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7 Agosto 2024
9:00

Chi decide le ferie è il datore di lavoro, ma il lavoratore ha diversi diritti

Le ferie vanno fruite per le prime due settimane nell’anno di maturazione e per le seconde due settimane entro 18 mesi. Il datore di lavoro, sentito il lavoratore, decide il periodo di ferie. Il lavoratore ha diritto a godere di due settimane consecutive nell'anno di maturazione. Vediamo nel dettaglio.

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Chi decide le ferie è il datore di lavoro, ma il lavoratore ha diversi diritti
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Fruizione delle ferie decide il datore di lavoro, ma il lavoratore ha dei diritti

Il periodo di fruizione delle ferie è deciso dal datore di lavoro per esigenze produttive aziendali, ma il lavoratore ha diritto a richiedere il godimento di due settimane consecutive di ferie nell'anno di maturazione.

Il lavoratore ha diritto a fruire delle ferie retribuite, stabilite nella loro misura dal contratto collettivo, tenuto conto delle indicazioni dell’art. 10 del D. Lgs. 66/2003.

Le modalità di godimento delle ferie maturate pongono il datore di lavoro ed il lavoratore di fronte alla decisione di come e quando collocare il periodo di ferie.

Soprattutto è necessario stabilire chi decide il periodo di ferie e quando farle, quali sono i poteri e gli obblighi del datore di lavoro e del lavoratore. E quali sono i casi in cui la fruizione delle ferie si sospende, come ad esempio per la malattia.

Chi decide le ferie è il datore di lavoro

Il datore di lavoro ha il potere di assegnazione delle ferie.

Questo potere viene attribuito dall'articolo 2109 del codice civile che stabilisce che il prestatore di lavoro "ha anche diritto, dopo un anno d'ininterrotto servizio, ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l'imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del prestatore di lavoro".

Quindi stabilire il periodo annuale di ferie rientra nel generale potere organizzativo e direttivo dell'impresa con la facoltà anche di modificarlo escludendo quindi sia l’obbligo di un accordo tra lavoratore e datore di lavoro, sia, a maggior ragione, l’evenienza di un potere di determinazione del periodo delle ferie da parte del solo lavoratore, senza il consenso esplicito o tacito del datore di lavoro.

Al datore di lavoro compete di stabilire il periodo di fruizione delle ferie da parte dei lavoratori e le relative modalità.

Dovrà essere fatta una valutazione tra le esigenze dell’impresa e gli interessi dei lavoratori.

La scelta del periodo feriale, insomma, richiede il buon senso di un accordo tra le parti.

Ma chi decide in ogni caso è il datore di lavoro.

Il datore di lavoro non è tenuto a negoziare il periodo di ferie con il lavoratore, al quale spetta solo l’indicazione, anche facoltativa, del periodo entro il quale vuole fruire delle ferie.

Spesso però i contratti collettivi prevedono un esame congiunto con i rappresentanti sindacali per concordare un piano di ferie.

E’ soprattutto nella contrattazione collettiva di categoria che si stabilisce, oltre al possibile aumento delle ferie oltre le 4 settimane del Decreto legislativo, anche le indicazioni sulle modalità di fruizione, sull’eventuale piano di ferie collettivo e sulle consultazioni tra datori di lavoro e lavoratori per stabilire il piano di ferie. La consultazione può essere sia collettiva che con ogni singolo lavoratore.

Variazione del periodo di ferie. L’azienda per ragioni di carattere oggettivo può far prevalere le esigenze aziendali e, pur avendo l’onere di comunicazione con congruo anticipo, può anche variare il periodo di godimento delle ferie del lavoratore già stabilito, sempre per esigenze aziendali.

Piano ferie: il lavoratore ha diritto due settimane consecutive

Il datore di lavoro deve però rigorosamente rispettare gli obblighi indicati dall’art. 10 del D. Lgs. 66/2003, che sostanzialmente distinguono le quattro settimanale di ferie annuali maturate in tre periodi diversi:

  • Primo periodo di 2 settimane che sono da fruire in modo ininterrotto nel corso dell’anno di maturazione e su richiesta del lavoratore devono essere consecutive (es. normalmente nel mese di agosto);
  • Un secondo periodo di 2 settimane, da fruirsi anche in modo frazionato ma entro i 18 mesi dal termine dell’anno di maturazione (31 dicembre). La contrattazione collettiva può però aumentare i mesi di differimento portandoli a più di 18 mesi;
  • Un terzo periodo è quello relativo alle eventuali altre ferie, oltre quelle minime di quattro settimane, attribuite dai contratti collettivi. Le ferie possono essere frazionate e godute entro un termine stabilito dallo stesso CCNL oppure monetizzate.

