Le festività nel CCNL Distribuzione Moderna Organizzata sono le festività nazionali ed infrasettimanali di legge. Al lavoratore spetta la retribuzione per la festività goduta ed ha diritto ad un giorno retribuito in più in caso di festività coincidente con la domenica o con il riposo settimanale.
Per il lavoro festivo spetta la retribuzione maggiorata per lavoro straordinario festivo, con un calcolo particolare.
Quali sono le festività nazionali e infrasettimanali spettanti
L'articolo 137 del CCNL Distribuzione Moderna Organizzata elenca le festività retribuite spettanti ai lavoratori dipendenti ai quali si applica il contratto collettivo:
"Le festività che dovranno essere retribuite sono quelle sotto indicate:
Festività nazionali
1) 25 aprile – Ricorrenza della Liberazione;
2) 1° maggio – Festa dei lavoratori;
3) 2 giugno – Festa della Repubblica.
Festività infrasettimanali
1) il 1° giorno dell'anno;
2) l'Epifania;
3) il giorno di lunedì dopo Pasqua;
4) il 15 agosto – Festa dell'Assunzione;
5) il 1° novembre – Ognissanti;
6) l'8 dicembre – Immacolata Concezione;
7) il 25 dicembre – Natale;
8) il 26 dicembre – S. Stefano".
Retribuzione per la festività goduta
Il comma 2 dell'articolo 137 del CCNL Distribuzione Moderna Organizzata prevede che "In relazione alla norma di cui al primo comma del presente articolo, nessuna riduzione o trattenuta sarà operata sulla retribuzione di fatto ai lavoratori in conseguenza della mancata prestazione di lavoro nei giorni sopra indicati, sempreché non si tratti di prestazioni saltuarie ed occasionali senza carattere di continuità".
Questo vuol dire che i lavoratori hanno diritto al pagamento della giornata di festività dovuta perché va retribuita. Pertanto, lo stipendio non può ridursi per il giorno in meno lavorato.
Festività durante l'assenza ingiustificata o provvedimenti disciplinari
Il comma 3 dell'art. 137 del CCNL Distribuzione Moderna Organizzata stabilisce che "Nulla è dovuto ad alcun titolo al prestatore d'opera – qualunque sia la misura ed il sistema di retribuzione – nel caso che la festività ricorra in un periodo di sospensione dalla retribuzione e dal servizio in conseguenza di provvedimenti disciplinari o di assenza ingiustificata e comunque derivante da ogni altra causa imputabile al lavoratore stesso".
Questo vuol dire in caso di procedimento disciplinare in corso per il lavoratore con sanzione del lavoratore di sospensione dalla retribuzione, allora la festività che cade in quei giorni non va retribuita. La stessa cosa quando il lavoratore si è reso protagonista di una assenza ingiustificata dal lavoro.
Festività coincidente con la domenica: spetta una giornata pagata in più
Il comma 4 dell'art. 137 del CCNL Distribuzione Moderna Organizzata stabilisce che "In caso di coincidenza di una delle festività sopra elencate con una domenica, in aggiunta alla retribuzione mensile sarà corrisposto ai lavoratori un ulteriore importo pari alla quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'art. 191".
Quindi quando la festività coincide con la domenica, i lavoratori hanno diritto ad una giornata pagata in più, esattamente ad una quota giornaliera ai sensi dell'art. 193, che prevede che "La quota giornaliera della retribuzione, sia normale che di fatto, si ottiene, in tutti i casi, dividendo l'importo mensile per il divisore convenzionale 26", quindi 1/26 della retribuzione mensile.
Ma quale retribuzione mensile conta per il calcolo della festività? La retribuzione di fatto.
Retribuzione durante la festività
Le festività nel CCNL Distribuzione Moderna Organizzata (DMO) sono calcolate sulla retribuzione di fatto ai sensi dell'articolo 191: "La retribuzione di fatto è costituita dalle voci di cui al precedente art. 189 nonché da tutti gli altri elementi retributivi aventi carattere continuativo ad esclusione dei rimborsi di spese, dei compensi per lavoro straordinario, delle gratificazioni straordinarie o una tantum, e di ogni elemento espressamente escluso dalle Parti dal calcolo di singoli istituti contrattuali ovvero esclusi dall'imponibile contributivo a norma di Legge".
