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20 Settembre 2024
17:00

Ferie CCNL Tessile Abbigliamento Moda Industria: da 4 a 5 settimane all’anno

Le ferie nel CCNL Tessile Abbigliamento Moda e Industria sono pari a 4 settimane per gli operai e per gli intermedi e impiegati con anzianità aziendale fino a 12 mesi. Salgono a 4 settimane e 1 giorno lavorativo per gli intermedi e impiegati con anzianità aziendale da 12 a 20 anni, per poi salire a cinque settimane per gli intermedi e impiegati con anzianità aziendale superiore a 20 anni. Per gli operai per qualsiasi anzianità le ferie restano sempre di 4 settimane.

Ferie CCNL Tessile Abbigliamento Moda Industria: da 4 a 5 settimane all’anno
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Ferie CCNL Tessile Abbigliamento Moda Industria

Le ferie nel CCNL Tessile Abbigliamento Moda e Industria sono pari a 4 settimane per gli operai e per gli intermedi e impiegati con anzianità aziendale fino a 12 mesi. Salgono a 4 settimane e 1 giorno lavorativo per gli intermedi e impiegati con anzianità aziendale da 12 a 20 anni, per poi salire a cinque settimane per gli intermedi e impiegati con anzianità aziendale superiore a 20 anni. Per gli operai per qualsiasi anzianità le ferie restano sempre di 4 settimane.

Ecco la tabella riepilogativa delle ferie spettanti ad operai, impiegati e intermedi nel settore del contratto Tessile Abbigliamento Moda Industria:

Qualifica Ferie maturate in un anno
Operai con qualsiasi anzianità 4 settimane
Impiegati con anzianità da 1 a 10 anni 4 settimane
Impiegati con anzianità da 10 a 18 anni 4 settimane e 1 giorno lavorativo
Impiegati con anzianità oltre 18 anni 5 settimane
Intermedi con anzianità da 1 a 12 anni 4 settimane
Intermedi con anzianità tra 12 e 20 anni 4 settimane e 1 giorno lavorativo
Intermedi Impiegati con anzianità oltre 20 anni 5 settimane

Una dichiarazione a verbale riconosce che l'attuale disciplina contrattuale delle ferie, che prevede trattamenti differenziati tra operai, qualifiche speciali o intermedie e impiegati, in particolare in riferimento al numero di giorni di riposo annuali spettanti a ciascun lavoratore in relazione all'anzianità di servizio aziendale, risponde a caratteristiche degli inquadramenti ed a esigenze ormai non più presenti nell'attuale organizzazione delle imprese del settore. Quindi le parti stipulanti intendono modificare questa disciplina.

Ma vediamo come funzionano le ferie nel CCNL Tessile, Abbigliamento, Moda Industria per operai, intermedi e impiegati.

Sommario

Ferie Operai

La Sezione Seconda – Costituzione, svolgimento e risoluzione del rapporto di lavoro – Capitolo II – Disposizioni per gli Operai, all'articolo 92 prevede le ferie degli operai del settore e nel contratto Tessile, Abbigliamento, Moda Industria.

Ferie operai: quanti giorni spettano al mese e all'anno

L'articolo 92 – Ferie del CCNL Tessile, Abbigliamento, Moda Industria stabilisce che "Nel corso di ogni anno feriale il lavoratore ha diritto a un periodo di riposo di 4 settimane con decorrenza della retribuzione corrispondente all'orario settimanale contrattuale".

Retribuzione ferie degli operai

L'art. 92 del CCNL Tessile, Abbigliamento, Moda Industria, in termini di retribuzione spettante agli operai per le ferie godute stabilisce che:

"Per la determinazione della retribuzione si fa riferimento all'art. 44 del presente Contratto.

Gli elementi del punto 2.2 si prendono in considerazione se corrisposti mensilmente e, comunque, fatte salve le diverse pattuizioni aziendali.

Per gli operai cottimisti si farà riferimento al guadagno del mese in corso se vi è stata prestazione lavorativa di almeno 10 giorni; diversamente si farà riferimento al guadagno delle ultime quattro settimane o due quindicine".

