Le Festività nel CCNL Tessile Abbigliamento Moda Industria sono stabilite sia per operai che per impiegati che per intermedi con tre diversi articoli del contratto collettivo.
Si tratta di un elenco di festività nazionali e infrasettimanali retribuite così come le 32 ore di permessi per le ex festività.
- 1.1Retribuzione festività godute
- 1.2Lavoro festivo operai: maggiorazione
- 1.3Festività coincidente con sabato o domenica
- 1.4Festività coincidente con altre festività
- 1.5Festività 15 agosto e 4 novembre
- 1.6Retribuzione festività operai pagati a cottimo
- 1.7Festività e assenze da lavoro
- 1.8Ex festività operai: 32 ore di permessi retribuiti
Festività Operai
Le Festività degli operai nel CCNL Tessile Abbigliamento Moda industria sono disciplinati nella Sezione Seconda – Costituzione, svolgimento e risoluzione del rapporto di lavoro – Capitolo II – Disposizioni per gli Operai, in particolare all'articolo 91.
L'art. 91 stabilisce i "Giorni festivi – Riposo settimanale".
Sono giorni festivi i seguenti:
1) Capodanno: 1° gennaio;
2) Epifania: 6 gennaio;
3) Giorno dell'angelo;
4) Anniversario Liberazione: 25 aprile;
5) Festa del Lavoro: 1° maggio;
6) Fondazione della Repubblica: 2 giugno;
7) Assunzione Maria Vergine: 15 agosto;
8) Ognissanti: 1° novembre;
9) Immacolata Concezione: 8 dicembre;
10) Santo Natale: 25 dicembre;
11) Santo Stefano: 26 dicembre;
12) Santo Patrono della località, ove ha sede lo stabilimento nel giorno in calendario".
Retribuzione festività godute
Sempre l'articolo 91 stabilisce che "Per i giorni festivi anzidetti verrà applicato il seguente trattamento economico:
a) quando non vi sia prestazione lavorativa il trattamento è compreso nella retribuzione mensile".
Quindi agli operai spetta comunque la festività pagata nel normale stipendio mensile.
Il "Chiarimento a verbale n. 2" stabilisce che "Per la determinazione della retribuzione si fa riferimento all'art. 44 del presente Contratto. Gli elementi di cui al punto2.2 si prendono in considerazione se corrisposti mensilmente".
L'articolo 44 del CCNL Tessili Abbigliamento Moda Industria stabilisce il Trattamento Economico Minimo (T.E.M.) ed il Trattamento Economico Complessivo (T.E.C.)".
Accanto alla retribuzione nazionale espressa nelle tabelle retributive, vanno considerati nel calcolo della retribuzione posta a base di calcolo della paga oraria per le festività, anche gli importi degli aumenti periodici di anzianità, dell'indennità di mensa e dell'indennità di funzione dei quadri.
Poi vanno aggiunti gli altri elementi aggiuntivi della retribuzione, se riconosciuti in maniera fissa e continuativa, ivi compreso gli elementi di cui al punto 2.2., che sono:
- gli importi corrisposti a titolo individuale e/o collettivo (aumenti di merito, indennità di mansione, aumenti per determinate prestazioni o occasioni, ecc.);
- gli incentivi (cottimi) ed il mancato cottimo (concottimo);
- i premi annui o ad altra periodicità comunque denominati;
- le provvigioni e partecipazioni agli utili ed ai prodotti.
Lavoro festivo operai: maggiorazione
Sempre l'articolo 91 stabilisce che "Per i giorni festivi anzidetti verrà applicato il seguente trattamento economico:
b) in caso di prestazione di lavoro saranno corrisposte oltre la retribuzione mensile tante quote orarie di retribuzione quante sono le ore prestate, con la maggiorazione prevista dall'art. 39 del presente contratto".
La maggiorazione per il lavoro festivo diurno, così come per il lavoro domenicale, è del 38%, percentuale che si eleva al 54% in caso di lavoro domenicale e festivo notturno.
Quindi in caso di lavoro durante una delle festività all'operaio spetta la paga oraria maggiorate del 38%, per le ore lavorate dalle 6 alle 23, e la paga oraria maggiorata del 54% per le ore lavorate nel periodo compreso tra le 23 e le ore 6.
