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20 Giugno 2024
13:00

Festività metalmeccanici artigiani: come funzionano e quando spetta una giornata pagata in più

Le Festività nel CCNL Metalmeccanici artigiani danno diritto alla retribuzione sia per operai che impiegati. Vediamo come funzionano le festività nei settori Metalmeccanica ed Installazione di Impianti, Orafi, Argentieri ed Affini e Restauro di Beni Culturali e Odontotecnico, per operai e impiegati.

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Festività metalmeccanici artigiani: come funzionano e quando spetta una giornata pagata in più
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Festivita metalmeccanici artigiani come funzionano e quando spetta una giornata pagata in piu

Il trattamento normativo ed economico delle Festività nel CCNL Metalmeccanici artigiani è stabilito con diversi articoli riguardanti i settori Metalmeccanica ed Installazione di Impianti, Orafi, Argentieri ed Affini e Restauro di Beni Culturali e Odontotecnico.

Come vengono pagate le festività nel contratto metalmeccanico artigianato?

Nel contratto collettivo del settore metalmeccanico artigianato, le regole sulle festività sono disciplinate in maniera diversa tra operai e impiegati, oltre che tra i settori.

Festività settore metalmeccanica ed installazione impianti

Uno dei principali settori della metalmeccanica artigianato è quello appunto del settore metalmeccanica ed installazione di impianti. Vediamo come funzionano le festività per operai e impiegati.

Festività Operai

La parte Speciale, sezione I – Parte speciale – Sezione I – Norme per il Settore Metalmeccanica ed Installazione di Impianti – Parte prima – (Ex Operai) del CCNL Metalmeccanici Artigianato, all'articolo 56 disciplina le Festività degli operai del settore metalmeccanica ed installazione impianti.

L'art. 56 del CCNL Metalmeccanici artigiani stabilisce che "sono considerati festivi:

a) le domeniche o i giorni di riposo settimanale compensativi di cui all'art. 23;

b) le festività di:
– 25 aprile (Anniversario della Liberazione);
– 1° maggio (Festa del lavoro),
– 2 giugno (Festa della Repubblica);

c) le festività di cui appresso:
1) Capodanno (1° gennaio);
2) Epifania (6 gennaio);
3) Lunedì di Pasqua (mobile);
4) Assunzione di M.V. (15 agosto);
5) Ognissanti (1° novembre);
6) Immacolata Concezione (8 dicembre);
7) Natale (25 dicembre);
8) S. Stefano (26 dicembre).

d) Il giorno del S. Patrono del luogo ove ha sede l’impresa. Qualora la festività del S. Patrono del luogo coincida con altra festività le Parti stabiliranno lo spostamento delle festività ad altra data od il pagamento della stessa".

Per il trattamento delle festività di cui ai punti b) e c) valgono le norme di legge.

Festività coincidente con la domenica: spetta una giornata pagata in più. L'art. 56 prevede che "Le festività che coincidono con la domenica saranno retribuite nella misura di 1/6 dell'orario contrattuale".

Ex festività del 4 novembre metalmeccanici artigiani: spetta una giornata pagata in più. Sempre l'art. 56 stabilisce che "Per quanto riguarda la festività la cui celebrazione è spostata alla domenica precedente (4 novembre), il lavoratore beneficerà del trattamento economico previsto per le festività che coincidono con la domenica".

Per le festività di cui al punto c) verrà applicato il trattamento previsto dalla legge 30.9.1954, n. 90. Ossia spetta la normale retribuzione di fatto compreso ogni elemento accessorio.

Malattia, infortunio, gravidanza durante la festività del Santo Patrono. Il contratto collettivo stabilisce che "Nei casi di assenza dal lavoro nel giorno festivo di cui al punto d) per i quali i lavoratori percepiscono un trattamento a carico dei relativi istituti previdenziali (malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, ecc.), l'impresa integrerà il trattamento corrisposto dagli istituti predetti fino a raggiungere la retribuzione normale che il lavoratore avrebbe percepito se non fosse stato assente".

Pagamento di 1 ora e 20 minuti all'anno. Una dichiarazione a verbale stabilisce che "In seguito al ripristino della festività dell’Epifania, di cui al D.P.R. 28.12.1985, n. 792, ed alla conseguente riduzione dei “gruppi di 8ore” di cui al comma 3 del punto “Ex festività” dell’art. 18 ai lavoratori, cui si applica la presente Parte, retribuiti non in misura fissa, verrà corrisposta una erogazione pari ad 1 ora e 20’ che sarà pagata alla fine di ciascun anno con la retribuzione in atto a tale data". Quindi agli operai spetta questo pagamento ogni anno.