L'articolo 44 richiamato stabilisce il "Trattamento economico contrattuale" e la "Definizione ed elementi della retribuzione contrattuale".

Secondo l'articolo 44 il trattamento economico contrattuale è costituito dal Trattamento Economico Minimo (T.E.M.) e dal Trattamento Economico Complessivo (T.E.C.).

Il T.E.M. è composto dall'Elemento Retributivo Nazionale definito nell'art. 44, lett. B e determinato per ogni livello dell'inquadramento contrattuale nelle tabelle riportate nel Cap. VI del presente C.C.N.L., dagli aumenti periodici di anzianità (Art. 46), dall'indennità sostitutiva di mensa (Art. 64) e dall'indennità di funzione per i quadri (Art. 118).

Il T.E.C. è costituito da dal TEM di cui sopra a cui si aggiungono l'Elemento di Garanzia Retributiva E.G.R., dalla previdenza complementare, dall'assistenza sanitaria integrativa, dalle maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festive, nonché da tutte le indennità, maggiorazioni e trattamenti economici, ulteriori o integrativi rispetto a quelli di legge, espressamente previsti nel presente Contratto nazionale.

Ma come si calcolano le ferie?

Con le retribuzione fisse e continuative spettanti nel cedolino paga.

Si prende in considerazione il T.E.M., mentre il richiamato punto 2.2., ossia quegli elementi retributivi che vengono considerati nel calcolo delle ferie solo se erogati mensilmente, riguarda gli elementi aggiuntivi della retribuzione stabiliti a livello aziendale.

Si tratta dei seguenti elementi:

  • gli importi corrisposti a titolo individuale e/o collettivo (aumenti di merito, indennità di mansione, aumenti per determinate prestazioni o occasioni, ecc.);
  • gli incentivi (cottimi) ed il mancato cottimo (con cottimo);
  • i premi annui o ad altra periodicità comunque denominati;
  • le provvigioni e partecipazioni agli utili ed ai prodotti.

L'elencazione sopra riportata è da intendersi a titolo esemplificativo.

Ebbene, se questi elementi sono riconosciuti ogni mese, rientrano nel calcolo delle ferie, quindi della retribuzione oraria e giornaliera per ogni ora o giorno di ferie spettante ai lavoratori.

Chi decide le ferie degli operai

L'art. 92 del CCNL Tessile, Abbigliamento, Moda Industria stabilisce che "Tre settimane saranno normalmente consecutive, mentre la quarta settimana verrà goduta in separato periodo.

In caso di particolari esigenze organizzative e/o tecnico-produttive, l'Azienda potrà programmare un periodo di ferie consecutive di due settimane.

In tal caso, l'azienda dovrà procedere ad un esame congiunto con la RSU del programma di ferie e delle modalità applicative entro il mese di aprile, prevedendo comunque la possibilità per ogni dipendente interessato di godere di un ulteriore periodo continuativo di ferie della durata di una settimana, da concordare anche individualmente nei mesi da giugno a settembre.

La quarta settimana potrà essere goduta collettivamente in periodo da concordare tra direzione aziendale e Rappresentanza Sindacale Unitaria o individualmente con accordo tra le parti interessate.

L'epoca di godimento delle ferie continuative di cui ai commi 3 e 4 sarà in via normale stabilita, compatibilmente con le esigenze di lavoro, fra giugno e settembre, o contemporaneamente per l'intero stabilimento o per reparti o per scaglioni o individualmente, e comunicata con adeguato preavviso. L'epoca delle ferie verrà fissata dalla direzione previo esame, ai sensi del vigente accordo interconfederale, con la Rappresentanza sindacale unitaria o il delegato di impresa.

Nei casi di alto utilizzo delle capacità produttive, direzione e R.S.U. potranno concordare particolari modalità di scaglionamento delle ferie nell'arco dell'anno".

Il contratto collettivo, quindi, dà una serie di indicazioni su come il datore di lavoro deve collocare le ferie degli operai, ma a decidere le ferie è sempre il datore di lavoro, ma tenendo conto di quanto previsto dal contratto collettivo, quindi ad esempio al lavoratore spettano, su sua richiesta, dalle 2 alle 3 settimane consecutive tra giugno e settembre.

