Anche i lavoratori del contratto commercio, come tutti i lavoratori italiani, hanno diritto al godimento delle festività nazionali e infrasettimanali previste dalla legge italiana e dal contratto collettivo. E nel caso di lavoro festivo, ossia il lavoro prestato durante una delle festività, i lavoratori del settore commercio hanno diritto ad una retribuzione maggiorata.
Le festività nel contratto commercio e terziario sono disciplinate dall’art. 154 del CCNL Terziario Commercio Confcommercio, mentre la retribuzione per le prestazioni festive è disciplinata dall’art. 155.
L’art. 154 del contratto commercio elenca tutte le giornate di festività spettanti per le quali il lavoratore ha diritto all’assenza da lavoro e alla retribuzione, mentre l’art. 155 tratta i casi in cui il lavoratore viene chiamato a lavorare durante la festività e per tale prestazione lavorativa ha diritto ad una retribuzione maggiorata.
I lavoratori del settore commercio, in realtà, sono spesso chiamati a lavorare durante la domenica, i festivi e qualche volta anche durante il riposo settimanale.
In tutti questi casi il lavoratore ha diritto ad una retribuzione maggiorata in quanto, come tutti i lavoratori italiani, c’è il diritto per legge al riposo accompagnato dal diritto alla retribuzione.
E’ bene quindi effettuare una panoramica su quali sono le festività nel contratto commercio e quali sono i diritti dei lavoratori del settore commercio, anche quando c’è il lavoro festivo.
Elenco festività contratto commercio
La prima cosa da sapere è quali sono le festività retribuite, con diritto all'assenza da lavoro, nel commercio.
Il CCNL per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi (CCNL Terziario firmato da Confcommercio e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil) stabilisce testualmente: “Le festività che dovranno essere retribuite sono quelle sotto indicate:
Festività nazionali commercio:
1) 25 aprile – Ricorrenza della Liberazione
2) l° maggio – Festa dei lavoratori
3) 2 giugno – Festa della Repubblica (tale festività è stata rispristinata dalla legge 29 novembre 2000, n. 336. La modifica decorre dal 1° giugno 2001)
Festività infrasettimanali commercio:
1) il 1° giorno dell'anno
2) l'Epifania
3) il giorno di lunedì dopo Pasqua
4) il 15 agosto – Festa dell'Assunzione
5) il 1° novembre – Ognissanti
6) l'8 dicembre – Immacolata Concezione
7) il 25 dicembre – Natale
8) il 26 dicembre – S. Stefano
9) la solennità del Patrono del luogo ove si svolge il lavoro".
Festività contratto commercio: diritto al riposo e retribuzione
L’articolo 154 del CCNL Commercio continua:
“In relazione alla norma di cui al primo comma del presente articolo (sarebbe l'elenco delle festività), nessuna riduzione o trattenuta sarà operata sulla retribuzione di fatto ai lavoratori in conseguenza della mancata prestazione di lavoro nei giorni sopra indicati, sempreché non si tratti di prestazioni saltuarie ed occasionali senza carattere di continuità”.
Ciò vuol dire che il lavoratore ha diritto:
- all’assenza da lavoro durante la giornata di festività, quindi al diritto al riposo;
- alla retribuzione di fatto spettante secondo il contratto collettivo, ossia una giornata pagata calcolata secondo il CCNL.
Siccome nel caso della festività il diritto è pari ad una giornata di lavoro retribuita, o per meglio dire, alla retribuzione senza decurtare alcuna giornata di retribuzione, in busta paga il lavoratore o la lavoratrice troverà indicata come retribuita una giornata a titolo di festività.
Festività coincidente con la domenica: spetta una giornata pagata in più
Abbiamo visto che al lavoratore spetta la normale retribuzione anche in assenza da lavoro per il godimento della festività.
Per fare un altro esempio, ad un impiegato nel settore commercio spetterà sempre il normale stipendio, anche se si è assentato per una festività. In busta paga troverà pagato lo stipendio normale distribuito in 25 giornate lavorate + 1 giornata di festività goduta.
Ma ci sono alcuni casi in cui al lavoratore spetta una giornata pagata in più, ossia un aumento di stipendio. E’ il caso della festività coincidente di domenica, ad esempio.
Questo caso è previsto dall’art. 154 del CCNL Terziario Confcommercio che stabilisce:
“In caso di coincidenza di una delle festività sopra elencate con una domenica, in aggiunta alla retribuzione mensile sarà corrisposto ai lavoratori un ulteriore importo pari alla quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all’art. 195”.
Questo vuol dire che spetta 1/26 della retribuzione di fatto, ossia una giornata pagata in più.
Calcolo retribuzione festività nel contratto commercio
Ma quale è la retribuzione di fatto nel commercio che è posta a base di calcolo della retribuzione delle festività?
