Il 25 aprile è la festa dell’anniversario della liberazione e rientra tra le festività nazionali stabilite dalla legge. La festività del 25 aprile è quindi una giornata rossa sul calendario per la quale al lavoratore spetta il diritto di assentarsi da lavoro ed essere retribuito in busta paga. Oppure, in caso di svolgimento dell’attività lavorativa, al lavoratore spetta il pagamento della retribuzione con maggiorazione per lavoro festivo.
Alla domanda “il 25 aprile è festa o si lavora?” la risposta è che non si tratta di un giorno feriale ma di un giorno festivo.
In Italia ci sono delle festività nazionali e infrasettimanali individuate dalla Legge 27 maggio 1949 n. 260, dalla Legge 5 marzo 1977 n. 54 e dal D.P.R. 28 dicembre 195 n. 792. Durante queste giornate al lavoratore spetta il diritto all’astensione dal lavoro. Tra le festività nazionali c’è anche il 25 aprile ossia la ricorrenza della Liberazione. Le altre due festività nazionali sono il 1° maggio (festa del lavoro) e il 2 giugno (fondazione della Repubblica).
Chiarito che il giorno di giovedì 25 aprile 2024 è una festività segnata in rosso sul calendario e per la quale si ha diritto ad assentarsi, vediamo come viene retribuita in busta paga la giornata del 25 aprile, Festa della Liberazione.
Festività 25 aprile 2024 in busta paga: conta il CCNL
Il trattamento economico dipende sia dalle disposizioni di legge che da quanto è previsto dalla contrattazione collettiva.
Ossia, in altre parole, il lavoratore per verificare i propri diritti retribuitivi riguardo la festività del 25 aprile deve consultare il proprio contratto collettivo di riferimento, il CCNL applicato dal datore di lavoro.
In ogni caso per legge, per i giorni di festività, quale è il 25 aprile festa della liberazione, ai lavoratori spetta la retribuzione, che per i lavoratori retribuiti in maniera fissa (impiegati) è la normale retribuzione, per i lavoratori retribuiti ad ore (operai), è la retribuzione giornaliera globale di fatto, ragguagliata ad un sesto dell’orario settimanale di lavoro.
Festività 25 aprile 2024 non lavorata: ecco quanto spetta in busta paga
Quando il lavoratore si assenta il giorno del 25 aprile (è un suo diritto, visto che è una festività nazionale) deve ricevere la retribuzione in busta paga per la festività retribuita.
Festività 25 aprile per gli impiegati
Il 25 aprile 2024 è una festività coincidente con il giovedì.
La festività che non coincida con la domenica non fa scattare un trattamento economico aggiuntivo per gli impiegati e per gli altri lavoratori retribuiti in misura fissa mensile in quanto detta festività è già compresa nello stipendio. Quindi agli impiegati spetta la normale retribuzione.
Quale è la normale retribuzione? Si tratta della retribuzione giornaliera derivante dalla sommatoria degli elementi fissi e continuativi della retribuzione (paga base, indennità di contingenza, eventuali scatti di anzianità, superminimo, edr, ecc.), generalmente presenti nella parte alta del cedolino, diviso il divisore giornaliero previsto dal CCNL applicato al rapporto di lavoro, che generalmente è il divisore 26.
Viene quindi pagata una giornata come se fosse lavorata, quindi per fare un esempio degli impiegati retribuiti con 26 giornate al mese, in busta paga di aprile vengono pagate 26 giornate lavorate o comunque 25 giornate lavorate più 1 giornata di festività.
Per meglio dire la retribuzione mensile rimane inalterata, in quanto calcolata su tutte le giornate lavorative del mese, e la festività retribuita come un giorno lavorato, quindi non riduce il numero di giorni retribuiti.
Per la giornata del 25 aprile 2024 spetta la retribuzione globale di fatto, vale a dire tutti gli elementi retributivi percepiti con continuità nel tempo.
Festività 25 aprile per gli operai
Gli operai non sono lavoratori retribuiti in maniera fissa, ma su base oraria.
Salvo diversa previsione dei contratti collettivi, agli operai per il 25 aprile 2024 spetta un giornata pagata in più.
Ai lavoratori che sono retribuiti ad ore, a differenza dei lavoratori retribuiti in misura fissa, spetta per la giornata di festività la retribuzione normale giornaliera (globale di fatto), compreso ogni elemento accessorio, ragguagliata ad un sesto dell’orario settimanale di lavoro. Quindi 1/6 della paga o retribuzione settimanale.
La retribuzione normale giornaliera globale di fatto
Il 25 aprile 2024 capita di giovedì e quindi spettano le retribuzioni di cui sopra. Se fosse capitata una festività nazionale coincidente con la domenica, al lavoratore impiegato non sarebbe spettato alcun trattamento economico aggiuntivo in quanto la festività nazionale (25 aprile, 1 maggio e 2 giugno) per i lavoratori retribuiti in misura fissa mensile la festività cadente di domenica è già compresa nello stipendio.
E’ bene sottolineare che invece per le altre festività, quelle non nazionali, se cadenti di domenica spetta una giornata retribuita in più ed a stabilirlo è la legge n. 90 del 1954, che appunto disciplina che agli operai spetta un 1/6 della retribuzione settimanale mentre agli impiegati spetta 1/26 della retribuzione mensile. Ripetiamo a quest’ultima regola fanno eccezione le festività nazionali cadenti di domenica, quindi il 25 aprile, il 1 maggio e il 2 giugno quando capitano di domenica.