Lo stesso articolo sulla retribuzione di fatto rimanda all'articolo 189 che stabilisce la "Normale retribuzione":
"1. La normale retribuzione del lavoratore è costituita dalle seguenti voci:
a) paga base nazionale conglobata;
b) indennità di contingenza;
c) terzi elementi nazionali o provinciali ove esistenti;
d) eventuali scatti di anzianità per gli aventi diritto ai sensi del precedente art. 188;
e) altri elementi derivanti dalla contrattazione collettiva".
Quindi la normale retribuzione più tutti gli altri elementi retributivi a carattere continuativo (come ad esempio un superminimo assorbibile o non assorbibile, formano la retribuzione globale di fatto, che divisa per 26, fa la retribuzione giornaliera spettante per la festività goduta dal lavoratore, quindi non lavorata.
Ex festività del 4 novembre: spetta una giornata pagata in più
Il comma 5 dell'articolo 137 del CCNL Distribuzione Moderna Organizzata stabilisce che "Per la festività civile del 4 novembre la cui celebrazione è stata spostata alla prima domenica del mese, ai sensi dell'art. 1, secondo comma, della L. 5.3.1977, n. 54, il lavoratore beneficerà del trattamento previsto per le festività che coincidono con la domenica".
Quindi anche in questo caso spetta una giornata retribuita in più, sempre con la quota giornaliera (1/26) della retribuzione globale di fatto (Normale retribuzione + tutti gli altri elementi retributivi a carattere continuativo).
Lavoro durante la festività: quanto spetta
Vediamo il caso del lavoro festivo ossia il lavoro prestato dal lavoratore durante la festività.
L'articolo 138 del CCNL Distribuzione Moderna Organizzata disciplina la "Retribuzione prestazioni festive":
"Le ore di lavoro, a qualsiasi titolo richieste, prestate nei giorni festivi indicati nel precedente art. 137, dovranno essere compensate come lavoro straordinario festivo nella misura e con le modalità previste dagli artt. 132 e 194 di questo stesso contratto".
Il comma 2 dell'art. 132 richiamato stabilisce che "Salvo quanto disposto dal successivo art. 139 (che sarebbe il giorno di riposo settimanale come vedremo), le ore straordinarie di lavoro prestato nei giorni festivi o la domenica verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all'art. 191 e con la maggiorazione del 30% (trenta per cento) sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all'art. 189″.
L'articolo 194 tratta la quota oraria: "La quota oraria della retribuzione, sia normale che di fatto, si ottiene dividendo l'importo mensile per i seguentidivisori convenzionali:
a) 168, per il personale la cui durata normale di lavoro è di 40 ore settimanali;
b) 182, per il personale la cui durata normale di lavoro è di 42 ore settimanali;
c) 195, per il personale la cui durata normale di lavoro è di 45 ore settimanali".
Ma allora come si calcola il lavoro straordinario festivo per il lavoro effettuato durante la festività?
C'è un sistema di calcolo misto perché il lavoro straordinario festivo è retribuito con la retribuzione di fatto su base oraria (che è la retribuzione di fatto diviso 168) ma la maggiorazione del 30% non viene calcolata sulla retribuzione di fatto, ma sulla normale retribuzione.
Quindi su questi elementi retributivi:
a) paga base nazionale conglobata;
b) indennità di contingenza;
c) terzi elementi nazionali o provinciali ove esistenti;
d) eventuali scatti di anzianità per gli aventi diritto ai sensi del precedente art. 188;
e) altri elementi derivanti dalla contrattazione collettiva.
Cosa è escluso? tutti gli altri elementi retributivi fissi e continuativi.
Il contratto collettivo richiama anche una deroga sull'articolo 139, ossia la "Retribuzione prestazioni nel giorno di riposo settimanale di Legge", che stabilisce che "Ai sensi delle vigenti disposizioni, le ore di lavoro prestate nei giorni di riposo settimanale dovranno essere retribuite con la sola maggiorazione del 30% sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all'art. 189, fermo restando il diritto del lavoratore di godere il riposo compensativo nel giorno successivo, avuto riguardo alle disposizioni di Legge vigenti in materia".
Nel caso in cui il giorno di riposo settimanale capiti durante la festività e venga lavorato, si applica comunque lo straordinario festivo ma il lavoratore ha diritto anche ad un giorno di riposo compensativo del mancato riposo settimanale, oltre che essere retribuito per lavoro festivo. Perché non ha goduto né della festività né del riposo settimanale.