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24 Giugno 2024
11:00

Ferie CCNL Metalmeccanici Artigiani, Orafi, Argentieri, Odontotecnici ed Affini

Le ferie nel CCNL Metalmeccanici Artigiani, Orafi, Argentieri, Odontotecnici ed Affini sono stabilite in maniera differente tra operai e impiegati. Agli operai spettano 160 ore annue di ferie (4 settimane di ferie) agli impiegati dalle 4 alle 5 settimane di ferie all'anno in base all'anzianità di servizio. Vediamo nel dettaglio.

Ferie CCNL Metalmeccanici Artigiani, Orafi, Argentieri, Odontotecnici ed Affini
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Ferie CCNL Metalmeccanici Artigiani, Orafi, Argentieri, Odontotecnici ed Affini

Le ferie nel CCNL Metalmeccanici Artigiani, Orafi, Argentieri, Odontotecnici ed Affini sono stabilite in maniera differente tra operai e impiegati. Agli operai spettano 160 ore annue di ferie (4 settimane di ferie) per il full-time da riparametrare in caso di part-time, agli impiegati dalle 4 alle 5 settimane di ferie all'anno in base all'anzianità di servizio.

Ecco come maturano le ferie nel CCNL Metalmeccanici Artigiani, Orafi, Argentieri, Odontotecnici e Affini:

Qualifica e Settore Ferie maturate in un anno Ferie maturate al mese
Operai Settore Metalmeccanica ed Installazione di Impianti, Orafi, Argentieri ed Affini e Restauro di Beni Culturali, Odontotecnica 160 ore (2o giorni) 13,33 ore (1,67 giorni)
Impiegati Settore Metalmeccanica ed Installazione di Impianti, Orafi, Argentieri ed Affini e Restauro di Beni Culturali, Odontotecnica nei primi 18 anni di anzianità 20 giorni 1,67 giorni
Impiegati Metalmeccanica ed Installazione di Impianti, Orafi, Argentieri ed Affini e Restauro di Beni Culturali, Odontotecnica oltre 18 anni di anzianità 25 giorni 2,083 giorni

La disciplina delle ferie è similare ma prevista da un apposito articolo del contratto collettivo per impiegati, per operai e per ogni settore, vediamo tutto nel dettaglio.

Ferie settore metalmeccanica ed installazione impianti

Il settore principale del settore metalmeccanico artigianato è il settore della metalmeccanica ed installazione impianti.

Le ferie sono disciplinate in maniera differente tra operai ed impiegati.

Operai

La Parte speciale – Sezione I – Norme per il Settore Metalmeccanica ed Installazione di Impianti – Parte prima – (Ex Operai) disciplina le ferie all'art. 58.

Secondo l'art. 58 del CCNL Metalmeccanici Artigianato "Il Lavoratore ha diritto per ogni anno di servizio a un periodo di ferie di 160 ore retribuite, pari a 4 settimane".

Questo vuol dire che il contratto collettivo nel caso di cinque giorni di lavoro settimanali prevede 20 giornate annue di ferie, che sono quindi pari a 4 settimane di ferie.

Qualifica e Settore Ferie maturate in un anno Ferie maturate al mese
Operai Settore Metalmeccanica ed Installazione di Impianti 160 ore 13,33 ore
Operai Settore Metalmeccanica ed Installazione di Impianti (cinque giorni lavorativi a settimana) 20 giorni 1,67 giorni

Per un operaio a tempo pieno del settore metalmeccanico artigianato quindi la maturazione in termini di ore è di 160 ore annue e 13,33 ore al mese. Tradotto in giornate di assenza, in caso di orario di lavoro basato su cinque giorni di lavoro a settimana, il lavoratore in questione ha diritto a 20 giorni di ferie annue ed 1,67 giorni di ferie al mese.

Per l'operaio assunto part-time spettano meno ore, perché ad esempio se è assunto con part-time a 20 ore settimanali, le ore annuali saranno 80 ore, ma essendo 4 ore al giorno, sempre 20 giorni di ferie all'anno sono, cambia la retribuzione delle ferie, il numero di ore di ferie retribuite.