Una Dichiarazione a verbale n. 1 stabilisce però che "In caso di rapporto di lavoro con lavoratori con anzianità superiore ai tre anni che operano in luoghi lontani dalla residenza delle loro famiglie, le aziende favoriranno il godimento consecutivo di quattro settimane di ferie, se maturate o maturabili nel corso dell'anno, da fruire in coincidenza con il periodo di fermata collettiva".

Festività durante le ferie degli operai

L'art. 92 del CCNL Tessile, Abbigliamento, Moda Industria stabilisce che "Per le festività elencate nella prima parte dell'art. 91 del presente Contratto cadenti nel corso delle ferie, verrà corrisposto il trattamento economico relativo alle festività stesse senza prolungamento del periodo di riposo.

Ogni periodo settimanale, in presenza di un orario di lavoro distribuito su 5 giorni, in caso di godimento frazionato equivarrà a 5 giorni lavorativi".

Sostanzialmente la festività viene retribuita come festività e quindi le ferie si prolungano. E' il classico esempio della festività di Ferragosto del 15 agosto, che deve essere retribuita come festività e non come ferie.

Maturazione ferie operai

L'art. 92 del CCNL Tessile, Abbigliamento, Moda Industria stabilisce che "Il diritto alle ferie intere si intende maturato quando sia decorso un anno dalla data di precedente maturazione. In caso di anticipo della concessione delle ferie, l'anzianità agli effetti della decorrenza del nuovo periodo feriale, decorrerà ugualmente dalla data di maturazione.

All'operaio che non abbia maturato il diritto alle ferie intere spetterà 1/12 delle ferie per ogni mese o frazione di mese non inferiore a due settimane.

Agli effetti della maturazione delle ferie verranno computate le sospensioni della prestazione del lavoro dovute a malattia, infortunio – nell'ambito dei previsti periodi di conservazione del posto -, congedo matrimoniale, permessi retribuiti e le assenze giustificate, nonché i periodi di assenza per gravidanza e puerperio, in applicazione delle specifiche disposizioni di legge".

Divieto di monetizzazione ferie degli operai

L'art. 92 del CCNL Tessile, Abbigliamento, Moda Industria stabilisce che "Il periodo minimo di ferie di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro".

Ferie Intermedi

La Sezione Seconda – Costituzione, svolgimento e risoluzione del rapporto di lavoro – Capitolo III – Disposizioni per le qualifiche speciali o intermedie all'articolo 99 stabilisce le "Ferie" degli intermedi.

Ferie intermedi: quanti giorni spettano al mese e all'anno

L'articolo 99 del CCNL Tessile, Abbigliamento, Moda Industria stabilisce che ""Nel corso di ogni anno feriale l'intermedio ha diritto a un periodo di riposo, con decorrenza della retribuzione, pari a:

  • 4 settimane per anzianità da 1 a 12 anni;
  • 4 settimane più 1 giorno lavorativo per anzianità da oltre 12 fino a 20 anni;
  • 5 settimane per anzianità oltre 20 anni".

Retribuzione ferie degli intermedi

L'articolo 99 del CCNL Tessile, Abbigliamento, Moda Industria stabilisce che "Per la determinazione della retribuzione si fa riferimento all'art. 44 del presente Contratto.

Gli elementi del punto 2.2 si prendono in considerazione se corrisposti mensilmente e, comunque, fatte salve le diverse pattuizioni aziendali".

Si tratta della stessa normativa degli operai.

L'articolo 44 richiamato stabilisce il "Trattamento economico contrattuale" e la "Definizione ed elementi della retribuzione contrattuale".

Secondo l'articolo 44 il trattamento economico contrattuale è costituito dal Trattamento Economico Minimo (T.E.M.) e dal Trattamento Economico Complessivo (T.E.C.).

