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23 Ottobre 2023
11:00

Ferie nel contratto chimico farmaceutico industria

Le ferie maturate nel contratto chimico farmaceutico dipendono dall'anzianità di servizio e dalla distribuzione dell'orario di lavoro settimanale. Vediamo dalla maturazione in un mese e in un anno, al calcolo delle ferie, come funzionano le ferie secondo il CCNL chimici industriali, anche in caso di festività, preavviso, richiamo dalle ferie.

Ferie nel contratto chimico farmaceutico industria
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
ferie CCNL chimico chimico farmaceutico industria

Le ferie nel contratto chimico farmaceutico sono disciplinate dall'art. 13 del CCNL. I lavoratori hanno diritto ad un numero di settimane e giorni di ferie crescente in base all'anzianità di servizio presso l'azienda.

Le ferie maturate nel CCNL chimici industria sono espresse in settimane e giorni di ferie, ma il godimento è diverso in base alla distribuzione dell'orario di lavoro settimanale. E dopo 18 anni di servizio è diversa la maturazione anche tra operai, impiegati e quadri.

Vediamo come funzionano le ferie, la maturazione, il calcolo, la retribuzione in busta paga per i lavoratori ai quali si applica il CCNL per il settore Chimici Farmaceutici (Industria).

Maturazione ferie chimici: come funziona

Le ferie nel contratto chimici farmaceutici industria sono disciplinate dall'art. 13 contenuto nel Capitolo III – Orario di lavoro, riposi e festività della Parte I – Gestione del Rapporto di lavoro del CCNL chimico.

L'articolo 13 prevede che al punto che "Nel corso di ogni anno il lavoratore ha diritto ad un periodo di riposo (ferie), con decorrenza degli elementi retributivi mensilmente percepiti in servizio, secondo i termini sotto indicati:

Anzianità di servizio Ferie maturate in un anno
Lavoratori con anzianità di servizio fino a 10 anni 4 settimane di ferie
Lavoratori con oltre i 10 anni di anzianità di servizio 5 settimane settimane di ferie
Ai lavoratori con qualifica di Quadro, Impiegato e QS al 31.8.1990, dopo il 18° anno di anzianità di servizio  5 settimane e 2 giorni
Anzianità di servizio Ferie maturate in un anno
Lavoratori con anzianità di servizio fino a 10 anni 4 settimane di ferie
Lavoratori con oltre i 10 anni di anzianità di servizio 5 settimane settimane di ferie
Ai lavoratori con qualifica di Quadro, Impiegato e QS al 31.8.1990, dopo il 18° anno di anzianità di servizio  5 settimane e 2 giorni

La prima cosa da sapere è che il contratto collettivo ha previsto una condizione di miglior favore rispetto al numero minimo di settimane di ferie spettanti ai lavoratori, pari a 4 settimane all'anno, previsto dall'articolo 10 del Decreto Legislativo n. 66 del 2003.

E tale condizione di miglior favore è l'attribuzione di una settimana di ferie retribuite in più per i lavoratori con un'anzianità di servizio oltre i 10 anni. In questo caso si intende qualsiasi lavoratore assunto nell'azienda e conta l'anzianità di servizio, ossia il numero di anni di lavoro dalla data di assunzione.

Poi vi è una ulteriore condizione di miglior favore che è quella prevista solo per i lavoratori con la qualifica di Quadro o Impiegato, quindi escluso gli Operai, che prevede, dopo 18 anni di anzianità sempre presso la stessa azienda, un diritto a cinque settimane e 2 giorni aggiuntivi di ferie.

Per quanto riguarda la maturazione in un anno, il contratto collettivo stabilisce che "In caso di ferie frazionate, cinque giorni lavorativi fruiti come ferie equivalgono ad una settimana, salvo il caso in cui non sia stata ancora effettuata la concentrazione dell'orario settimanale in cinque giorni".

