I dipendenti degli studi professionali hanno diritto a 22 giorni di ferie annue retribuite, nel caso in cui lo studio osservi la settimana corta (es. dal lunedì al venerdì), oppure 26 giorni settimanali nel caso di orario di lavoro su sei giorni settimanali (es. dal lunedì al sabato). Le ferie nel CCNL studi professionali sono decise dal datore di lavoro e generalmente fruite nel periodo che va da maggio ad ottobre di ogni anno. Molti studi professionali osservano la chiusura nel periodo estivo, nel mese di agosto, così come molti dipendenti degli studi professionali hanno un contratto di lavoro part-time.
Dalla costituzione alla legge, fino agli articoli del CCNL, vediamo come funzionano le ferie nel contratto CCNL Studi professionali e quali sono le particolarità in caso di malattia, festività, rientro anticipato dalle ferie per esigenze di studio nonché tutti i casi di part-time.
Normativa ferie in Italia
Una delle prime esigenze di un lavoratore, degli studi professionali e non solo, è capire che diritti ha in materia di ferie, soprattutto sulla scelta del periodo feriale, sulla monetizzazione delle ferie, ecc.
Il diritto alle ferie secondo la Costituzione. La costituzione italiana all’art. 36, comma 3, garantisce al lavoratore “il diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite”. Sancisce inoltre che il lavoratore “non può rinunziarvi”. Ciò perché le ferie sono un periodo di sospensione tutelato del rapporto di lavoro che è finalizzato al recupero delle energie psico-fisiche del lavoratore.
E’ un diritto costituzionalmente garantito ed è un diritto irrinunciabile, che non va in prescrizione e non è disponibile.
In altre parole, è nullo qualsiasi patto o clausola che limita il diritto alle ferie dei lavoratori.
Va quindi applicato quanto previsto dal CCNL Studi professionali.
Il diritto alle ferie secondo la legge italiana. Oltre alla Costituzione in Italia esiste l’art. 2109 del codice civile che stabilisce che il lavoratore ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite, possibilmente continuativo, nel tempo che l’imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell’impresa e del prestatore di lavoro. Non solo, l’imprenditore deve preventivamente comunicare al prestatore di lavoro il periodo stabilito per il godimento delle ferie.
Oltre all’art. 2109 del codice civile, nella normativa italiana c’è anche un decreto inerente l’organizzazione dell’orario di lavoro, il D. Lgs. n. 66 del 2003. Tale decreto detta alla contrattazione collettiva la durata delle ferie annuali stabilendo che “Ogni lavoratore ha diritto:
- ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore alle quattro settimane;
- Salvo quanto previsto nel contratto collettivo di riferimento per ogni azienda e lavoratore, che può derogare, il periodo di ferie va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell’anno di maturazione;
- Le restanti due settimane vanno godute nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione”.
Quindi la prima cosa da sapere è che il lavoratore ha diritto a 2 settimane di ferie consecutive nell'anno di maturazione e se le richiede gli vanno concesse in maniera consecutiva (in altre parole almeno 14 giorni di calendario di ferie).
Sempre nel rispetto dei principi costituzionali e della normativa sulle ferie prevista dalla legge italiana, nell’ambito degli studi professionali a disciplinare in materia di ferie è il CCNL degli Studi professionali Consilp – Confprofessioni. Affrontiamo quindi gli articoli del CCNL relativi alle ferie.
Maturazione ferie CCNL studi professionali
La normativa italiana quindi prevede che sia il datore di lavoro a decidere i tempi di fruizione delle ferie, ma che il lavoratore ha diritto di richiedere il godimento delle ferie per almeno due settimane consecutive all’anno. Negli studi professionali tali diritti e doveri si concretizzano nell’art. 82 del CCNl che prevede la misura del periodo di ferie e nell’art. 83 del CCNL che prevede la determinazione del periodo di ferie. Vediamoli.
