confimi disciplina le "Festività": "Agli effetti della legge 22.2.1934, n. 370, sono considerati giorni festivi le domeniche o i giorni di riposo settimanale compensativo di cui all'articolo 28. Agli effetti della legge 27.5.1949, n. 260, della legge 5.3.1977, n. 54 e del D.P.R. 28.12.1985, n. 792 e della legge 20.11.2000, n. 336 sono considerati giorni festivi:

a) le festività del:

  • 25 aprile (anniversario della liberazione);
  • 1° maggio (festa del lavoro);
  • 2 giugno (festa nazionale della Repubblica);

b) le festività di cui appresso:
1) Capodanno (1° gennaio);
2) Epifania del Signore (6 gennaio);
3) Lunedì di Pasqua (mobile);
4) SS. Pietro e Paolo, per il comune di Roma (giorno del S. Patrono 29 giugno);
5) Assunzione (15 agosto);
6) Ognissanti (1° novembre);
7) Immacolata Concezione (8 dicembre);
8) Natale (25 dicembre);
9) S. Stefano (26 dicembre);

c) il giorno del S. Patrono del luogo ove è ubicata la sede di lavoro o un'altra festività da concordarsi all'inizio di ogni anno tra le organizzazioni locali competenti in sostituzione di quella del S. Patrono, fatto salvo il punto 4 della lett. b)".

Retribuzione festività: quando spetta una giornata pagata in più

L'articolo 29 del CCNL Metalmeccanici Confimi stabilisce che "La retribuzione delle festività cadenti in giorno infrasettimanale è compresa nella normale retribuzione mensile.

Qualora, invece, una delle festività cada di domenica, ai lavoratori è dovuto, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, l'importo di una quota giornaliera della retribuzione di fatto, pari a 1/26 della retribuzione mensile fissa.

Lavoro festivo: maggiorazioni spettanti

L'articolo 29 del CCNL Metalmeccanici Confimi stabilisce che spetta 1/26 della retribuzione mensile fissa anche a chi presta lavoro festivo, ma scatta il diritto anche alle maggiorazioni: "Tale trattamento è dovuto, per il giorno di domenica coincidente con una delle dette festività, anche a coloro che, nei casi consentiti dalla legge, lavorino di domenica, godendo il prescritto riposo compensativo in altro giorno della settimana. Al trattamento in parola si aggiunge inoltre, per coloro che lavorano di domenica, il compenso previsto dall'articolo 27 per tali prestazioni.

Le ore di lavoro compiute nei giorni festivi anche se infrasettimanali saranno compensate, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, con la retribuzione oraria aumentata della maggiorazione per lavoro festivo".

Le maggiorazioni sono le seguenti:

  • Straordinario festivo oltre le 8 ore: 27,5% sia per lavoro non a turni che lavoro a turni;
  • Straordinario festivo con riposo compensativo oltre le 8 ore: 17,5% sia per lavoro non a turni che lavoro a turni;
  • Straordinario notturno festivo oltre le 8 ore: 37,5% per lavoro non a turni, 32,5% per lavoro a turni;
  • Straordinario notturno festivo con riposo compensativo oltre le 8 ore: 27,5% per lavoro non a turni, 25% per lavoro a turni.

Festività e assenza per malattia, gravidanza e infortunio

Sempre l'articolo 29 del CCNL Metalmeccanici Confimi stabilisce che "Qualora le festività di cui ai punti b) e c) ricorrano nel periodo di assenza dovuta a malattia, gravidanza e puerperio o ad infortunio, compensati con retribuzione ridotta, l'azienda integrerà tale trattamento fino a raggiungere per la giornata festiva l'intera retribuzione globale".

Una "Dichiarazione a verbale" stabilisce che "1) Le parti dichiarano che il trattamento retributivo per le festività sopra previsto per i periodi di sospensione della prestazione di lavoro relativi a malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, è a carico dell'azienda esclusivamente ad integrazione della parte ditale quota indennizzata in forza di disposizioni legislative".

Quindi ai lavoratori per le festività cadenti durante malattia, gravidanza e puerperio o infortunio devono percepisce il 100% della retribuzione giornaliera.

Permessi Ex festività Metalmeccanici Confimi

Oltre alle festività ai lavoratori spettano permessi retribuiti per ex festività: "In sostituzione delle festività abolite dalla legge 5.3.1977, n. 54, i lavoratori fruiscono di quattro gruppi di otto ore di permessi retribuiti di cui all'articolo 19, dove assumeranno anch'essi la denominazione di "permessi annui retribuiti".

Spettano quindi 32 ore di permessi all'anno per festività abolite.

Festività 4 novembre: spetta una giornata pagata in più

Ai lavoratori del settore Metalmeccanici Confimi spetta una giornata pagata in più per la festività del 4 novembre: "Per quanto riguarda la festività del 4 novembre la cui celebrazione ha luogo nella prima domenica di novembre, il lavoratore beneficerà del trattamento previsto per le festività che coincidono con la domenica".

Pagamento 1 ora e 20 per ogni festività: a quali operai spetta

Una dichiarazione a verbale stabilisce che "2) Ai lavoratori assunti entro il 31 dicembre 2008 e che a tale data appartenevano alla categoria giuridica operaia, continua a essere corrisposta, in occasione di ciascuna festività infrasettimanale, una erogazione pari a 1 ora e 20.

In seguito al ripristino della festività dell'epifania, di cui al D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792 , e alla conseguente riduzione dei «gruppi di 8 ore» di permesso individuale retribuiti riconosciuti in sostituzione delle festività abolite dalla legge 5.3.1977, n. 54, ai lavoratori assunti entro il 31 dicembre 2008 e che a tale data appartenevano alla categoria giuridica operaia, continua a essere corrisposta una erogazione pari a 1 ora e 20, qualora la predetta festività cada di sabato o di domenica. Tale erogazione avviene con la retribuzione del mese di gennaio.

Eventuali diverse modalità aziendalmente in atto per la determinazione dei compenso per festività assorbiranno, in tutto o in parte, tale erogazione".

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Antonio Barbato
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Mi occupo di consulenza del lavoro e giornalismo giuslavoristico, previdenziale e fiscale. Iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli e fondatore di uno studio professionale specializzato nel mondo del web e dell’editoria. Sono tra i soci fondatori e Vice Presidente dell’Associazione giovani Consulenti del Lavoro di Napoli. Tra i primissimi redattori di Fanpage.it, ho ricoperto, sin dalla fondazione del giornale, il ruolo di Responsabile dell’area Lavoro (Job), dal 2011 al 2022. Autore di numerose guide esplicative, dal 2023 ricopro il ruolo di Direttore editoriale di Lexplain, verticale del gruppo Ciaopeople dedicato al mondo della legislazione, del fisco, dell'economia e della finanza.
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