Questo passaggio del contratto collettivo definisce come spettanti le "settimane di ferie", ma anche che coloro che hanno una distribuzione dell'orario di lavoro basato sulla settimana corta (5 giorni lavorativi alla settimana), hanno diritto ad una settimana di ferie parametrata su 5 giorni di ferie. A questo punto riepiloghiamo le ferie maturate nei vari casi:

Calcolo ferie maturate in un anno e in un mese

Vediamo ora il calcolo delle ferie in caso di orario settimanale distribuito su sei giorni lavoratori o in caso di settimana corta, ossia lavoro settimanale distribuito su cinque giorni lavorativi.

Lavoratori con orario settimanale su sei giorni lavorativi:

Anzianità di servizio Numero di giorni di ferie maturati all'anno Numero giorni di ferie maturate in un mese
Lavoratori con anzianità di servizio fino a 10 anni (4 settimane di ferie) orario settimanale distribuito su sei giorni lavorativi 24 giorni  2 giorni
Lavoratori con anzianità di servizio oltre i 10 anni (5 settimane di ferie) orario settimanale distribuito su sei giorni lavorativi 30 giorni 2,5 giorni
Lavoratori con qualifica di Quadro, Impiegato e QS al 31.8.1990, dopo il 18° anno di anzianità di servizio, nel caso di orario settimanale distribuito su sei giorni lavorativi, essendo riconosciuto un periodo di ferie di 5 settimane e 2 giorni 32 giorni 2,67 giorni
Anzianità di servizio Numero di giorni di ferie maturati all'anno
Lavoratori con anzianità di servizio fino a 10 anni (4 settimane di ferie) orario settimanale distribuito su sei giorni lavorativi 24 giorni 
Lavoratori con anzianità di servizio oltre i 10 anni (5 settimane di ferie) orario settimanale distribuito su sei giorni lavorativi 30 giorni
Lavoratori con qualifica di Quadro, Impiegato e QS al 31.8.1990, dopo il 18° anno di anzianità di servizio, nel caso di orario settimanale distribuito su sei giorni lavorativi, essendo riconosciuto un periodo di ferie di 5 settimane e 2 giorni 32 giorni
Anzianità di servizio Numero giorni di ferie maturate in un mese
Lavoratori con anzianità di servizio fino a 10 anni (4 settimane di ferie) orario settimanale distribuito su sei giorni lavorativi 2 giorni
Lavoratori con anzianità di servizio oltre i 10 anni (5 settimane di ferie) orario settimanale distribuito su sei giorni lavorativi 2,5 giorni
Lavoratori con qualifica di Quadro, Impiegato e QS al 31.8.1990, dopo il 18° anno di anzianità di servizio, nel caso di orario settimanale distribuito su sei giorni lavorativi, essendo riconosciuto un periodo di ferie di 5 settimane e 2 giorni 2,67 giorni

Lavoratori con orario settimanale su cinque giorni lavorativi (settimana corta):

