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31 Luglio 2024
11:00

Ferie nel CCNL Edilizia Artigianato: come funziona per operai e impiegati

Le ferie nel CCNL Edilizia Artigianato sono pari a 4 settimane di ferie all'anno (160 ore retribuite per gli operai, 20 o 24 giorni di ferie all'anno per gli impiegati con 5 o 6 giorni lavorativi a settimana). Vediamo come si calcolano e come funzionano.

Ferie nel CCNL Edilizia Artigianato: come funziona per operai e impiegati
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Ferie nel CCNL Edilizia Artigianato come funziona per operai e impiegati

Le ferie nel CCNL Edilizia Artigianato sono pari a 4 settimane di ferie all'anno, espresse in 160 ore retribuite per gli operai, in 20 giornate di ferie all'anno per gli impiegati con un orario di lavoro basato su cinque giorni lavorativi e 24 giornate di ferie all'anno per gli impiegati con un orario di lavoro basato su sei giorni lavorativi.

Le ferie prolungano il preavviso di dimissioni o licenziamento, sono sospese dall'eventuale malattia e danno diritto all'indennità sostitutiva del preavviso.

Vediamo come funzionano le ferie per operai e impiegati del settore degli edili artigiani.

Ferie Operai artigiani edili

Per gli operai artigiani edili ai quali si applica il CCNL Edilizia Artigianato, le ferie sono disciplinate dall'articolo 18.

Ferie operai maturate ogni mese e in un anno

L'Articolo 18 del CCNL Edili artigiani stabilisce che "La durata annua delle ferie è stabilita in quattro settimane di calendario (pari a 160 ore di orario normale per gli operai di produzione) escludendo dal computo i giorni festivi di cui al punto 3 dell'art. 20.

All’operaio che non ha maturato l'anno di anzianità spetta il godimento delle ferie frazionate in ragione di un dodicesimo del periodo feriale annuale sopra indicato, per ogni mese intero di anzianità maturata presso le imprese".

Qualifica Ferie spettanti in un anno Ferie spettanti al mese
Operaio 160 ore 13,33 ore

Agli operai quindi spettano 160 ore annuale, che sono pari a 20 giornate di ferie per 8 ore settimanali, essendo l'orario di lavoro articolato su 5 giorni lavorativi a settimana.

Il punto 3 dell'articolo 20 riguarda le festività infrasettimanali. Quindi durante tali festività, l'operaio ha diritto alla retribuzione per la festività e non per le ferie. Le festività sono le seguenti:

  • 1° gennaio – Capodanno;
  • 6 gennaio – Epifania;
  • lunedì successivo alla Pasqua;
  • 25 aprile – Anniversario della liberazione;
  • 1° maggio – Festa del lavoro;
  • 2 giugno – Festa della Repubblica;
  • 15 agosto – Assunzione;
  • 1° novembre – Ognissanti;
  • 8 dicembre – Immacolata Concezione;
  • 25 dicembre – Santo Natale;
  • 26 dicembre – Santo Stefano.

Chi decide le ferie tra operaio e datore di lavoro

L'Articolo 18 del CCNL Edili artigiani stabilisce che "L'epoca delle ferie sarà stabilita secondo le esigenze di lavoro di comune accordo contemporaneamente per cantiere, per squadra o individualmente.

Fermo restando quanto stabilito dal comma precedente, con gli accordi integrativi stipulati a norma dell’art. 42 del presente contratto sarà effettuata la distribuzione del periodo feriale nell’arco annuale e saranno determinati i periodi nell’ambito dei quali, di norma, le ferie debbono essere godute".

A decidere le ferie ai sensi dell'articolo 2109 del codice civile è sempre il datore di lavoro, ma tenendo conto delle esigenze dei lavoratori.

Il lavoratore può chiedere due settimane consecutive di ferie nell'anno di maturazione.

Il contratto collettivo prevede che l'epoca delle ferie, ossia il periodo di ferie (esempio agosto) sia stabilito dall'imprenditore tenendo conto delle esigenze del lavoratore e del cantiere. Le ferie possono essere decise anche per squadra o per ogni lavoratore. Ma sempre di comune accordo, soprattutto sulle due settimane di ferie nell'anno di maturazione.

Le restanti due settimane di ferie maturate vanno godute nei 18 mesi successivi dall'anno di maturazione.

Quindi riepilogando, il datore di lavoro decide il periodo di ferie in agosto (es. 2024), insieme al lavoratore decidono le due settimane di ferie, possibilmente continuative su richiesta del lavoratore. Mentre le ulteriori due settimane di ferie vanno godute nei 18 mesi successivi all'anno di maturazione (es. per le ferie 2024, entro il 30 giugno 2026).

Ferie e prolungamento del preavviso di dimissioni o licenziamento

Sempre l'articolo 18 del CCNL Edilizia Artigianato, richiamando quanto prevede l'art. 2109 del codice civile, stabilisce che "Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie".

E stabilisce anche che "Per il pagamento delle ferie nei casi consentiti dall’attuale legislazione valgono le norme dell'art. 21.