Festività coincidente con sabato o domenica
Sempre l'articolo 91 stabilisce che "Per i giorni festivi anzidetti verrà applicato il seguente trattamento economico:
c) in caso di festività coincidente con la domenica o con il sabato o con il periodo feriale, verrà corrisposto un trattamento economico corrispondente a 1/26 della retribuzione mensile;
Quindi spetta una giornata pagata in più se la festività coincide con il sabato o la domenica o con il periodo di ferie.
Il "Chiarimento a verbale n. 1" stabilisce che "Per i cicli continui, allo scopo di semplificare la corresponsione del trattamento dovuto per festività cadenti di domenica o di sabato, tale trattamento sarà, dovuto anche a coloro che, nei casi consentiti dalla Legge, lavorino in domenica, godendo del prescritto riposo compensativo in altro giorno della settimana, o lavorino in sabato, restando esenti dal lavoro in altro giorno della settimana. Resta fermo che, in tali casi, non è dovuto alcun compenso per la coincidenza della festività con i riposi fruiti negli altri giorni, salvo che in dette giornate ci sia prestazione lavorativa".
Festività coincidente con altre festività
Sempre l'articolo 91 stabilisce che "Per i giorni festivi anzidetti verrà applicato il seguente trattamento economico:
d) la festività coincidente con altre festività sarà retribuita in aggiunta alla retribuzione mensile sulla base di 1/26.
Qualora due festività oltre che tra loro coincidano anche con il sabato o con la domenica, verranno aggiunti alla retribuzione mensile 2/26.
Festività 15 agosto e 4 novembre
Sempre l'articolo 91 stabilisce che "Per i compensi relativi alle festività del 15 Agosto e del 4 Novembre si fa riferimento alle norme speciali (spostamenti di erogazione e assorbimenti nell'istituto della Riduzione di orario) contenute nell'articolo 33 – Orario di lavoro del presente contratto".
Il solo compenso pari a 1/26 della retribuzione lorda mensile previsto dal presente contratto per la festività nazionale già del 4 novembre, anziché essere corrisposto nel periodo di paga di novembre, sarà corrisposto in occasione del godimento della predetta riduzione di orario. Resta a carico dell'azienda la differenza tra detto compenso e la retribuzione corrispondente alla riduzione predetta.
Retribuzione festività operai pagati a cottimo
Sempre l'articolo 91 stabilisce che "La retribuzione degli operai pagati a cottimo, o con altre forme di compensi mobili, sarà calcolata con riferimento al guadagno del mese in corso se vi è stata prestazione lavorativa di almeno 10 giorni; diversamente si farà riferimento al guadagno delle ultime quattro settimane o due quindicine".
Festività e assenze da lavoro
Sempre l'articolo 91 stabilisce che "Il trattamento stabilito nel presente articolo dovrà essere ugualmente corrisposto per intero all'operaio o all'apprendista, anche se risulti assente dal lavoro per i seguenti motivi:
- infortunio, malattia, gravidanza, puerperio e periodo di assenza facoltativa seguente al puerperio, congedo matrimoniale, ferie, permessi e assenze per giustificati motivi;
- riduzione dell'orario normale giornaliero o settimanale di lavoro;
- sospensione dal lavoro dovuta a coincidenza della festività con la domenica;
- sospensione dal lavoro dovuta a coincidenza della festività con un altro giorno festivo elencato nella prima parte del presente articolo; in tale caso sarà corrisposto agli operai il trattamento previsto per ciascuna delle due festività.
In caso di intervento della cassa integrazione guadagni rimane a carico dell'azienda, limitatamente alle prime due settimane di sospensione, la differenza tra quanto corrisposto dall'Ente previdenziale ed il normale trattamento di festività.
Fanno eccezione le festività di cui ai numeri 4) e 5) (25 aprile e 1 maggio) per le quali il trattamento integrativo sarà ugualmente corrisposto dall'azienda anche oltre le due settimane di sospensione.
I trattamenti integrativi di cui ai due commi precedenti sono commisurati al 100% della retribuzione normale netta.
Il trattamento stabilito alle lett. c) e d) sarà egualmente corrisposto all'operaio o all'apprendista che risulti assente dal lavoro per sospensione a qualunque causa dovuta – indipendente dalla volontà del lavoratore – da non oltre due settimane.
Fanno eccezione le festività di cui ai numeri 4) e 5) (25 aprile e 1 maggio) che verranno ugualmente corrisposte anche oltre le due settimane di sospensione".