L’art. 82 “Misura del periodo di ferie “ stabilisce testualmente: “A decorrere dal 1° Luglio 1992 il personale di cui al presente contratto avrà diritto ad un periodo di ferie annue nella misura di 26 (ventisei) giorni lavorativi, comprensivi delle giornate di sabato anche se l'orario è distribuito su 6 (sei) giorni, in caso di regime di "settimana carta", dal lunedì al venerdì, il periodo di ferie annuali è pari a 22 (ventidue) giorni lavorativi".
Tale articolo stabilisce quindi che in caso di settimana corta, le ferie annuali sono pari a 22 giorni lavoratori. Con la settimana corta si intende il lavoro dello studio professionale, o delle imprese che applicano il contratto collettivo degli studi professionali, impostato con un orario di lavoro distribuito su 5 giorni settimanali su 7. Il classico esempio è il lavoro dal lunedì al venerdì.
Per coloro che adottano una distribuzione dell’orario di lavoro, che secondo l’art. 73 del CCNL è pari a 40 ore settimanali, su sei giorni settimanali, il numero di giorni di ferie annuali spettanti sale a 26 giorni lavorativi. Il CCNL precisa inoltre che nel computo delle ferie godute è da includere alche le giornate di sabato.
Pertanto in termini di maturazione delle ferie nel CCNL studi professionali, per coloro che hanno un orario di lavoro distribuito su cinque giorni lavorativi (settimana corta, ad esempio dal lunedì al venerdì), la maturazione mensile delle ferie è pari a 22 / 12 mesi = 1,833 giorni di ferie al mese.
La maturazione delle ferie negli studi professionali che adottano un orario di lavoro di sei giorni su sette, è invece pari a 26 / 12 mesi = 2,1667 giorni di ferie al mese.
Chi decide le ferie nel CCNL studi professionali
Un altro articolo importante del CCNL degli studi professionali Consilp – Confprofessioni in materia di ferie è l’art. 83 – Determinazione del periodo di ferie. Tale articolo stabilisce testualmente: “È facoltà del datore di lavoro stabilire il periodo delle ferie di norma da maggio a ottobre, in funzione delle esigenze della struttura lavorativa e sentiti i lavoratori, e secondo i principi del D. Lgs. 66/2003 in materia”.
Il CCNL fa uno specifico riferimento al Decreto Legislativo n. 66 del 2003, sopra già citato, e quindi anche nel settore degli studi professionali, in materia di determinazione del periodo di ferie e di decisioni in materia di ferie si deve tener conto dell’esigenze dello studio professionale ma anche del diritto del lavoratore di godere, nell’ambito dei 22 o 26 giorni di ferie annuali spettanti, di almeno due settimane consecutive nell’anno di maturazione.
Nella maggior parte dei casi, negli studi professionali, il periodo di ferie in godimento coincide con la chiusura dello studio professionale che generalmente avviene durante il mese di agosto, ma il CCNL stesso indica un periodo di godimento delle ferie, indicato come “di norma”, da maggio ad ottobre di ogni anno, quindi nel periodo primaverile estivo. Ciò non toglie che il lavoratore possa decidere di richiedere le ferie in un periodo diverso.
Ma in questo caso è necessario, come richiamato dal CCNL, stabilire il periodo di ferie con il datore di lavoro tenendo conto delle esigenze della struttura lavorativa, quindi dello studio professionale.
Ricordiamo che l'art. 2109 del codice civile stabilisce che il lavoratore ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite, possibilmente continuativo, nel tempo che l’imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell’impresa e del prestatore di lavoro.
Quindi decide il datore di lavoro, ma è obbligato a tener conto delle esigenze del prestatore di lavoro.
Il D. Lgs. n. 66 del 2003 è chiaro, ma lo è anche il Ministero del lavoro laddove nella circolare n. 8 del 2005, richiamando la sentenza della Corte Costituzionale del 19 dicembre 1990, n. 543, stabilisce che il godimento infra-annuale del periodo di ferie deve essere contemperato con le esigenze di servizio che hanno carattere di eccezionalità o comunque con esigenze aziendali serie. La norma deve quindi essere interpretata nel senso che il datore di lavoro può anche concedere un numero di settimane di ferie maturate nel corso dell’anno inferiore a 2, purché tale riduzione non vanifichi la richiamata funzione dell’istituto feriale e sia occasionata da necessità aziendali effettivamente eccezionali e di rilievo. La stessa circolare n. 8/2005 chiarisce che nei casi di sospensione del rapporto di lavoro che rendano impossibile fruire delle ferie secondo il principio della infra-annualità, le stesse dovranno essere godute nel rispetto del principio dettato dall’art. 2109 c.c.