Lavoro festivo il 25 aprile 2024: quanto spetta in busta paga
Se il lavoratore è chiamato a svolgere la propria attività lavorativa durante la festività nazionale del 25 aprile siamo in presenza di un giorno di lavoro festivo.
Se il lavoratore effettua una giornata di lavoro durante il giorno di festività e che quindi presta lavoro festivo, ha diritto ad una retribuzione maggiorata per il lavoro prestato. Si tratta della retribuzione per la festività lavorata prevista dal contratto collettivo.
La maggiorazione per lavoro festivo spesso consiste una percentuale che aumenta la retribuzione giornaliera o oraria spettante (es. nel CCNL Commercio è del 20%).
Lavoro festivo impiegati. Per i lavoratori retribuiti in maniera fissa (ossia gli impiegati), il lavoro festivo prestato durante la festa della liberazione del 25 aprile viene retribuito con una quota giornaliera di retribuzione (un giorno di lavoro pagato) con la maggiorazione per il lavoro festivo prevista nel proprio CCNL.
Lavoro festivo operai. Mentre per i lavoratori retribuiti ad ore di lavoro effettuate (ossia gli operai), per i lavoro prestato durante la festa della liberazione del 25 aprile vengono corrisposte le quote di retribuzione oraria con la maggiorazione oraria per il lavoro festivo (cioè le ore lavorate pagate con la percentuale di maggiorazione).
Quindi sicuramente spetta una maggiorazione della retribuzione ma per sapere con precisione la percentuale di maggiorazione per lavoro festivo spettante bisogna consultare il proprio CCNL di settore applicato dal datore di lavoro.
Il patto di conglobamento. Anche per il compenso per le festività è ammesso il c.d. patto di conglobamento, vale a dire l’inclusione nei compensi corrisposti, in maniera unitaria, di tutte le altre retribuzioni previste dalla legge o dal contratto collettivo oltre a quella ordinaria, cioè la tredicesima, le ferie e appunto le festività. E’ necessario che siano specificati nel compenso stabilito (e indicato in busta paga) le varie voci di retribuzione, altrimenti si ha la presunzione che il compenso riconosciuto al lavoratore sia riferito solo alla prestazione retribuita ordinaria.
Festività del 25 aprile e assegni per il nucleo familiare. Va ricordato che la retribuzione delle festività in busta paga dà diritto anche agli assegni per il nucleo familiare (per le famiglie che non hanno diritto all'assegno unico e universale per figli minori, come ad esempio le famiglie senza figli). In altre parole, per la festività del 25 aprile viene riconosciuto anche il diritto per quella giornata alla quota di ANF. Si ricorda che non possono essere erogati complessivamente più di 6 assegni giornalieri per ciascuna settimana e 26 per ogni mese.
Festività 25 aprile 2024 per lavoratori in cassa integrazione o FIS
Per i lavoratori in cassa integrazione guadagni, quindi ai lavoratori in CIG o assegno ordinario FIS, si pone il problema di chi debba pagare le festività.
Nel caso di lavoratori posti in cassa integrazione guadagni, la festività viene tratta dall’Inps a seconda dei casi ed in maniera diversa per i lavoratori retribuiti in maniera fissa o in base alle ore.
Secondo quanto precisato dall’Inps con il messaggio Inps n. 13552/2009, infatti, il trattamento delle festività in costanza di integrazione salariale è differenziato tra lavoratori retribuiti in misura fissa mensile (impiegati) e quelli retribuiti in misura oraria (operai).
Ai lavoratori retribuiti in maniera fissa (impiegati), essendo le festività sempre integrabili nei limiti dell’orario contrattuale settimanale, spetta una normale giornata pagata per la festività del 25 aprile. In sostanza viene pagata la cassa integrazione guadagni senza decurtare una giornata.
Ai lavoratori retribuiti ad ore (operai) la cassa integrazione guadagni arriva senza il pagamento delle festività nazionali ), in quando queste festività nazionali devono essere sempre retribuite dal datore di lavoro e non devono essere considerate a carico della Cassa ove cadenti nel corso della settimana.
Quando la festività è pagata dal datore di lavoro. Se la festività del 25 aprile, infrasettimanale nel 2024, capita durante un periodo di cassa integrazione, il compenso previsto per la festività non rientra fra gli elementi integrabili da parte della Cassa dell’Inps perché a carico dell'azienda. E ciò accade per:
- Per i lavoratori con orario ridotto e cioè che lavorano comunque una parte della settimana;
- Per i lavoratori sospesi a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori retribuiti non in misura fissa mensile (operai) ma in rapporto alle ore, sospesi da non più di due settimane.
Quando la festività è pagata dall’Inps. La festività del 25 aprile è pagata dalla Cassa dell’Inps ai lavoratori in cassa integrazione che sono sospesi a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori retribuiti non in misura fissa mensile (impiegati) ma in rapporto alle ore (operai), sospesi da oltre due settimane.
Ed anche ai lavoratori in cassa integrazione sospesi a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori retribuiti in misura fissa mensile (impiegati) sospesi anche da non più di due settimane.