Il T.E.M. è composto dall'Elemento Retributivo Nazionale definito nell'art. 44, lett. B e determinato per ogni livello dell'inquadramento contrattuale nelle tabelle riportate nel Cap. VI del presente C.C.N.L., dagli aumenti periodici di anzianità (Art. 46), dall'indennità sostitutiva di mensa (Art. 64) e dall'indennità di funzione per i quadri (Art. 118).

Il T.E.C. è costituito da dal TEM di cui sopra a cui si aggiungono l'Elemento di Garanzia Retributiva E.G.R., dalla previdenza complementare, dall'assistenza sanitaria integrativa, dalle maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festive, nonché da tutte le indennità, maggiorazioni e trattamenti economici, ulteriori o integrativi rispetto a quelli di legge, espressamente previsti nel presente Contratto nazionale.

Ma come si calcolano le ferie degli intermedi (così come per gli operai)?

Con le retribuzione fisse e continuative spettanti nel cedolino paga.

Si prende in considerazione il T.E.M., mentre il richiamato punto 2.2., ossia quegli elementi retributivi che vengono considerati nel calcolo delle ferie solo se erogati mensilmente, riguarda gli elementi aggiuntivi della retribuzione stabiliti a livello aziendale.

Si tratta dei seguenti elementi:

  • gli importi corrisposti a titolo individuale e/o collettivo (aumenti di merito, indennità di mansione, aumenti per determinate prestazioni o occasioni, ecc.);
  • gli incentivi (cottimi) ed il mancato cottimo (con cottimo);
  • i premi annui o ad altra periodicità comunque denominati;
  • le provvigioni e partecipazioni agli utili ed ai prodotti.

L'elencazione sopra riportata è da intendersi a titolo esemplificativo.

Ebbene, se questi elementi sono riconosciuti ogni mese, rientrano nel calcolo delle ferie, quindi della retribuzione oraria e giornaliera per ogni ora o giorno di ferie spettante ai lavoratori.

Chi decide le ferie degli intermedi

L'art. 99 del CCNL Tessile, Abbigliamento, Moda Industria stabilisce che "Tre settimane saranno normalmente consecutive, mentre la quarta settimana verrà goduta in separato periodo.

In caso di particolari esigenze organizzative e/o tecnico-produttive, l'Azienda potrà programmare un periodo di ferie consecutive di due settimane.

In tal caso, l'azienda dovrà procedere ad un esame congiunto con la RSU del programma di ferie e delle modalità applicative entro il mese di aprile, prevedendo comunque la possibilità per ogni dipendente interessato di godere di un ulteriore periodo continuativo di ferie della durata di una settimana, da concordare anche individualmente nei mesi da giugno a settembre.

La quarta settimana potrà essere goduta collettivamente in periodo da concordare tra direzione aziendale e Rappresentanza Sindacale Unitaria o individualmente con accordo tra le parti interessate.

L'epoca di godimento delle ferie continuative di cui ai commi 3 e 4 sarà in via normale stabilita, compatibilmente con le esigenze di lavoro, fra giugno e settembre, o contemporaneamente per l'intero stabilimento o per reparti o per scaglioni o individualmente, e comunicata con adeguato preavviso. L'epoca delle ferie verrà fissata dalla direzione previo esame, ai sensi del vigente accordo interconfederale, con la Rappresentanza sindacale unitaria o il delegato di impresa.

Nei casi di alto utilizzo delle capacità produttive, direzione e R.S.U. potranno concordare particolari modalità di scaglionamento delle ferie nell'arco dell'anno".

Il contratto collettivo, quindi, dà una serie di indicazioni su come il datore di lavoro deve collocare le ferie degli intermedi, analogamente a quelle degli operai, ma a decidere le ferie è sempre il datore di lavoro, ma tenendo conto di quanto previsto dal contratto collettivo, quindi ad esempio al lavoratore spettano, su sua richiesta, dalle 2 alle 3 settimane consecutive tra giugno e settembre.

Una Dichiarazione a verbale n. 1 stabilisce però che "In caso di rapporto di lavoro con lavoratori con anzianità superiore ai tre anni che operano in luoghi lontani dalla residenza delle loro famiglie, le aziende favoriranno il godimento consecutivo di quattro settimane di ferie, se maturate o maturabili nel corso dell'anno, da fruire in coincidenza con il periodo di fermata collettiva".

