Le festività nel contratto delle Pulizie Multiservizi sono disciplinate dall'art. 41, denominato "Ricorrenze festive":
"Sono da considerarsi giorni festivi:
a) tutte le domeniche, oppure i giorni di riposo compensativo di cui all'art. 40 (riposo settimanale); nel caso di settimana corta è considerato festivo il 2° giorno di riposo;
b) le festività del 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno, stabilite dalle vigenti disposizioni di legge, salvo le eventuali sostituzioni o aggiunte che intervenissero per disposizioni di carattere generale;
c) le seguenti festività:
1) Capodanno (1° gennaio);
2) Epifania del Signore (6 gennaio);
3) Pasqua (mobile);
4) Lunedì dopo Pasqua (mobile);
5) Assunzione (15 agosto);
6) Ognissanti (1° novembre);
7) Immacolata Concezione (8 dicembre);
8) S. Natale (25 dicembre);
9) S. Stefano (26 dicembre);
10) Festa del Patrono della località in cui il lavoratore presta la sua opera (per il comune di Roma, SS. Pietro e Paolo 29 giugno).
In quelle località in cui la festa del Patrono coincide con altre festività di cui alle lett. b) e c) le Associazioni territoriali stabiliranno una giornata di festività sostitutiva di quella del Patrono, in modo da mantenere invariato il numero delle festività delle citate lett. b) e c)".
Dalla lettura di quanto previsto dal contratto collettivo, in caso di settimana corta (lavoro su cinque giorni a settimana), per definire la festività della domenica o del giorno di riposo settimanale è importante l'orario di lavoro del lavoratore e la distribuzione giornaliera dello stesso.
Se uno dei giorni non lavorati è la domenica, allora la festività sarà la domenica di riposo. Nel caso in cui l'orario di lavoro ad esempio includa la domenica ma conceda al lavoratore il venerdì e sabato come giornate non lavorate, allora la festività della domenica si sposta al sabato, che è il secondo giorno di riposo considerato festivo.
Festività cadente durante il giorno di riposo settimanale
Il contratto del settore delle pulizie multiservizi stabilisce anche che "Soltanto nel caso in cui le ricorrenze festive di cui alle lett. b) e c) cadano in giornata di riposo settimanale (art. 40) spetta, in aggiunta al normale trattamento economico, un importo pari alle quote giornaliere degli elementi della retribuzione globale mensile".
Questo vuol dire che tranne le domeniche (o comunque il secondo giorno di riposo nell'ambito della distribuzione dell'orario settimanale di lavoro in regime di settimana corta) ed i giorni di riposo compensativo, per le altre festività se cadono nella giornata di riposo settimanale, al lavoratore spetta una giornata pagate in più pari alla retribuzione globale mensile diviso il divisore 26. In altre parole 1/26 dello stipendio mensile.
Ex festività abolite: 4 giorni o 32 ore di permessi
In materia di "Festività abolite legge 5 marzo 1977, n. 54", il CCNL Pulizie Multiservizi prevede che "Per quanto riguarda la festività civile (4 novembre) la cui celebrazione ha luogo nella prima domenica di novembre, il lavoratore beneficerà del trattamento previsto per le festività che coincidono con la domenica, fermo restando che nessun compenso aggiuntivo compete nel casodi prestazione effettuata nel giorno di calendario 4 novembre.
Nel caso in cui l'azienda disponga la prestazione lavorativa per le 4 festività religiose soppresse, al lavoratore che in dette giornate presti la propria opera non compete alcun compenso aggiuntivo alla normale retribuzione mensile e verranno invece assegnati permessi compensativi retribuiti per quante sono state le giornate lavorate, in corrispondenza alle predette festività.
I permessi di cui sopra non saranno cumulabili con il periodo feriale e saranno assegnati compatibilmente con le esigenze di servizio, tenute presenti le aspettative del lavoratore, e dovranno essere usufruiti entro l'anno in cui si riferiscono;
nel caso in cui il lavoratore non usufruisca nei termini suddetti dei permessi, allo stesso competeranno tante quote giornaliere di retribuzione globale mensile per quante sono state le giornate ex festive religiose lavorate". Quindi i lavoratore percepirà le ex festività pagate.
Continua il CCNL: "Nel caso in cui le 4 festività religiose cadano nel periodo di ferie, si farà luogo a un corrispondente prolungamento del periodo feriale.
Nel caso di coincidenza delle 4 festività religiose con il riposo settimanale di cui all'art. 40 al lavoratore non spetterà alcun permesso compensativo, ma beneficerà del trattamento previsto al comma 3 del presente articolo". Ossia percepirà 1/26 della retribuzione mensile.
Il trattamento di tutte le festività non lavorate, di cui al presente articolo è compreso nel trattamento retributivo mensile.
Festività e assenze per malattia, infortunio, gravidanza
Il CCNL stabilisce che "Nel caso in cui gli istituti previdenziali corrispondano ai lavoratori assenti per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, un trattamento perle festività di cui al presente articolo, l'impresa dovrà corrispondere solo la differenza fra tale trattamento e l'intero compenso per festività".
Lavoro festivo
Le prestazioni di lavoro straordinario vanno retribuite con quote orarie della retribuzione globale mensile.
Il lavoro straordinario e quello compiuto nei giorni festivi e in ore notturne deve essere compensato con le seguenti percentuali di maggiorazione:
- lavoro straordinario festivo 65%;
- lavoro straordinario notturno festivo 75%.
Le percentuali di cui sopra verranno calcolate sulla quota oraria della retribuzione base al momento della liquidazione di esse.
Le suddette percentuali di maggiorazione non sono cumulabili, nel senso che la maggiore assorbe la minore.