Le ferie nel contratto CCNL Commercio sono concesse ai lavoratori dipendenti, con contratto a tempo indeterminato o determinato, con apprendistato, con contratto part-time o full-time, tenuto conto della settimana lavorativa che è considerata dal lunedì al sabato, escludendo domeniche e festivi.
I lavoratori del settore commercio hanno diritto a 26 giorni di ferie retribuite all’anno, ossia 2,167 giorni al mese.
Lavoratore: | Giorni di ferie annuali | Giorni di ferie maturate ogni mese |
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Operaio o impiegato nei primi due anni e dopo | 26 giorni | 2,16667 giorni di ferie |
Lavoratore: | Giorni di ferie annuali |
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Operaio o impiegato nei primi due anni e dopo | 26 giorni |
Lavoratore: | Giorni di ferie maturate ogni mese |
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Operaio o impiegato nei primi due anni e dopo | 2,16667 giorni di ferie |
I lavoratori hanno diritto durante le ferie alla normale retribuzione stabilita dal CCNL Commercio, in riferimento ai livelli di inquadramento.
Il contratto collettivo del settore commercio indica specificamente come deve essere calcolata la retribuzione delle ferie nel commercio, quali sono le voci da inserire in busta paga per il pagamento di ogni singola giornata di ferie goduta dal lavoratore.
Vediamo quindi tutto quel che c’è da sapere sulle ferie nel contratto commercio.
Normativa ferie contratto commercio e terziario
Il contratto per i dipendenti del settore commercio più utilizzato dalle aziende è il CCNL Commercio Confcommercio, CCNL per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi (Confcommercio).
Tale contratto collettivo è diviso in titoli. E al Titolo V tratta lo “Svolgimento del rapporto di lavoro”. Tra le voci disciplinate ci sono quelle relative alle ferie.
La normativa sulle ferie nel contratto commercio e terziario è prevista negli articoli da 159 a 165 del CCNL Commercio Confcommercio.
Calcolo ferie contratto commercio: 26 giorni spettanti
Vediamo prima di tutto il calcolo e computo delle ferie nel contratto commercio.
L’art. 159 indica in prima battuta il numero di giorni di ferie spettanti, ossia 26 giorni lavorativi all’anno:
“Il personale di cui al presente contratto ha diritto a un periodo di ferie annuali nella misura di ventisei giorni lavorativi, fermo restando che la settimana lavorativa – quale che sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale – è comunque considerata di sei giorni lavorativi dal lunedì al sabato agli effetti del computo delle ferie”.
Maturazione ferie contratto commercio (entro due anni ed oltre)
Con questa disposizione il CCNL rapporta la maturazione delle ferie in un mese e per tutto l’anno all’orario settimanale su sei giorni lavorativi.
Il dipendente del settore commercio ha quindi diritto a 26 giorni lavorativi di ferie all’anno, pari a 2,16667 giorni di ferie al mese.
A differenza dei permessi ROL, la maturazione delle ferie nel contratto commercio nei primi due anni di rapporto ed oltre i primi due anni, è sempre la stessa, quindi spettano sempre 26 giorni di ferie all'anno.
Lavoratore: | Giorni di ferie annuali | Giorni di ferie maturate ogni mese |
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Operaio o impiegato nei primi due anni | 26 giorni | 2,16667 giorni di ferie |
Operaio o impiegato dopo due anni | 26 giorni | 2,16667 giorni di ferie |
Lavoratore: | Giorni di ferie annuali |
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Operaio o impiegato nei primi due anni | 26 giorni |
Operaio o impiegato dopo due anni | 26 giorni |
Lavoratore: | Giorni di ferie maturate ogni mese |
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Operaio o impiegato nei primi due anni | 2,16667 giorni di ferie |
Operaio o impiegato dopo due anni | 2,16667 giorni di ferie |
Ferie: maturazione durante domenica e festività
L’art. 159 del contratto commercio poi stabilisce che “Dal computo del predetto periodo di ferie vanno escluse le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali cadenti nel periodo stesso, e pertanto il periodo di ferie sarà prolungato di tanti giorni quante sono le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali in esso comprese”.