Festività impiegati

La Parte speciale – Sezione I – Norme per il Settore Metalmeccanica ed Installazione di Impianti – Parte Seconda (Ex Impiegati) del CCNL Metalmeccanici artigianato, all'articolo 68 tratta le festività degli impiegati del settore.

L'art. 68 stabilisce che "Agli effetti del presente contratto sono considerati festivi:

a) le domeniche o i giorni di riposo settimanale compensativo di cui all'art. 23;

b) le festività del:
25 aprile (Anniversario della Liberazione);
1° maggio (Festa del Lavoro);
2 giugno (Festa della Repubblica)
c) le festività di cui appresso:
1) Capodanno;
2) il 6 gennaio;
3) il Lunedì dopo Pasqua;
4) Assunzione di M.V. (15 agosto);
5) Ognissanti;
6) Immacolata Concezione (8 dicembre);
7) Natale (25 dicembre);
8) S. Stefano (26 dicembre).

d) Il giorno del S. Patrono del luogo ove ha sede lo stabilimento o un'altra festività da concordarsi all'inizio di ogni anno tra le Organizzazioni locali competenti in sostituzione di quella del S. Patrono".

Per il trattamento delle festività di cui al punto b) valgono le norme di legge.

Ex festività del 4 novembre: spetta una giornata pagata in più. Per quanto riguarda la festività, la cui celebrazione è spostata alla domenica precedente (4 novembre), il lavoratore beneficerà del trattamento economico previsto per le festività che coincidono con la domenica.

Lavoro festivo impiegati con maggiorazione per lavoro festivo del 45%. Sempre l'articolo 68 del CCNL Metalmeccanici artigianato stabilisce che "Le ore di lavoro compiute durante i giorni festivi anche se infrasettimanali saranno compensate in aggiunta alla normale retribuzione mensile con la retribuzione oraria aumentata della maggiorazione per lavoro festivo".

Festività cadente di domenica: spetta una giornata pagata in più. Qualora una delle festività elencate ai punti b), c) e d) del 1° comma cada di domenica, agli impiegati è dovuto in aggiunta alla normale retribuzione mensile, l'importo di una quota giornaliera della retribuzione globale di fatto, pari a 1/26 della retribuzione stessa.

Tale trattamento è dovuto per il giorno di domenica coincidente con una delle festività, anche a coloro che, nei casi consentiti dalla legge, lavorino di domenica, godendo il prescritto riposo compensativo in altro giorno della settimana, fermo restando che non è dovuto alcun compenso nel caso di coincidenza della festività col giorno compensativo.

Al trattamento in parola si aggiunge inoltre, per coloro che lavorano di domenica, il compenso previsto dall'art. 22.

Festività settore Orafi, Argentieri ed Affini e Restauro di Beni Culturali

Il contratto collettivo disciplina anche il Settore Orafi, Argentieri ed Affini e Restauro di Beni Culturali, sempre prevedendo norme per gli operai e norme per gli impiegati.

Festività Operai

La Parte speciale – Sezione II – Norme per il Settore Orafi, Argentieri ed Affini e Restauro di Beni Culturali – Parte prima (ExOperai) del CCNL Metalmeccanici artigianato, all'articolo 78 disciplina le festività degli operai del settore .

L'art. 78 stabilisce che "Agli effetti del presente contratto sono considerati festivi

a) le domeniche o i giorni di riposo settimanale compensativi di cui all'art. 23;

b) le festività di:
– 25 aprile (Anniversario della Liberazione),
– 1° maggio (Festa del Lavoro);
– 2 giugno (Festa della Repubblica);
c) le festività di cui appresso:
1) Capodanno (1° gennaio);
2) Epifania (6 gennaio);
3) Lunedì di Pasqua (mobile);
4) Assunzione di Maria Vergine (15 agosto);
5) Ognissanti (1° novembre);
6) Immacolata Concezione (8 dicembre);
7) Natale (25 dicembre);
8) S. Stefano (26 dicembre);
d) il giorno del S. Patrono del luogo ove ha sede l'impresa".

Qualora la festività del S. Patrono del luogo coincida con altra festività le Parti stabiliranno
Lo spostamento della festività ad altra data od il pagamento della stessa.

Per il trattamento delle festività di cui ai punti b) e c) valgono le norme di legge.

Festività coincidente con la domenica: spetta una giornata pagata in più. L'articolo 78 stabilisce anche che "Le festività che coincidono con la domenica saranno retribuite nella misura di 1/6 dell'orario contrattuale".