Malattia e festività durante le ferie
Il CCNL all’art. 82 comma 2 poi tratta il rapporto tra le ferie e la malattia incorsa durante il godimento delle ferie: “Il decorso delle ferie resta interrotto nel caso di sopravvenienza, durante il periodo stesso, di malattia regolarmente denunciata e riconosciuta dalle strutture sanitarie pubbliche competenti per territorio”.
Se il lavoratore che sta godendo delle ferie annuali secondo il CCNL degli Studi professionali si ammala, egli ha diritto a sospendere le ferie per malattia, comunicando al datore di lavoro lo stato di malattia, con opportuna e tempestiva presentazione del certificato telematico di malattia.
Però attenzione, il periodo di malattia, che sospende le ferie, non solo deve essere denunciato e riconosciuto dalle strutture sanitarie pubbliche competenti per territorio, ma deve essere tale da comportare un’infermità che impedisce il recupero psico-fisico che è la finalità delle ferie. Il datore di lavoro può infatti dimostrare e provare, attraverso la visita medica fiscale, che l'infermità sia compatibile con la finalità delle ferie e non riconoscere il periodo di malattia al lavoratore, computando lo stesso come ferie.
La malattia non prolunga automaticamente il periodo di ferie inizialmente previsto, ma il recupero dei giorni non goduti è concesso dal datore nei tempi da lui stabiliti.
Qualora nel corso del periodo di ferie capiti un giorno festivo, il lavoratore ha diritto lo stesso a fruire della festività e la giornata non si conteggia tra quelle di ferie. E’ il caso ad esempio della giornata di ferragosto, ad esempio, nel caso di chiusura dello studio per ferie nel mese di agosto.
Richiamo lavoratore in ferie: rientro anticipato nello studio professionale
Così come avviene per tutti i lavoratori, anche negli studi professionali non è possibile rinunciare alle ferie e percepire un’indennità sostitutiva delle ferie stesse. In altre parole, è vietata la monetizzazione delle ferie. Il diritto a usufruire delle quattro settimane di ferie non può essere sostituito, quindi, da una indennità per ferie non godute, salvo il caso di avvenuta risoluzione del rapporto di lavoro.
I giorni di ferie obbligatori per legge non goduti non possono dunque essere monetizzati.
Il CCNL poi sottolinea questo aspetto laddove all’art. 84 comma 4 stabilisce che “Le ferie sono irrinunciabili, e pertanto nessuna indennità è dovuta al lavoratore che spontaneamente si presenti in servizio durante il turno di ferie assegnatogli”.
C’è da sottolineare che il CCNL parla di rientro anticipato spontaneo da parte del lavoratore. Ipotesi ovviamente residuale.
Ipotesi molto più probabile è il richiamo anticipato del lavoratore dalle ferie da parte del datore di lavoro. Gli studi professionali infatti sono sempre più oberati di scadenze e adempimenti e può capitare che il datore di lavoro per ragioni di servizio chieda al dipendente di rientrare prima del termine del periodo di ferie concordate.
Anche in questo caso il CCNL all’art. 84 comma 5 stabilisce che “Per ragioni di servizio il datore di lavoro potrà richiamare il lavoratore prima del termine del periodo di ferie, fermo restando il diritto del lavoratore a completare detto periodo in epoca successiva, e il diritto al rimborso delle spese necessarie sia per l'anticipato rientro, sia per tornare eventualmente al luogo dal quale il dipendente sia stato richiamato”.
Quindi in altre parole, il rientro anticipato è possibile ma a patto che il datore di lavoro paghi le spese e conceda al dipendente le ferie residue in un altro periodo.
