Le ferie maturate in un anno sono stabilite dal contratto collettivo, ma anche dal codice civile e dal Decreto Legislativo n. 66 del 2003. Si parte da un minimo di 4 settimane all'anno.
Le ferie maturate in un mese sono calcolate dividendo le ferie spettanti in un anno diviso dodici mensilità.
Le ferie maturano anche durante alcune delle assenze giustificate e retribuite, come ad esempio la malattia.
Ferie maturate in un anno
La costituzione, all’art. 36, sancisce il diritto del lavoratore a godere di un periodo di ferie annuali, che sono irrinunciabili e devono essere retribuite.
Successivamente il Decreto Legislativo n. 66 del 2003, ha stabilito che le ferie annuali devono essere di almeno quattro settimane e che l’effettivo numero di giorni di ferie concesse ai lavoratori è stabilito dai contratti collettivi (CCNL).
Quest’ultimi devono però tener conto del numero minimo di 4 settimane e quindi possono derogare solo in favore dei lavoratori (inderogabilità in peius).
Generalmente le ferie retribuite concesse sono 26 giorni all’anno. .
Si approfondisce in questa sezione il sistema di maturazione delle ferie stesse.
Le ferie “maturano nel corso del rapporto di lavoro, anche durante il primo anno o durante il periodo di prova, inoltre il diritto alle ferie può essere normalmente frazionato e riconosciuto in proporzione alla quantità di lavoro prestato”, è quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con varie sentenze. La stessa Corte sancisce che “le ferie devono essere godute entro l’anno di maturazione”.
Quindi le ferie maturano nel corso dell’anno, sin dall’inizio del rapporto, ed in proporzione al lavoro prestato.
Ne consegue che il lavoratore che ha prestato il lavoro per tutta la durata dell’orario contrattuale (anche part time) e per tutto l’anno, ha diritto alla misura piena delle ferie (spesso fissate in 26 giorni di ferie all’anno).
Ma la maturazione del diritto alle ferie si acquisisce progressivamente. Infatti i lavoratori che hanno lavorato un periodo inferiore all’anno, maturano tanti ratei di ferie per quanti mesi sono stati lavorati, sempre tenendo conto che vengono incluse le frazioni di mese di almeno 15 giorni.
In ogni caso basta leggere il contratto collettivo per capire quanti giorni di ferie all'anno spettano ai lavoratori del settore.
Esempio: il lavoratore per contratto collettivo ha diritto a 26 giorni di ferie annue. Se ha lavorato un anno intero, allora le ferie annuali saranno 26.
Ma se per esempio ha lavorato solo 3 mesi su 12 dal 1 ottobre al 31 dicembre, allora il calcolo sarà il seguente: 26 giorni di ferie / 12 mesi = 2,166 giorni di ferie maturati al mese, che sarà moltiplicato per 3 mesi e quindi il totale delle ferie maturate sarà 2,1666 x 3 = 6,50 giorni.
Diversamente, se il rapporto è iniziato il 20 ottobre, i mesi da considerare saranno solo 2 e quindi 2,1666 x 2 = 4,333 giorni di ferie.
Ferie maturate ogni mese
Il calcolo delle ferie maturate ogni mese o in un mese è una diretta conseguenza del numero di giorni di ferie maturati in un anno.
Nel senso che le ferie maturate in un mese sono pari ad 1/12 del numero di ferie annuali spettanti al lavoratore.
Esempio: il lavoratore per contratto collettivo ha diritto a 26 giorni di ferie annue. Il rateo mensile va calcolato in questo modo: 26 giorni di ferie / 12 mesi = 2,166 giorni di ferie maturati al mese.
Maturazione delle ferie in caso di part-time
Nel caso di part-time orizzontale (es. orario di lavoro da lunedì al venerdì, con 4 ore di lavoro), il principio di non discriminazione comporta che la durata delle ferie non sia diversa dai lavoratori a tempo pieno.
Nel caso di part time verticale (es. lavoro prestato solo per alcuni giorni della settimana), il periodo di godimento delle ferie viene ridotto proporzionalmente all’attività lavorativa effettivamente svolta.
Periodo di riferimento per la maturazione
Il periodo di riferimento per la maturazione delle ferie è per legge di 12 mesi e normalmente coincidente con l’anno solare, quindi dal 1 gennaio al 31 dicembre.
