Le Festività nel CCNL Metalmeccanici Cooperative sono disciplinate dall'articolo 9 del contratto collettivo.
Ai lavoratori spetta il diritto a godere delle festività nazionali e infrasettimanali, nonché 4 giornate di permessi retribuiti per le ex festività ed il pagamento di una giornata per l'ex festività del 4 novembre.
In caso di lavoro festivo, spettano le maggiorazioni.
Elenco festività retribuite nelle cooperative metalmeccaniche
L'articolo 9 del CCNL Metalmeccanici Cooperative stabilisce che "Agli effetti della legge 22.2.1934, n. 370 sono considerati giorni festivi le domeniche o i giorni di riposo settimanale compensativo di cui al precedente art. 8.
Agli effetti della legge 27.5.1949, n. 260, della legge 5.3.1977, n. 54, del D.P.R. 28.12.1985, n. 792 e della legge 20.11.2000, n. 336, sono considerati giorni festivi:
a) le festività del:
– 25 aprile (anniversario della liberazione);
– 1° maggio (festa del lavoro);
– 2 giugno (festa nazionale della Repubblica);
b) le festività di cui appresso:
1) Capodanno (1° gennaio);
2) Epifania del Signore (6 gennaio);
3) lunedì di Pasqua (mobile);
4) SS. Pietro e Paolo, per il comune di Roma (giorno del S. Patrono – 29 giugno);
5) Assunzione di M.V. (15 agosto);
6) Ognissanti (1° novembre);
7) Immacolata Concezione (8 dicembre);
8) Natale (25 dicembre),
9) S. Stefano (26 dicembre);
c) il giorno del S. Patrono del luogo ove è ubicata la sede di lavoro o un'altra festività da concordarsi all'inizio di ogni anno tra le Organizzazioni locali competenti in sostituzione di quella del S. Patrono, fatto salvo il punto 4della lett. b)".
Retribuzione festività
Lo stesso articolo 9 del contratto delle cooperative metalmeccaniche stabilisce che "La retribuzione delle festività cadenti in giorno infrasettimanale è compresa nella normale retribuzione mensile".
Questo vuol dire che se la festività goduta, quindi non lavorata da parte del lavoratore, cade durante la settimana e durante un giorno di lavoro ordinario, il lavoratore ha diritto alla normale retribuzione mensile, senza decurtare quel giorno di mancata prestazione lavorativa, in quanto quel giorno è un giorno festivo retribuito e quindi al lavoratore spetta la normale retribuzione mensile compreso quella del giorno festivo non lavorato.
Festività cadente di domenica
L'articolo 9 del CCNL Metalmeccanici Cooperative stabilisce che "Qualora, invece, una delle festività cada di domenica, ai lavoratori è dovuto, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, l'importo di una quota giornaliera della retribuzione di fatto, pari a 1/26 della retribuzione mensile fissa.
Tale trattamento è dovuto, per il giorno di domenica coincidente con una delle dette festività, anche a coloro che, nei casi consentiti dalla legge, lavorino di domenica, godendo il prescritto riposo compensativo in altro giorno della settimana".
Quindi se la festività cade di domenica, il lavoratore ha diritto ad una giornata pagata in più. E se lavora di domenica, oltre alla giornata pagata in più, ha diritto ad un giorno di riposo compensativo in altro giorno della settimana.
Lavoro festivo: quanto spetta
L'articolo 9 del CCNL Metalmeccanici Cooperative stabilisce che "Al trattamento in parola si aggiunge inoltre, per coloro che lavorano di domenica, il compenso previsto dall'art. 7 del presente titolo per tali prestazioni".
Il lavoro festivo con riposo compensativo è retribuito con la maggiorazione del 10%.
Le ore di lavoro compiute nei giorni festivi anche se infrasettimanali saranno compensate in aggiunta alla normale retribuzione mensile con la retribuzione oraria aumentata della maggiorazione per lavoro festivo".
Il lavoro festivo, senza riposo compensativo, è retribuito con la maggiorazione del 50%, sia per il lavoro a turni che non a turni.
Il lavoro straordinario festivo (oltre le 8 ore) è retribuito con la maggiorazione del 55%, sia per il lavoro a turni che non a turni.
Il lavoro straordinario festivo con riposo compensativo (oltre le 8 ore) è retribuito con la maggiorazione del 35%, sia per il lavoro a turni che non a turni.
Malattia, gravidanza, infortunio durante la festività
L'articolo 9 del CCNL Metalmeccanici Cooperative stabilisce che "Qualora le festività di cui ai punti b) e c) ricorrano nel periodo di assenza dovuta a malattia, gravidanza e puerperio, o ad infortunio compensati con retribuzione ridotta, l'azienda integrerà tale trattamento fino a raggiungere per la giornata festiva l'intera retribuzione globale".
Ex festività soppresse: 32 ore di permessi retribuiti
L'articolo 9 del CCNL Metalmeccanici Cooperative stabilisce che "In sostituzione delle festività abolite dalla legge 5.3.1977, n. 54, i lavoratori fruiscono di quattro gruppi di 8 ore di permesso individuale retribuite di cui al paragrafo Permessi annui retribuiti dell'art. 5 del presente titolo.
Per quanto riguarda la festività (4 novembre) la cui celebrazione ha luogo nella prima domenica di novembre, il lavoratore beneficerà del trattamento previsto per le festività che coincidono con la domenica".
Quindi i lavoratori hanno diritto a 32 ore di permessi retribuiti annui per le ex festività, da godersi in 4 giornate intere di permessi.
Mentre per l'ex festività del 4 novembre, il lavoratore ha diritto ad una giornata pagata in più, consistente in un 1/26 della retribuzione mensile fissa.