Le ferie nel contratto Telecomunicazioni sono pari a 4 settimane, corrispondenti a 24 giorni lavorativi all'anno per ogni anno di servizio. I lavoratori che hanno un'anzianità di servizio superiore a 10 anni, hanno diritto ad un giorno di ferie in più ossia 25 giorni lavorativi all'anno di ferie.
Per quanto riguarda la fruizione delle ferie nel contratto Telecomunicazioni, i lavoratori con un'orario di lavoro distribuito su cinque giorni lavorativi settimanali (cosiddetta settimana corta) avranno un computo di 1,2 giorni di ferie per ogni giorno lavorativo goduto come ferie.
Ecco la maturazione delle ferie nel contratto Telecomunicazioni:
Anzianità aziendale: | Ferie maturate in un anno | Ferie maturare in un mese |
---|---|---|
Lavoratori con meno di 10 anni di anzianità | 24 | 2.000 |
Lavoratori con più di 10 anni di anzianità | 25 | 2.083 |
A disciplinare le ferie nel CCNL Telecomunicazioni è l'articolo 31, che fornisce importanti indicazioni sulla maturazione ed il conteggio delle ferie, il godimento delle ferie, le modalità con le quali azienda e lavoratori devono concordare la fruizione delle ferie, nonché i casi in cui c'è una sopraggiunta malattia o infortunio durante le ferie, oppure una cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni o licenziamento.
Previsto, infine, anche l'istituto delle ferie e permessi solidali. Vediamo nel dettaglio.
Ferie secondo il CCNL Telecomunicazioni
A disciplinare le ferie nel CCNL Telecomunicazioni è l'art. 31, che tratta sia il caso dei lavoratori con meno di 10 anni di anzianità, che i lavoratori con più di 10 anni di anzianità di servizio.
Ferie lavoratori con meno di 10 anni di anzianità: 24 giorni annui
L'art. 31 del CCNL Telecomunicazioni stabilisce, nello specifico, che "I lavoratori maturano per ogni anno di servizio un periodo di ferie con corresponsione della retribuzione, pari a quattro settimane corrispondenti a ventiquattro giorni lavorativi. Ogni settimana di ferie dovrà essere ragguagliata a sei giorni lavorativi".
Il contratto collettivo, quindi, quantifica le ferie in 4 settimane, ma fornisce anche il parametro di calcolo con riferimento a sei giorni di ferie ogni settimana, per un totale di ventiquattro giornate di ferie all'anno. La maturazione delle ferie ogni mese è quindi pari a 2 giorni di ferie al mese (24 diviso 12 mensilità).
Ferie lavoratori con più di 10 anni di anzianità: 25 giorni annui
Il CCNL stabilisce ancora che "I lavoratori che maturano un’anzianità di servizio oltre dieci anni avranno diritto ad un giorno in più rispetto alla misura di cui al periodo precedente".
Pertanto, per quanto riguarda le ferie maturate al mese, i lavoratori che hanno maturato un'anzianità di servizio in azienda oltre i dieci anni, hanno diritto a 25 giorni di ferie all'anno, pari ad una maturazione mensile di 2,083 giorni di ferie (25 diviso 12).
Ferie CCNL Telecomunicazioni e settimana corta
Il contratto collettivo disciplina anche le modalità di fruizione delle ferie in caso di lavoratori con distribuzione dell'orario di lavoro su cinque giorni settimanali (la cosiddetta settimana corta), rispetto a coloro che hanno l'orario di lavoro distribuito sui sei giorni lavorativi: "In caso di distribuzione dell’orario di lavoro su cinque giorni, i giorni lavorativi fruiti come ferie sono computati per 1,2 ciascuno, sia agli effetti del computo del periodo di ferie che agli effetti della retribuzione relativa".
La logica conseguenza è che il lavoratore che matura 24 giorni di ferie all'anno, che una distribuzione dell'orario di lavoro con settimana corta, ha di fatto un numero di ferie annue pari a 24 diviso 1,2 = 20 giorni effettivi di ferie all'anno.
Analogamente, il lavoratore con più di 10 anni di anzianità di servizio ha un numero di ferie annue pari a 25 diviso 1,2 = 20,83 giorni effettivi di ferie all'anno.
Ferie e rapporto di lavoro inferiore all'anno
Il CCNL Telecomunicazioni prevede che "Al lavoratore che all’epoca delle ferie non ha maturato il diritto all’intero periodo di ferie spetterà per ogni mese di servizio prestato un dodicesimo del periodo feriale di cui al 1° comma.
La frazione di mese superiore a quindici giorni sarà considerata a questi effetti come mese intero.
Nei casi di assenze non valide agli effetti del servizio prestato, o di cessazione del rapporto di lavoro, nei confronti del lavoratore che abbia fruito delle ferie in misura maggiore a quelle spettanti, si provvederà al recupero della retribuzione corrispondente".
Fruizione delle ferie: chi decide
Le ferie sono un diritto irrinunciabile per Costituzione. E la legge stabilisce che il lavoratore abbia diritto a fruire delle ferie per almeno due settimane consecutive nel corso dell’anno di maturazione e le restanti due settimane nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione.
Il CCNL Telecomunicazioni stabilisce che "Le ferie hanno normalmente carattere continuativo".
E fornisce delle indicazioni su chi decide il periodo di fruizione delle ferie: "Nel fissare l’epoca sarà tenuto conto da parte dell’azienda, compatibilmente con le esigenze di servizio, degli eventuali desideri dei lavoratori.
