Le festività nel CCNL Cooperative Edili sono assenze da lavoro retribuite e comprendono tutte le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali. La retribuzione ed il trattamento delle festività è diverso tra operai e impiegati.
Vediamo come funzionano le festività delle cooperative nel settore edilizia.
Festività operai cooperative edili
Le festività degli operai nel contratto delle cooperative edili sono stabilite dall'art. 57 del CCNL:
"Sono considerati giorni festivi i seguenti:
1) tutte le domeniche;
2) i giorni di riposo compensativo di lavoro domenicale;
3) le seguenti festività:
- 1° gennaio – Capodanno;
- 6 gennaio – Epifania;
- lunedì successivo alla Pasqua;
- 25 aprile – Anniversario della liberazione;
- 1° maggio – Festa del lavoro;
- 2 giugno – Festa della Repubblica;
- 15 agosto – Assunzione;
- 1° novembre – Ognissanti;
- 8 dicembre – Immacolata Concezione;
- 25 dicembre – S. Natale;
- 26 dicembre – S. Stefano;
- ricorrenza del S. Patrono del luogo ove ha sede il cantiere, collocabile, in alternativa, in altra data concordata in sede di definizione del calendario annuo di cui all’art. 47. Con le medesime modalità sarà concordata una data sostitutiva nel caso di coincidenza della ricorrenza del Santo Patrono con una delle festività infrasettimanali di cui sopra.
Retribuzione festività in busta paga degli operai
Il trattamento economico per le festività di cui al punto 3, spettante all'operaio a norma di legge, è corrisposto direttamente dall'impresa, unitamente alla retribuzione del mese in cui cade la festività, nella misura di otto ore degli emolumenti di cui al punto 3 dell'art. 64 del presente contratto di lavoro.
A norma di legge il trattamento economico per le festività di cui al punto 3 deve essere corrisposto per intero anche nel caso di sospensione del lavoro indipendente dalla volontà del lavoratore purché, nell'ipotesi di festività religiose, la sospensione non sia in atto da oltre due settimane.
Sul trattamento predetto vanno computate tutte le contribuzioni dovute alla Cassa edile.
Per la festività del 4 novembre, agli operai è corrisposto dalle imprese cooperative un trattamento economico nella misura di 8 ore della retribuzione calcolata sugli elementi di cui al punto 3 dell'art. 64.
L'art. 64 punto 3 richiamato contiene gli elementi della retribuzione sui quali si calcolano le 8 ore retribuite spettanti. Gli elementi sono i seguenti:
a) per gli operai che lavorano ad economia: paga base di fatto – indennità di contingenza – ex-indennità territoriale di settore;
b) per gli operai che lavorano a cottimo: indennità di contingenza – ex-indennità territoriale di settore – utile minimo contrattuale di cottimo (23% di cui all'art. 53) – utile medio o effettivo di cottimo nei casi di cui agli artt. 58, 59, 72 del presente contratto.
Festività coincidenti con il sabato e la domenica
Nel contratto collettivo è prevista una "Dichiarazione congiunta a verbale": "Le Parti si danno reciprocamente atto che per effetto dell’art. 5 della Legge 27/05/1949 n. 260 e dell’art. 2 della Legge 31/03/1954 n. 90, nonché delle norme contrattuali, il trattamento economico per le festività di cui al punto 3) è dovuto anche nel caso in cui tali festività coincidano con il sabato o la domenica".
Questo vuol dire che le festività coincidenti con il sabato e la domenica danno diritto ad una giornata retribuita secondo quanto sopra descritto.
Festività impiegati cooperative edili
Le festività degli impiegati delle cooperative edili sono stabilite dall'"Articolo 84 – Giorni festivi e riposo settimanale".
Tale articolo elenca le festività retribuite: "Agli effetti del presente contratto sono considerati festivi:
a) le domeniche e i giorni di riposo settimanale compensativo; b) le festività del 25 aprile, del 1° maggio e 2 giugno;
c) le seguenti festività infrasettimanali:
1) Capodanno (1° gennaio);
2) Epifania (6 gennaio);
3) Giorno successivo alla Santa Pasqua;
4) Assunzione Maria Vergine (15 agosto);
5) Ognissanti (1° novembre);
6) Immacolata Concezione (8 dicembre);
7) Santo Natale (25 dicembre);
8) Santo Stefano (26 dicembre);
9) ricorrenza del S. Patrono del luogo dove lavora l’impiegato oppure dove ha sede il cantiere, collocabile, in alternativa, in altra data concordata in sede di definizione del calendario annuo di cui all’art. 47. Con le medesime modalità sarà concordata una data sostitutiva nel caso di coincidenza della ricorrenza del S. Patrono con una delle festività infrasettimanali di cui sopra.
Saranno altresì considerate festive le giornate che eventualmente, in sostituzione o in aggiunta, venissero in seguito stabilite.
Qualora la festività del Patrono coincida con una delle festività infrasettimanali di cui al precedente elenco, sarà concordato dalle Associazioni territoriali un giorno sostitutivo.
Festività coincidente con la domenica
Il CCNL Cooperative edili stabilisce che "In caso di coincidenza con la domenica di una delle festività di cui alle lett. b) e c) si applicano le norme dell'accordo interconfederale 3 dicembre 1954. Peraltro l'importo della quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'art. 1 del predetto accordo, sarà determinato dividendo la retribuzione mensile per venticinque".
Quindi spetta una giornata pagata in più.
Festività impiegati connessi con i cantieri
Per gli impiegati il cui lavoro è connesso con quello di cantiere vale il calendario festivo previsto per gli operai e potranno essere concordati i giorni sostitutivi per le festività sopra stabilite di cui i predetti impiegati non venissero eventualmente ad usufruire.
Il riposo si effettua normalmente di domenica, salvo che questa cada in turni regolari e periodici di lavoro, nel qual caso la domenica viene considerata giorno lavorativo mentre il giorno fissato per il riposo viene considerato giorno festivo.
Ex festività del 4 novembre
Per la festività del 4 novembre, di cui alla legge n. 54/1977, si applica il trattamento di cui al 4° comma del presente articolo.
Quindi anche in questo agli impiegati spetta una giornata pagata in più.