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29 Ottobre 2023
11:00

Festività e lavoro festivo CCNL Pubblici esercizi, Ristorazione e Turismo

Le festività nel CCNL Pubblici esercizi, ristorazione e turismo sono le festività nazionali ed infrasettimanali stabilite dalla legge. I lavoratori hanno diritto all'assenza da lavoro retribuita con la normale retribuzione. Nel caso di lavoro festivo hanno diritto alla giornata di festività non goduta retribuita più la retribuzione con maggiorazione per lavoro festivo del 20% per ogni ora di lavoro festivo prestato. Vediamo come funzionano le festività ed il lavoro festivo nel contratto dei pubblici esercizi, ristorazione e turismo.

Festività e lavoro festivo CCNL Pubblici esercizi, Ristorazione e Turismo
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Festivita e lavoro festivo CCNL Pubblici esercizi Ristorazione e Turismo

Le festività ed il lavoro festivo nel CCNL Pubblici esercizi, ristorazione e turismo sono le festività nazionali ed infrasettimanali stabilite dalla legge. Sono giornate festive con diritto alla normale retribuzione, in caso di assenza da lavoro retribuita, oppure con diritto, in caso di lavoro festivo, alla retribuzione con maggiorazione del 20% per lavoro festivo, oltre al diritto ad una giornata di riposo compensativo oppure ad una giornata retribuita per la festività non goduta.

I diritti dei lavoratori del settore pubblici esercizi, ristorazione e turismo, sia nel caso di part-time che di full-time, che nel caso di contratto a tempo determinato o indeterminato, apprendistato o altre tipologie di contratto di lavoro, così nel caso di lavoratori percentualisti, in tema di festività, sono gli stessi.

Il lavoratore ha diritto al godimento della festività retribuita, ma il datore di lavoro ha la facoltà di richiedere il lavoro festivo per esigenze aziendali legate alle particolari caratteristiche delle aziende del Settore.

Vediamo come funzionano le festività ed il lavoro festivo nel contratto pubblici esercizi, ristorazione e turismo.

Elenco festività retribuite

Le festività nel contratto collettivo dei pubblici esercizi, della ristorazione e del turismo sono disciplinate negli articoli 131, 132 e 133 del CCNL nel capo V del titolo V dedicato alle norme sullo svolgimento del rapporto di lavoro.

L'articolo 131 elenca quali sono le festività nazionali e infrasettimanali retribuite, quindi con diritto sia alla retribuzione che all'assenza da lavoro. Si tratta quindi di festività retribuite, di assenze retribuite. Se  il lavoratore, in quei giorni, presta X Czattività lavorativa, si tratta di lavoro festivo retribuito con maggiorazioni, quindi un caso diverso.

L'art. 131 – Festività stabilisce che "Le festività per le quali viene stabilito il trattamento economico di cui al presente articolo sono le seguenti:

Festività nazionali

  • Anniversario della Liberazione – 25 aprile
  • Festa del lavoro – 1° maggio
  • Festa della Repubblica – 2 giugno

Festività infrasettimanali

  • Capodanno – 1° gennaio
  • Epifania – 6 gennaio
  • Lunedì di Pasqua – mobile
  • Assunzione – 15 agosto
  • Ognissanti – 1 novembre
  • Immacolata Concezione – 8 dicembre
  • Natale – 25 dicembre
  • Stefano – 26 dicembre
  • Patrono della Città".

Festività ed lavoro festivo esigenze aziendali: chi prevale?

Il contratto collettivo, dopo aver elencato le festività nazionali ed infrasettimanali per i quali il lavoratore ha diritto alla giornata di assenza retribuita, stabilisce quanto segue:

"In considerazione delle particolari caratteristiche delle aziende del Settore il godimento delle festività suddette verrà subordinato alle esigenze aziendali.

Per effetto di quanta sopra nessuna detrazione dovrà essere fatta sulle normali retribuzioni in caso di mancata prestazione di lavoro nelle suindicate festività".

Il CCNL in sostanza subordina la concessione della festività goduta, ossia dell'assenza da lavoro durante la festività con diritto alla normale retribuzione, ossia alla giornata retribuita, alle esigenze aziendali.

