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22 Ottobre 2023
15:00

Festività CCNL Farmacie private: nazionali, infrasettimanali e soppresse

Le festività nazionali e infrasettimanali nel CCNL Farmacie private danno diritto all'assenza retribuita da lavoro. Nel caso di festività coincidente con la domenica spetta una giornata pagata in più. Ai lavoratori spettano anche 32 ore di permessi retribuiti in sostituzione delle festività soppresse o ex festività. Vediamo nel dettaglio.

Festività CCNL Farmacie private: nazionali, infrasettimanali e soppresse
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Festivita CCNL Farmacie private nazionali, infrasettimanali e soppresse

Le festività nazionali e infrasettimanali spettanti ai farmacisti ed ai lavoratori ai quali si applica il CCNL Farmacie private sono disciplinate dall’art. 25 del contratto collettivo.

Il successivo articolo 26 disciplina le “altre festività”, ossia le festività soppresse o ex festività.

Si tratta di assenze giustificate e retribuite da lavoro che danno diritto nel primo caso al godimento della giornata di festività, nel secondo caso al godimento di 32 ore di permessi retribuiti a gruppi di 4 o 8 ore.

Festività nazionali e infrasettimanali

L’articolo 25 del CCNL Farmacie private stabilisce che “Le festività nazionali e infrasettimanali che dovranno essere retribuite sono quelle appresso indicate:

  •  1º giorno dell'anno;
  • giorno dell'Epifania;
  • giorno di lunedì, dopo Pasqua;
  • 25 aprile – la Liberazione;
  • 1º maggio – Festa dei lavoratori;
  • 2 giugno – Festa della Repubblica;
  • 15 agosto – Festa dell'Assunzione;
  • 1º novembre – Ognissanti;
  • 8 dicembre – Immacolata Concezione;
  • 25 dicembre – S. Natale;
  • 26 dicembre – S. Stefano;
  • solennità del Patrono del luogo ove si svolge il lavoro".

Retribuzione spettante durante le festività

Sempre l'articolo 25 stabilisce che "In relazione alla norma di cui al 1º comma del presente articolo (sarebbero l'elenco delle festività), nessuna riduzione o trattenuta sarà operata sulla normale retribuzione ai lavoratori in conseguenza della mancata prestazione di lavoro nei giorni sopra indicati".

In sostanza ciò vuol dire che i lavoratori hanno diritto allo stipendio, alla giornata retribuita, anche per il giorno di assenza per festività e per tale motivo la retribuzione mensile non dovrà essere ridotta per la festività goduta.

Di contro, lo stesso articolo 25 stabilisce che "Nulla è dovuto al lavoratore nel caso che le festività ricorrano in un periodo di sospensione della retribuzione e dal servizio in conseguenza di provvedimento disciplinare o di assenza ingiustificata".

Pertanto, nello specifico caso che vi sia un contenzioso tra azienda e lavoratore, o per meglio dire un possibile sanzione disciplinare, il lavoratore non ha diritto alla retribuzione per la festività goduta.

Festività coincidente con la domenica

C'è un caso, invece, in cui al lavoratore, per la festività goduta spetta un aumento di stipendio ed è il caso in cui la festività coincida con la domenica, che è un altro giorno di riposo spettante al lavoratore.

Il CCNL Farmacie private stabilisce infatti che "Nel caso di coincidenza di una delle festività di cui sopra con la domenica, in aggiunta alla retribuzione di fatto sarà corrisposto al lavoratore un ulteriore importo pari alla retribuzione di fatto giornaliera compreso ogni elemento accessorio".

In questo caso al lavoratore spetta 1/26 della retribuzione mensile di fatto (si applica il divisore giornaliero 26 per ottenere la retribuzione di fatto giornaliera). Nel caso degli operai o dei lavoratori retribuiti ad ore spetta un numero di ore retribuite pari all'orario giornaliero. In questo caso la retribuzione oraria è pari alla retribuzione mensile di fatto diviso il divisore orario 173.

Ex festività del 4 novembre

Il CCNL Farmacie private, sempre all'articolo 25, prevede che "Per la festività civile del 4 novembre la cui celebrazione è stata spostata alla domenica successiva, ai sensi dell'art. 1, 2º comma, della legge 5 marzo 1977, n. 54, il lavoratore beneficerà del trattamento previsto per le festività che coincidono con la domenica".

Ciò significa che anche in questo caso al lavoratore spetta 1/26 della retribuzione mensile o nel caso di operai o lavoratori retribuiti ad ore, le ore giornaliere retribuite calcolando la retribuzione oraria, che pari alla retribuzione mensile di fatto diviso il divisore orario 173.

Festività soppresse: permessi retribuiti ex festività

L'articolo 26 del CCNL Farmacie private tratta le "Altre festività". Si tratta delle festività soppresse o ex festività.

L'art. 26 stabilisce che "Le festività non più considerate tali agli effetti civili della legge 5 marzo 1977, n. 54, sono:

  • 19 marzo – festa di S. Giuseppe;
  • giorno dell'Ascensione;
  • giorno del Corpus Domini;
  • 29 giugno – festa dei SS. Pietro e Paolo.

Gruppi di 4 o di 8 ore di permesso individuale retribuito, in sostituzione delle suddette 4 festività abolite, verranno fruiti dai lavoratori a partire dal 1982".

Trattandosi di 4 giornate di ex festività retribuite, al lavoratore full-time spetteranno quindi 32 ore di permessi retribuiti.

Il contratto collettivo indica quali sono i periodi di fruizione dei permessi ex festività: "I permessi saranno fruiti individualmente in periodi di minore attività e mediante rotazione dei lavoratori che non implichi assenze tali da ostacolare il normale andamento dell'attività della farmacia".

I permessi per ex festività si aggiungono alle 40 ore di permessi retribuiti che si aggiungono alle ex festività. E che sono da godersi secondo le stesse modalità delle ex festività.

Quindi il lavoratore full-time ha diritto a complessive 72 ore annue di permessi, di cui 32 ore di ex festività soppresse e 40 ore di permessi retribuiti.

Come godimento, sono da godersi a gruppi di 4 o 8 ore.

Per quanto riguarda il lavoro a tempo parziale, ossia i lavoratori con contratto part-time, detti permessi verranno goduti proporzionalmente alla prestazione lavorativa effettivamente svolta.

Monetizzazione permessi non goduti

I permessi non fruiti entro l'anno di maturazione decadranno e saranno pagati con la retribuzione di fatto di cui all'articolo 58 in atto al momento della scadenza, oppure potranno essere fruiti in epoca successiva e comunque non oltre il 30 giugno dell'anno successivo.

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Antonio Barbato
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Mi occupo di consulenza del lavoro e giornalismo giuslavoristico, previdenziale e fiscale. Iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli e fondatore di uno studio professionale specializzato nel mondo del web e dell’editoria. Sono tra i soci fondatori e Vice Presidente dell’Associazione giovani Consulenti del Lavoro di Napoli. Tra i primissimi redattori di Fanpage.it, ho ricoperto, sin dalla fondazione del giornale, il ruolo di Responsabile dell’area Lavoro (Job), dal 2011 al 2022. Autore di numerose guide esplicative, dal 2023 ricopro il ruolo di Direttore editoriale di Lexplain, verticale del gruppo Ciaopeople dedicato al mondo della legislazione, del fisco, dell'economia e della finanza.
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