Ex festività operai: 32 ore di permessi retribuiti
Sempre l'articolo 91 stabilisce che "Il lavoratore maturerà annualmente il diritto a fruire di riposi compensativi pari a 8 ore per quattro giorni in regime di prestazione su 5 giorni e 6 ore per 5 giorni in regime di prestazione su 6 giorni, in relazione alle festività soppresse di cui alla legge 5.3.1977, n. 54, successivamente modificata dal D.P.R. 28.12.1985, n. 792.
Dette giornate confluiranno nella "Banca delle Ore" di cui all'art. 37 del presente Contratto, qualora attivata.
Per i criteri di maturazione si fa riferimento a quanto previsto dagli ultimi quattro commi dell'art. 92 del presente Contratto.
I permessi si intendono individuali, fatta salva la possibilità di diverse modalità di utilizzazione, compatibilmente con le specifiche esigenze aziendali, concordate tra azienda e R.S.U".
Festività Intermedi
La Sezione Seconda – Costituzione, svolgimento e risoluzione del rapporto di lavoro – Capitolo III – Disposizioni per le qualifiche speciali o intermedie, del CCNL Tessile Abbigliamento Moda Industria, all'articolo 98 stabilisce i "Giorni festivi – Riposo settimanale" dei lavoratori intermedi:
"Sono giorni festivi i seguenti:
1) Capodanno: 1° gennaio;
2) Epifania: 6 gennaio;
3) Giorno dell'Angelo;
4) Anniversario Liberazione: 25 aprile;
5) Festa del Lavoro: 1° maggio;
6) Fondazione della Repubblica: 2 giugno;
7) Assunzione Maria Vergine: 15 agosto;
8) Ognissanti: 1° novembre;
9) Immacolata Concezione: 8 dicembre;
10) Santo Natale: 25 dicembre;
11) Santo Stefano: 26 dicembre;
12) Santo Patrono della località, ove ha sede lo stabilimento nel giorno in calendario".
Il "Chiarimento a verbale n. 2" stabilisce che "Per la determinazione della retribuzione si fa riferimento all'art. 44 del presente Contratto. Gli elementi di cui al punto2.2 si prendono in considerazione se corrisposti mensilmente".
L'articolo 44 del CCNL Tessili Abbigliamento Moda Industria stabilisce il Trattamento Economico Minimo (T.E.M.) ed il Trattamento Economico Complessivo (T.E.C.)".
Accanto alla retribuzione nazionale espressa nelle tabelle retributive, vanno considerati nel calcolo della retribuzione posta a base di calcolo della paga oraria per le festività, anche gli importi degli aumenti periodici di anzianità, dell'indennità di mensa e dell'indennità di funzione dei quadri.
Poi vanno aggiunti gli altri elementi aggiuntivi della retribuzione, se riconosciuti in maniera fissa e continuativa, ivi compreso gli elementi di cui al punto 2.2., che sono:
- gli importi corrisposti a titolo individuale e/o collettivo (aumenti di merito, indennità di mansione, aumenti per determinate prestazioni o occasioni, ecc.);
- gli incentivi (cottimi) ed il mancato cottimo (concottimo);
- i premi annui o ad altra periodicità comunque denominati;
- le provvigioni e partecipazioni agli utili ed ai prodotti.
Festività coincidente con sabato o domenica degli intermedi
Sempre l'articolo 98 del CCNL Tessile Abbigliamento Moda Industria stabilisce che "Nel caso di coincidenza di uno dei giorni festivi di cui sopra con la domenica o con altro giorno festivo o con il sabato o con il periodo feriale, verrà corrisposto in aggiunta alla retribuzione un importo pari a 1/26 della retribuzione stessa.
Nel caso di coincidenza della festa del Santo Patrono con altra festività cadente in domenica o in sabato, verranno corrisposti in aggiunta alla retribuzione, 2/26 di tale retribuzione".
Il "Chiarimento a verbale n. 1" stabilisce che "Per i cicli continui, allo scopo di semplificare la corresponsione del trattamento dovuto per festività cadenti di domenica o di sabato, tale trattamento sarà, dovuto anche a coloro che, nei casi consentiti dalla Legge, lavorino in domenica, godendo del prescritto riposo compensativo in altro giorno della settimana, o lavorino in sabato, restando esenti dal lavoro in altro giorno della settimana. Resta fermo che, in tali casi, non è dovuto alcun compenso per la coincidenza della festività con i riposi fruiti negli altri giorni, salvo che in dette giornate ci sia prestazione lavorativa".