Prolungamento ferie per festività. il CCNL Metalmeccanici artigianato stabilisce che "I giorni festivi di cui ai punti b) e c) dell'art. 56 che ricorrono nel periodo di godimento delle ferie non sono computabili come ferie, per cui si farà luogo ad un corrispondente prolungamento del periodo ferialeTale prolungamento può essere sostituito dalla relativa indennità per mancate ferie".

Sostanzialmente se durante le ferie capitano le festività di cui al punto b), ossia 25 aprile (Anniversario della Liberazione), 1° maggio (Festa del lavoro), 2 giugno (Festa della Repubblica), o di cui al punto c), ossia Capodanno (1° gennaio), Epifania (6 gennaio), Lunedì di Pasqua (mobile), Assunzione di M.V. (15 agosto), Ognissanti (1° novembre), Immacolata Concezione (8 dicembre), Natale (25 dicembre),  S. Stefano (26 dicembre), il lavoratore ha diritto al pagamento come festività e non come giorno di ferie e le ferie richieste possono essere prolungate o il giorno di ferie sostituito dal giorno di festività può essere monetizzato.

Chi decide le ferie. L'articolo 58 del CCNL degli artigiani metalmeccanici stabilisce che "L’epoca delle ferie sarà stabilita dall'impresa tenendo conto del desiderio degli operai compatibilmente con l'esigenza di lavoro". Quindi a decidere è il datore di lavoro, ma tenendo conto di ciò che desidera l'operaio. In ogni caso almeno due settimane, consecutive su richiesta del lavoratore, vanno concesse obbligatoriamente e godute dal lavoratore nell'anno di maturazione (esempio 2024) e le successive due settimana vanno godute entro il 30 giugno di due anni successivi (esempio 30 giugno 2025).

Computo giorni di ferie. L'art. 58 del contratto metalmeccanici artigianato stabilisce che "Al lavoratore che all’epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie per non avere ancora una anzianità di servizio di almeno 12 mesi consecutivi presso l'impresa, di norma spetterà un dodicesimo di ferie per ogni mese di servizio prestato".

E' il caso del lavoratore assunto ad esempio il 1 gennaio 2024 e che ad agosto 2024 avrà maturato 20 diviso 12 per 7 mesi, ferie per 11,67 giorni da godersi in agosto.

Indennità sostitutiva per ferie non godute. Le ferie sono ai sensi dell'art. 36 della Costituzione un diritto irrinunciabile perché servono per il recupero psico fisico del lavoratore. In altre parole, non possono essere monetizzate. Tranne in un caso previsto da tutti i CCNL. L'art. 58 del CCNL Metalmeccanici artigianato prevede che "In caso di licenziamento o di dimissioni ai lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in proporzione dei dodicesimi maturati". Si tratta dell'indennità sostitutiva per ferie non godute che va calcolata nell'ultima busta paga contenente la cessazione del rapporto di lavoro.

In riferimento alla irrinunciabilità delle ferie, anche il CCNL prevede che "Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Le ferie hanno normalmente carattere continuativo. Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale delle ferie".

Retribuzione delle ferie. Le ferie sono retribuite con la retribuzione globale di fatto. Ai sensi dell'art. 28 del CCNL Metalmeccanici artigianato, ecco le definizioni delle retribuzioni:

  • Retribuzione tabellare: è quella stabilita contrattualmente nelle tabelle di cui all'art. 29 (minimo tabellare, come da tabelle retributive metalmeccanici artigiani)
  • Retribuzione di fatto: è la retribuzione tabellare di cui al punto precedente più, gli eventuali superminimi goduti dal lavoratore, nonché gli scatti di anzianità maturati;
  • Retribuzione globale di fatto: è la retribuzione di fatto di cui al punto precedente più l'eventuale guadagno di cottimo o di incentivo o di altri elementi retributivi.
  • Il frazionamento della retribuzione mensile in rateo orario si ottiene con il divisore 173.