Ex festività del 4 novembre: spetta una giornata pagata in più. Sempre l'articolo 78 stabilisce che "Per quanto riguarda la festività la cui celebrazione è spostata alla domenica precedente – (4 novembre), il lavoratore beneficerà del trattamento economico previsto per le festività che coincidono con la domenica".

Malattia, infortunio, gravidanza durante la festività del Santo Patrono. Per le festività di cui al punto c) verrà applicato il trattamento a carico dei relativi Istituti previdenziali (malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, ecc.), l'impresa integrerà il trattamento corrisposto dagli istituti predetti fino a raggiungere la retribuzione normale che il lavoratore avrebbe percepito se non fosse stato assente.

Pagamento di 1 ora e 20 minuti all'anno. Una dichiarazione a verbale stabilisce che "Posto che dalla normativa prevista al presente articolo non possono conseguire ai lavoratori né perdite né vantaggi rispetto alle situazioni vigenti, a seguito del ripristino della festività dell'Epifania, di cui al
D.P.R. 28.12.1985, n. 792 e dalla conseguente riduzione dei “gruppi di 8 ore” di cui al comma 3 del punto Ex Festività dell'art. 18, ai lavoratori cui si applica la presente Parte Prima – Ex Operai retribuiti non in misura fissa, verrà corrisposta un'ora e 20 minuti rapportata in dodicesimi con l'assorbimento delle condizioni di miglior favore presenti nelle aziende del settore".

Festività Impiegati

La Parte speciale – Sezione II – Norme per il Settore Orafi, Argentieri ed Affini e Restauro di Beni Culturali – Parte Seconda (ExImpiegati) del CCNL Metalmeccanici Artigianato all'articolo 90 tratta le Festività per gli ex impiegati.

L'art. 90 del CCNL Metalmeccanici artigiani stabilisce che "Agli effetti del presente contratto sono considerati festivi:

a) le domeniche o i giorni di riposo settimanale compensativo di cui all’art. 23 (riposo settimanale);
b) le festività del:
– 25 aprile (Anniversario della Liberazione);
– 1° maggio (Festa del lavoro);
– 2 giugno (Festa della Repubblica);

c) le festività di cui appresso:
1) Capodanno;
2) il 6 gennaio;
3) il Lunedì dopo Pasqua;
4) Assunzione di Maria Vergine (15 agosto);
5) Ognissanti;
6) Immacolata Concezione (8 dicembre);
7) Natale (25 dicembre);
8) S. Stefano (26 dicembre);
d) il giorno del S. Patrono del luogo ove ha sede lo stabilimento o un'altra festività da concordarsi all’inizio di ogni anno tra le Organizzazioni locali competenti in sostituzione di quella del S. Patrono.

Per il trattamento delle festività di cui al punto b) valgono le norme di legge.

Ex festività del 4 novembre: spetta una giornata pagata in più. Per quanto riguarda la festività la cui celebrazione è spostata alla domenica precedente (4 novembre), il lavoratore beneficerà del trattamento economico previsto per le festività che coincidono con la domenica.

Lavoro festivo impiegati con maggiorazione per lavoro festivo del 45%. Le ore di lavoro compiute durante i giorni festivi anche se infrasettimanali saranno compensate in aggiunta alla normale retribuzione mensile con la retribuzione oraria aumentata della maggiorazione per lavoro festivo.

Festività cadente di domenica: spetta una giornata pagata in più. Qualora una delle festività elencate ai punti b), c) e d) del comma 1 cada di domenica, agli impiegati è dovuto in aggiunta alla normale retribuzione mensile, l'importo di una quota giornaliera della retribuzione globale di fatto, pari a 1/26 della retribuzione stessa.

Tale trattamento è dovuto per il giorno di domenica coincidente con una delle festività, anche a coloro che, nei casi consentiti dalla legge, lavorino di domenica, godendo il prescritto riposo compensativo in altro giorno della settimana, fermo restando che non è dovuto alcun compenso nel caso di coincidenza della festività col giorno compensativo.

Al trattamento in parola si aggiunge inoltre, per coloro che lavorano di domenica, il compenso previsto dall'art. 22, per tali prestazioni.

Festività settore Odontotecnici

Il contratto collettivo disciplina anche il Settore Odontotecnici, sempre prevedendo norme per gli operai e norme per gli impiegati.