Festività durante le ferie degli intermedi

L'art. 99 del CCNL Tessile, Abbigliamento, Moda Industria stabilisce che "Per le festività elencate nella prima parte dell'art. 98 del presente Contratto cadenti nel corso delle ferie, verrà corrisposto il trattamento economico relativo alle festività stesse senza prolungamento del periodo di riposo.

Ogni periodo settimanale, in presenza di un orario di lavoro distribuito su 5 giorni, in caso di godimento frazionato equivarrà a 5 giorni lavorativi".

Sostanzialmente la festività viene retribuita come festività e quindi le ferie si prolungano. E' il classico esempio della festività di Ferragosto del 15 agosto, che deve essere retribuita come festività e non come ferie.

Maturazione ferie intermedi

L'art. 99 del CCNL Tessile, Abbigliamento, Moda Industria stabilisce che "Il diritto alle ferie intere si intende maturato quando sia decorso un anno dalla data di precedente maturazione. In caso di anticipo della concessione delle ferie, l'anzianità agli effetti della decorrenza del nuovo periodo feriale, decorrerà ugualmente dalla data di maturazione.

All'intermedio che non abbia maturato il diritto alle ferie intere spetterà 1/12 delle ferie per ogni mese o frazione di mese non inferiore a due settimane.

Agli effetti della maturazione delle ferie verranno computate le sospensioni della prestazione del lavoro dovute a malattia, infortunio – nell'ambito dei previsti periodi di conservazione del posto -, congedo matrimoniale, permessi retribuiti e le assenze giustificate, nonché i periodi di assenza per gravidanza e puerperio, in applicazione delle specifiche disposizioni di legge".

Conversione ferie in permessi retribuiti per gli intermedi

L'art. 99 del CCNL Tessile, Abbigliamento, Moda Industria stabilisce che "I giorni di ferie – eccedenti il periodo minimo di quattro settimane – eventualmente non usufruiti per ragioni tecniche o esigenze produttive potranno essere convertiti in permessi retribuiti, oppure compensati con una indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute, calcolata sulla base della retribuzione in atto al momento della liquidazione delle ferie medesime".

Quindi si tratta del caso degli intermedi che hanno diritto a 4 settimane e 1 giorno o 5 settimane. In questo caso il giorno in più o i cinque o sei giorni in più, per gli intermedi che superano i 12 o 20 anni di anzianità, possono essere gestiti come permessi retribuiti e monetizzati con indennità sostitutiva.

Ferie Impiegati

La Sezione Seconda – Costituzione, svolgimento e risoluzione del rapporto di lavoro – Capitolo IV – Disposizioni per gli Impiegati, all'articolo 108 disciplina le ferie degli impiegati del settore Tessile, Abbigliamento, Moda Industria.

Ferie impiegati: quanti giorni spettano al mese e all'anno

L'articolo 108 del CCNL Tessile, Abbigliamento, Moda Industria stabilisce che "Nel corso di ogni anno feriale l'impiegato ha diritto a un periodo di riposo, con decorrenza della retribuzione, pari a:

  • 4 settimane in caso di anzianità di servizio fino a 10 anni alla data di maturazione delle ferie;
  • 4 settimane più un giorno lavorativo, in caso di anzianità di servizio da oltre 10 anni fino a 18 anni alla data di maturazione delle ferie;
  • 5 settimane in caso di anzianità di servizio di oltre 18 anni alla data di maturazione delle ferie".

Si tratta di diritti differenti rispetto agli intermedi che invece maturano un giorno in più dopo 12 anni e una settimana in più dopo 20 anni, anziché 10 e 18 anni.

Retribuzione ferie degli impiegati

L'articolo 108 del CCNL Tessile, Abbigliamento, Moda Industria stabilisce che "Per la determinazione della retribuzione si fa riferimento all'art. 44 del presente Contratto.

