Le ferie nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti del Gruppo ANAS sono disciplinate dall'art. 44 del CCNL. I lavoratori hanno diritto ad un numero di giorni di ferie crescente in base all'anzianità di servizio presso l'azienda.
Le ferie maturate nel CCNL Anas sono espresse in giorni di ferie, ed il godimento è diverso in base alla distribuzione dell'orario di lavoro settimanale su 6 o 5 giorni.
Vediamo come funzionano le ferie, qual è la differenza tra le ferie che spettano ai dipendenti assunti prima del 2003 e quelli assunti dopo, la maturazione, il calcolo, la retribuzione in busta paga per i lavoratori ai quali si applica il CCNL Anas.
Maturazione ferie dipendenti Anas: normativa
Le ferie nel contratto Anas sono disciplinate dall'art. 44 contenuto nel Titolo II – Disciplina del rapporto di lavoro.
L'articolo 44 prevede che: “Le ferie sono un diritto irrinunciabile e sono fruite, nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le oggettive esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente.
Il dipendente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione”.
L’articolo 44 continua stabilendo quanti sono i giorni di ferie che spettano ai dipendenti in base alla data di assunzione.
Nello specifico è previsto che: “Al dipendente assunto prima dell’1.1.2003 spetta, a cominciare dall’anno solare successivo a quello di assunzione, un periodo annuale di ferie della durata di 32 o 28 giorni lavorativi, a seconda che la prestazione lavorativa sia resa rispettivamente su 6 o 5 giorni.
Il personale, di cui al comma 4 dell’art. 33, ha diritto a 24 giorni di ferie, che vanno riproporzionati ai periodi di effettiva turnazione nell’anno.
Al dipendente assunto dopo l’1.1.2003 spetta, a cominciare dall’anno solare successivo a quello di assunzione, un periodo annuale di ferie così come segue, a seconda che la prestazione lavorativa sia resa rispettivamente su 6 o 5 giorni:
- 22 o 20 giorni fino a 8 anni di servizio;
- 25 o 23 giorni da 8 a 15 anni di servizio;
- 32 o 28 giorni oltre i 15 anni di servizio”.
Le ferie spettano quindi, in misura diversa sia a seconda di quando è stato assunto il dipendente sia degli anni di servizio che ha maturato.
Il CCNL Anas nel ribadire che le ferie sono un diritto irrinunciabile per il dipendente e che vanno godute compatibilmente con le esigenze di servizio, stabilisce al comma 5 che: “Compatibilmente con le oggettive esigenze del servizio, il dipendente può frazionare le ferie in più periodi.
La fruizione delle ferie dovrà avvenire nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando comunque al dipendente, che ne abbia fatto richiesta, il godimento di almeno 2 settimane consecutive nel periodo 1° giugno – 30 settembre”.
Quindi, i dipendenti non sono obbligati ad usufruire delle ferie solo nel periodo estivo, bensì possono usufruire dal giugno a settembre di 2 settimane consecutive di ferie e poi godere del resto dei giorni di ferie spettanti durante l’anno, sempreché l’organizzazione aziendale lo consenta.
CCNL ANAS: calcolo ferie maturate
Approfondiamo quanto stabilito dal CCNL Anas in merito alle giornate di ferie spettanti ai dipendenti del settore. Quindi qual è il calcolo delle ferie in caso di orario settimanale distribuito su sei giorni lavorativi o in caso di settimana corta, ossia lavoro settimanale distribuito su cinque giorni lavorativi.
Dipendenti assunti prima del 2003
La prima distinzione da fare è in che anno sono stati assunti i dipendenti. Per quelli assunti prima del 2003 spetta un periodo di ferie di:
- 32 giorni lavorativi se la settimana lavorativa è di 6 giorni;
- 28 giorni lavorativi se la settimana lavorativa è di 5 giorni.
Dipendenti assunti dopo il 2003
Lavoratori con orario settimanale su sei giorni lavorativi:
- Lavoratori con anzianità di servizio fino a 8 anni orario settimanale distribuito su sei giorni lavorativi: 22 giorni di ferie annui;
- Lavoratori con anzianità di servizio da 8 a 15 anni orario settimanale distribuito su sei giorni lavorativi: 25 giorni di ferie annui;
- Lavoratori con anzianità di servizio oltre i 15 anni orario settimanale distribuito su sei giorni lavorativi: 32 giorni di ferie annui.
Lavoratori con orario settimanale su cinque giorni lavorativi (settimana corta):
- Lavoratori con anzianità di servizio fino a 8 anni orario settimanale distribuito su sei giorni lavorativi: 20 giorni di ferie annui;
- Lavoratori con anzianità di servizio da 8 a 15 anni orario settimanale distribuito su sei giorni lavorativi: 23 giorni di ferie annui;
- Lavoratori con anzianità di servizio oltre i 15 anni orario settimanale distribuito su sei giorni lavorativi: 28 giorni di ferie annui.