Bisogna tener conto che l'art. 118 del CCNL Metalmeccanici artigianato stabilisce il "Calcolo per ferie non godute, festività lavorate e straordinario": "Agli effetti delle ferie non godute, delle festività lavorate, dello straordinario i calcoli dell’indennità si effettuano con la seguente formula: Mensilità x ore lavorate diviso 173".

Quindi per ogni ora di ferie bisogna dividere la retribuzione globale di fatto diviso il divisore 173.

Ai fini del calcolo della retribuzione per ogni giornata di ferie degli operai artigiani metalmeccanici, il CCNL stabilisce che "Le singole giornate di ferie si intendono ragguagliate ad 8 ore e la retribuzione relativa sarà possibilmente corrisposta all'inizio del godimento delle ferie stesse, assicurando comunque al lavoratore un congruo acconto".

Ferie, permessi e accordo col datore di lavoro. L'art. 58 del CCNL stabilisce che "Nel rispetto delle normative contrattuali e legislative, a fronte di specifica richiesta del lavoratore, è consentita tramite accordo con l'impresa, la fruizione anche in un unico periodo delle diverse opportunità di assenza retribuita contrattualmente previste, tenuto conto delle necessità organizzative dell'impresa".

Impiegati

Nella Parte speciale – Sezione I – Norme per il Settore Metalmeccanica ed Installazione di Impianti – Parte Seconda (Ex Impiegati) del CCNL Metalmeccanici artigianato, l'articolo 69 disciplina le ferie degli impiegati del settore.

L'Articolo 69 stabilisce che "L’impiegato ha il diritto ogni anno a un periodo di ferie con decorrenza delia retribuzione globale di fatto come se avesse prestato servizio pari a:

  • per anzianità da 1 a 18 anni compiuti: 4 settimane retribuite;
  • per anzianità oltre i 18 anni: 4 settimane più 5 giorni retribuiti".
Qualifica e Settore Ferie maturate in un anno Ferie maturate al mese
Impiegati Settore Metalmeccanica ed Installazione di Impianti nei primi 18 anni di anzianità 20 giorni 1,67 giorni
Impiegati Settore Metalmeccanica ed Installazione di Impianti oltre 18 anni di anzianità 25 giorni 2,083 giorni

Gli impiegati vengono retribuiti in giornate lavorate ed hanno un orario settimanale distribuito su cinque giorni lavorativi a settimana, quindi 4 settimane retribuite di ferie equivalgono a 20 giorni di ferie all'anno. Così come 4 settimane più cinque giorni, equivalgono a 25 giorni di ferie.

Prolungamento ferie per festività. Così come per gli operai, anche gli impiegati del settore Metalmeccanica ed Installazione di Impianti nell'artigianato metalmeccanico hanno diritto al prolungamento delle ferie durante una festività: "I giorni festivi di cui all'art. 68 che ricorrono nel periodo di godimento delle ferie non sono computabili come ferie, per cui si farà luogo adun corrispondente prolungamento feriale. Tale prolungamento può essere sostituito dalla relativa indennità per mancate ferie".

Chi decide le ferie. L'articolo 69 del CCNL degli artigiani metalmeccanici stabilisce che "L’epoca delle ferie sarà stabilita dall'impresa tenendo conto del desiderio degli impiegati compatibilmente con l'esigenza di lavoro dell'azienda". Quindi a decidere è il datore di lavoro, ma tenendo conto di ciò che desidera l'impiegato. In ogni caso almeno due settimane, consecutive su richiesta del lavoratore, vanno concesse obbligatoriamente e godute dal lavoratore nell'anno di maturazione (esempio 2024) e le successive due settimana vanno godute entro il 30 giugno di due anni successivi (esempio 30 giugno 2025).

Ferie e assunzione durante l'anno. Sempre l'art. 69 del contratto metalmeccanici artigianato stabilisce che "All'impiegato che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all’intero periodo di ferie per non aver ancora una anzianità di almeno 1anno di servizio continuativo presso l'azienda, spetterà per ogni mese di servizio prestato, 1/12 del periodo feriale di cui il comma 1". In altre parole, per coloro che hanno un'anzianità fino a 18 anni, la maturazione è di 1,67 giorni per ogni mese di lavoro prestato, mentre per gli impiegati con oltre 18 anni di anzianità la maturazione è di 2,083 giorni di ferie per ogni mese di lavoro prestato.