Lavoro festivo intermedi
Sempre l'articolo 98 del CCNL Tessile Abbigliamento Moda Industria stabilisce che "Le ore di lavoro compiute nei giorni festivi di cui sopra saranno compensate in aggiunta alla retribuzione con quote orarie della retribuzione stessa aumentate delle percentuali di maggiorazione di cui all'art. 39 del presente Contratto".
La maggiorazione per il lavoro festivo diurno, così come per il lavoro domenicale, è del 38%, percentuale che si eleva al 54% in caso di lavoro domenicale e festivo notturno.
Quindi in caso di lavoro durante una delle festività all'operaio spetta la paga oraria maggiorate del 38%, per le ore lavorate dalle 6 alle 23, e la paga oraria maggiorata del 54% per le ore lavorate nel periodo compreso tra le 23 e le ore 6.
Festività 15 agosto e 4 novembre intermedi
Per i compensi relativi alle festività del 15 agosto e del 4 novembre si fa riferimento alle norme speciali (spostamenti di erogazione e assorbimenti nell'istituto della Riduzione di orario) contenute nell'articolo 33 – Orario di lavoro del presente contratto.
Il solo compenso pari a 1/26 della retribuzione lorda mensile previsto dal presente contratto per la festività nazionale già del 4 novembre, anziché essere corrisposto nel periodo di paga di novembre, sarà corrisposto in occasione del godimento della predetta riduzione di orario. Resta a carico dell'azienda la differenza tra detto compenso e la retribuzione corrispondente alla riduzione predetta.
Il giorno di riposo settimanale coincide normalmente con la domenica, salvo che la domenica ricada in turni regolari o periodici di lavoro; il riposo compensativo in altro giorno della settimana, per lavoro domenicale non compreso in turni regolari o periodici, è consentito soltanto nei casi previsti dalla legge.
Non è consentito il riposo compensativo per il lavoro prestato da un intermedio nella giornata del sabato, quando questa sia stata precedentemente considerata di riposo nell'orario di lavoro aziendale.
In caso di modificazioni dei turni di riposo, l'intermedio dovrà venire preavvisato entro il terzo giorno precedente a quello fissato per il riposo stesso, con diritto di recuperare entro il periodo di due settimane il giorno di riposo non effettuato.
Ex festività intermedi
Sempre l'articolo 98 del CCNL Tessile Abbigliamento Moda Industria stabilisce che: "2) Il lavoratore maturerà annualmente il diritto a fruire di riposi compensativi pari a 8 ore per quattro giorni in regime di prestazione su 5 giorni e 6 ore per 5 giorni in regime di prestazione su 6 giorni, in relazione alle festività soppresse di cui alla legge 5.3.1977, n. 54, successivamente modificata dal D.P.R. 28.12.1985, n. 792 . Dette giornate confluiranno nella "Banca delle Ore" di cui all'art. 37 del presente Contratto, qualora attivata.
Per i criteri di maturazione si fa riferimento a quanto previsto dagli ultimi quattro commi dell'art. 99 del presente Contratto.
I permessi si intendono individuali, fatta salva la possibilità di diverse modalità di utilizzazione, compatibilmente con le specifiche esigenze aziendali, concordate tra azienda e R.S.U.".
Festività Impiegati
La Sezione Seconda – Costituzione, svolgimento e risoluzione del rapporto di lavoro – Capitolo IV – Disposizioni per gli Impiegati del CCNL Tessile Abbigliamento Moda Industria, all'articolo 107 stabilisce i "Giorni festivi – Riposo settimanale":
"Sono giorni festivi i seguenti:
1) Capodanno: 1° gennaio;
2) Epifania: 6 gennaio;
3) Giorno dell'Angelo;
4) Anniversario Liberazione: 25 aprile;
5) Festa del Lavoro: 1° maggio;
6) Fondazione della Repubblica: 2 giugno;
7) Assunzione Maria Vergine: 15 agosto;
8) Ognissanti: 1° novembre;
9) Immacolata Concezione: 8 dicembre;
10) Santo Natale: 25 dicembre
11) Santo Stefano: 26 dicembre;
12) Santo Patrono della località, ove ha sede lo stabilimento nel giorno in calendario.
Retribuzione festività impiegati
Il "Chiarimento a verbale n. 2" stabilisce che "Per la determinazione della retribuzione si fa riferimento all'art. 44 del presente Contratto. Gli elementi di cui al punto2.2 si prendono in considerazione se corrisposti mensilmente".
L'articolo 44 del CCNL Tessili Abbigliamento Moda Industria stabilisce il Trattamento Economico Minimo (T.E.M.) ed il Trattamento Economico Complessivo (T.E.C.)".
