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22 Settembre 2024
13:00

Festività ed ex festività soppresse nel CCNL Metalmeccanici PMI Confapi

Le festività ed ex festività soppresse nel CCNL Metalmeccanici PMI Confapi sono le festività nazionali e infrasettimanali previste dalla legge italiana. Ai lavoratori spetta l'assenza retribuita con una giornata pagata in più in caso di coincidenza con la domenica. Per le ex festività soppresse scatta il diritto a 32 ore di permessi annui. In caso di lavoro festivo, sono previste maggiorazioni dal 10% al 55%.

Festività ed ex festività soppresse nel CCNL Metalmeccanici PMI Confapi
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Festivita ed ex festivita soppresse nel CCNL Metalmeccanici PMI Confapi

Le festività ed ex festività soppresse nel CCNL Metalmeccanici PMI Confapi sono le festività nazionali e infrasettimanali previste dalla legge italiana. Ai lavoratori spetta l'assenza retribuita con una giornata pagata in più in caso di coincidenza con la domenica. Per le ex festività soppresse scatta il diritto a 32 ore di permessi annui. In caso di lavoro festivo, sono previste maggiorazioni dal 10% al 55%.

Vediamo quali sono e come funzionano le festività nella piccola e media industria metalmeccanica delle aziende aderenti a Confapi.

Quali sono le festività retribuite nelle PMI metalmeccanici Confapi

L'articolo 32 del CCNL Metalmeccanici PMI Confapi si occupa delle Festività:

"Agli effetti della legge 22.2.1934, n. 370 sono considerati giorni festivi le domeniche o i giorni di riposo settimanale compensativo di cui all’art. 30.

Agli effetti della legge 27.5.1949, n. 260, della legge 5.3.1977, n. 54 e del D.P.R. 28.12.1985, n. 792 e della legge 20.11.2000, n. 336 sono considerati giorni festivi:

a) le festività del:
– 25 aprile (anniversario della liberazione);
– 1° maggio (festa del lavoro);
– 2 giugno (festa nazionale della Repubblica);

b) le festività di cui appresso:
1) Capodanno (1° gennaio);
2) Epifania del Signore (6 gennaio);
3) Lunedì di Pasqua (mobile);
4) SS. Pietro e Paolo, per il comune di Roma (giorno del S. Patrono 29 giugno);
5) Assunzione (15 agosto);
6) Ognissanti (1° novembre);
7) Immacolata Concezione (8 dicembre);
8) Natale (25 dicembre);
9) S. Stefano (26 dicembre).

c) il giorno del S. Patrono del luogo ove è ubicata la sede di lavoro o un’altra festività da concordarsi all’inizio di ogni anno tra le organizzazioni locali competenti in sostituzione di quella del S. Patrono, fatto salvo il punto 4 della lett. b)".

Il contratto collettivo elenca una serie di festività nazionali e infrasettimanali previste dalle leggi richiamate. Si tratta delle festività spettanti in tutti i contratti collettivi.

Dalle festività nazionali del 25 aprile, 1 maggio e 2 giugno alle festività infrasettimanali.

Sono considerate festività anche le domeniche e i giorni di riposo settimanale compensativo.

Festività infrasettimanali e diritto alla retribuzione di 1 ora e 20 minuti

L'articolo 32 del CCNL Metalmeccanici PMI Confapi stabilisce anche che "La retribuzione delle festività cadenti in giorno infrasettimanale è compresa nella normale retribuzione mensile. A decorrere dall’1.1.2009, ai soli lavoratori appartenenti alla categoria giuridica operaia come definita dal Protocollo sulla disciplina del rapporto individuale di lavoro concordata con l’accordo di rinnovo del 25.1.2008, verrà corrisposta in occasione di ciascuna festività infrasettimanale una erogazione pari ad 1 ora e 20’".

Quindi quando la festività cade dal lunedì al sabato, è compresa nella retribuzione spettante al lavoratore, quindi al lavoratore spetta la giornata di assenza, che però viene retribuita come se fosse una giornata lavorata.

Per gli operai scatta anche il diritto a 1 ora e 2o minuti di retribuzione.

Ex festività soppresse: diritti dei lavoratori

In sostituzione delle ex festività soppresse ai lavoratori spettano 32 ore di permessi retribuiti all'anno da godersi in gruppi di 8 ore di permesso individuale.

L'articolo 32 infatti prevede che "In sostituzione delle festività abolite dalla legge 5.3.1977, n. 54, i lavoratori fruiscono di quattro gruppi di otto ore di permessi retribuiti di cui all’ art. 21, dove assumeranno anch’essi la denominazione di “permessi annui retribuiti”.

Per quanto riguarda la festività del 4 novembre la cui celebrazione ha luogo nella prima domenica di novembre, il lavoratore beneficerà del trattamento previsto per le festività che coincidono con la domenica". Quindi del pagamento di un 1/26 della retribuzione mensile fissa.

