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4 Novembre 2023
11:00

Ferie nel contratto cinema audiovisivi industria

Il contratto collettivo dei dipendenti dell'industria cineaudiovisiva prevede il riconoscimento ai lavoratori di 4 settimane o 24 giorni di ferie retribuite all'anno. I lavoratori con settimana corta avranno i giorni di ferie computati per 1,2. Vediamo cosa prevede il CCNL cinema audiovisivi industria cosa prevede in termini di maturazione, calcolo, fruizione delle ferie, richiamo dalle ferie, chi decide tra datore di lavoro e lavoratore e cosa succede in caso di malattia o infortunio.

Ferie nel contratto cinema audiovisivi industria
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Ferie nel ccnl cinema audiovisivi industria

Le ferie nel contratto cinema audiovisivi industria sono pari a 4 settimane all'anno o 24 giorni di ferie retribuite all'anno. La maturazione è per mesi o frazioni di mese superiori a 15 giorni.

I lavoratori hanno diritto a godere di almeno due settimane consecutive nell'anno di maturazione, su loro richiesta, concesse dal datore di lavoro tenendo conto delle esigenze produttive dell'impresa.

Il CCNL applicato ai dipendenti dell'Industria cineaudiovisiva disciplina il rapporto tra maturazione delle ferie e godimento in caso di settimana corta, tra ferie e festività, tra ferie e preavviso, tra ferie e assenze per malattia o infortunio.

Vediamo cosa prevede l'art. 31 del CCNL cinema audiovisivi.

Ferie nel contratto dell'industria cineaudiovisiva

Le ferie sono disciplinate dall'art. 31 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti dell'Industria Cineaudiovisiva (Distribuzione, Importazione Film e Telefilm; Doppiaggio; Produzione Cinematografica, Televisiva e Cartoni animati assunti a tempo indeterminato; Sviluppo e stampa; Teatri di posa) firmato da Anica, Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil.

L'articolo 31 richiama la normativa nazionale in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, ossia il Decreto Legislativo n. 66 del 2003:

"Per la disciplina delle ferie le parti dichiarano che verranno applicate le disposizioni contenute nel decreto legislativo 66/03 e successive modifiche".

Il richiamo alla normativa di rango superiore rispetto alla contrattazione collettiva è importante perché vengono richiamati i principi stabiliti dall'art. 10 del D. Lgs. n. 63 del 2003, in materia di "Ferie annuali", i cui due primi comma si esprimono così:

"1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 del Codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto a un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. I contratti collettivi di lavoro possono stabilire condizioni di miglior favore.

2. Il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro".

Maturazione ferie in un anno: 4 settimane o 24 giorni lavorativi

Il CCNL cinema audiovisivi industria, infatti, richiama tale normativa stabilendo in primis l'ammontare delle ferie maturate in un anno da parte dei lavoratori:

"I lavoratori maturano per ogni anno di servizio un periodo di ferie con corresponsione della retribuzione, pari a quattro settimane corrispondenti a ventiquattro giorni lavorativi".

Si tratta dello stesso numero di giorni di ferie annuali retribuite previsto dalla normativa, come numero minimo di giorni di ferie, ossia 4 settimane.

Calcolo ferie maturate e godute da trattenere in busta paga

Il contratto collettivo va a stabilire anche come vanno accreditate ed addebitate le giornate di ferie al lavoratore rispettivamente per la maturazione delle ferie in busta paga e per il godimento delle ferie nel mese:

"Ogni settimana di ferie dovrà essere ragguagliata a sei giorni lavorativi.

In caso di distribuzione dell'orario di lavoro su cinque giorni, i gironi lavorativi fruiti come ferie sono computati per 1,2 ciascuno, sia agli effetti del computo del periodo di ferie, che agli effetti della retribuzione relativa".

Questo vuol dire che:

  • i lavoratori che lavorano su sei giorni su sette alla settimana, avranno diritto alla maturazione di 24 giorni di ferie all'anno che saranno "scalate" dalla busta paga col rapporto 1 giorni di ferie godute uguale 1 giorno addebitato;
  • I lavoratori che lavorano con una distribuzione dell'orario di lavoro con settimana corta ossia cinque giorni su sette (il classico esempio è il lavoro dal lunedì al venerdì), avranno diritto alla maturazione di 24 giorni di ferie all'anno, ma che saranno scalate dalla busta paga col rapporto 1 giorno di ferie uguale 1,2 giorni addebitati. Nei fatti le giornate di ferie effettive si riducono a 20 giornate lavorative, essendo 4 settimane per 5 giorni pari appunto a 20 giorni annuali.