Detto in altre parole, il contratto di lavoro riconosce la peculiarità del settore in termini di lavoro durante le festività e concede al datore di lavoro ha la facoltà di decidere, per esigenze aziendali, di chiedere al lavoratore lo svolgimento di lavoro festivo durante la festività.

Lo stesso CCNL conferma che in caso di assenza da lavoro per festività goduta il lavoratore ha diritto a non vedersi decurtata la retribuzione. Oppure, detto in termini diversi, il lavoratore assenze durante la festività ha diritto alla giornata retribuita come se avesse lavorato. Senza maggiorazioni per lavoro festivo, ovviamente.

Festività durante riposo settimanale, malattia, infortunio

Con lo stesso principio, il contratto collettivo stabilisce che "A tutto il personale assente nelle giornate di festività, per riposo settimanale, per malattia, infortunio, dovrà essere corrisposta una giornata di retribuzione contrattuale senza alcuna maggiorazione".

Quindi il lavoratore assente durante la giornata di festività per una delle cause di sospensione giustificata dal rapporto di lavoro, quali sono il riposo settimanale, la malattia o l'infortunio, ha diritto alla normale retribuzione per quella giornata di festività.

Ed essendosi assentato, quindi non prestando lavoro festivo, il lavoratore non ha diritto a maggiorazioni della retribuzione, ma semplicemente alla festività retribuita come giornata normale, come se avesse lavorato.

Festività, gravidanza e maternità obbligatoria

Il CCNL stabilisce ancora che "Per le festività cadenti nel periodo di assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio la lavoratrice ha diritto ad una indennità integrativa di quella a carico dell’Inps da corrispondersi a carico del datore di lavoro".

La lavoratrice assente per maternità obbligatoria (5 mesi di interdizione), per la giornata di festività nazionale e infrasettimanale ha diritto all'integrazione datoriale della malattia, quindi ha diritto alla giornata della festività interamente retribuita, tra indennità di maternità Inps ed integrazione datoriale.

Festività e sospensione dal lavoro

Di tenore opposto è quanto previsto dal contratto collettivo dei pubblici esercizi, della ristorazione e del turismo nel caso di assenze per sospensione dal servizio o provvedimenti disciplinari.

Il CCNL prevede che "Il trattamento di cui al presente articolo non è dovuto nei casi di coincidenza delle festività sopra elencate con uno dei giorni di sospensione dal servizio o dalla retribuzione per provvedimenti disciplinari".

Quindi il lavoratore sospeso o sottoposto a provvedimento disciplinare durante la festività non ha diritto alla retribuzione.

Lavoro festivo: maggiorazione del 20%

per i lavoratori del settore Pubblici esercizi è prevista una maggiorazione dello stipendio in caso di lavoro durante un giorno festivo. Lo stabilisce l'articolo 132 del CCNL Pubblici esercizi, ristorazione e turismo, che disciplina la maggiorazione per festività o per lavoro festivo, ossia la maggiorazione dello stipendio orario per lavoro prestato durante la festività.

Viene stabilito che "Al personale che presta la propria opera nelle festività di cui al presente articolo è dovuta, oltre alla normale retribuzione giornaliera, la retribuzione per le ore di servizio effettivamente prestate, con la maggiorazione del 20%".

Si tratta del caso del lavoratore che lavora durante la festività. In questo si configurano due ipotesi:

  • Se il datore di lavoro non concede un riposo compensativo al lavoratore, quest'ultimo avrà diritto ad una giornata retribuita per la festività non goduta ed in più alla giornata prestata con lavoro festivo, che viene retribuita, per ogni ora di lavoro festivo prestato, con la retribuzione oraria normale più la maggiorazione del 20%;
  • Se il datore di lavoro concede un riposo compensativo al lavoratore, quest'ultimo avrà diritto alla giornata prestata con lavoro festivo, che viene retribuita, per ogni ora di lavoro festivo prestato, con la retribuzione oraria normale più la maggiorazione del 20%. Mentre non avrà diritto alla festività retribuita perché la giornata di assenza da lavoro è stata recuperata con riposo compensativo, ovviamente retribuito.