Gli elementi del punto 2.2 si prendono in considerazione se corrisposti mensilmente e, comunque, fatte salve le diverse pattuizioni aziendali".

Si tratta della stessa normativa degli operai e degli intermedi.

L'articolo 44 richiamato stabilisce il "Trattamento economico contrattuale" e la "Definizione ed elementi della retribuzione contrattuale".

Secondo l'articolo 44 il trattamento economico contrattuale è costituito dal Trattamento Economico Minimo (T.E.M.) e dal Trattamento Economico Complessivo (T.E.C.).

Il T.E.M. è composto dall'Elemento Retributivo Nazionale definito nell'art. 44, lett. B e determinato per ogni livello dell'inquadramento contrattuale nelle tabelle riportate nel Cap. VI del presente C.C.N.L., dagli aumenti periodici di anzianità (Art. 46), dall'indennità sostitutiva di mensa (Art. 64) e dall'indennità di funzione per i quadri (Art. 118).

Il T.E.C. è costituito da dal TEM di cui sopra a cui si aggiungono l'Elemento di Garanzia Retributiva E.G.R., dalla previdenza complementare, dall'assistenza sanitaria integrativa, dalle maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festive, nonché da tutte le indennità, maggiorazioni e trattamenti economici, ulteriori o integrativi rispetto a quelli di legge, espressamente previsti nel presente Contratto nazionale.

Ma come si calcolano le ferie degli intermedi (così come per gli operai e gli intermedi)?

Con le retribuzione fisse e continuative spettanti nel cedolino paga.

Si prende in considerazione il T.E.M., mentre il richiamato punto 2.2., ossia quegli elementi retributivi che vengono considerati nel calcolo delle ferie solo se erogati mensilmente, riguarda gli elementi aggiuntivi della retribuzione stabiliti a livello aziendale.

Si tratta dei seguenti elementi:

  • gli importi corrisposti a titolo individuale e/o collettivo (aumenti di merito, indennità di mansione, aumenti per determinate prestazioni o occasioni, ecc.);
  • gli incentivi (cottimi) ed il mancato cottimo (con cottimo);
  • i premi annui o ad altra periodicità comunque denominati;
  • le provvigioni e partecipazioni agli utili ed ai prodotti.

L'elencazione sopra riportata è da intendersi a titolo esemplificativo.

Ebbene, se questi elementi sono riconosciuti ogni mese, rientrano nel calcolo delle ferie, quindi della retribuzione oraria e giornaliera per ogni ora o giorno di ferie spettante ai lavoratori.

Chi decide le ferie degli impiegati

L'art. 108 del CCNL Tessile, Abbigliamento, Moda Industria stabilisce che "Tre settimane saranno normalmente consecutive, mentre la quarta settimana verrà goduta in separato periodo.

In caso di particolari esigenze organizzative e/o tecnico-produttive, l'Azienda potrà programmare un periodo di ferie consecutive di due settimane.

In tal caso, l'azienda dovrà procedere ad un esame congiunto con la RSU del programma di ferie e delle modalità applicative entro il mese di aprile, prevedendo comunque la possibilità per ogni dipendente interessato di godere di un ulteriore periodo continuativo di ferie della durata di una settimana, da concordare anche individualmente nei mesi da giugno a settembre.

La quarta settimana potrà essere goduta collettivamente in periodo da concordare tra direzione aziendale e Rappresentanza Sindacale Unitaria o individualmente con accordo tra le parti interessate.

L'epoca di godimento delle ferie continuative di cui ai commi 3 e 4 sarà in via normale stabilita, compatibilmente con le esigenze di lavoro, fra giugno e settembre, o contemporaneamente per l'intero stabilimento o per reparti o per scaglioni o individualmente, e comunicata con adeguato preavviso. L'epoca delle ferie verrà fissata dalla direzione previo esame, ai sensi del vigente accordo interconfederale, con la Rappresentanza sindacale unitaria o il delegato di impresa.

Nei casi di alto utilizzo delle capacità produttive, direzione e R.S.U. potranno concordare particolari modalità di scaglionamento delle ferie nell'arco dell'anno".