Anzianità di servizio Numero di giorni di ferie maturati all'anno Numero giorni di ferie maturate in un mese
Lavoratori con anzianità di servizio fino a 10 anni (4 settimane di ferie) orario settimanale distribuito su cinque giorni lavorativi (settimana corta) 20 giorni 1,67 giorni
Lavoratori con anzianità di servizio oltre i 10 anni (5 settimane di ferie) orario settimanale distribuito su cinque giorni lavorativi (settimana corta) 25 giorni 2,083 giorni
Lavoratori con qualifica di Quadro, Impiegato e QS al 31.8.1990, dopo il 18° anno di anzianità di servizio, nel caso di orario settimanale distribuito su cinque giorni lavorativi (settimana corta), essendo riconosciuto un periodo di ferie di 5 settimane e 2 giorni 27 giorni 2,25 giorni
Anzianità di servizio Numero di giorni di ferie maturati all'anno
Lavoratori con anzianità di servizio fino a 10 anni (4 settimane di ferie) orario settimanale distribuito su cinque giorni lavorativi (settimana corta) 20 giorni
Lavoratori con anzianità di servizio oltre i 10 anni (5 settimane di ferie) orario settimanale distribuito su cinque giorni lavorativi (settimana corta) 25 giorni
Lavoratori con qualifica di Quadro, Impiegato e QS al 31.8.1990, dopo il 18° anno di anzianità di servizio, nel caso di orario settimanale distribuito su cinque giorni lavorativi (settimana corta), essendo riconosciuto un periodo di ferie di 5 settimane e 2 giorni 27 giorni
Anzianità di servizio Numero giorni di ferie maturate in un mese
Lavoratori con anzianità di servizio fino a 10 anni (4 settimane di ferie) orario settimanale distribuito su cinque giorni lavorativi (settimana corta) 1,67 giorni
Lavoratori con anzianità di servizio oltre i 10 anni (5 settimane di ferie) orario settimanale distribuito su cinque giorni lavorativi (settimana corta) 2,083 giorni
Lavoratori con qualifica di Quadro, Impiegato e QS al 31.8.1990, dopo il 18° anno di anzianità di servizio, nel caso di orario settimanale distribuito su cinque giorni lavorativi (settimana corta), essendo riconosciuto un periodo di ferie di 5 settimane e 2 giorni 2,25 giorni

Il contratto collettivo prevede infine che "In caso di orario pluriperiodale le ferie eventualmente godute dal lavoratore saranno conteggiate in base al particolare orario di lavoro fissato in impresa nello stesso periodo".

Ferie nel Settore Lubrificanti e GPL:

Nel settore dei Lubrificanti e Gpl, le giornate di ferie maturate in un anno sono diverse.

Sono le seguenti settimane di ferie, espresse anche in maturazione annuale in giorni:

Anzianità di servizio Numero di giorni di ferie maturati all'anno
Lavoratori con anzianità di servizio fino a 10 anni 4 settimane di ferie (pari a 24 giorni o 20 giorni in caso di settimana corta)
Lavoratori con anzianità di servizio oltre i 10 anni e fino ai 18 anni4 settimane e tre giorni di ferie 4 settimane e tre giorni di ferie (pari a 27 giorni o 23 giorni in caso di settimana corta)
Lavoratori con anzianità di servizio oltre i 18 anni 5 settimane e due giorni di ferie (pari a 32 giorni o 27 giorni in caso di settimana corta)
Anzianità di servizio Numero di giorni di ferie maturati all'anno
Lavoratori con anzianità di servizio fino a 10 anni 4 settimane di ferie (pari a 24 giorni o 20 giorni in caso di settimana corta)
Lavoratori con anzianità di servizio oltre i 10 anni e fino ai 18 anni4 settimane e tre giorni di ferie 4 settimane e tre giorni di ferie (pari a 27 giorni o 23 giorni in caso di settimana corta)
Lavoratori con anzianità di servizio oltre i 18 anni 5 settimane e due giorni di ferie (pari a 32 giorni o 27 giorni in caso di settimana corta)

Ferie durante le festività

Il contratto collettivo del settore chimico farmaceutico industria prevede, sempre all'articolo 13, che "Il periodo di riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; solamente le festività previste dalle lett. b) e c) dell'art. 11 che cadono in tale periodo (con esclusione delle festività che coincidono con i giorni di sosta derivanti dalla concentrazione dell'orario contrattuale di lavoro in 5 giorni), non sono computabili agli effetti delle ferie, mentre è consentito che si faccia luogo ad un corrispondente prolungamento delle ferie stesse od al pagamento dell'indennizzo come specificato al successivo comma 10″.

Il contratto collettivo contiene una norma che sospende le ferie per festività, tranne che per la domenica.

Le festività richiamate sono:
b) le ricorrenze del 25 aprile, del 1° maggio e del 2 giugno
c) le seguenti festività:
1) Capodanno
2) Epifania (6 gennaio)
3) Assunzione (15 agosto)
4) Ognissanti (1° novembre)
5) Immacolata Concezione (8 dicembre)
6) S. Natale (25 dicembre)
7) S. Stefano (26 dicembre)
8) Il giorno del S. Patrono del luogo ove ha sede lo stabilimento
9) Il giorno successivo alla Pasqua.