Retribuzione ferie busta paga CCNL Studi professionali
Uno degli aspetti più importanti da trattare è il calcolo della busta paga del lavoratore degli studi professionali durante le ferie. Quindi la normativa sulla retribuzione delle ferie nel CCNL studi professionali.
A disciplinare tale aspetto è l’art. 84 del CCNL Studi professionali che al comma 1 stabilisce che “Durante il periodo di ferie decorre a favore del lavoratore la normale retribuzione di fatto”.
A questo va chiarita quale è la normale retribuzione di fatto andando a consultare ancora una volta il CCNL.
La normale retribuzione di fatto del CCNL degli studi professionali è disciplinata dall’art. 118 del CCNL che stabilisce che “La normale retribuzione del lavoratore è costituita dalle voci sotto indicate alle lettere a), b), c) e d), nonché da tutti gli altri elementi retributivi aventi carattere continuativo ad esclusione dei rimborsi di spese, dei compensi per lavoro straordinario e/o supplementare, delle gratificazioni straordinarie o "una tantum", e di ogni elemento espressamente escluso dalle parti dal calcolo dei singoli istituti contrattuali ovvero esclusi dall’imponibile contributivo di legge:
a) paga base tabellare conglobata di cui agli articoli 121, 123 e art. 13 del presente contratto;
b) eventuali scatti di anzianità di cui all’articolo 117 del presente contratto;
c) eventuali assegni ’’ad personam";
d) eventuali superminimi.
La retribuzione globale annua di cui al presente articolo viene erogata in 14 (quattordici) mensilità”.
Al lavoratore in ferie spetta la normale retribuzione, quindi il mese pagato come intera mensilità, anche se durante il mese in questione sono state concesse delle ferie.
In via generale quindi va detto che le ferie vanno calcolate secondo la normale retribuzione fissa e continuativa percepita dal lavoratore in busta paga e generalmente indicata nella parte alta del cedolino paga dove viene indicato il totale degli elementi o della retribuzione, che comprende la paga base, gli scatti di anzianità, eventuali superminimo assorbibile riconosciuto al lavoratore.
Il CCNL parla anche di eventuali elementi retribuitivi a carattere continuativo quindi rientrano nel calcolo delle ferie anche eventuali indennità di funzione, assegni ad personam, il valore convenzionale dei fringe benefits, l’assegno per il nucleo familiare.
Sono invece espressamente esclusi dal calcolo delle ferie i rimborsi spese e i compensi per lavoro straordinario o supplementare (nel caso di part-time). Nonché gli importi una tantum.
Come viene calcolata la giornata di ferie retribuita?
Considerato che il lavoratore ha diritto a 22 o 26 giornate di ferie, è importante chiarire, partendo dalla retribuzione totale mensile spettante al lavoratore in qualità di impiegato, come si ottiene la retribuzione giornaliera spettante per ogni giornata di ferie.
A tale scopo va utilizzato l’art. 120 del CCNL relativo al frazionamento della retribuzione. Tale articolo stabilisce che “La quota giornaliera della retribuzione ed il computo dell’indennità sostitutiva delle ferie, si ottiene dividendo l’importo mensile per il divisore convenzionale 26 (ventisei), fatto salvo quanto previsto al precedente articolo 108 (che è l’aspettativa non retribuita per malattia)”.
In altre parole bisogna calcolare il totale della retribujzione mensile indicata nella parte alta del cedolino diviso 26 per ottenere la retribuzione giornaliera spettante per un giorno di ferie.
E se le ferie sono retribuite ad ore? In quel caso, sempre secondo l’art. 120 del CCNL, “La quota oraria della retribuzione si ottiene dividendo l’importo mensile per il divisore convenzionale 170 (centosettanta)”.
Ferie e preavviso
L’art. 84 del CCNL tratta anche la normativa per cessazione di rapporto di lavoro e stabilisce all’art. 83 comma 2 e 3 alcuni importanti punti.
Il primo punto da sottolineare è ciò che è previsto dall’art. 84 comma 3 laddove stabilisce che “Le ferie non possono essere concesse durante il periodo di preavviso di licenziamento”. Ciò implica che le ferie maturate nel corso del periodo di preavviso, in aggiunta a quelle già maturate e non godute, dovranno essere liquidate integralmente all’atto della cessazione del rapporto mediante erogazione dell’indennità sostitutiva ferie non godute.