E come si computa il mese? Lo stabilisce sempre l'art. 69: "La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata a questi effetti come mese intero; il periodo di effettivo godimento delle ferie così maturate sarà fissato compatibilmente con le esigenze di lavoro dell'azienda".

Indennità sostitutiva per ferie non godute. Le ferie sono ai sensi dell'art. 36 della Costituzione un diritto irrinunciabile perché servono per il recupero psico fisico del lavoratore. In altre parole, non possono essere monetizzate. Tranne in un caso previsto da tutti i CCNL. L'art. 69 del CCNL Metalmeccanici artigianato prevede che "In caso di licenziamento o di dimissioni ai lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in proporzione dei dodicesimi maturati". Si tratta dell'indennità sostitutiva per ferie non godute che va calcolata nell'ultima busta paga contenente la cessazione del rapporto di lavoro.

In riferimento alla irrinunciabilità delle ferie, anche il CCNL prevede che "Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Le ferie hanno normalmente carattere continuativo. Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale delle ferie".

L’indennità dovuta all'impiegato per giornate di ferie non godute è costituita dalla retribuzione globale di fatto. Ai sensi dell'art. 28 del CCNL Metalmeccanici artigianato, ecco le definizioni delle retribuzioni:

  • Retribuzione tabellare: è quella stabilita contrattualmente nelle tabelle di cui all'art. 29 (minimo tabellare, come da tabelle retributive metalmeccanici artigiani);
  • Retribuzione di fatto: è la retribuzione tabellare di cui al punto precedente più, gli eventuali superminimi goduti dal lavoratore, nonché gli scatti di anzianità maturati;
  • Retribuzione globale di fatto: è la retribuzione di fatto di cui al punto precedente più l'eventuale guadagno di cottimo o di incentivo o di altri elementi retributivi. Il frazionamento della retribuzione mensile in rateo orario si ottiene con il divisore 173.

Bisogna tener conto che l'art. 118 del CCNL Metalmeccanici artigianato stabilisce il "Calcolo per ferie non godute, festività lavorate e straordinario": "Agli effetti delle ferie non godute, delle festività lavorate, dello straordinario i calcoli dell’indennità si effettuano con la seguente formula: Mensilità x ore lavorate diviso 173".

Quindi per ogni ora di ferie bisogna dividere la retribuzione globale di fatto diviso il divisore 173.

Richiamo della ferie: possibile ma con rimborso delle spese. L'art. 69 prevede che "In caso di richiamo in servizio nel corso del periodo di ferie sarà corrisposto all'impiegato il rimborso delle spese relative al viaggio".

Ferie, permessi e accordo col datore di lavoro. L'art. 69 del CCNL stabilisce che "Nel rispetto delle normative contrattuali e legislative, a fronte di specifica richiesta del lavoratore, è consentita tramite accordo con l'impresa, la fruizione anche in un unico periodo delle diverse opportunità di assenza retribuita contrattualmente previste, tenuto conto delle necessità organizzative dell'impresa".

Ferie settore Orafi, Argentieri ed Affini e Restauro di Beni Culturali

Le ferie sono disciplinate in maniera diversa anche per operai e impiegati del settore Orafi, Argentieri ed Affini e Restauro di Beni Culturali ai quali si applica il CCNL Metalmeccanici artigianato.

Operai

L'articolo 80 del CCNL Metalmeccanici artigiani disciplina le ferie degli operai del settore Orafi, Argentieri ed Affini e Restauro di Beni Culturali: "Il lavoratore ha diritto per ogni anno di servizio a un periodo di ferie di 160 ore retribuite pari a 4 settimane".

Si tratta,  ovviamente, degli stessi diritti degli operai del settore Metalmeccanica ed installazione di impianti.

Anche in questo caso se il lavoratore ha una distribuzione dell'orario di lavoro basata su cinque giorni di lavoro settimanali i giorni di ferie sono pari 20 giornate annue di ferie, che sono 4 settimane di ferie.

