Le ferie nel contratto dei bancari e nel CCNL Credito sono differenziate tra lavoratori inquadrati nelle Aree professionali e Quadri Direttivi. Le ferie maturate in un anno vanno dalle 20 alle 26 giornate retribuite annuali.
A disciplinare le ferie è l'articolo 58, contenuto nella Parte Generale – Capitolo VII – Riposo settimanale, festività e ferie del CCNL Credito.
L'art. 58 – Ferie stabilisce che "La lavoratrice/lavoratore ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite".
E questo perché le ferie sono previste dalla Costituzione italiana all'articolo 36 e sono retribuite ed irrinunciabili.
Poi il contratto collettivo disciplina le ferie in maniera diversa tra le "Aree professionali" e i "Quadri Direttivi".
Vediamo come funzionano le ferie nel settore bancario ai lavoratori ai quali si applica il CCNL Credito.
Aree professionali: Ferie maturate in un anno e ogni mese
Il comma 3 dell'art. 58 stabilisce che "Aree professionali: La durata delle ferie del personale è stabilita come segue:
- con oltre 10 anni di anzianità giorni 25 lavorativi;
- da oltre 5 e sino a 10 anni di anzianità giorni 22 lavorativi;
- dall'anno successivo a quello in cui è avvenuta l'assunzione e sino a 5 anni giorni 20 lavorativi (22 giorni per le lavoratrici/lavoratori inquadrati nella 3ª area professionale, livello retributivo 4).
Durante l'anno in cui è avvenuta l'assunzione la lavoratrice/lavoratore ha diritto ad un periodo di ferie di 20 giorni, da proporzionare in relazione ai mesi di servizio prestati nell'anno, considerando come mese intero l'eventuale frazione di mese; per le lavoratrici/lavoratori disabili rientranti nelle categorie di cui all'art. 1 della legge 12.3.1999, n. 68, tale periodo non può comunque essere inferiore a 6 giorni se l'assunzione è avvenuta nel secondo semestre ed a 12 giorni se la stessa è avvenuta nel primo".
Ecco le ferie maturate ogni anno in base all'anzianità di servizio delle Aree professionali:
Livello | Ferie 1 anno | Ferie maturate 2-5 anni | Ferie da 6 a 10 anni | Ferie oltre 10 anni |
---|---|---|---|---|
3° Area Professionale Livello 4 | 20 giorni | 22 giorni lavorativi | 22 giorni lavorativi | 25 giorni lavorativi |
3° Area Professionale Livello 3 | 20 giorni | 20 giorni lavorativi | 22 giorni lavorativi | 25 giorni lavorativi |
3° Area Professionale Livello 2 | 20 giorni | 20 giorni lavorativi | 22 giorni lavorativi | 25 giorni lavorativi |
3° Area Professionale Livello 1 | 20 giorni | 20 giorni lavorativi | 22 giorni lavorativi | 25 giorni lavorativi |
Area Unificata (ex 1° e 2° Area Professionale | 20 giorni | 20 giorni lavorativi | 22 giorni lavorativi | 25 giorni lavorativi |
Ecco le ferie maturate ogni mese in busta paga in base all'anzianità di servizio delle Aree professionali:
Livello | Ferie 1 anno | Ferie maturate 2-5 anni | Ferie da 6 a 10 anni | Ferie oltre 10 anni |
---|---|---|---|---|
3° Area Professionale Livello 4 | 1,667 giorni | 1,833 giorni | 1,833 giorni | 2,083 giorni |
3° Area Professionale Livello 3 | 1,667 giorni | 1,667 giorni | 1,833 giorni | 2,083 giorni |
3° Area Professionale Livello 2 | 1,667 giorni | 1,667 giorni | 1,833 giorni | 2,083 giorni |
3° Area Professionale Livello 1 | 1,667 giorni | 1,667 giorni | 1,833 giorni | 2,083 giorni |
Area Unificata (ex 1° e 2° Area Professionale | 1,667 giorni | 1,667 giorni | 1,833 giorni | 2,083 giorni |
Quadri direttivi: Ferie maturate in un anno e ogni mese
Il comma 3 dell'art. 58 tratta le ferie dei Quadri Direttivi: "3. Quadri direttivi: A far tempo dall’1.1.2000 nei confronti di tutta la categoria dei quadri direttivi il periodo annuale di ferie è fissato in 26 giorni.