Ma può decorrere anche a partire dal periodo in cui vengono normalmente concesse tradizionalmente le ferie, cioè ad agosto. Quindi il periodo può decorrere dal 1 agosto al 31 luglio. In ogni caso spetta al datore di lavoro definire il periodo annuale di riferimento per la maturazione delle ferie.
Rientra tra le possibilità del datore di lavoro, l’assegnazione delle ferie maturate dopo una frazione di anno dall’assunzione ed il computo, a partire dalla ripresa del lavoro, di un nuovo anno di servizio entro il quale collocare un intero periodo di ferie annuali.
E’ il caso dell’adozione di un intervallo fisso per tutti i lavoratori come anno di riferimento, per esigenze aziendali (es. lavoratore assunto ad ottobre, il datore gli assegna le ferie fino a dicembre in modo da far partire l’anno di maturazione per il neoassunto da gennaio, come tutti i lavoratori). In questo caso, in altre parole, il datore di lavoro evita che l’anno di servizio sia computabile ai fini della maturazione in maniera individuale per ogni lavoratore a partire dalla data di assunzione.
Maturazione ferie durante le assenze da lavoro
Alcune tipologie di assenze sono computabili per la maturazione delle ferie (e quindi l’assenza viene equiparata ad un periodo di lavoro prestato), mentre altri tipi di assenze non sono computabili per il calcolo delle ferie e quindi durante il periodo di assenza non c’è incremento progressivo delle ferie.
Le assenze computabili, che consentono quindi la continuazione della maturazione delle ferie, sono:
- Assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio;
- Assenza per malattia o infortunio sul lavoro, nei limiti del periodo di comporto;
- Assenza per l’adempimento di funzioni presso i seggi elettorali;
- Assenza per congedo matrimoniale (come già detto);
Malattia e maturazione delle ferie. La malattia che sopraggiunge durante il periodo di ferie ne interrompe il decorso, questo è il principio generale. Per quanto riguarda la maturazione delle ferie durante il periodo di malattia, la Cassazione ha sancito che la maturazione non può essere impedita dall’assenza per malattia in quanto è ricollegabile non solo ad una funzione di corrispettivo per l’attività lavorativa, ma anche al soddisfacimento di esigenze psicologiche del lavoratore, quali la partecipazione alla vita familiare, le quali sussistono a prescindere dalla prestazione lavorativa. Quindi come detto, durante la malattia il lavoratore matura le ferie.
Le assenze non computabili, che quindi non consentono la maturazione delle ferie, sono:
- Assenza per congedo parentale;
- Assenza durante le malattie del bambino;
- Aspettativa per i lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali;
- Assenza per malattia o infortunio sul lavoro, oltre i limiti del periodo di comporto;
- Permessi e aspettative non retribuiti;
- Periodi di cassa integrazione a zero ore.
Come si può capire, si tratta di periodi di assenza da lavoro non rientranti tra quelli completamente tutelati ed equiparati ad un periodo di lavoro prestato. Alcuni contratti collettivi prevedono anche altre causali di assenza che possono essere considerate utili per la maturazione delle ferie.
CIG (ordinaria e straordinaria) e FIS (assegno ordinario) a orario ridotto. Per i periodi di sospensione dal lavoro non matura il diritto alle ferie per la quota parte oggetto di riduzione.
CIG (ordinaria e straordinaria) e FIS (assegno ordinario) a zero ore. Per i periodi di sospensione dal lavoro non matura il diritto alle ferie, in quanto il presupposto per la loro maturazione è la prestazione lavorativa (che determina l’esigenza del recupero psico fisico delle energie spese) e non l’anzianità di servizio che può essere invece utile ai fi ni della determinazione della misura delle ferie spettanti.
Contratti di solidarietà, causale di CIGS e FIS assegno di solidarietà. Le ferie maturano in proporzione alla prestazione lavorativa resa, salvo diversa indicazione della contrattazione collettiva (D. Lgs.148/2015).
Permessi retribuiti legge 104/1992. I permessi legge 104 concorrono alla determinazione dei giorni di ferie maturati dal lavoratore che ne ha beneficiato, in quanto il diritto alle ferie, assicurato dall'art. 36 Cost., garantisce il ristoro delle energie a fronte della prestazione lavorativa svolta e ciò si rende necessario anche in caso di assistenza ad un invalido, che comporta un aggravio in termini di dispendio di energie fi siche e psichiche.