Ferie e festività

Il contratto collettivo prevede che "I giorni festivi di cui all'art. 28 (giorni festivi) che ricorrono nel periodo di godimento delle ferie non sono computabili come ferie".

In altre parole, le festività del 25 aprile (anniversario della Liberazione), dell’1° maggio (festa dei Lavoratori) e del 2 giugno (festa della Repubblica), Capodanno (1° gennaio), Epifania del Signore (6 gennaio), Pasqua (mobile), Lunedì di Pasqua, il giorno del Santo Patrono (SS Pietro e Paolo per il comune di Roma, 29 giugno),  Assunzione di M.V. (15 agosto), San Rocco (16 agosto), Ognissanti (1° novembre), Immacolata Concezione (8 dicembre), Natale (25 dicembre) e S. Stefano (26 dicembre) non possono mai essere computati come ferie, essendo festività retribuite.

Ferie: chi decide tra datore di lavoro e lavoratore

Il contratto collettivo prevede esplicitamente che "Le ferie hanno normalmente carattere continuativo. Nel fissare l'epoca sarà tenuto conto da parte dell'azienda, compatibilmente con le esigenze di servizio, degli eventuali desideri dei lavoratori. Eventuali periodi di chiusure collettive formeranno oggetto di un esame congiunto a livello aziendale ovvero di unità organizzativa interessata con le R.S.U./R.S.A...

"Le ferie devono normalmente essere godute nel corso dell'anno di competenza. In ogni caso il periodo feriale deve essere goduto per un periodo non inferiore a due settimane consecutive su richiesta del lavoratore".

Il richiamo al D. Lgs. n. 66/2003, che a sua volta richiama l'art. 2109 del codice civile, circoscrive i diritti e doveri delle parti in materia di ferie.

Si possono distinguere, quindi, due periodi:

  • Primo periodo di 2 settimane che sono da fruire in modo ininterrotto nel corso dell’anno di maturazione e su richiesta del lavoratore devono essere consecutive (es. normalmente nel mese di agosto);
  • Un secondo periodo di 2 settimane, da fruirsi anche in modo frazionato ma entro i 18 mesi dal termine dell’anno di maturazione (31 dicembre).

La legge ed il CCNL prevedono che se richiesta dal lavoratore, la fruizione delle ferie deve essere di almeno due settimane consecutivi nell'anno di maturazione delle ferie. Il codice civile parla di diritto "possibilmente continuativo, nel tempo che l'imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del prestatore di lavoro".

Quindi per le prime due settimane consecutive dell'anno, sussiste un potere del datore di lavoro, sulla base delle esigenze produttive dell'impresa, ma resta comunque doveroso accontentare il lavoratore sia sulla fruizione continuativa di almeno due settimane, sia sul periodo richiesto.

Sulle seconde due settimane, decide il datore di lavoro, ma sempre tenendo conto delle esigenze del lavoratore.

Il contratto collettivo disciplina anche i casi di esigenze produttive che impediscono al datore di lavoro di accontentare il lavoratore: "In caso di eccezionali esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno ovvero in caso di impossibilità derivante da uno stato di malattia o infortunio, le eventuali ferie residue fino alle quattro settimane saranno fruite entro i 24 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.

Nello stabilire i periodi di ferie si terrà conto che, nei periodi di maggiore domanda di servizio l'aliquota di personale contemporaneamente in ferie in quelle aree di attività ove si verifichi tale maggiore domanda, risulti contenuta in relazione alle necessità di espletamento del servizio medesimo. A livello aziendale le Parti procederanno alla definizione per dette aree del numero massimo dei giorni di ferie concedibili in particolari periodi dell'anno".

Richiamo in servizio dalle ferie

Il contratto collettivo dell'industria cineaudiovisiva stabilisce che:

"Il lavoratore che durante le ferie sia richiamato in servizio ha diritto al trattamento di trasferta per il solo periodo di viaggio e fruirà dei rimanenti giorni di ferie appena siano cessati i motivi che hanno determinato il richiamo oppure durante un nuovo periodo scelto dall'interessato, ma normalmente entro l'anno".

Maturazione ferie in un mese

Il contratto collettivo dell'industria Cineaudiovisiva, in coerenza con gli altri contratti collettivi, stabilisce che:

"Al lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie spetterà per ogni mese di servizio prestato un dodicesimo del periodo feriale di cui al primo comma.

