Le ferie nel contratto pelli e cuoio industria sono disciplinate in maniera diversa in base alla qualifica del lavoratore, se operaio o impiegato.
E' prevista una disciplina diversa a seconda che si tratti di lavoratori assunti come operai, intermedi, impiegati e quadri rispettivamente agli articoli 78, 86 e 94 del CCNL Pelli e Cuoio industria.
Come funzionano le ferie nel contratto Pelli e Cuoio Industria
Il contratto collettivo nazionale per il settore pelli e cuoio industria, quindi, prevede:
- un diverso numero di ferie in base alla qualifica del lavoratore (operai, impiegati, intermedi e quadri);
- un meccanismo di aumento dei giorni di ferie spettanti secondo l'anzianità di servizio del lavoratore.
Nel CCNL Pelli e Cuoio Industria spettano le seguenti ferie annuali:
Qualifica e anzianità | Numero di settimane di ferie annuali |
---|---|
Operai | 4 settimane |
Impiegati e quadri con anzianità fino a 8 anni | 4 settimane |
Impiegati e quadri con anzianità oltre 8 anni | 5 settimane |
Intermedi con anzianità fino a 18 anni | 4 settimane |
Intermedi con anzianità oltre 18 anni | 5 settimane |
Il contratto dei dipendenti del comparto pelli e cuoio industria prevede che ai lavoratori del settore spetti la retribuzione di fatto per ogni giorno di ferie retribuite godute o non godute.
La particolarità di questo CCNL è che la disciplina delle ferie viene trattata distintamente per la categoria degli operai, degli intermedi e infine degli impiegati e quadri.
Ferie operai CCNL Pelli e cuoio Industria: 4 settimane
Le ferie per gli operai del settore pelli e cuoio sono disciplinate dall’articolo 78 del CCNL Pelli e cuoio industria.
Nello specifico agli operai spetta, nel corso di ogni anno feriale, un periodo di riposo di quattro settimane, di cui tre settimane saranno godute in modo continuativo.
Tuttavia, qualora per esigenze aziendali sia necessario prevedere un diverso godimento delle ferie, in aumento o in diminuzione, sarà necessario comunicarlo alle RSU e alle organizzazioni sindacali.
Questo vuol dire che previo accordo sindacale, potrà essere definito un diverso godimento della 3ª e della 4ª settimana di ferie dei lavoratori assunti con contratto pelli e cuoio industria, non consecutive rispetto alle prime 2 settimane, all’interno del periodo che va di massima dal 1° giugno al 30 settembre, fatte salve diverse definizioni convenute tra le parti.
Il contratto collettivo nazionale del comparto pelli e cuoio industria stabilisce che non è ammessa la rinuncia né tacita né espressa alle ferie.
Piano ferie operai: chi decide
Secondo il CCNL pelli e cuoio industria, il periodo di godimento delle ferie sarà in via normale stabilita entro il 30 aprile, tenuto conto delle esigenze di lavoro e degli interessi dei lavoratori, o contemporaneamente per l’intero stabilimento o per scaglioni o per reparti individualmente.
Per la quarta settimana di ferie, per la quale non è prevista la consecutività, in sede aziendale con le R.S.A. saranno esaminati tempi e modalità di un eventuale godimento anche frazionato.
Non si può sostituire il periodo minimo di ferie di quattro settimane con la relativa indennità per ferie non godute, tranne in caso di risoluzione del rapporto di lavoro.
Retribuzione operai durante le ferie
Durante il periodo di ferie il lavoratore ha diritto alla retribuzione di fatto che spetterebbe normalmente se non fosse in ferie.
Infatti, l’art. 78, relativo alle ferie per gli operai del comparto Pelli e cuoio industria, stabilisce che ogni periodo settimanale sarà compensato con la retribuzione di fatto in misura corrispondente all’orario settimanale contrattuale.
Per la retribuzione spettante ai lavoratori a cottimo durante il periodo di ferie, si farà riferimento al guadagno medio orario delle ultime otto settimane direttamente precedenti alla concessione delle ferie stesse.
Il pagamento delle ferie dovrà essere fatto in via anticipata ed in ragione del periodo concesso a chi ne farà richiesta.