Il contratto collettivo, quindi, dà una serie di indicazioni su come il datore di lavoro deve collocare le ferie degli impiegati, analogamente a quelle degli operai ed intermedi, ma a decidere le ferie è sempre il datore di lavoro, ma tenendo conto di quanto previsto dal contratto collettivo, quindi ad esempio al lavoratore spettano, su sua richiesta, dalle 2 alle 3 settimane consecutive tra giugno e settembre.

Una Dichiarazione a verbale n. 1 stabilisce però che "In caso di rapporto di lavoro con lavoratori con anzianità superiore ai tre anni che operano in luoghi lontani dalla residenza delle loro famiglie, le aziende favoriranno il godimento consecutivo di quattro settimane di ferie, se maturate o maturabili nel corso dell'anno, da fruire in coincidenza con il periodo di fermata collettiva".

Festività durante le ferie degli impiegati

L'art. 99 del CCNL Tessile, Abbigliamento, Moda Industria stabilisce che "Per le festività elencate nella prima parte dell'art. 98 del presente Contratto cadenti nel corso delle ferie, verrà corrisposto il trattamento economico relativo alle festività stesse senza prolungamento del periodo di riposo.

Ogni periodo settimanale, in presenza di un orario di lavoro distribuito su 5 giorni, in caso di godimento frazionato equivarrà a 5 giorni lavorativi".

Sostanzialmente la festività viene retribuita come festività e quindi le ferie si prolungano. E' il classico esempio della festività di Ferragosto del 15 agosto, che deve essere retribuita come festività e non come ferie.

Maturazione ferie impiegati

L'art. 99 del CCNL Tessile, Abbigliamento, Moda Industria stabilisce che "Il diritto alle ferie intere si intende maturato quando sia decorso un anno dalla data di precedente maturazione. In caso di anticipo della concessione delle ferie, l'anzianità agli effetti della decorrenza del nuovo periodo feriale, decorrerà ugualmente dalla data di maturazione.

All'intermedio che non abbia maturato il diritto alle ferie intere spetterà 1/12 delle ferie per ogni mese o frazione di mese non inferiore a due settimane.

Agli effetti della maturazione delle ferie verranno computate le sospensioni della prestazione del lavoro dovute a malattia, infortunio – nell'ambito dei previsti periodi di conservazione del posto -, congedo matrimoniale, permessi retribuiti e le assenze giustificate, nonché i periodi di assenza per gravidanza e puerperio, in applicazione delle specifiche disposizioni di legge".

Conversione ferie in permessi retribuiti per gli impiegati

L'art. 99 del CCNL Tessile, Abbigliamento, Moda Industria stabilisce che "I giorni di ferie – eccedenti il periodo minimo di quattro settimane – eventualmente non usufruiti per ragioni tecniche o esigenze produttive potranno essere convertiti in permessi retribuiti, oppure compensati con una indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute, calcolata sulla base della retribuzione in atto al momento della liquidazione delle ferie medesime".

Quindi si tratta del caso degli impiegati che hanno diritto a 4 settimane e 1 giorno o 5 settimane. In questo caso il giorno in più o i cinque o sei giorni in più, per gli intermedi che superano i 10 o 18 anni di anzianità, possono essere gestiti come permessi retribuiti e monetizzati con indennità sostitutiva.

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Antonio Barbato
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Mi occupo di consulenza del lavoro e giornalismo giuslavoristico, previdenziale e fiscale. Iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli e fondatore di uno studio professionale specializzato nel mondo del web e dell’editoria. Sono tra i soci fondatori e Vice Presidente dell’Associazione giovani Consulenti del Lavoro di Napoli. Tra i primissimi redattori di Fanpage.it, ho ricoperto, sin dalla fondazione del giornale, il ruolo di Responsabile dell’area Lavoro (Job), dal 2011 al 2022. Autore di numerose guide esplicative, dal 2023 ricopro il ruolo di Direttore editoriale di Lexplain, verticale del gruppo Ciaopeople dedicato al mondo della legislazione, del fisco, dell'economia e della finanza.
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