Qualifica e Settore Ferie maturate in un anno Ferie maturate al mese
Operai Settore Orafi, Argentieri ed Affini e Restauro di Beni Culturali 160 ore 13,33 ore
Operai Settore Orafi, Argentieri ed Affini e Restauro di Beni Culturali (cinque giorni lavorativi a settimana) 20 giorni 1,67 giorni

Per un operaio a tempo pieno del Orafi, Argentieri ed Affini e Restauro di Beni Culturali quindi la maturazione in termini di ore è di 160 ore annue e 13,33 ore al mese. Tradotto in giornate di assenza, in caso di orario di lavoro basato su cinque giorni di lavoro a settimana, il lavoratore in questione ha diritto a 20 giorni di ferie annue ed 1,67 giorni di ferie al mese.

Per l'operaio assunto part-time spettano meno ore, perché ad esempio se è assunto con part-time a 20 ore settimanali, le ore annuali saranno 80 ore, ma essendo 4 ore al giorno, sempre 20 giorni di ferie all'anno sono, cambia la retribuzione delle ferie, il numero di ore di ferie retribuite.

Prolungamento ferie per festività. il CCNL Metalmeccanici artigianato stabilisce che "I giorni festivi di cui ai punti b) e c) dell'art. 78 che ricorrono nel periodo di godimento delle ferie non sono computabili come ferie, per cui si farà luogo ad un corrispondente prolungamento del periodo ferialeTale prolungamento può essere sostituito dalla relativa indennità per mancate ferie".

Sostanzialmente se durante le ferie capitano le festività di cui al punto b), ossia 25 aprile (Anniversario della Liberazione), 1° maggio (Festa del lavoro), 2 giugno (Festa della Repubblica), o di cui al punto c), ossia Capodanno (1° gennaio), Epifania (6 gennaio), Lunedì di Pasqua (mobile), Assunzione di M.V. (15 agosto), Ognissanti (1° novembre), Immacolata Concezione (8 dicembre), Natale (25 dicembre),  S. Stefano (26 dicembre), il lavoratore ha diritto al pagamento come festività e non come giorno di ferie e le ferie richieste possono essere prolungate o il giorno di ferie sostituito dal giorno di festività può essere monetizzato.

Chi decide le ferie. L'articolo 80 del CCNL degli artigiani metalmeccanici, anche per il settore Orafi, Argentieri ed Affini e Restauro di Beni Culturali stabilisce che "L’epoca delle ferie sarà stabilita dall'impresa tenendo conto del desiderio degli operai compatibilmente con l'esigenza di lavoro". Quindi a decidere è il datore di lavoro, ma tenendo conto di ciò che desidera l'operaio. In ogni caso almeno due settimane, consecutive su richiesta del lavoratore, vanno concesse obbligatoriamente e godute dal lavoratore nell'anno di maturazione (esempio 2024) e le successive due settimana vanno godute entro il 30 giugno di due anni successivi (esempio 30 giugno 2025).

Computo giorni di ferie. L'art. 80 del contratto metalmeccanici artigianato anche per il settore Orafi, Argentieri ed Affini e Restauro di Beni Culturali stabilisce che "Al lavoratore che all’epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie per non avere ancora una anzianità di servizio di almeno 12 mesi consecutivi presso l'impresa, di norma spetterà un dodicesimo di ferie per ogni mese di servizio prestato".

E' il caso del lavoratore assunto ad esempio il 1 febbraio 2024 e che ad agosto 2024 avrà maturato 20 diviso 12 per 6 mesi, ferie per 10 giorni da godersi in agosto.

Indennità sostitutiva per ferie non godute. Le ferie sono ai sensi dell'art. 36 della Costituzione un diritto irrinunciabile perché servono per il recupero psico fisico del lavoratore. In altre parole, non possono essere monetizzate. Tranne in un caso previsto da tutti i CCNL. L'art. 80 del CCNL Metalmeccanici artigianato, per il settore Orafi, Argentieri ed Affini e Restauro di Beni Culturali, prevede che "In caso di licenziamento o di dimissioni ai lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in proporzione dei dodicesimi maturati". Si tratta dell'indennità sostitutiva per ferie non godute che va calcolata nell'ultima busta paga contenente la cessazione del rapporto di lavoro.