Ciò vuol dire che devono essere computate le ferie considerando la settimana lavorativa decorrente dal lunedì al sabato e non vanno considerate le domeniche e le festività.
Domenica e festività nazionali ed infrasettimanali danno comunque diritto ad assenze retribuite ma che non sono computate nelle ferie e quindi il lavoratore che va in ferie per due settimane consecutive, compreso la domenica, si vedrà “scalate” le ferie dal lunedì al sabato di ogni settimana di ferie godute.
Ferie per cittadini non italiani
Il CCNL poi contiene una norma in favore dei cittadini stranieri: “Nel caso di lavoratore di cittadinanza non italiana che abbia necessità di godere di un periodo di ferie più lungo, al fine di utilizzarlo per un rimpatrio non definitivo, su sua richiesta e accordo del datore di lavoro, è possibile l'accumulo delle ferie nell'arco massimo di un biennio, nei limiti previsti dalla legge”.
Ferie contratto commercio (settimana corta)
Quante ferie spettano a chi lavora su 5 giorni?
Il CCNL Commercio Terziario Confcommercio all’art. 147 precisa che spettano 26 giorni di ferie “quale che sia la distribuzione dell’orario di lavoro settimanale” e quindi spettano 26 giorni di ferie anche in caso di settimana corta.
La settimana corta è un orario di lavoro distribuito su cinque giorni lavorativi settimanali, come ad esempio chi lavora dal lunedì al venerdì.
L’unica differenza rispetto ai lavoratori che lavorano per 6 giorni alla settimana, è nella modalità con le quali vengono scalate le ferie.
Se un lavoratore con orario di lavoro dal lunedì al venerdì, quindi settimana corta, usufruisce di due settimane di ferie, gli verranno detratte 12 (1,2 x 10) giornate di ferie dalle ferie maturate ed indicata in busta paga. Questo perché il suo orario di lavoro è distribuito su cinque giorni lavorativi a settimana e non su sei giorni.
Se il lavoratore usufruisce di 3 giornate di ferie, verranno conteggiate in busta paga 3,6 (ossia 1,2 x 3) giornate di ferie godute.
Se, invece, il lavoratore svolge l’attività su 3 giorni nella settimana (per esempio lunedì, mercoledì e venerdì, è il classico esempio), per ogni giorno di assenza, gli verranno conteggiate 2 giornate di ferie godute. O in alternativa, siccome nel caso in esempio il lavoratore svolge un part-time verticale con orario di lavoro a tempo pieno di tre giorni su 6 previsti, egli avrà diritto a 13 giorni di ferie all’anno. Se il datore di lavoro conteggia 13 giorni di ferie (e non 26 giorni di ferie in busta paga), allora per ogni giorno di ferie godute gli verrà conteggiato un giorno di ferie e non due.
Contratto commercio: chi decide le ferie
Quando il datore di lavoro può decidere le ferie?
Vediamo ora chi decide il godimento delle ferie secondo quanto previsto dalla legge e dal contratto commercio.
Va subito chiarito che il contratto collettivo non disciplina chi decide le ferie nel settore del CCNL commercio. Non viene indicato se a decidere le ferie è il datore di lavoro o il lavoratore. Ma a fornire alcune importanti indicazioni è la legge italiana e la Costituzione.
Le ferie, secondo l’art. 36 della Costituzione, sono un diritto garantito. Il lavoratore ha diritto alle ferie retribuite ogni anno e non può rinunciarvi perché esse hanno la finalità del recupero delle energie psico-fisiche del lavoratore.