I quadri direttivi assunti direttamente dall'impresa contale inquadramento, durante l'anno in cui è avvenuta l'assunzione hanno diritto a 2 giorni di ferie per ciascuno dei mesi intercorrenti tra la data di assunzione ed il 31 dicembre dello stesso anno, computando come mese intero l'eventuale frazione di mese con un massimo di 20 giorni".
Quindi i Quadri direttivi hanno diritto a:
- 26 giorni di ferie annuali;
- 2,1667 giorni di ferie ogni mese;
- 2 giorni di ferie al mese nel primo anno di assunzione.
La seconda parte del comma 3 dell'art. 58 del CCNL Credito stabilisce che "Alle lavoratrici/lavoratori disabili rientranti nelle categorie di cui all'art. 1 della legge 12.3.1999, n. 68, durante l'anno in cui è avvenuta l'assunzione spettano rispettivamente 20 o 12 giorni a seconda se l'assunzione è avvenuta nel corso del primo o del secondo semestre".
Quindi in questo caso, le ferie spettanti sono quelle di tutti i lavoratori inquadrati come Quadri Direttivi ma con un minimo di maturazione di 20 giorni per gli assunti nel primo semestre e di 12 giorni per gli assunti nel secondo semestre.
Per fare un esempio, un Quadro direttivo assunto il 1 giugno, maturerebbe poco più di 15 giorni di ferie fino a fine anno. Nel caso del lavoratore disabile art. 1 Legge n. 68/99, la maturazione sale a 20 giorni nel primo anno. E non 15 giorni.
Fruizione ferie bancari e CCNL Credito: chi decide il periodo
Il comma 4 dell'art 58 del CCNL Credito stabilisce che "4. I turni delle ferie debbono essere:
- fissati tempestivamente dall'impresa,
- confermati alla lavoratrice/lavoratore
- e rispettati;
- solo in casi eccezionali si possono variare di comune intesa tra l'impresa e la lavoratrice/lavoratore".
Il successivo comma 5 stabilisce che "5. L'impresa, solo per particolari esigenze di servizio, può dividere le ferie in due periodi, uno dei quali non inferiore a 15 giorni lavorativi".
Il comma 6 stabilisce che "6. Nella predisposizione dei turni di ferie, nei limiti delle esigenze di servizio, viene data la precedenza alle lavoratrici/lavoratori disabili rientranti nelle categorie di cui alla legge 12.3.1999, n.68 ; per il restante personale si tiene conto delle richieste degli interessati in rapporto alla loro situazione familiare e alla loro anzianità di servizio".
Il contratto collettivo nei commi 4, 5 e 6 dell'art. 58 del CCNL Credito, stabilisce dei criteri in linea con la normativa nazionale, che prevede che le ferie debbano essere godute per almeno due settimane consecutive nell'anno di maturazione e poi i restanti giorni di ferie nei successivi 18 mesi rispetto all'anno di maturazione.
Decide le ferie sempre il datore di lavoro, il quale come prevede il CCNL dei bancari, fissa tempestivamente i turni di ferie.
Questi turni non possono essere imposti, perché devono essere necessariamente confermati dal lavoratore e quindi poi una volta confermati, rispettati dalle parti.
Quindi sono di primaria importanza le esigenze aziendali, ma soprattutto sulle prime due settimane di ferie maturate nell'anno, c'è un diritto dei lavoratori a decidere il periodo di ferie e soprattutto a 15 giorni consecutivi.