Le suddette norme contenute nell’art. 21 sono compatibili con l’art. 10 del D. Lgs. n. 66/2003 in quanto non contemplano alcuna indennità sostitutiva delle ferie".

L'articolo 21 tratta gli accantonamenti presso la Cassa edile artigiana.

Il trattamento economico spettante agli operai per le ferie (art. 18) e per la gratifica natalizia (art. 19) è assolto dall'impresa con la corresponsione di una percentuale complessiva del 18,5%.

All'atto della cessazione del rapporto di lavoro, all'operaio che ne faccia richiesta l'impresa è tenuta a comunicare per iscritto gli importi accantonati presso la Cassa Edile.

Malattia durante le ferie

Sempre l'articolo 18 del CCNL Edilizia Artigianato stabilisce che "La malattia intervenuta nel corso del godimento delle ferie ne sospende la fruizione nelle seguenti ipotesi:

  • malattia che comporta ricovero ospedaliero superiore a 3 giorni;
  • malattia la cui prognosi sia superiore a dieci giorni di calendario.

L'effetto sospensivo si determina a condizione che il dipendente assolva agli obblighi di comunicazione, di certificazione e di ogni altro adempimento necessario per l'espletamento della visita di controllo dello stato di infermità, previsti dalle norme di legge e dalle disposizioni contrattuali".

Quindi il dipendente deve inviare il certificato telematico di malattia.

Ferie operai stranieri migranti

L'articolo 18 del CCNL Edilizia Artigianato stabilisce che: "Anche al fine di favorire il rientro alle proprie residenze dei lavoratori migranti, salvo quanto previsto dalle parti sociali territoriali ai sensi dell'art. 42 del vigente C.C.N.L. e compatibilmente con le necessità tecnico-organizzative dell'azienda, gli stessi possono chiedere al datore di lavoro di usufruire di due delle quattro settimane di ferie spettanti nell'arco di 12 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione, fermo restando l'obbligo di concordare con l'azienda, entro il 30 aprile di ogni anno, il periodo di godimento delle stesse.

Resta fermo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di orario di lavoro sulla fruizione di due settimane consecutive di ferie nell'anno di maturazione delle stesse".

Quindi per i lavoratori il godimento delle 4 settimane di ferie può essere effettuato con 2 settimane nell'anno di maturazione e ulteriori 2 settimane nei 12 mesi successivi l'anno di maturazione, invece dei 18 mesi successivi l'anno di maturazione.

Ferie impiegati settore Edilizia artigianato

Il contratto collettivo dell'edilizia artigianato prevede un trattamento a parte per gli impiegati.

Ferie impiegati maturate ogni mese e in un anno

L'Articolo 62 del CCNL Edilizia Artigianato prevede che "L'impiegato ha diritto per ogni anno di servizio ad un periodo di riposo feriale pari a quattro settimane di calendario, escludendo dal computo i giorni festivi di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 61.

In caso di ferie frazionate, cinque giorni lavorativi fruiti come ferie equivalgono a una settimana, se l'orario normale è distribuito su cinque giorni, ove la distribuzione sia effettuata su sei giorni, sei giorni lavorativi fruiti come ferie equivalgono ad una settimana.

Lo stesso criterio vale ai fini della corresponsione dell'indennità sostitutiva delle ferie eventualmente non godute.

In considerazione delle particolari caratteristiche dell'industria edilizia, l'impiegato ha diritto, trascorso il periodo di prova, a tanti dodicesimi di ferie quanti sono i mesi compiuti di servizio prestato. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata come mese intero. Il riposo feriale ha normalmente carattere continuativo".

Ecco pertanto i giorni di ferie maturati in un mese e in un anno:

Qualifica Ferie spettanti in un anno Ferie spettanti al mese
Impiegato con orario di lavoro su cinque giorni lavorativi 4 settimane (20 giorni) 1,667 giorni di ferie
Impiegato con orario di lavoro su cinque giorni lavorativi 4 settimane (24 giorni) 2 giorni di ferie

Entrambi i lavoratori hanno diritto a 4 settimane, solo che il lavoratore con un orario di lavoro distribuito su cinque giorni settimanali, per ogni settimana di ferie godrà di 5 giorni di ferie, mente il lavoratore con un orario di lavoro distribuito su sei giorni settimanali, per ogni settimana di ferie godrà di 6 giorni di ferie.

Le lettere b) e c) dell'articolo 61 riguarda le festività nazionali del 25 aprile, 1 maggio e 2 giugno e le festività infrasettimanali. Quindi durante tali festività, l'operaio ha diritto alla retribuzione per la festività e non per le ferie. Le festività sono le seguenti:

  • 1° gennaio – Capodanno;
  • 6 gennaio – Epifania;
  • lunedì successivo alla Pasqua;
  • 25 aprile – Anniversario della liberazione;
  • 1° maggio – Festa del lavoro;
  • 2 giugno – Festa della Repubblica;
  • 15 agosto – Assunzione;
  • 1° novembre – Ognissanti;
  • 8 dicembre – Immacolata Concezione;
  • 25 dicembre – Santo Natale;
  • 26 dicembre – Santo Stefano.