Le ferie sono quindi un diritto irrinunciabile e quindi il datore di lavoro è obbligato a concederle. Ed il lavoratore dall’altro lato non può consentire la monetizzazione delle ferie. E tra l’altro il diritto alle ferie non si prescrive, quindi le ferie non godute non scadono. E’ nullo tra l’altro qualsiasi patto o clausola che limita il diritto alle ferie dei lavoratori.
Chiarito ciò, a decidere le ferie sono il lavoratore e il datore di lavoro di comune accordo. La legge, all’art. 2109 del codice civile ribadisce che il lavoratore ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite, possibilmente continuativo, nel tempo che l’imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell’impresa e del prestatore di lavoro. Non solo, l’imprenditore deve preventivamente comunicare al prestatore di lavoro il periodo stabilito per il godimento delle ferie.
Ed il D. Lgs. n. 66 del 2003, che disciplina l’orario di lavoro, stabilisce inoltre che “Ogni lavoratore ha diritto:
- ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore alle quattro settimane;
- Salvo quanto previsto nel contratto collettivo di riferimento per ogni azienda e lavoratore, che può derogare, il periodo di ferie va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell’anno di maturazione;
- Le restanti due settimane vanno godute nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione”.
Sono questi parametri di legge che obbligano il datore di lavoro a concedere le ferie ai lavoratori, quanto meno due settimane consecutive all’anno in caso di richiesta del lavoratore. Ovviamente la concessione delle ferie deve tener conto anche dell’esigenze del datore di lavoro in termini di organizzazione dell’attività produttiva.
Ferie part-time contratto commercio
I lavoratori part-time del settore commercio, ai quali si applica il CCNL Commercio Confcommercio, CCNL per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi (Confcommercio), in termini di ferie hanno gli stessi diritti dei lavoratori a tempo pieno nel settore commercio.
Ai lavoratori con contratto part-time nel commercio spettano 26 giorni di ferie all’anno.
Anche per loro vale la regola della settimana lavorativa che viene considerata di sei giorni lavorativi dal lunedì al sabato agli effetti del computo delle ferie, quindi escluse domeniche e festivi.
I lavoratori che hanno un contratto a tempo parziale, avendo un orario di lavoro ridotto, hanno diritto in alcuni casi a meno di 26 giornate di ferie retribuite oppure meno ore di ferie retribuite.
In caso di part-time orizzontale (es. 24 ore settimanali, 4 ore al giorno per 6 giorni), avranno diritto sempre a 26 giornate di ferie all’anno. Ma il numero di ore di ferie retribuite sarà proporzionale all’orario di lavoro ridotto.
In caso di part-time verticale (es. 24 ore settimanali, 8 ore al giorno il lunedì, mercoledì e venerdì con una distribuzione dell’orario settimanale su sei giorni lavorativi) avranno diritto a 26 giornate di ferie diviso sei per tre giorni, ossia 13 giorni di ferie all’anno.
In caso di part-time misto (es. 24 settimanali, 8 ore il lunedì e mercoledì, 4 ore il giovedì e venerdì), il calcolo delle ferie godute va effettuato in ore tenendo conto del divisore orario (es. nel caso di 40 ore settimanali è 168) e va parametrato ai ridotti giorni di lavoro e all’orario di lavoro ridotto. Per questa tipologia di part-time è consigliabile retribuire le ferie in ore.
Facciamo ora un esempio tra ferie nel contratto commercio con 40 ore settimanali (full-time) e ferie nel contratto commercio con 20 ore settimanali (part-time).
Se il calcolo delle ferie con il contratto commercio è per un lavoratore che lavora su 5 giorni lavorativi alla settimana, abbiamo il caso della settimana corta, quindi al lavoratore vengono scalate 1,2 giornate di ferie per ogni giorno di ferie goduto.
Nel caso del contratto full-time, quindi di 8 ore giornaliere (su 5 giorni lavorativi settimanali), il lavoratore che lavora su 5 giorni lavorativi, che gode di due settimane di ferie consecutive avrà un numero di ore retribuite pari a 80 ore di ferie (due settimane piene di 40 ore settimanali), mentre i giorni di ferie scalati saranno 12 e non 10 (1,2 x 10 gg lavorativi di assenza).