Qualora le ferie fossero godute in maniera frazionata ogni periodo settimanale equivarrà a 5 giorni lavorativi, ciascuno dei quali compensato in misura pari ad 8 ore giornaliere.
Ferie e festività operai
Cosa accade, invece, se durante il periodo di ferie ricada un giorno di festività.
Nello specifico, l’art.78 stabilisce quanto segue: “Per le festività elencate nel 1° comma dell’art. 44 – Parte generale cadenti nel corso delle ferie verrà corrisposto il trattamento economico relativo, senza prolungamento del periodo di riposo”.
Sono giorni festivi, secondo l’art 44 del CCNL in esame: “Oltre alle domeniche e/o ai giorni di riposo compensativo, sono considerati giorni festivi tutti quelli riconosciuti come tali dallo Stato agli effetti civili, nonché la ricorrenza del Santo Patrono della località ove ha sede lo stabilimento”.
“Sono giorni festivi i seguenti: Capodanno – 1° gennaio, Epifania – 6 gennaio, Giorno dell'Angelo – Lunedì successivo alla Pasqua, Anniversario della Liberazione – 25 aprile, Festa del lavoro – 1° maggio, Festa della Repubblica – 2° giugno, Assunzione Maria Vergine – 15 agosto, Ognissanti – 1° novembre, Immacolata Concezione – 8 dicembre, Santo Natale – 25 dicembre, Santo Stefano – 26 dicembre, Santo Patrono della località ove ha sede lo stabilimento, nel giorno di ricorrenza in calendario”.
Per i giorni festivi sopra elencati, coincidenti con le ferie, verrà applicato il trattamento economico previsto dall’articolo 44 il quale prevede che: “in caso di festività coincidente con la domenica o con il riposo settimanale compensativo o con il sabato o con il periodo feriale, verrà corrisposto un trattamento economico corrispondente ad 1/26 della retribuzione di fatto mensile".
Ferie durante preavviso, malattia o infortunio degli operai
Secondo l’art. 78 del CCNL Pelli e cuoio industria, in materia di ferie per gli operai del comparto, non si possono considerare come ferie i periodi di preavviso e congedo matrimoniale.
Inoltre, sempre secondo quanto stabilito dall’art. 78, non possono essere considerate come ferie i periodi di astensione dal lavoro per malattia ed infortunio.
Maturazione ferie operai
Come detto prima, gli operai assunti con contratto collettivo nazionale Pelli e cuoio industria, nel corso di ogni anno feriale hanno diritto ad un periodo di riposo di quattro settimane.
Tuttavia può accadere che, ad esempio, il lavoratore è stato assunto durante l'anno e quindi non maturi del tutto il periodo di ferie. Cosa accade in questi casi? Al lavoratore che non abbia maturato il diritto alle ferie in misura intera spetterà 1/12 delle ferie per ogni mese o frazione di mese pari o superiore a 2 settimane lavorative.
Agli effetti della maturazione delle ferie verranno computate le sospensioni della prestazione del lavoro dovute a malattia, infortunio, congedo matrimoniale, restano però nei limiti dei previsti periodi di conservazione del posto, verranno inoltre computate le assenze giustificate, nonché i periodi di assenza per gravidanza e puerperio, in applicazione delle specifiche disposizioni di legge.
In caso di anticipo della concessione delle ferie, l’anzianità, agli effetti della decorrenza del nuovo periodo feriale, decorrerà ugualmente dalla data di maturazione.
Qualora vengano decise ferie collettive, il personale assunto nel corso dell’anno, avrà diritto alle ferie per l’anno stesso, in rapporto ai mesi di servizio prestato.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi di ferie quanti sono i mesi di servizio prestati.
Ferie impiegati, quadri e intermedi CCNL Pelli e cuoio Industria
L’art. 86 del CCNL Pelli e cuoio industria disciplina le ferie per i dipendenti del settore pelli e cuoio industria assunti con la qualifica di “intermedi”. L'articolo 94, invece, disciplina le ferie per i lavoratori assunti con mansione di impiegati e quadri.
Gli intermedi sono lavoratori subordinati che eseguono le mansioni attribuite agli operai specializzati che hanno alcuni diritti propriamente attribuiti agli impiegati.
Le ferie per gli assunti del comparto pelli e cuoio industria con la qualifica di intermedio, secondo quanto disciplinato dall’art. 86 per gli intermedi e dall'art. 94 per gli impiegati, variano a seconda dell’anzianità maturata dal soggetto.