Il datore di lavoro, come stabilisce il contratto dei bancari, può chiedere di dividere il periodo di ferie per particolari esigenze di servizio, ma sempre concedendo un primo periodo di almeno 15 giorni consecutivi e poi un secondo periodo di ferie.
Questo vuol dire che generalmente, il datore di lavoro comunica i turni di ferie con congruo anticipo ed il lavoratore sceglie un periodo confermandolo. Se l'azienda manifesta esigenze di servizio, le parti possono concordare per due settimane di ferie consecutive e le ulteriori settimane o giorni di ferie in un periodo diverso dell'anno.
Rientro anticipato dalle ferie per urgenti necessità aziendali
Il comma 7 dell'art. 58 del CCNL Bancari stabilisce che "L'impresa può richiamare l'assente prima del termine delle ferie quando urgenti necessità di servizio lo richiedano, fermo il diritto del dipendente di completare le ferie stesse in un periodo successivo, con diritto al rimborso delle spese derivanti dall'interruzione che la lavoratrice/lavoratore dimostri di aver sostenuto".
Il successivo comma 8 precisa "Detto rimborso viene effettuato anche per le spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute durante il viaggio di rientro in servizio a richiesta dell'impresa, nonché per l'eventuale ritorno nella località in cui la lavoratrice/lavoratore si trovava in ferie al momento del richiamo in servizio".
Ed il comma 9 precisa ancora che "Il rimborso ha luogo anche nel caso di spese conseguenti allo spostamento, per necessità di servizio, del turno di ferie precedentemente fissato".
Il lavoratore in questione deve quindi procurarsi tutti i giustificativi di spesa da esibire al datore di lavoro per il diritto al rimborso.
Computo delle ferie per chi lavora su 4 o 6 giorni
Il comma 10 dell'art. 58 del CCNL Credito stabilisce che "Il computo delle ferie viene effettuato sulla base dei soli giorni lavorativi dal lunedì al venerdì, anche nei confronti del personale il cui orario settimanale di lavoro è distribuito su quattro o sei giorni anziché su cinque".
Questo vuol dire che nel caso il lavoratore goda di due settimane di ferie consecutive, non si vedrà scalare 12 giorni di ferie, ma 10 giorni.
Il contratto collettivo poi, al comma 11, concede una particolare possibilità per i lavoratori che lavorano su sei giorni: "Nel caso di personale il cui orario di lavoro settimanale è ripartito su sei giorni invece che su cinque, l'impresa valuta la possibilità di consentire alla lavoratrice/lavoratore, il cui ultimo giorno di ferie del periodo annualmente spettante cada di venerdì, di riprendere il lavoro nella giornata del lunedì successivo".
Indennità sostitutiva delle ferie non godute: modalità di calcolo
Le ferie non sono monetizzabili durante il rapporto di lavoro, quindi si accumulano, anche quando il periodo di godimento dei 18 mesi successivi all'anno di maturazione è scaduto.
L'unico momento in cui le ferie possono essere monetizzate è il momento della cessazione del rapporto di lavoro, sia per dimissioni che per licenziamento.
Il comma 12 dell'art. 58 del contratto dei bancari prevede che "Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla lavoratrice/lavoratore che non abbia già usufruito delle ferie, viene liquidata la retribuzione corrispondente a tanti dodicesimi del periodo di ferie che gli sarebbe spettato nell'anno quanti sono i mesi interi di servizio prestato dall’1 gennaio dello stesso anno (1/360 della retribuzione annua per ogni giornata)".
Quindi l'indennità sostitutiva delle ferie è calcolata secondo 1/360 della retribuzione annua, per ogni giornata di ferie residua al momento della cessazione del rapporto di lavoro
Ferie bancari e malattia, infortunio o assenza da lavoro
Il comma 13 dell'art. 58 del CCNL Bancari stabilisce che "Nel caso di assenza dal servizio, il periodo di ferie spettante viene ridotto di tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di assenza.