Nel caso del contratto part-time, quindi di 4 ore giornaliere (su 5 giorni lavorativi settimanali), il lavoratore che lavora su 5 giorni lavorativi, che gode di due settimane di ferie consecutive, avrà un numero di ore retribuite pari a 40 ore di ferie (due settimane piene di part-time a 20 ore settimanali), mentre i giorni di ferie scalati saranno comunque 12 e non 1o (1,2 gg x 10 gg lavorativi di assenza).
Se gli stessi lavoratori avessero avuto una distribuzione dell'orario di lavoro su sei giorni settimanali, avrebbero comunque percepito rispettivamente 80 e 40 ore retribuite (ossia le ore di lavoro settimanale per due settimane, aldilà che esse siano distribuite su 6 giorni di lavoro e non su cinque giorni) ed avrebbero comunque visto scalarsi 12 giorni di ferie, perché nelle due settimane di ferie le giornate lavorative sono 12 (ossia sei giorni settimanali per due settimane).
Ferie apprendista contratto commercio
L'art. 52 del CCNL Commercio stabilisce che "L'apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento normativo previsto dalla disciplina contrattuale nazionale del Terziario per i lavoratori appartenenti alla qualifica per la quale egli è stato assunto".
I livelli di inquadramento professionale e il conseguente trattamento economico per gli apprendisti sono i seguenti:
- 2 livelli inferiori a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l'apprendistato per la prima metà del periodo di apprendistato;
- 1 livello inferiore a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l'apprendistato per la seconda metà del periodo di apprendistato.
- Alla fine dell'apprendistato il livello di inquadramento sarà quello corrispondente alla qualifica eventualmente conseguita.
I lavoratori con contratto di apprendistato hanno diritto quindi a 26 giorni di ferie retribuite e 2,1667 giorni di ferie al mese. Ed in caso di apprendistato part-time, valgono le regole sopra esposte per i lavoratori part-time.
Stipendio spettante durante le ferie
Durante le ferie il lavoratore ha diritto alla normale retribuzione percepita in maniera fissa e continuativa nel tempo. Le ferie, come la malattia, l’infortunio, ecc. sono assenze retribuite tutelate dalla legge e quindi anche dal contratto collettivo.
Il CCNL del Commercio disciplina la normativa retribuzione ferie all’art. 161 stabilendo che “Durante il periodo di ferie decorre a favore del lavoratore la retribuzione di fatto, di cui all'art. 208”.
L’art. 208 rimanda all’art. 206 per indicare quali voci dello stipendio spettano durante le ferie: “La retribuzione di fatto è costituita dalle voci di cui al precedente art. 206 nonché da tutti gli altri elementi retributivi aventi carattere continuativo ad esclusione dei rimborsi di spese, dei compensi per lavoro straordinario, delle gratificazioni straordinarie o una tantum, e di ogni elemento espressamente escluso dalle parti dal calcolo di singoli istituti contrattuali ovvero esclusi dall'imponibile contributivo a norma di legge”.
L’art. 206 stabilisce il trattamento economico del lavoratore nel settore commercio, indicando la normale retribuzione che spetta al lavoratore, anche durante le ferie:
“La normale retribuzione del lavoratore è costituita dalle seguenti voci:
a) paga base nazionale conglobata;
b) indennità di contingenza;
c) terzi elementi nazionali o provinciali ove esistenti;
d) eventuali scatti di anzianità per gli aventi diritto ai sensi del precedente art.192;
e) altri elementi derivanti dalla contrattazione collettiva.
L'indennità di cui alla lettera b) è determinata in sede nazionale con appositi accordi.
L'importo giornaliero dell'indennità di contingenza si ottiene dividendo per 26 l'importo mensile.