In riferimento alla irrinunciabilità delle ferie, anche il CCNL prevede che "Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Le ferie hanno normalmente carattere continuativo. Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale delle ferie".

Retribuzione delle ferie. Le ferie sono retribuite con la retribuzione globale di fatto. Ai sensi dell'art. 28 del CCNL Metalmeccanici artigianato, ecco le definizioni delle retribuzioni:

  • Retribuzione tabellare: è quella stabilita contrattualmente nelle tabelle di cui all'art. 29 (minimo tabellare, come da tabelle retributive metalmeccanici artigiani)
  • Retribuzione di fatto: è la retribuzione tabellare di cui al punto precedente più, gli eventuali superminimi goduti dal lavoratore, nonché gli scatti di anzianità maturati;
  • Retribuzione globale di fatto: è la retribuzione di fatto di cui al punto precedente più l'eventuale guadagno di cottimo o di incentivo o di altri elementi retributivi.
  • Il frazionamento della retribuzione mensile in rateo orario si ottiene con il divisore 173.

Bisogna tener conto che l'art. 118 del CCNL Metalmeccanici artigianato stabilisce il "Calcolo per ferie non godute, festività lavorate e straordinario": "Agli effetti delle ferie non godute, delle festività lavorate, dello straordinario i calcoli dell’indennità si effettuano con la seguente formula: Mensilità x ore lavorate diviso 173".

Quindi per ogni ora di ferie bisogna dividere la retribuzione globale di fatto diviso il divisore 173.

Ai fini del calcolo della retribuzione per ogni giornata di ferie degli operai artigiani metalmeccanici, il CCNL stabilisce che "Le singole giornate di ferie si intendono ragguagliate ad 8 ore e la retribuzione relativa sarà possibilmente corrisposta all'inizio del godimento delle ferie stesse, assicurando comunque al lavoratore un congruo acconto".

Ferie, permessi e accordo col datore di lavoro. L'art. 80 del CCNL stabilisce che "Nel rispetto delle normative contrattuali e legislative, a fronte di specifica richiesta del lavoratore, è consentita tramite accordo con l'impresa, la fruizione anche in un unico periodo delle diverse opportunità di assenza retribuita contrattualmente previste, tenuto conto delle necessità organizzative dell'impresa".

Impiegati

L'Articolo 93 contenente le norme sulle ferie degli impiegati del settore Orafi, Argentieri ed Affini e Restauro di Beni Culturali stabilisce che "L’impiegato ha il diritto ogni anno a un periodo di ferie con decorrenza delia retribuzione globale di fatto come se avesse prestato servizio pari a:

  • per anzianità da 1 a 18 anni compiuti: 4 settimane retribuite;
  • per anzianità oltre i 18 anni: 4 settimane più 5 giorni retribuiti".
Qualifica e Settore Ferie maturate in un anno Ferie maturate al mese
Impiegati Settore Orafi, Argentieri ed Affini e Restauro di Beni Culturali nei primi 18 anni di anzianità 20 giorni 1,67 giorni
Impiegati Settore Orafi, Argentieri ed Affini e Restauro di Beni Culturali oltre 18 anni di anzianità 25 giorni 2,083 giorni

Gli impiegati vengono retribuiti in giornate lavorate ed hanno un orario settimanale distribuito su cinque giorni lavorativi a settimana, quindi 4 settimane retribuite di ferie equivalgono a 20 giorni di ferie all'anno. Così come 4 settimane più cinque giorni, equivalgono a 25 giorni di ferie.

Prolungamento ferie per festività. Così come per gli operai, anche gli impiegati del settore settore Orafi, Argentieri ed Affini e Restauro di Beni Culturali nell'artigianato metalmeccanico hanno diritto al prolungamento delle ferie durante una festività: "I giorni festivi di cui all'art.90 che ricorrono nel periodo di godimento delle ferie non sono computabili come ferie, per cui si farà luogo adun corrispondente prolungamento feriale. Tale prolungamento può essere sostituito dalla relativa indennità per mancate ferie".