Nel caso di assenza per malattia, la riduzione di cui sopra non si applica se l'assenza non supera i sei mesi;
in caso di assenza superiore la riduzione non si applica per i primi sei mesi, salvo che l'assenza duri l'intero anno".
Il comma 14 stabilisce che "Non sono computati nella durata delle ferie i giorni di accertata malattia o infortunio intervenuti nel corso delle stesse che siano stati dalla lavoratrice/lavoratore immediatamente denunciati all'impresa".
Per quanto riguarda il rapporto tra ferie e malattie, va letto anche cosa prevede l'art. 62 comma 9 del CCNL Credito, che stabilisce che "I periodi di assenza per malattia o infortunio accertati, entro i limiti suindicati, sono computati a tutti gli effetti come servizio prestato, salvo quanto disposto in tema di ferie".
Le ferie quindi maturano durante la malattia, ma se il periodo non lavorato non supera i 6 mesi di assenza. Nel caso di infortunio spetta sempre il diritto alla maturazione delle ferie.
Ferie in aggiunta a permessi ex festività: come fare
L'articolo 59 del contratto collettivo stabilisce i permessi per ex festività.
Nel caso il lavoratore voglia godere delle ferie in aggiunta ai permessi ex festività, il comma 2 dell'art. 59 del CCNL Credito stabilisce che "I permessi di cui sopra sono fruibili nel periodo 16 gennaio – 14 dicembre di ogni anno. La richiesta di fruizione va effettuata con un congruo preavviso; ove la lavoratrice/lavoratore intenda fruire dei permessi medesimi, in tutto o in parte, in aggiunta a periodi di ferie ovvero – anche se disgiuntamente dalle ferie medesime – in tre o più giornate consecutive, deve effettuare segnalazione in tal senso alla Direzione al momento della predisposizione dei turni di ferie. L'utilizzo dei permessi nei periodi desiderati avviene compatibilmente con le esigenze di servizio".
Ferie e congedo matrimoniale
L'articolo 60 del CCNL Credito tratta i Permessi per motivi personali o familiari – Aspettativa non retribuita – Congedo matrimoniale.
Il comma 6 stabilisce che "In occasione del matrimonio viene concesso un congedo straordinario retribuito di 15 giorni consecutivi di calendario non computabili come ferie".
Il congedo matrimoniale che spesso viene chiamato ferie matrimoniali è un diritto a 15 giorni consecutivi di calendario in occasione del matrimonio. Ed è possibile aggiungere al congedo di 15 giorni anche ulteriori giornate a titolo di ferie retribuite.
Ferie e part-time bancari e CCNL Credito
L'articolo 37 del CCNL Credito tratta il lavoro a tempo parziale.
Vi è una intera sezione che parla di assenze e ferie che stabilisce che "Nei confronti delle lavoratrici/lavoratori il cui orario sia concentrato in meno di cinque giorni alla settimana o in numero di giorni inferiore a quelli lavorativi nel mese o nell'anno, il computo delle ferie viene effettuato proporzionando previamente lo scaglione annuale dell'interessato al minor numero di giornate lavorative mediamente prestate nella settimana, nel mese o nell'anno, rispetto alla normale distribuzione dell'orario.
Nei confronti della lavoratrice/lavoratore che nel corso dell'anno abbia trasformato il proprio rapporto da tempo pieno a tempo parziale verticale o viceversa e debba usufruire, in tutto o in parte, delle ferie maturate nell'anno medesimo, quanto previsto al comma precedente si applica con riferimento solamente al periodo di lavoro prestato a tempo parziale.
Per i giorni di ferie goduti durante la prestazione a tempo parziale la lavoratrice/lavoratore interessato continuerà ad essere compensato con la misura retributiva corrente al momento in cui fruisce delle ferie".
Come funziona il proporzionamento delle ferie in caso di part-time?
Occorre che il numero di giorni di ferie annuali sia riproporzionato in base alla media delle giornate lavorate nell'anno, rispetto alle giornate lavorabili del lavoratore full-time. Tale calcolo può essere fatto anche su base mensile o settimanale.
