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19 Settembre 2024
13:00

Festività CCNL Case di cura AIOP: tra recuperi riposo, indennità e maggiorazioni, cosa spetta

Ai lavoratori delle Case di Cura AIOP spetta il diritto alle festività nazionali e infrasettimanali retribuite. In caso di lavoro festivo, spetta l'indennità per servizio notturno e festivo o la maggiorazione per lavoro straordinario.

Festività CCNL Case di cura AIOP: tra recuperi riposo, indennità e maggiorazioni, cosa spetta
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Festivita CCNL Case di cura AIOP

Le festività nel CCNL Case di Cura AIOP sono le festività nazionali e infrasettimanali durante le quali al lavoratore spetta l'assenza da lavoro retribuita oppure il compenso maggiorato per lavoro festivo, in caso di festività lavorata.

Il compenso per lavoro festivo è alternativamente il riconoscimento dell'indennità per servizio notturno e festivo o della retribuzione maggiorata per lavoro straordinario.

Accanto alle festività nazionali e infrasettimanali, il lavoratore ha diritto sia alle ferie che 4 giornate di ferie in sostituzione delle ex festività soppresse.

Quali sono le festività

L'articolo 31 del CCNL Case di Cura AIOP elenca tutta le festività previste dal contratto collettivo con diritto alla retribuzione e all'assenza da lavoro.

L'art. 31 prevede che "Tutti i lavoratori devono fruire di un giorno di riposo in occasione di ciascuna delle seguenti festività:

  • Capodanno (1° gennaio);
  • Epifania (6 gennaio);
  • Anniversario della Liberazione (25 aprile);
  • Lunedì di Pasqua;
  • Festa del lavoro (1° maggio);
  • Festa della Repubblica (2 giugno);
  • Assunzione della Madonna (15 agosto);
  • Ognissanti (1° novembre);
  • Immacolata Concezione (8 dicembre);
  • Natale (25 dicembre);
  • Santo Stefano (26 dicembre);
  • Santo Patrono".

Retribuzione per le festività godute

Lo stesso articolo 31 del CCNL Case di Cura AIOP prevede che "In occasione delle suddette festività decorre a favore del lavoratore la normale retribuzione di cui al successivo art. 58".

Il richiamato articolo 58, denominato "Paga giornaliera e oraria" prevede che

"La paga di una giornata lavorativa è determinata sulla base di 1/26 delle sotto elencate competenze della retribuzione:

  • retribuzione come da relativa posizione;
  • retribuzione individuale di anzianità ad personam;
  • assegno ad personam;
  • indennità per mansioni superiori.

L’importo della paga oraria è determinato dividendo la paga giornaliera, come sopra calcolata, per 6,ovvero per 6,33 per coloro che effettuano l’orario di lavoro di 38 ore.

In presenza di eventuali assenze non retribuite (sciopero, assenze ingiustificate, ecc.) la retribuzione mensile sarà decurtata in rapporto e nella misura della durata della prestazione lavorativa non esplicata, facendosi riferimento ai parametri retributivi, orari e giornalieri, come innanzi determinati".

Questo vuol dire che la festività goduta, quindi l'assenza da lavoro durante la festività, viene pagata con la paga giornaliera, per gli impiegati, o la paga oraria moltiplicata per le ore di lavoro contrattualmente previste per quella giornata, per gli operai.

Quindi nel caso degli impiegati 1/26 dello stipendio lordo mensile, nel caso degli operai bisogna dividere la paga giornaliera (sempre 1/26 dello stipendio lordo mensile) per 6 o per 6,33.

Lavoro festivo

L'articolo 31 del CCNL Case di Cura AIOP prevede che "I lavoratori che, per ragioni inerenti al servizio, dovranno tuttavia prestare la propria opera nelle suddette giornate, avranno comunque diritto ad un corrispondente riposo da fruire, di norma e compatibilmente con le esigenze di servizio, entro quattro mesi dalla data della festività infrasettimanale non fruita, in giornata stabilita dalla Struttura, sentito l'interessato.

Qualora l’organizzazione del lavoro non consenta la fruizione del riposo entro l’indicato termine, sarà corrisposta la paga oraria di cui all’art. 58 per le ore effettivamente prestate in occasione delle predette festività, con pagamento dell’indennità per servizio festivo di cui all’art. 61 o della maggiorazione di cui all’art. 59, secondo le rispettive discipline contrattuali".

Quindi per il datore di lavoro ci sono due alternative. La prima è quella che conceda una giornata di riposo entro 4 mesi che compensi la festività non goduta.

La seconda possibilità è che il lavoratore venga retribuito per lavoro festivo con l'indennità per servizio notturno e festivo o con la paga oraria maggiorata.

L'indennità per servizio notturno e festivo di cui all'art. 61 prevede che "Per il servizio del turno prestato in giorno festivo compete un’indennità rideterminata in:

  • euro 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell’orario del turno,
  • ridotta a euro 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell’orario anzidetto, con un minimo di due ore".

Se non è prevista l'erogazione dell'indennità di 8,91 o 17,82 euro lordi, il datore di lavoro è tenuto a riconoscere al lavoratore che ha prestato lavoro festivo la maggiorazione per lavoro straordinario di cui all'articolo 59.

Secondo l'articolo 59, "Il lavoro straordinario sarà compensato da una quota oraria della retribuzione in atto, come da art.58, diviso il divisore mensile indicato all'art. 58, con una maggiorazione del 20%".

Per il lavoro straordinario prestato in orario notturno o nei giorni considerati festivi per legge, la quota di retribuzione oraria è maggiorata del 30%.

Per il lavoro straordinario prestato in orario notturno nei giorni considerati festivi per legge, la maggiorazione è del 50%.

Si considera lavoro in orario notturno quello eseguito tra le ore 22.00 e le ore 6.00; si considera lavoro in orario festivo quello eseguito nelle festività di cui all'art. 31 o nelle giornate programmate come riposo settimanale".

Festività durante il giorno di riposo settimanale

L'articolo 31 in materia di Festività nel contratto delle Case di Cura AIOP prevede infine che "In occasione di coincidenza di una delle festività predette con il giorno di riposo settimanale di cui all'art. 30, il lavoratore ha diritto di fruire di un ulteriore giorno di riposo, in altro giorno stabilito dalla Struttura, in accordo con l'interessato e compatibilmente con le esigenze di servizio".

Quindi non solo la retribuzione per la festività, al lavoratore spetta anche il recupero del giorno di riposo settimanale in un altro giorno stabilito dal datore di lavoro.

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Antonio Barbato
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Mi occupo di consulenza del lavoro e giornalismo giuslavoristico, previdenziale e fiscale. Iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli e fondatore di uno studio professionale specializzato nel mondo del web e dell’editoria. Sono tra i soci fondatori e Vice Presidente dell’Associazione giovani Consulenti del Lavoro di Napoli. Tra i primissimi redattori di Fanpage.it, ho ricoperto, sin dalla fondazione del giornale, il ruolo di Responsabile dell’area Lavoro (Job), dal 2011 al 2022. Autore di numerose guide esplicative, dal 2023 ricopro il ruolo di Direttore editoriale di Lexplain, verticale del gruppo Ciaopeople dedicato al mondo della legislazione, del fisco, dell'economia e della finanza.
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