Festività e personale retribuito con la percentuale di servizio

Nel contratto collettivo dei pubblici esercizi, della ristorazione e del turismo, è prevista una possibilità di retribuzione dei lavoratori con la percentuale di servizio nelle aziende, ristoranti di cui alla lettera a) del punto I, dell'art. 1 del CCNL. Si tratta dei seguenti datori di lavoro:

  • ristoranti, sia di tipo tradizionale che self-services, fast foods, trattorie, tavole calde, osterie con cucina, pizzerie, rosticcerie, friggitorie e similari;
  • piccole pensioni, locande, piccole trattorie ed osterie con cucina, che abbiano non più di nove camere per alloggio;
  • caffè, bar, snack bar, bottiglierie, birrerie, fiaschetterie, latterie ed ogni altro esercizio ove si somministrano e vendono alimenti e bevande di cui agli articoli 3 e 5 della legge 25.8.1991, n. 287 e successive modifiche e integrazioni;
  • chioschi di vendita di bibite, gelati e simili;
  • gelaterie, cremerie;
  • negozi di pasticceria e confetteria, reparti di pasticceria e confetteria annessi a pubblici esercizi.

La percentuale di servizio, nelle attività di cui sopra, sono le seguenti:

  1. negli esercizi extra dal 12 al 15 per cento;
  2. negli esercizi di prima classe dall'11 al 13 per cento;
  3. negli esercizi di seconda e terza classe dall'11 al 12 per cento;
  4. negli esercizi di quarta classe (osterie con cucina) il 10 per cento.

Nelle bottiglierie e fiaschetterie la percentuale sarà del 12 per cento, nelle birrerie del 17 per cento.

Nei locali adibiti a biliardi – qualunque sia la loro categoria percentuale di servizio sarà del 15 per cento.

Fatta la premessa sui lavoratori destinatari della percentuale di servizio, vediamo quali sono i diritti dei lavoratori in termini di festività.

Festività non lavorata percentualisti

Il CCNL stabilisce che "Il personale retribuito in tutto o in parte con la percentuale di servizio, in caso di mancata prestazione di lavoro per effetto delle festività di cui all’art. 131 ed in caso di assenza nelle medesime giornate di festività per malattia, infortunio, gravidanza o puerperio e riposo settimanale, percepirà dal datore di lavoro una giornata di retribuzione calcolata ai sensi dell’art. 179".

Il contratto collettivo quindi riconosce il diritto alla festività retribuita, anche in caso di assenza per malattia, infortunio, gravidanza e riposo settimanale, e richiama l'art. 179 per il calcolo della retribuzione.

L'articolo 179 stabilisce la "Liquidazione trattamenti normativi ai percentualisti": "La liquidazione dei trattamenti normativi previsti dal presente Contratto per il personale retribuito in tutto od in parte con la percentuale di servizio avverrà in base alla retribuzione in atto provincialmente o aziendalmente relativa al livello di appartenenza (paga base nazionale, indennità di contingenza, eventuali terzi elementi, eventuali trattamenti integrativi salariali aziendali, eventuali scatti di anzianità)".

Lavoro festivo percentualisti

Il CCNL tratta anche il caso del lavoro festivo: "Qualora il personale retribuito in tutto od in parte con la percentuale di servizio presti la propria opera nelle festività suddette percepirà un compenso pari:

  • ad una giornata di retribuzione calcolata ai sensi dell’art. 179;
  • oltre alla normale retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestato integrata dalla maggiorazione del 20 per cento calcolata sulla retribuzione di cui all’art. 179 ragguagliata ad ore di lavoro".

In sostanza i lavoratori retribuiti con la percentuale di servizio hanno gli stessi diritti degli altri lavoratori anche nel caso di lavoro festivo, ma con la particolarità della retribuzione calcolata secondo quanto previsto per i percentualisti.

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Antonio Barbato
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Mi occupo di consulenza del lavoro e giornalismo giuslavoristico, previdenziale e fiscale. Iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli e fondatore di uno studio professionale specializzato nel mondo del web e dell’editoria. Sono tra i soci fondatori e Vice Presidente dell’Associazione giovani Consulenti del Lavoro di Napoli. Tra i primissimi redattori di Fanpage.it, ho ricoperto, sin dalla fondazione del giornale, il ruolo di Responsabile dell’area Lavoro (Job), dal 2011 al 2022. Autore di numerose guide esplicative, dal 2023 ricopro il ruolo di Direttore editoriale di Lexplain, verticale del gruppo Ciaopeople dedicato al mondo della legislazione, del fisco, dell'economia e della finanza.
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