Nel caso in cui un periodo di ferie calendarizzato precedentemente alla comunicazione del recesso e non revocabile (es. chiusura dello studio, impegni personali del dipendente) sia comunque fruito, il decorso del preavviso resta sospeso e si determina un corrispondente slittamento in avanti del relativo termine finale. Lo ha stabilito la Cassazione in una sentenza.
Le parti hanno la possibilità di riformulare il proprio accordo per la chiusura del rapporto di lavoro. Hanno infatti la la facoltà di decidere consensualmente di rinunciare, in parte o per intero, al preavviso (o all’indennità sostitutiva) e di commutarlo in ferie. Tale rinuncia deve risultare per iscritto e si considera legittima solo ove il lavoratore tragga un vantaggio dalla stessa e la scelta sia compiuta in modo libero e consapevole, senza condizionamenti da parte del datore di lavoro.
Indennità sostitutiva ferie per dimissioni o licenziamento
Sempre l’art. 84 al comma 2 stabilisce inoltre che “In caso di licenziamento o di dimissioni, spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi del periodo di ferie al quale ha diritto quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato per l'anno di competenza, così come previsto dall'articolo 120”.
Quindi in conformità con quanto previsto anche da altri CCNL, al lavoratore in caso di interruzione del rapporto di lavoro vanno pagate le ferie maturate secondo i ratei, che sono dodici all’anno.
Il richiamo all’art. 120 è importante per stabilire se un dodicesimo spetta nel mese di interruzione del rapporto di lavoro oppure no.
L’art. 120 infatti stabilisce il computo dell’indennità sostitutiva delle ferie, chiarendo che la quota giornaliera della retribuzione, anche delle ferie, si ottiene dividendo l’importo mensile della normale retribuzione di fatto, per il divisore convenzionale 26 (che diventa 170 in caso di calcolo della quota oraria di retribuzione).
Lo stesso art. 120 stabilisce che “Le frazioni di anno saranno computate, a tutti gli effetti contrattuali, per dodicesimi, computandosi come mese intero le frazioni di mese pari o superiori a quindici giorni”.
In altre parole, se ad esempio il rapporto di lavoro si interrompe il giorno 17 del mese, il lavoratore avrà diritto ad un rateo di ferie per il mese di interruzione. Se il rapporto di lavoro si interrompe il giorno 12, sempre ad esempio, allora il rateo non è maturato.
Maturazione ferie part-time negli Studi professionali
Uno dei contratti di lavoro più utilizzati negli studi professionali è il contratto a tempo parziale, comunemente conosciuto come part-time.
Secondo l’art. 43 del CCNL ma anche secondo la nuova normativa sul contratto di lavoro part-time del Jobs Act il lavoratore con contratto a tempo parziale ha sostanzialmente gli stessi diritti del lavoratore dipendente a tempo pieno, in termini di trattamento economico, che va ovviamente riproporzionato in ragione del ridotto orario di lavoro svolto, ma anche e soprattutto in termini di ferie retribuite annuali spettanti.
In tal senso l’art. 49 del CCNL tratta le ferie nel part-time stabilendo che “Conformemente a quanto previsto al Titolo XX (Ferie) di cui al presente C.C.N.L., i lavoratori a tempo parziale hanno diritto a un periodo di ferie annuali nella misura di 26 giorni lavorativi (22 giorni in caso di "settimana corta"), fermo restando che la settimana lavorativa – quale che sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale – è comunque considerata di sei giorni lavorativi dal lunedì al Sabato agli effetti del computo delle ferie.
La retribuzione va commisurata alla prestazione di lavoro ordinario riferita al periodo di maturazione delle ferie.
Nel solo caso di prestazione lavorativa di tipo "Verticale " e/o "Misto" configurata come alternanza di mesi lavorati a tempo pieno con altri non lavorati, in alternativa a quanto previsto al comma precedente, il periodo di ferie sarà calcolato proporzionalmente in relazione ai mesi lavorati nel periodo di maturazione, con corresponsione della retribuzione intera”.