Chi decide le ferie. L'articolo 93 del CCNL degli artigiani metalmeccanici, per gli impiegati del settore Orafi, Argentieri ed Affini e Restauro di Beni Culturali stabilisce che "L’epoca delle ferie sarà stabilita dall'impresa tenendo conto del desiderio degli impiegati compatibilmente con l'esigenza di lavoro dell'azienda". Quindi a decidere è il datore di lavoro, ma tenendo conto di ciò che desidera l'impiegato. In ogni caso almeno due settimane, consecutive su richiesta del lavoratore, vanno concesse obbligatoriamente e godute dal lavoratore nell'anno di maturazione (esempio anno 2024) e le successive due settimana vanno godute entro il 30 giugno di due anni successivi (esempio entro il 30 giugno 2025).

Ferie e assunzione durante l'anno. Sempre l'art. 93 del contratto metalmeccanici artigianato stabilisce che "All'impiegato che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all’intero periodo di ferie per non aver ancora una anzianità di almeno 1anno di servizio continuativo presso l'azienda, spetterà per ogni mese di servizio prestato, 1/12 del periodo feriale di cui il comma 1". In altre parole, per coloro che hanno un'anzianità fino a 18 anni, la maturazione è di 1,67 giorni per ogni mese di lavoro prestato, mentre per gli impiegati con oltre 18 anni di anzianità la maturazione è di 2,083 giorni di ferie per ogni mese di lavoro prestato.

E come si computa il mese? Lo stabilisce sempre l'art. 93: "La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata a questi effetti come mese intero; il periodo di effettivo godimento delle ferie così maturate sarà fissato compatibilmente con le esigenze di lavoro dell'azienda".

Indennità sostitutiva per ferie non godute. Le ferie sono ai sensi dell'art. 36 della Costituzione un diritto irrinunciabile perché servono per il recupero psico fisico del lavoratore. In altre parole, non possono essere monetizzate. Tranne in un caso previsto da tutti i CCNL. L'art. 93 del CCNL Metalmeccanici artigianato, per gli impiegati del settore Orafi, Argentieri ed Affini e Restauro di Beni Culturali, prevede che "In caso di licenziamento o di dimissioni ai lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in proporzione dei dodicesimi maturati". Si tratta dell'indennità sostitutiva per ferie non godute che va calcolata nell'ultima busta paga contenente la cessazione del rapporto di lavoro.

In riferimento alla irrinunciabilità delle ferie, anche il CCNL prevede che "Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Le ferie hanno normalmente carattere continuativo. Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale delle ferie".

L’indennità dovuta all'impiegato per giornate di ferie non godute è costituita dalla retribuzione globale di fatto. Ai sensi dell'art. 28 del CCNL Metalmeccanici artigianato, ecco le definizioni delle retribuzioni:

  • Retribuzione tabellare: è quella stabilita contrattualmente nelle tabelle di cui all'art. 29 (minimo tabellare, come da tabelle retributive metalmeccanici artigiani);
  • Retribuzione di fatto: è la retribuzione tabellare di cui al punto precedente più, gli eventuali superminimi goduti dal lavoratore, nonché gli scatti di anzianità maturati;
  • Retribuzione globale di fatto: è la retribuzione di fatto di cui al punto precedente più l'eventuale guadagno di cottimo o di incentivo o di altri elementi retributivi. Il frazionamento della retribuzione mensile in rateo orario si ottiene con il divisore 173.

Bisogna tener conto che l'art. 118 del CCNL Metalmeccanici artigianato stabilisce il "Calcolo per ferie non godute, festività lavorate e straordinario": "Agli effetti delle ferie non godute, delle festività lavorate, dello straordinario i calcoli dell’indennità si effettuano con la seguente formula: Mensilità x ore lavorate diviso 173".

Quindi per ogni ora di ferie bisogna dividere la retribuzione globale di fatto diviso il divisore 173.