Accanto alla retribuzione nazionale espressa nelle tabelle retributive, vanno considerati nel calcolo della retribuzione posta a base di calcolo della paga oraria per le festività, anche gli importi degli aumenti periodici di anzianità, dell'indennità di mensa e dell'indennità di funzione dei quadri.
Poi vanno aggiunti gli altri elementi aggiuntivi della retribuzione, se riconosciuti in maniera fissa e continuativa, ivi compreso gli elementi di cui al punto 2.2., che sono:
- gli importi corrisposti a titolo individuale e/o collettivo (aumenti di merito, indennità di mansione, aumenti per determinate prestazioni o occasioni, ecc.);
- gli incentivi (cottimi) ed il mancato cottimo (concottimo);
- i premi annui o ad altra periodicità comunque denominati;
- le provvigioni e partecipazioni agli utili ed ai prodotti.
Festività coincidente con sabato, domenica o altro festivo
Sempre l'articolo 107 del CCNL Tessile Abbigliamento Moda Industria stabilisce che: "Nel caso di coincidenza di uno dei giorni festivi di cui sopra con la domenica o con altro giorno festivo o con il sabato o con il periodo feriale, verrà corrisposto in aggiunta alla retribuzione un importo pari a 1/26 della retribuzione stessa.
Nel caso di coincidenza della festa del Santo Patrono con altra festività cadente in domenica o in sabato, verranno corrisposti in aggiunta alla retribuzione, 2/26 di tale retribuzione".
Lavoro festivo impiegati
Sempre l'articolo 107 del CCNL Tessile Abbigliamento Moda Industria stabilisce che: "Le ore di lavoro compiute nei giorni festivi di cui sopra saranno compensate in aggiunta alla retribuzione con quote orarie della retribuzione stessa aumentate delle percentuali di maggiorazione di cui all'art. 39 del presente contratto".
La maggiorazione per il lavoro festivo diurno, così come per il lavoro domenicale, è del 38%, percentuale che si eleva al 54% in caso di lavoro domenicale e festivo notturno.
Quindi in caso di lavoro durante una delle festività all'operaio spetta la paga oraria maggiorate del 38%, per le ore lavorate dalle 6 alle 23, e la paga oraria maggiorata del 54% per le ore lavorate nel periodo compreso tra le 23 e le ore 6.
Festività 15 agosto e 4 novembre impiegati
Sempre l'articolo 107 del CCNL Tessile Abbigliamento Moda Industria stabilisce che: "Per i compensi relativi alle festività del 15 agosto e del 4 novembre si fa riferimento alle norme speciali (spostamenti di erogazione e assorbimenti nell'istituto della Riduzione di orario) contenute nell'art. 33 – Orario di lavoro del presente Contratto".
Il giorno di riposo settimanale coincide normalmente con la domenica, salvo che la domenica ricada in turni regolari o periodici di lavoro; il riposo compensativo in altro giorno della settimana, per lavoro domenicale non compreso in turni regolari o periodici, è consentito soltanto nei casi previsti dalla legge.
Non è consentito il riposo compensativo per il lavoro prestato da un impiegato nella giornata del sabato, quando questa sia stata precedentemente considerata di riposo nell'orario di lavoro aziendale. In caso di modificazioni dei turni di riposo, l'impiegato dovrà venire preavvisato entro il terzo giorno precedente a quello fissato per il riposo stesso, con diritto di recuperare entro il periodo di due settimane il giorno di riposo non effettuato.
Ex festività impiegati: 32 ore di permessi retribuiti
Sempre l'articolo 107 del CCNL Tessile Abbigliamento Moda Industria stabilisce che: "2) Il lavoratore maturerà annualmente il diritto a fruire di riposi compensativi pari a 8 ore per quattro giorni in regime di prestazione su 5 giorni e 6 ore per 5 giorni in regime di prestazione su 6 giorni, in relazione alle festività soppresse di cui alla legge 5.3.1977, n. 54, successivamente modificata dal D.P.R. 28.12.1985, n. 792. Dette giornate confluiranno nella "Banca delle ore" di cui all'art. 37 del presente Contratto, qualora attivata.
Per i criteri di maturazione si fa riferimento a quanto previsto dagli ultimi quattro commi dell'art. 108 del presente Contratto.
I permessi si intendono individuali, fatta salva la possibilità di diverse modalità di utilizzazione, compatibilmente con le specifiche esigenze aziendali, concordate tra azienda e R.S.U.".