In aggiunta a tali periodi di ferie, il CCNL Anas attribuisce a tutti i dipendenti altre 4 giornate di riposo da fruire nell’anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge n. 937/1977.
È bene specificare che secondo il CCNL Anas “il lavoratore che, nonostante l’assegnazione delle ferie, non usufruisca delle medesime, non ha diritto a compenso alcuno né al recupero negli anni successivi”. Proprio perché le ferie sono un diritto irrinunciabile, qualora il lavoratore posto in ferie decida di non usufruirne senza causa alcuna, non avrà diritto a nessun compenso per il periodo di ferie non goduto né potrà recuperarle in futuro.
Ferie per lavoratori assunti durante l’anno
Il CCNL Anas stabilisce anche cosa accade nel caso in cui il lavoratore sia assunto o cessi il rapporto di lavoro durante l’anno.
Il comma 7 dell’art. 44 stabilisce che nell’anno di assunzione o di cessazione dal servizio, la durata delle ferie andrà determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. Le frazioni di mese superiori a quindici giorni saranno considerate a tutti gli effetti come mese intero.
CCNL Anas: cosa accade in caso di richiamo dalle ferie
Il CCNL per i dipendenti del Gruppo ANAS prevede inoltre che “Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese purché documentate, per il viaggio di rientro alla sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie, nonché all’indennità di missione per la durata del medesimo viaggio; il dipendente ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate per il periodo di ferie non goduto”.
Sostanzialmente il richiamo dalle ferie fa scattare il diritto all'indennità di missione oltre che al rimborso anticipato delle spese per le ferie non godute.
Ferie in caso di malattia o infortunio
Il CCNL Anas prevede che “Il decorso delle ferie resta interrotto nel caso in cui nel periodo delle ferie stesse sopraggiunga una infermità superiore a 5 giorni o di natura tale da comportare un ricovero ospedaliero, purché immediatamente comunicata al fine di consentire eventuali controlli, o, nel caso in cui il lavoratore sia colpito da grave lutto familiare”.
Quindi, nel caso in cui durante il periodo di ferie, il lavoratore si ammala con un decorso superiore a 5 giorni o viene ricoverato, o ancora subisce un lutto le ferie si interrompono.
Il periodo di ferie che spetta al lavoratore non si riduce per assenze per malattia o infortunio, anche se tali assenze si siano protratte per l’intero anno solare. In questo caso il godimento delle ferie deve essere previamente autorizzato dal Dirigente in relazione alle esigenze di servizio, anche oltre il termine di cui al comma n. 9 dell’art. 44 del CCNL.
Il comma 9 dell’art.44 stabilisce infatti che: “In caso di particolari esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell’anno, ovvero in caso di impossibilità dovute ad assenze dal servizio per malattia, infortunio o congedo parentale, le ferie possono essere fruite entro i successivi 18 mesi”.
Il lavoratore impossibilitato quindi ad usufruire delle ferie per esigenze di servizio o malattia, infortunio, congedo parentale avranno 18 mesi di tempo per poterne fruire.
Ferie e cessazione del rapporto di lavoro
Abbiamo già detto sopra che in caso di assunzione o cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno, il comma 7 dell’art. 44 stabilisce che la durata delle ferie andrà determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato e che le frazioni di mese superiori a quindici giorni saranno considerate a tutti gli effetti come mese intero.
Tuttavia, il CCNL si preoccupa anche di stabilire cosa accade se alla data di cessazione del rapporto di lavoro, le ferie non siano state usufruite.
Infatti, sempre all’art. 44 comma 11 secondo periodo è stabilito che: “le ferie spettanti alla data della cessazione del rapporto di lavoro non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse.
Nel caso che la risoluzione del rapporto di lavoro avvenga per decesso del dipendente, gli eredi hanno diritto ad una indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute, pari, per ogni giorno di ferie, alla retribuzione fissa giornaliera”.
Quindi se il rapporto di lavoro cessa, le ferie non godute andranno pagate. Lo stesso accade in caso di decesso del dipendente; in quel caso il diritto al pagamento delle ferie spetterà agli eredi del defunto.
Ferie e periodo di preavviso
In coerenza con la legge ed in linea con altri contratti collettivi, il CCNL Anas prevede che “Il periodo di preavviso di cui all’art. 2118 c.c. non può essere computato a titolo di ferie”.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro si deve distinguere tra il periodo di preavviso e le ferie. Le ferie, infatti, interrompono il decorso del preavviso. Quindi non si può sostituire il periodo di preavviso con le ferie.