È stabilito infatti che, nel corso di ogni anno feriale l’intermedio ha diritto ad un periodo di riposo con decorrenza della retribuzione di fatto, pari a:
- 4 settimane per gli aventi anzianità di servizio fino a 18 anni compiuti;
- 5 settimane per gli aventi anzianità di servizio oltre i 18 anni compiuti.
Per quanto riguarda i lavoratori assunti come impiegati, nel corso di ogni anno feriale hanno diritto ad un periodo di riposo, con decorrenza della retribuzione di fatto, pari a:
- 4 settimane per gli aventi anzianità fino a 8 anni;
- 5 settimane per gli aventi anzianità oltre 8 anni.
Chi decide le ferie di impiegati, intermedi e quadri
Anche per i lavoratori assunti come intermedi, l'epoca delle ferie sarà stabilita di comune accordo secondo le esigenze di lavoro dell'azienda.
Il periodo feriale deve avere normalmente carattere continuativo ed il relativo pagamento dovrà
essere fatto in via anticipata a chi ne farà richiesta.
La legge prevede che il lavoratore su richiesta possa richiedere almeno due settimane consecutive nell'anno di maturazione. Il datore di lavoro, fatte salve le esigenze aziendali, deve concedere le ferie al lavoratore in maniera concordata.
Non è ammessa la rinuncia tacita od espressa alle ferie.
In caso di godimento frazionato ogni periodo settimanale equivarrà a 5 giorni lavorativi, ciascuno dei quali compensato in misura pari a 8 ore giornaliere.
I giorni di ferie – eccedenti il periodo minimo di quattro settimane – eventualmente non usufruiti per ragioni tecniche o esigenze produttive potranno essere convertiti in permessi retribuiti, oppure compensati con una indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute, calcolata sulla base della retribuzione in atto al momento della liquidazione delle ferie medesime.
A fronte di esigenze tecnico-produttive-espositive improrogabili l'azienda comunicherà e motiverà alle R.S.U. e/o alle OO.SS. territoriali la necessità di un diverso godimento del periodo feriale, in aumento o in diminuzione (2 settimane/4 settimane).
Previo accordo sindacale, quindi, verrà definito un diverso godimento della 3ª e della 4ª settimana di ferie, non consecutive rispetto alle prime 2 settimane, all'interno del periodo che va di massima dal 1° giugno al 30 settembre, fatte salve diverse definizioni convenute tra le Parti.
Ferie e malattia, infortunio, congedo matrimoniale
Per gli intermedi secondo il CCNL Pelli e Cuoio Industria, i periodi di preavviso e congedo matrimoniale, nonché quelli di malattia ed infortunio, non potranno essere considerati come ferie.
Il lavoratore, quindi, avrà diritto alla sospensione del periodo feriale durante tali assenze retribuite.
Ferie e festività
Anche per gli intermedi vale la stessa regola prevista per gli operai: "Per le festività elencate nel comma 1 dell'art. 44 – Parte Generale e cadenti nel corso delle ferie verrà corrisposto il trattamento economico relativo, senza prolungamento del periodo di riposo".
Maturazione ferie
Al lavoratore che non abbia maturato il diritto alle ferie in misura intera spetterà 1/12 delle ferie per ogni mese o frazione di mese pari o superiore a 2 settimane lavorative.
In caso di anticipo della concessione delle ferie, l'anzianità, gli effetti della decorrenza del nuovo periodo feriale, decorrerà ugualmente dalla data di maturazione.
Agli effetti della maturazione delle ferie verranno computate:
- le sospensioni della prestazione del lavoro dovute a malattia, infortunio, congedo matrimoniale – nell'ambito dei previsti periodi di conservazione del posto;
- le assenze giustificate, nonché i periodi di assenza per maternità e congedo parentali, in applicazione delle specifiche disposizioni di legge.
Il personale assunto nel corso dell'anno, in caso di ferie collettive, avrà diritto alle ferie per l'anno stesso, in rapporto ai mesi di servizio prestato.
Infine, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro in corso dell'anno, il lavoratore, non in prova, avrà diritto a tanti dodicesimi di ferie quanti sono i mesi di servizio prestato.