Dalla lettura degli articoli del CCNL al lavoratore del settore commercio, anche con contratto part-time, con contratto di apprendistato o contratto a termine, spettano durante le ferie, tutti gli elementi fissi della retribuzione di cui all’elenco sopra (paga base, indennità di contingenza, scatti di anzianità ecc.), mentre nelle ferie sono da escludersi tutti quei compensi che non sono fissi e continuativi come il lavoro straordinario, notturno, festivo, i rimborsi spese, ecc.
Quando si parla di normale retribuzione si fa riferimento agli elementi fissi e continuativi della retribuzione che sono indicati nella parte alta del cedolino paga, laddove il lavoratore troverà l’indicazione della paga base, dell’indennità di contingenza, degli eventuali scatti di anzianità, ecc. Tali valori esprimono la normale retribuzione mensile, mentre per il calcolo della retribuzione per le ferie godute occorre individuare la retribuzione giornaliera.
Ferie impiegati contratto commercio
Per coloro che hanno una retribuzione mensilizzata (impiegati), infatti le ferie sono retribuite secondo la quota giornaliera di cui all’art. 210 del CCNL Commercio. E pertanto, le giornate di ferie godute sono retribuite secondo la normale retribuzione ma calcolata a giornata.
La normale retribuzione spettante durante le ferie, indicata dall’art. 206 di cui sopra, va infatti divisa per il divisore convenzionale 26. Si ottiene così la quota giornaliera della retribuzione, ossia la retribuzione giornaliera spettante agli impiegati per ogni giornata di ferie goduta dal lunedì al sabato.
Si ricorda che le festività (es. ferragosto) e le domeniche non sono da computarsi come giorni di ferie, in quanto il CCNL prevede espressamente che il computo delle ferie tiene conto di una distribuzione dell’orario di lavoro settimanale dal lunedì al sabato.
Ferie operai contratto commercio
I lavoratori retribuiti ad ore, quali sono gli operai, hanno un diverso calcolo della retribuzione. La normale retribuzione indicata nell’art. 206 del CCNL (paga base, contingenza, scatti di anzianità, eventuale superminimo, ecc.) infatti viene espressa nella busta paga degli operai del settore commercio in quote orarie.
La quota oraria della retribuzione spettante agli operai del settore commercio viene ottenuta dividendo il totale della normale retribuzione per il coefficiente previsto dall’art. 211 del CCNL che disciplina appunto la quota oraria della retribuzione: “La quota oraria della retribuzione, sia normale che di fatto, si ottiene dividendo l'importo mensile per i seguenti divisori convenzionali:
a) 168, per il personale la cui durata normale di lavoro è di 40 ore settimanali;
b) 182, per il personale la cui durata normale di lavoro è di 42 ore settimanali;
c) 195, per il personale la cui durata normale di lavoro è di 45 ore settimanali”.
Quindi per calcolare la retribuzione spettante agli operai per ogni ora di ferie goduta va considerata la normale retribuzione diviso il divisore di cui sopra.
Esempio. Un operaio del settore commercio che lavora 40 ore settimanali, riceverà per un giorno di ferie (si pensi a chi lavora 40 ore settimanali distribuite su 6 giorni lavorativi), una retribuzione pari alla normale retribuzione (paga base + indennità di contingenza), diviso 168 per 6 ore e 40 minuti (ossia 6,667).
Ferie non godute nel contratto commercio: cosa fare
Sicuramente ci sono dei casi in cui il datore di lavoro concede al lavoratore un numero di settimane di ferie inferiore alle due settimane consecutive all’anno (che è un minimo previsto dalla legge, fermo restando il diritto alla totalità delle giornate di ferie secondo il CCNL) o comunque un numero di giorni di ferie all’anno inferiori alle 26 giornate di ferie annuali spettanti ad ogni lavoratore al quale si applica il CCNL Commercio Confcommercio.
In questi casi la migliore cosa da fare è controllare minuziosamente le ferie indicate nella busta paga, tentare di accordarsi con il datore di lavoro per un pieno godimento delle ferie spettanti secondo CCNL.