La frazione di mese superiore a quindici giorni sarà considerata a questi effetti come mese intero".

In busta paga, essendo 24 giorni di ferie annuali godute, saranno accreditati 2 giorni di ferie al mese.

Obbligo di godimento ferie a giornate intere

Il contratto collettivo impedisce alle parti di imputare le ferie ad ore. E' previsto infatti l'obbligo di fruizione di giornate intere di ferie retribuite: "Non possono essere concesse ferie per i periodi di inferiori alla giornata".

In altre parole, le ore di assenza del lavoratore inferiori alla giornata intera devono essere considerate come assenze per permessi retribuiti.

Ferie e preavviso

In coerenza con la legge ed altri contratti collettivi, il CCNL cinema audiovisivi industria prevede che:

"Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. La risoluzione per qualsiasi motivo del rapporto di lavoro non provoca la decadenza del diritto alle ferie, e pertanto, in tal caso, al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie residue maturate e non fruite".

Quindi in caso di cessazione del rapporto di lavoro, c'è da distinguere tra periodo di preavviso e ferie. Quest'ultime interrompono il decorso del preavviso.

Ferie e assenze da lavoro

Il contratto collettivo disciplina anche il rapporto tra ferie ed assenze da lavoro: "Nei casi di assenze non valide agli effetti del servizio prestato, o di cessazione del rapporto di lavoro, nei confronti del lavoratore che abbia finito delle ferie in misura maggiore a quelle spettanti, si provvederà al recupero della retribuzione corrispondente".

Rientrano tra le assenze non valide agli effetti del servizio prestato, ad esempio, le sospensioni dal rapporto di lavoro per procedimenti disciplinari.

Ferie e malattia o infortunio

Il CCNL cinema audiovisivi prevede che "Il decorso delle ferie resta interrotto qualora sia sopraggiunta una malattia o un infortunio che abbiano determinato il ricovero in ospedale o in casa di cura ovvero che abbiano effettivamente determinato un pregiudizio al recupero psicofisico regolarmente prescritto.

L'effetto sospensivo si determina a condizione che il lavoratore assolva tempestivamente agli obblighi di comunicazione, di certificazione e di ogni altro adempimento previsto dalle norme vigenti anche ai fini dell'espletamento della visita di controllo dello stato di infermità previsti
dalla legge e dalle disposizioni contrattuali vigenti.

Qualora non sia stato espressamente autorizzato a fruire in prosecuzione del periodo di ferie da recuperare, il lavoratore avrà l'obbligo di presentarsi in servizio ai termine del periodo di ferie precedentemente fissato, oppure al termine, se successivo, della malattia o dell'infortunio. In tal caso il lavoratore fruirà successivamente dei periodi di ferie da recuperare".

Ferie lavoratori del settore sviluppo e stampa

Il contratto collettivo contiene anche una nota a verbale che amplia i giorni di ferie per i lavoratori del settore sviluppo e stanza, ma in alcune circostanze:

"Nel corso di ciascun anno feriale i lavoratori del settore dello sviluppo e stampa che abbiano prestato continuativamente servizio in camera oscura per oltre tre mesi, beneficeranno di un giorno di ferie in aggiunta alla misura prevista per gli altri lavoratori;

coloro che abbiano prestato continuamente servizio in camera oscura per oltre sei mesi beneficeranno di due giorni di ferie in aggiunta alla misura prevista per gli altri lavoratori.

Ai fini di cui sopra non si intendono “camere oscure” quei luoghi di lavoro in cui le lavorazioni vengono svolte in condizioni normali di luce".

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Antonio Barbato
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Mi occupo di consulenza del lavoro e giornalismo giuslavoristico, previdenziale e fiscale. Iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli e fondatore di uno studio professionale specializzato nel mondo del web e dell’editoria. Sono tra i soci fondatori e Vice Presidente dell’Associazione giovani Consulenti del Lavoro di Napoli. Tra i primissimi redattori di Fanpage.it, ho ricoperto, sin dalla fondazione del giornale, il ruolo di Responsabile dell’area Lavoro (Job), dal 2011 al 2022. Autore di numerose guide esplicative, dal 2023 ricopro il ruolo di Direttore editoriale di Lexplain, verticale del gruppo Ciaopeople dedicato al mondo della legislazione, del fisco, dell'economia e della finanza.
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