Per gli operai c'è un ulteriore diritto. Sempre l'articolo 32 del CCNL Metalmeccanici PMI Confapi prevede che "A partire dall’1.1.2009, in seguito al ripristino della festività dell’Epifania, di cui al D.P.R. 28.12.1985, n. 792, ed alla conseguente riduzione dei “gruppi di 8ore” di permesso individuale retribuiti riconosciuti in sostituzione delle festività abolite dalla legge 5.3.1977, n. 54, ai lavoratori appartenenti alla categoria giuridica operaia come definita dal Protocollo sulla disciplina del rapporto individuale di lavoro concordata con l’Accordo di rinnovo del 25.1.2008, verrà corrisposta una erogazione pari ad 1 ora e 20’, qualora la predetta festività cada di sabato o di domenica. Tale erogazione avverrà con la retribuzione del mese di gennaio".

Eventuali diverse modalità aziendalmente in atto per la determinazione del compenso per festività assorbiranno, in tutto o in parte, tale erogazione.

Festività cadente di domenica

Sempre l'articolo 32 del CCNL Metalmeccanici PMI Confapi prevede che "Qualora, invece, una delle festività cada di domenica, ai lavoratori è dovuto, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, l’importo di una quota giornaliera della retribuzione di fatto, pari a 1/26 della retribuzione mensile fissa".

Quindi ai lavoratori spetta una giornata pagata in più perché la domenica, che è un giorno festivo come abbiamo visto, coincide con la festività e quindi spettano due giornate pagate, una compresa nella normale retribuzione e l'altra riconosciuta appunto con 1/26 della retribuzione mensile fissa, che è la retribuzione fissa e continuativa presente nella parte alta del cedolino paga.

Sempre l'articolo 32 del CCNL Metalmeccanici PMI Confapi prevede che "Tale trattamento è dovuto, per il giorno di domenica coincidente con una delle dette festività, anche a coloro che, nei casi consentiti dalla legge, lavorino di domenica, godendo il prescritto riposo compensativo in altro giorno della settimana. Al trattamento in parola si aggiunge inoltre, per coloro che lavorano di domenica, il compenso previsto dall’ art. 29 per tali prestazioni".

Quindi nel caso di festività coincidente con la domenica lavorata, quindi in presenza di lavoro festivo, scatta il diritto al riposo compensativo in altro giorno della settimana, ma per il lavoro domenicale scatta la maggiorazione per lavoro domenicale, ossia lavoro festivo con riposo compensativo, del 10%.

Lavoro festivo

Sempre l'articolo 32 del CCNL Metalmeccanici PMI Confapi prevede che "Le ore di lavoro compiute nei giorni festivi anche se infrasettimanali saranno compensate, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, con la retribuzione oraria aumentata della maggiorazione per lavoro festivo".

La maggiorazione per lavoro festivo è del 55 per cento. Quindi al lavoratore spetta la paga oraria maggiorata del 55%.

Festività durante l'assenza per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio

Sempre l'articolo 32 del CCNL Metalmeccanici PMI Confapi prevede che "Qualora le festività di cui ai punti b) e c) ricorrano nel periodo di assenza dovuta a malattia, gravidanza e puerperio o ad infortunio, compensati con retribuzione ridotta, l’azienda integrerà tale trattamento fino a raggiungere per la giornata festiva l’intera retribuzione globale.

In una dichiarazione a verbale "Le Parti dichiarano che il trattamento retributivo per le festività sopra previsto per i periodi di sospensione della prestazione di lavoro relativi a malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, è a carico dell’azienda esclusivamente ad integrazione della parte di tale quota indennizzata in forza di disposizioni legislative".

Il contratto collettivo fa riferimento alle festività di cui al punto b), ossia le festività infrasettimanali, e di cui al punto c), ossia il giorno del Santo patrono. Non si riferisce alle festività di cui al punto a) che sono il 25 aprile (anniversario della liberazione), 1° maggio (festa del lavoro) e 2 giugno (festa nazionale della Repubblica).

Per tutte le altre festività quindi spetta l'intera festività pagata, quindi con l'integrazione aziendale rispetto all'eventuale prestazione economica riconosciuta dall'Inps.

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Antonio Barbato
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Mi occupo di consulenza del lavoro e giornalismo giuslavoristico, previdenziale e fiscale. Iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli e fondatore di uno studio professionale specializzato nel mondo del web e dell’editoria. Sono tra i soci fondatori e Vice Presidente dell’Associazione giovani Consulenti del Lavoro di Napoli. Tra i primissimi redattori di Fanpage.it, ho ricoperto, sin dalla fondazione del giornale, il ruolo di Responsabile dell’area Lavoro (Job), dal 2011 al 2022. Autore di numerose guide esplicative, dal 2023 ricopro il ruolo di Direttore editoriale di Lexplain, verticale del gruppo Ciaopeople dedicato al mondo della legislazione, del fisco, dell'economia e della finanza.
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