Il richiamato punto 10 stabilisce che "Non è ammessa la rinuncia o la non concessione delle ferie e in caso di giustificato impedimento il non godimento delle ferie deve essere compensato con un'indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute, da calcolare nella misura della retribuzione globale di fatto in atto al momento della liquidazione".

Nella sostanza, alle parti è consentito in caso di festività durante le ferie, sia il prolungamento del periodo feriale che la monetizzazione di un indennizzo per il giorno di ferie/festività non goduto.

Godimento delle ferie: chi decide

La normativa nazionale prevede che il lavoratore abbia diritto, su richiesta, ad almeno due settimane consecutive di ferie nell'anno di maturazione. Prevede altresì che a decidere sia il datore di lavoro sulla base delle esigenze produttive.

Il contratto collettivo chimico farmaceutico prevede che "La scelta dell'epoca sarà fatta di comune accordo compatibilmente con le esigenze di servizio". E che "Il lavoratore può chiedere il godimento delle ferie nell'anno feriale di maturazione".

Poi precisa "Qualora ciò non risultasse praticabile, fermo restando che almeno due settimane di ferie dovranno essere godute nel corso dell'anno di maturazione, è ammessa la possibilità di fruizione del restante periodo di ferie entro 30 mesi dal termine dell'anno di maturazione. La relativa programmazione dovrà essere realizzata entro sei mesi dal termine dell'anno successivo a quello di maturazione".

L'art. 36 della Costituzione stabilisce che le ferie sono irrinunciabili. Il CCNL chimici industriali stabilisce che "Non è ammessa la rinuncia o la non concessione delle ferie e in caso di giustificato impedimento il non godimento delle ferie deve essere compensato con un'indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute, da calcolare nella misura della retribuzione globale di fatto in atto al momento della liquidazione".

La richiamata retribuzione globale di fatto comprende il trattamento economico minimo (T.E.M.) e l'elemento distinto della retribuzione (E.D.R.), gli scatti di anzianità, i superminimi e tutti gli elementi fissi e continuativi della retribuzione mensile.

Ferie e preavviso

Il contratto collettivo prevede che "In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il periodo di ferie non può coincidere con la decorrenza del periodo previsto di preavviso, mentre il lavoratore ha diritto, anche se la risoluzione del rapporto di lavoro avvenga nel corso del primo anno, alla liquidazione dei dodicesimi di ferie corrispondenti alle frazioni di un anno feriale incompiuto, sempre che non abbia già usufruito del relativo periodo di ferie, nel quale caso sarà tenuto a rimborsare il corrispondente indennizzo per le ferie godute in più dei dodicesimi maturati.

Le frazioni superiori a 15 giorni saranno computate come mese intero".

Richiamo dalle ferie

Il CCNL prevede che "Qualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie l'impresa è tenuta ad usargli, sia per il rientro in sede sia per il ritorno alla località ove trascorreva le ferie, il trattamento di trasferta previsto dall'art. 19″.

Sostanzialmente il richiamo dalle ferie fa scattare il diritto all'indennità di trasferta.

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Antonio Barbato
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Mi occupo di consulenza del lavoro e giornalismo giuslavoristico, previdenziale e fiscale. Iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli e fondatore di uno studio professionale specializzato nel mondo del web e dell’editoria. Sono tra i soci fondatori e Vice Presidente dell’Associazione giovani Consulenti del Lavoro di Napoli. Tra i primissimi redattori di Fanpage.it, ho ricoperto, sin dalla fondazione del giornale, il ruolo di Responsabile dell’area Lavoro (Job), dal 2011 al 2022. Autore di numerose guide esplicative, dal 2023 ricopro il ruolo di Direttore editoriale di Lexplain, verticale del gruppo Ciaopeople dedicato al mondo della legislazione, del fisco, dell'economia e della finanza.
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