Per esempio, se un lavoratore lavora 5 giorni su 5, ma con orario ridotto, avrà diritto sempre alle stesse giornate di ferie del lavoratore full-time.
Se invece tale lavoratore lavora 3 giorni a settimana su 5, allora va fatto il proporzionamento del rateo mensile di ferie alla ridotta prestazione lavorativa.
Ferie e diritto alla disconnessione
L'articolo 44 del contratto dei bancati stabilisce il diritto alla disconnessione: "1. La generalizzata e crescente diffusione di strumenti tecnologici di lavoro rende necessario individuare un opportuno bilanciamento tra le esigenze operative aziendali e la vita privata della lavoratrice/lavoratore.
Il comma 2 chiarisce che "A tal fine, le Parti concordano su quanto segue: l'utilizzo delle apparecchiature aziendali in dotazione avviene nel rispetto delle norme sulla prestazione lavorativa, garantendo il diritto della lavoratrice/lavoratore ai tempi di riposo giornalieri e settimanali, dei periodi di ferie e degli altri legittimi titoli di assenza".
In altre parole, il lavoratore ha diritto alla disconnessione totale durante le ferie.
Ferie e premio aziendale
L'articolo 51 del CCNL Credito tratta le modalità di erogazione del Premio aziendale.
Il comma 9 stabilisce che "Nel caso di assenza dal servizio, il premio aziendale viene ridotto di tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di assenza.
Nel caso di assenza retribuita, la riduzione di cui sopra non si applica sel'assenza non supera i tre mesi;
in caso di assenza superiore la riduzione non si applica per i primi tre mesi, salvo che l'assenza duri un intero anno. La riduzione, comunque, non si applica per i periodi di assenza per ferie".
Quindi il premio aziendale spetta per i periodi di ferie.
Ferie e indennità di rischio o modali
L'articolo 52 del CCNL Credito tratta le "Indennità modali", stabilendo al comma 1 che "L‘indennità di rischio per il personale incaricato del servizio di cassa e della custodia pegni spetta nei casi, nelle misure mensili e con i criteri indicati nella tabella allegata (All. n. 5).
Il comma 2 stabilisce che "L'indennità di rischio cessa col cessare delle funzioni che la giustificano e non spetta nel caso di assenza dal servizio superiore al mese che non sia dovuta a ferie o a malattia".
In altre parole, l'indennità spetta durante le ferie.
Donazione ferie alla Banca del tempo
L'articolo 61 del CCNL Credito tratta la "Banca del tempo" per valorizzare iniziative che coniughino la conciliazione tra tempi di vitae lavoro e la solidarietà sociale, in particolare a favore delle lavoratrici/lavoratori che, per motivazioni differenti, necessitano di sostegno e supporto in maniera più intensa in determinati momenti della loro vita.
La “Banca del tempo” costituisce un bacino annuale di ore di assenza retribuita a favore delle lavoratrici/lavoratori che, per far fronte a gravi e accertate situazioni personali e/o familiari, abbiano necessità di un'ulteriore dotazione di permessi.
La “Banca del tempo” è alimentata tramite il versamento volontario da parte delle lavoratrici/lavoratori di giornate di ferie dell'anno di competenza eccedenti i limiti di legge, di permessi ex festività e banca delle ore nonché di eventuali ulteriori permessi contrattuali e potrà altresì essere integrata da ulteriori dotazioni a carico delle Aziende, sulla base di quanto definito negli Accordi aziendali e di gruppo.
La donazione di ferie e/o permessi da parte delle lavoratrici/lavoratori a favore della “Banca del tempo” avviene a titolo gratuito e definitivo e comporta la completa estinzione a tutti i fini, diretti e indiretti, di qualsivoglia correlato diritto e prerogativa derivanti da legge/contratto in capo alle lavoratrici/lavoratori donanti.