Eventuali periodi di chiusure collettive formeranno oggetto di un esame congiunto a livello aziendale ovvero di unità organizzativa interessata con le R.S.U.
Le ferie devono normalmente essere godute nel corso dell’anno di competenza.
In ogni caso il periodo feriale deve essere goduto per un periodo non inferiore a due settimane consecutive su richiesta del lavoratore.
In caso di motivate esigenze di carattere personale e compatibilmente con le esigenze produttive, potrà essere concessa la fruizione dei residui di ferie entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di spettanza.
Non possono essere concesse ferie per periodi inferiori alla giornata".
Il contratto collettivo ripercorre quanto previsto dalla legge e dalle modalità di fruizione delle ferie. Nella sostanza, il lavoratore deve poter godere come minimo di due settimane consecutive all'anno, con periodo a sua scelta. Ed in generale godere delle quattro settimane di ferie previste, possibilmente nell'anno di competenza, o se non possibile, entro il mese di febbraio dell'anno successivo.
Il contratto collettivo stabilisce però che "In caso di eccezionali esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell’anno ovvero in caso di impossibilità derivante da uno stato di malattia o infortunio, le eventuali ferie residue fino alle quattro settimane saranno fruite entro i 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione".
L’assegnazione delle ferie dovrà avvenire in modo che nei periodi di maggiore domanda di servizio l’aliquota di personale contemporaneamente in ferie in quelle aree di attività ove si verifichi tale maggiore domanda, risulti contenuta in relazione alle necessità di espletamento del servizio medesimo.
A livello aziendale le parti procederanno alla definizione per dette aree del numero massimo dei giorni di ferie concedibili in particolari periodi dell’anno".
Richiamo dalle ferie
Il contratto collettivo disciplina anche il caso del richiamo delle ferie: "Il lavoratore che durante le ferie sia richiamato in servizio ha diritto al trattamento di trasferta per il solo periodo di viaggio e fruirà dei rimanenti giorni di ferie appena siano cessati i motivi che hanno determinato il richiamo oppure durante un nuovo periodo scelto dall’interessato, ma normalmente entro l’anno".
Ferie e festività
Il CCNL Telecomunicazioni stabilisce che "I giorni festivi di cui all’art. 28 (Giorni festivi) che ricorrono nel periodo di godimento delle ferie non sono computabili come ferie".
Pertanto, il lavoratore ha diritto alla retribuzione per le festività non lavorate e ciò non riduce il numero di giorni di ferie da godersi.
Malattia o infortunio durante le ferie
IL CCNL Telecomunicazioni stabilisce che "Il decorso delle ferie resta interrotto qualora sia sopraggiunta una malattia o un infortunio che abbiano determinato il ricovero in ospedale o in casa di cura ovvero che abbiano effettivamente determinato un pregiudizio al recupero psicofisico regolarmente prescritto della durata di almeno cinque giorni.
L’effetto sospensivo si determina a condizione che il lavoratore assolva tempestivamente agli obblighi di comunicazione, di certificazione e di ogni altro adempimento previsto dalle norme vigenti anche ai fini dell’espletamento della visita di controllo dello stato di infermità previsti dalla legge e dalle disposizioni contrattuali vigenti.
Qualora non sia stato espressamente autorizzato a fruire in prosecuzione del periodo di ferie da recuperare, il lavoratore avrà l’obbligo di presentarsi in servizio al termine del periodo di ferie precedentemente fissato, oppure al termine, se successivo, della malattia o dell’infortunio. In tal caso il lavoratore fruirà successivamente dei periodi di ferie da recuperare".
Ferie, preavviso, dimissioni e licenziamento
Il CCNL Telecomunicazioni stabilisce, infine, che "Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie.
La risoluzione per qualsiasi motivo del rapporto di lavoro non provoca la decadenza del diritto alle ferie e, pertanto, in tale caso, al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie residue maturate e non fruite".
Ferie e permessi solidali nel CCNL Telecomunicazioni
Accanto all'art. 31 del CCNL Telecomunicazioni, che disciplina le ferie dei lavoratori, vi è anche l'art. 31 bis che tratta le ferie ed i permessi solidali: "Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 24 del D. Lgs. 151 del 2015 e fermo restando quanto previsto dal D. Lgs. 8.4.2003, n. 66, i lavoratori possono cedere – a titolo gratuito – permessi e giorni di ferie già maturati a lavoratori della medesima azienda per consentire a questi ultimi di assistere i figli minori, nonché ai familiari entro il 1° grado di parentela qualora, per le particolari condizioni di salute, necessitino di cure costanti.
I lavoratori che hanno bisogno delle ferie, dovranno aver esaurito le proprie: "Per la finalità di cui al precedente comma 1, i lavoratori potranno richiedere all’azienda di ricevere una o più giornate di ferie e permessi retribuiti, tra quelle rese disponibili dagli altri lavoratori, a condizione che abbia esaurito la propria spettanza annuale di ferie e permessi retribuiti, nonché le eventuali ferie residue degli anni precedenti.
Le operazioni di raccolta e assegnazione delle ferie e permessi ceduti sono effettuate nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali (GDPR UE/2016/679 e D.Lgs. n. 196/2003).
Le modalità operative per la cessione e acquisizione di ferie e permessi retribuiti, ovvero ulteriori condizioni, nonché le forme di partecipazione da parte delle aziende, saranno oggetto di apposita regolamentazione a livello aziendale".