L’art. 195 citato per il calcolo della retribuzione della festività pagata in più fa riferimento alla retribuzione di fatto, che:
“è costituita dalle voci di cui al precedente art. 193 nonché da tutti gli altri elementi retributivi aventi carattere continuativo ad esclusione dei rimborsi di spese, dei compensi per lavoro straordinario, delle gratificazioni straordinarie o una tantum, e di ogni elemento espressamente escluso dalle parti dal calcolo di singoli istituti contrattuali ovvero esclusi dall'imponibile contributivo a norma di legge”.
L’art. 193, richiamato dall'art. 195 del CCNL Commercio, stabilisce invece la normale retribuzione del lavoratore che è costituita dalle seguenti voci:
a) paga base nazionale conglobata;
b) indennità di contingenza;
c) terzi elementi nazionali o provinciali ove esistenti;
d) eventuali scatti di anzianità per gli aventi diritto ai sensi del precedente art.192;
e) altri elementi derivanti dalla contrattazione collettiva.
Ebbene, il contratto collettivo del commercio dice che per calcolare la giornata retribuita in più bisogna considerare le voci retributive fisse e continuative, generalmente indicate nella parte alta del cedolino (minimo di stipendio, indennità di contingenza, EDR, eventuali superminimi e scatti di anzianità) e dividerle per il divisore giornaliero che è pari a 26.
Si ottiene così l’ammontare della retribuzione spettante per la giornata di festività coincidente con la domenica che dà diritto quindi ad una giornata pagata in più.
Riprendendo l’esempio dell’impiegato, se una festività nazionale o infrasettimanale è coincidente con la domenica, egli avrà diritto al normale stipendio (diviso in 26 giornate) + una giornata retribuita in più.
Riprendendo l’esempio della commessa inquadrata full-time al 4 livello del contratto commercio, avendo diritto anch’essa ad una giornata retribuita in più troverà in busta paga una giornata retribuita pari a 1.646,68 euro diviso 26 = 63,33 euro.
Festività del 4 novembre: spetta una giornata pagata in più
Lo stesso discorso vale per la festività civile del 4 novembre. Il CCNL prevede che:
“Per la festività civile del 4 novembre la cui celebrazione è stata spostata alla prima domenica del mese, ai sensi dell'art. 1, secondo comma, della legge 5 marzo 1977, n. 54, il lavoratore beneficerà del trattamento previsto per le festività che coincidono con la domenica”.
Pertanto ai lavoratori, ivi compreso apprendisti, lavoratori con contratto part-time, spetta una giornata pagata in più.
Quando la festività non è pagata
Ci sono dei casi in cui il contratto collettivo esonera il datore di lavoro dal pagamento della retribuzione per la festività.
Li prevede l’art. 154 – Festività del contratto commercio:
“Nulla è dovuto ad alcun titolo al prestatore d'opera – qualunque sia la misura ed il sistema di retribuzione – nel caso che la festività ricorra:
- in un periodo di sospensione dalla retribuzione e dal servizio in conseguenza di provvedimenti disciplinari;
- o di assenza ingiustificata e comunque derivante da ogni altra causa imputabile al lavoratore stesso”.
Commercio festività lavorata: tutte le maggiorazioni spettanti in busta paga
Può capitare, e nel settore del commercio capita spesso, che il lavoratore lavori durante una delle festività nazionali o infrasettimanali.
Si pensi soprattutto al periodo di Natale, dove i lavoratori sono spesso chiamati a lavorare durante la festività.
In caso di lavoro festivo il lavoratore ha diritto ad una retribuzione con maggiorazione.
Lavoro festivo diurno
Ebbene in caso di lavoro festivo, quindi il lavoro durante la festività come può essere ad esempio il 16 agosto, il lavoratore ha diritto ad una maggiorazione per lavoro festivo diurno del 30%.
Lavoro festivo nel part-time
Nel caso del lavoratore con un contratto a tempo parziale, la maggiorazione è diversa.
La maggiorazione può salire al 35% in caso di lavoro supplementare prestato da un lavoratore part-time durante una delle festività previste dalla legge e dal CCNL.
Il lavoro supplementare è quella prestazione lavorativa per le ore eccedenti l'orario ridotto contrattuale del part-time (es. 20 ore settimanali) e fino all'orario di lavoro full-time (nel caso in esempio dalla 21 esima alla 39 esima ora di lavoro settimanale).
Lavoro festivo notturno
Se il lavoro festivo è notturno, in alcuni casi il lavoratore ha diritto alla maggiorazione per lavoro straordinario notturno pari al 50%.
Le maggiorazioni si calcolano sulla paga oraria del lavoratore.