Retribuzione giorni di ferie

L'articolo 62 del CCNL Edilizia Artigianato prevede che "Per il periodo di ferie devono essere corrisposti gli elementi di cui ai numeri dall'1 al 12 dell'art. 48".

L'articolo 48 richiamato tratta gli "Elementi del trattamento economico globale": "Gli elementi che possono concorrere a formare il trattamento economico globale degli impiegati sono i seguenti:

1) stipendio mensile: s'intende lo stipendio riportato nella tabella allegata al contratto;
2) superminimi;
3) indennità di contingenza;
4) premio di produzione territoriale;
5) elemento economico territoriale;
6) indennità speciale per il personale non soggetto a limitazioni di orario (v. Art. 51);
7) aumenti periodici di anzianità (v. Art. 56);
8) compensi e premi aventi carattere continuativo e determinato;
9) provvigioni, interesse e partecipazione agli utili;
10) indennità di cassa e di maneggio di denaro (v. Art. 54);
11) indennità sostitutiva di mensa (v. Art. 55);
12) indennità per lavori in alta montagna, in cassoni ad aria compressa ed in galleria (Art. 53)".

Tutti questi elementi formano la retribuzione posta a base di calcolo delle ferie.

Chi decide le ferie tra impiegato e datore di lavoro

L'articolo 62 del CCNL Edilizia Artigianato prevede che "Nel fissare l'epoca del riposo feriale sarà tenuto conto da parte dell'impresa, compatibilmente con le esigenze di servizio, degli eventuali desideri dell'impiegato anche per un eventuale frazionamento delle ferie medesime".

Quindi anche nel caso degli impiegati, il datore di lavoro decide il periodo di ferie in agosto (es. 2024), insieme al lavoratore decidono le due settimane di ferie, possibilmente continuative su richiesta del lavoratore. Mentre le ulteriori due settimane di ferie vanno godute nei 18 mesi successivi all'anno di maturazione (es. per le ferie 2024, entro il 30 giugno 2026).

Ferie impiegato e preavviso di dimissioni o licenziamento

L'articolo 62 del CCNL Edilizia Artigianato prevede che "La risoluzione del rapporto per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle ferie maturate.

L'assegnazione delle ferie non può aver luogo durante il periodo di preavviso. Dato lo scopo igienico sociale dell'istituto delle ferie non è ammessa la rinuncia da parte dell'impiegato al godimento delle ferie".

Richiamo in servizio

L'articolo 62 del CCNL Edilizia Artigianato prevede che "Se l'impiegato viene richiamato in servizio durante il periodo di ferie l'impresa è tenuta a rimborsargli le spese effettivamente sostenute, sia per il rientro in sede che per l'eventuale ritorno nella località dove godeva delle ferie stesse.

L'eventuale periodo di tempo necessario per rientrare in servizio non va computato come ferie.

Qualora per esigenze di servizio l'impiegato non possa godere delle ferie nel periodo già stabilito dall'impresa, egli ha diritto al rimborso dell'eventuale anticipo corrisposto per l'alloggio prenotato per il periodo di ferie sempre che dia la precisa documentazione del versamento dell'anticipo stesso".

Ferie impiegati stranieri migranti

L'articolo 62 del CCNL Edilizia Artigianato prevede che "Anche al fine di favorire il rientro alle proprie residenze dei lavoratori migranti, salvo quanto previsto dalle parti sociali territoriali ai sensi dell'art.42 del vigente C.C.N.L. e compatibilmente con le necessità tecnico-organizzative dell'azienda, gli stessi possono chiedere al datore di lavoro di usufruire di due delle quattro settimane di ferie spettanti nell'arco di 12 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione, fermo restando l'obbligo di concordare con l'azienda, entro il 30 aprile di ogni anno, il periodo di godimento delle stesse.

Resta fermo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di orario di lavoro sulla fruizione di due settimane consecutive di ferie nell'anno di maturazione delle stesse".

Quindi anche nel caso degli impiegati, il datore di lavoro decide il periodo di ferie in agosto (es. 2024), insieme al lavoratore decidono le due settimane di ferie, possibilmente continuative su richiesta del lavoratore. Mentre le ulteriori due settimane di ferie vanno godute nei 18 mesi successivi all'anno di maturazione (es. per le ferie 2024, entro il 30 giugno 2026), oppure il lavoratore migrante può chiedere di fruirne entro il 31 dicembre (es. 2025).

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Antonio Barbato
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Mi occupo di consulenza del lavoro e giornalismo giuslavoristico, previdenziale e fiscale. Iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli e fondatore di uno studio professionale specializzato nel mondo del web e dell’editoria. Sono tra i soci fondatori e Vice Presidente dell’Associazione giovani Consulenti del Lavoro di Napoli. Tra i primissimi redattori di Fanpage.it, ho ricoperto, sin dalla fondazione del giornale, il ruolo di Responsabile dell’area Lavoro (Job), dal 2011 al 2022. Autore di numerose guide esplicative, dal 2023 ricopro il ruolo di Direttore editoriale di Lexplain, verticale del gruppo Ciaopeople dedicato al mondo della legislazione, del fisco, dell'economia e della finanza.
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