Festività Operai

L'articolo 102 del CCNL Metalmeccanici artigianato prevede che "Agli effetti del presente contratto sono considerati festivi:

a) le domeniche o i giorni di riposo settimanale compensativi di cui all’art. 23;

b) le festività di:
– 25 aprile (Anniversario della liberazione)
– 1° maggio (Festa del lavoro)
– 2 giugno (Festa della Repubblica)

c) le festività di cui appresso:
1) Capodanno (1° gennaio)
2) Epifania (6 gennaio)
3) Lunedì di Pasqua (Mobile)
4) Assunzione di M.V. (15 agosto)
5) Ognissanti (1 novembre)
6) Immacolata Concezione (8 dicembre)
7) Natale (25 dicembre)
8) S Stefano (26 dicembre)

d) le festività di cui ai punti b), c), e) sono equiparate a 8 ore giornaliere se cadenti dal lunedì al venerdì, se cadenti di sabato o domenica sono equiparate a ore 6,66 per gli operai.

e) il giorno del S. Patrono del luogo ove ha sede l'impresa. Qualora la festività coincida con altra festività, le Parti stabiliranno lo spostamento della festività ad altra data o il pagamento della stessa".

Per le festività verrà applicato il trattamento previsto dalla legge 31.3.1954, n. 90, di cui ai punti c) e d). Ossia spetta la normale retribuzione di fatto compreso ogni elemento accessorio.

Malattia, infortunio, gravidanza durante la festività del Santo Patrono. Nei casi di assenza dal lavoro, il giorno festivo di cui al punto e) per i quali i lavoratori percepiscono un trattamento a carico dei relativi istituti previdenziali (malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, ecc.) l’impresa integrerà il trattamento corrisposto dagli istituti predetti fino a raggiungere le retribuzioni normali che il lavoratore avrebbe percepito se non fosse stato assente.

Ex festività del 4 novembre: spetta una giornata pagata in più. Per quanto riguarda la festività, la cui celebrazione è spostata alla domenica successiva (4 novembre), il lavoratore beneficerà del trattamento economico previsto per le festività che coincidono con la domenica.

Festività Impiegati

L'articolo 116 del CCNL Metalmeccanici Artigianato prevede che "Agli effetti del presente contratto sono considerati festivi:

a) le domeniche o i giorni di riposo settimanale compensativi;

b) le festività del:
– 25 aprile (Anniversario della Liberazione)
– 1° maggio (Festa del lavoro)
– 2 giugno (Festa della Repubblica)

c) le festività di cui appresso:
– Capodanno (1° gennaio)
– Epifania
– il lunedì dopo Pasqua
– Assunzione di M.V. (15 agosto)
– Ognissanti (1° novembre)
– Immacolata Concezione (8 dicembre)
– Natale (25 dicembre)
– S. Stefano (26 dicembre).

d) il giorno del S. Patrono del luogo ove ha sede lo stabilimento o un’altra festività da concordarsi all'inizio di ogni anno tra le organizzazioni locali competenti in sostituzione di quella del S. Patrono".

Per il trattamento delle festività punto b) valgono le norme di legge.

Ex festività del 4 novembre: spetta una giornata pagata in più. Per quando riguarda la festività, la cui celebrazione è spostata alla domenica precedente (4 Novembre), il lavoratore beneficerà del trattamento economico per le festività che coincidono con la domenica.

Retribuzione per la festività goduta o lavorata. Le ore di lavoro compiute durante i giorni festivi anche se infrasettimanali saranno compensate in aggiunta alla normale retribuzione mensile, con l'importo di una quota giornaliera della retribuzione globale di fatto, pari a 1/26 della retribuzione stessa.

Tale trattamento è dovuto per il giorno di domenica coincidente con una delle festività, anche a coloro che, nei casi consentiti dalla legge, lavorino di domenica, godendo il prescritto riposo compensativo in altro giorno della settimana, fermo restando che non è dovuto alcun compenso nel caso di coincidenza della festività col giorno compensativo. Al trattamento, in parola, si aggiunge inoltre, per coloro che lavorino di domenica, il compenso previsto dall'art. 22.

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Antonio Barbato
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Mi occupo di consulenza del lavoro e giornalismo giuslavoristico, previdenziale e fiscale. Iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli e fondatore di uno studio professionale specializzato nel mondo del web e dell’editoria. Sono tra i soci fondatori e Vice Presidente dell’Associazione giovani Consulenti del Lavoro di Napoli. Tra i primissimi redattori di Fanpage.it, ho ricoperto, sin dalla fondazione del giornale, il ruolo di Responsabile dell’area Lavoro (Job), dal 2011 al 2022. Autore di numerose guide esplicative, dal 2023 ricopro il ruolo di Direttore editoriale di Lexplain, verticale del gruppo Ciaopeople dedicato al mondo della legislazione, del fisco, dell'economia e della finanza.
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