Il codice civile all’art. 2109 richiede inoltre che il periodo annuale di ferie retribuito sia “possibilmente continuativo”, quindi pone un limite al datore di lavoro nella scelta del periodo di ferie dei propri lavoratori e tutela il vero scopo del periodo di riposo, vale a dire l’effettivo recupero delle energie psicofisiche del lavoratore.

Ferie dilazionate. La circolare del Ministero del lavoro n. 8/2005 ha precisato che non è possibile fruire delle ferie in modo ulteriormente dilazionato rispetto a quanto appena descritto.

Ferie collettive, la chiusura aziendale per ferie

Si tratta del caso in cui il datore di lavoro manda in ferie tutti i lavoratori o parte di essi, quindi c’è una parziale o totale chiusura della produzione. Normalmente tale periodo viene stabilito d’intesa con le RSU. Nel caso di lavoratori neoassunti o di lavoratori che non hanno un ammontare di ferie maturate sufficiente a coprire l’intero periodo di chiusura aziendale per ferie, il datore di lavoro è tenuto al pagamento della retribuzione per i soli giorni maturati. Resta possibile retribuire al lavoratore anche i giorni eccedenti quelli di maturazione delle ferie, con imputazione come anticipazione sulle ferie che il lavoratore maturerà nei mesi successivi di lavoro prestato presso l’azienda.

Il periodo di quattro settimanale equivale a 28 giorni di calendario, nel caso di fruizione consecutiva delle ferie, lo stabilisce la circolare n. 8/2005 del Ministero del Lavoro.

I contratti collettivi per ogni categoria stabiliscono la misura delle ferie, che spesso è differenziata per classi di lavoratori, in funzione del livello di inquadramento e dell’anzianità.

In ogni caso il  numero delle ferie stabilite dal CCNL non può essere inferiore alle 4 settimane previste dalla legge. Per i minori che non hanno compiuto 16 anni invece le ferie minime sono di almeno 30 giorni.

Ferie  non godute nei 18 mesi ed i contributi Inps. Le due settimane di ferie residue da concedere entro i 18 mesi dal termine dell’anno di maturazione, previsto dal Decreto Legislativo, concedono la possibilità ai datori di lavoro di far fruire ai lavoratori le ferie entro il 30 giugno del secondo anno successivo. Ma il limite posto dalla legge è anche il limite oltre il quale scatta l’obbligo contributivo verso l’Inps. Infatti, ad esempio le ferie residue del 2009 vanno godute entro il 30 giugno del 2011 e sulle ferie che residuano il datore di lavoro deve versare i contributi all’Inps entro il 22 agosto del 2011. Vediamo l’approfondimento sulla fruizione delle ferie entro il 30 giugno.

Periodo di ferie e malattia. La malattia che sopraggiunge durante il periodo di ferie ne interrompe il decorso della fruizione. Ma la condizione per poter considerare interrotto il periodo di ferie è che la malattia interrompa il reintegro psico-fisico del lavoratore nel periodo destinato al riposo. Il lavoratore è tenuto a comunicare la sopraggiunta malattia al datore di lavoro e consentire la normale visita fiscale.

Anche la malattia del bambino fino agli 8 anni di età dello stesso, se accertata da un medico specialistico e tempestivamente comunicata, sospende il decorso delle ferie.

Malattia, ferie e periodo di comporto. Al contrario della sospensione delle ferie per malattia, il lavoratore che è a rischio di superamento del periodo di comporto e che chiede al datore di lavoro di imputare a ferie una assenza in realtà per malattia, deve essere preso in debita considerazione da parte del datore di lavoro per il suo interesse alla conservazione del posto, con l’interruzione del periodo di comporto.

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Antonio Barbato
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Mi occupo di consulenza del lavoro e giornalismo giuslavoristico, previdenziale e fiscale. Iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli e fondatore di uno studio professionale specializzato nel mondo del web e dell’editoria. Sono tra i soci fondatori e Vice Presidente dell’Associazione giovani Consulenti del Lavoro di Napoli. Tra i primissimi redattori di Fanpage.it, ho ricoperto, sin dalla fondazione del giornale, il ruolo di Responsabile dell’area Lavoro (Job), dal 2011 al 2022. Autore di numerose guide esplicative, dal 2023 ricopro il ruolo di Direttore editoriale di Lexplain, verticale del gruppo Ciaopeople dedicato al mondo della legislazione, del fisco, dell'economia e della finanza.
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