Pertanto il lavoratore part-time in uno studio professionale dove si osserva la settimana corta (lunedì-venerdì) ha diritto a 22 giorni di ferie retribuiti (ovviamente secondo il part-time), giorni di ferie che salgono a 26 annui per coloro che lavorando sei giorni su sette.
Calcolo ferie part-time orizzontale. Per coloro che hanno una distribuzione di orario di lavoro di tipo orizzontale (si pensi a chi lavora part-time 4 ore al giorno per tutti e 5 i giorni settimanali, quindi dal lunedì al venerdì), il calcolo delle ferie è sostanzialmente analogo a quello dei lavoratori full-time, quindi spettano 22 giorni di ferie retribuiti all’anno, con corresponsione della retribuzione in base a quanto indicato dagli articoli 44 e 45 del CCNL.
E più precisamente, secondo l’art. 44 del CCNL – quota giornaliera della retribuzione “Fermo restando che, eccettuate le prestazioni occasionali o saltuarie, la retribuzione sia normale che di fatto dei lavoratori assunti a tempo parziale è in misura fissa mensile, la quota giornaliera di essa si ottiene, in tutti i casi, dividendo l’importo mensile così come determinato dai "Minimi tabellari", così come previsti dal presente c.c.n.l., per il divisore convenzionale 26. Per malattia ed infortunio si ottiene applicando i criteri adottati dall’INPS e dall’INAIL”.
E secondo l’art. 45 del CCNL – Quota oraria della retribuzione ”Per i lavoratori a tempo parziale la quota oraria della retribuzione si ottiene dividendo la retribuzione mensile che sarebbe spettata in caso di svolgimento del rapporto a tempo pieno per il divisore convenzionale orario fissato in 170”.
Tali lavoratori, esempio il part-time al 50% pari a 20 ore settimanali, distribuite dal lunedì al venerdì per 4 ore giornaliere, avranno diritto a 22 giorni di ferie retribuite, percependo una retribuzione per la giornata di ferie, nel caso in esempio, pari a 4 ore giornaliere, ossia la normale retribuzione (paga base, ecc.), proporzionata al part-time al 50%, diviso 26 per ogni giorno di ferie godute.
Part-time misto o verticale. Il CCNL indica esplicitamente come si calcolano le ferie in caso di part-time misto (si pensi a chi ha un orario distribuito su 4 giorni su 5 e con un orario inferiore a 8 ore al giorno) o in caso di part-time verticale (si pensi a chi lavora solo il lunedì, mercoledì e venerdì ma per le 8 ore giornaliere).
Nel caso di un part-time misto con distribuzione dell’orario di lavoro ad esempio di 4 o 6 ore al giorno per 4 giorni settimanali su cinque, al lavoratore spettano un numero di giorni di ferie inferiore alle 22. O per meglio dire giorni giornata di ferie goduta sarà scalata in maniera diversa in base all’orario di lavoro part-time svolto. Coloro che lavorano 4 giorni su 5 (sempre a 4 o 6 ore giornaliere fisse), per ogni giorno di ferie si vedranno scalare 1,25 giorni di ferie, mentre coloro che lavorano 3 giorni su 5 (sempre a 4 o 6 ore giornaliere) si vedranno scalare 1,66 giorni di ferie.
Discorso diverso è per coloro che hanno una distribuzione dell’orario di lavoro part-time con durate giornaliere diverse. Si pensi a chi lavora 3 ore un giorno, 4 ore un giorno e 5 ore un terzo giorno a settimana. In questo caso il calcolo delle ferie viene effettuato in ore ed è pari a 170 diviso 100 per la percentuale del part-time. In questo modo si ottiene l’ammontare delle ferie spettanti in ore. In quel caso poi le ore di ferie scalate saranno pari a quelle spettanti per la giornata in cui viene richiesto il giorno di ferie.
Nel caso di part-time verticale con alcuni mesi lavorati full-time all’anno, il calcolo delle ferie maturate sarà pari a tanti dodicesimi per quanti sono i mesi lavorati.