Nel caso in cui il datore di lavoro non conceda tutte le ferie spettanti (26 giorni all’anno), il lavoratore deve sapere che le ferie non scadono ma spettano fino al termine del rapporto di lavoro. Alla conclusione del rapporto di lavoro il lavoratore può rivendicare il pagamento dell’indennità sostitutiva delle ferie non godute, che ha natura risarcitoria, anche ricalcolando eventualmente le ferie indicate in busta paga.
Calcolo indennità sostitutiva delle ferie nel contratto commercio
L’art. 162 del CCNL Commercio disciplina la “Normativa per cessazione rapporto” sempre in riferimento alle ferie: “In caso di licenziamento o di dimissioni, spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi del periodo di ferie al quale ha diritto, quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato per l'anno di competenza”.
Il contratto commercio indica quindi una norma generale di calcolo delle ferie residue non godute nel corso dell’anno in cui cessa il rapporto di lavoro. Al lavoratore andranno conteggiate le ferie in base ai dodicesimi.
Se il rapporto di lavoro è iniziato o finito durante il mese, andrà verificato se spetta o meno un dodicesimo di ferie. In tal caso occorre far riferimento all’art. 204 del CCNL che disciplina il “Computo anzianità frazione annua” stabilendo che “Ad eccezione degli effetti derivanti dalla normativa sugli scatti di anzianità, le frazioni di anno saranno computate, a tutti gli effetti contrattuali, per dodicesimi, computandosi come mese intero le frazioni di mese superiori o uguali a 15 giorni. Per mesi si intendono quelli del calendario civile (gennaio, febbraio, marzo, ecc.).
In altre parole se il rapporto di lavoro finisce ad esempio il 10 settembre, non spetterà il dodicesimo di riferimento al mese di settembre. Se invece il rapporto di lavoro finisce il 18 settembre, spetterà un dodicesimo delle ferie, quindi esattamente 26 diviso 12, ossia 2,16666 giorni di ferie.
Richiamo lavoratore in ferie
Ritornando ai rapporti tra lavoratore e datore di lavoro in termini di ferie, il CCNL disciplina anche lo specifico caso in cui il lavoratore viene richiamato in anticipo dalle ferie.
L’art. 163 del CCNL Commercio denominato "Richiamo lavoratore in ferie" stabilisce che “Per ragioni di servizio il datore di lavoro potrà chiamare il lavoratore prima del termine del periodo di ferie, fermi restando il diritto del lavoratore a completare detto periodo in epoca successiva e il diritto al rimborso delle spese sostenute sia per l'anticipato rientro, sia per tornare eventualmente al luogo dal quale il dipendente sia stato richiamato”.
L’art. 164 del CCNL Commercio denominato "Irrinunciabilità" invece stabilisce che “Le ferie sono irrinunciabili e pertanto nessuna indennità è dovuta al lavoratore che spontaneamente si presenti in servizio durante il turno di ferie assegnatogli”.
Ferie lavoratori a provvigione nel commercio
Continua il CCNL, sempre all’art. 161, con riferimento ai lavoratori retribuiti a provvigione: “Al lavoratore retribuito in tutto o in parte a provvigione il datore di lavoro corrisponderà, durante il periodo di ferie, una quota pari alla media delle provvigioni percepite dagli altri colleghi del negozio o del reparto.
Nelle aziende con un solo dipendente o quando tutto il personale sia in ferie spetterà al singolo dipendente, durante il periodo di ferie, la media mensile delle provvigioni dallo stesso percepita negli ultimi 12 mesi o nel minor periodo di servizio prestato.
Se il dipendente retribuito a provvigione è in ferie e viene sostituito da altro dipendente estraneo al reparto, il lavoratore in ferie avrà diritto ad una quota di provvigioni, a carico del datore di lavoro, pari a quella spettante al suo sostituto”.