Richiamo della ferie: possibile ma con rimborso delle spese. L'art. 93, sempre per impiegati del settore Orafi, Argentieri ed Affini e Restauro di Beni Culturali, prevede che "In caso di richiamo in servizio nel corso del periodo di ferie sarà corrisposto all'impiegato il rimborso delle spese relative al viaggio".

Ferie, permessi e accordo col datore di lavoro. L'art. 93 del CCNL stabilisce che "Nel rispetto delle normative contrattuali e legislative, a fronte di specifica richiesta del lavoratore, è consentita tramite accordo con l'impresa, la fruizione anche in un unico periodo delle diverse opportunità di assenza retribuita contrattualmente previste, tenuto conto delle necessità organizzative dell'impresa".

Ferie settore Odontotecnica

Un altro settore ai quali si applica il CCNL Metalmeccanici artigianato e disciplinato dal contratto collettivo è il settore Odontotecnica. Anche in questo caso vi è un articolo del CCNL per le ferie degli operai ed un altro per le ferie degli impiegati.

Operai

La Parte speciale – Sezione III – Norme per il Settore Odontotecnica – Parte Prima (Operai) del CCNL Metalmeccanici artigianato disciplina le ferie degli operai odontotecnici all'art. 101.

L'articolo 101 del CCNL Metalmeccanici artigiani disciplina le ferie degli operai del settore Odontotecnica: "Il lavoratore ha diritto per ogni anno di servizio a un periodo di ferie di 160 ore retribuite pari a 4 settimane".

Si tratta,  ovviamente, degli stessi diritti degli operai del settore Metalmeccanica ed installazione di impianti e del settore Orafi, Argentieri ed Affini e Restauro di Beni Culturali.

Anche in questo caso se il lavoratore ha una distribuzione dell'orario di lavoro basata su cinque giorni di lavoro settimanali i giorni di ferie sono pari 20 giornate annue di ferie, che sono 4 settimane di ferie.

Qualifica e Settore Ferie maturate in un anno Ferie maturate al mese
Operai Settore Odontotecnica 160 ore 13,33 ore
Operai Settore Odontotecnica (cinque giorni lavorativi a settimana) 20 giorni 1,67 giorni

Per un operaio a tempo pieno del Orafi, Argentieri ed Affini e Restauro di Beni Culturali quindi la maturazione in termini di ore è di 160 ore annue e 13,33 ore al mese. Tradotto in giornate di assenza, in caso di orario di lavoro basato su cinque giorni di lavoro a settimana, il lavoratore in questione ha diritto a 20 giorni di ferie annue ed 1,67 giorni di ferie al mese.

Per l'operaio assunto part-time spettano meno ore, perché ad esempio se è assunto con part-time a 20 ore settimanali, le ore annuali saranno 80 ore, ma essendo 4 ore al giorno, sempre 20 giorni di ferie all'anno sono, cambia la retribuzione delle ferie, il numero di ore di ferie retribuite.

Prolungamento ferie per festività. il CCNL Metalmeccanici artigianato stabilisce che "I giorni festivi di cui ai punti b), c), d) dell’art. 118 che ricorrono nel periodo di godimento di ferie non sono computabili come ferie per cuisi farà luogo ad un corrispondente prolungamento del periodo feriale. Tale prolungamento può essere sostituito dalla relativa indennità per mancate ferie".

Sostanzialmente se durante le ferie capitano le festività di cui al punto b), ossia 25 aprile (Anniversario della Liberazione), 1° maggio (Festa del lavoro), 2 giugno (Festa della Repubblica), o di cui al punto c), ossia Capodanno (1° gennaio), Epifania (6 gennaio), Lunedì di Pasqua (mobile), Assunzione di M.V. (15 agosto), Ognissanti (1° novembre), Immacolata Concezione (8 dicembre), Natale (25 dicembre),  S. Stefano (26 dicembre), nonché Santo Patrono di cui al punto d), il lavoratore ha diritto al pagamento come festività e non come giorno di ferie e le ferie richieste possono essere prolungate o il giorno di ferie sostituito dal giorno di festività può essere monetizzato.

Chi decide le ferie. L'articolo 101 del CCNL degli artigiani metalmeccanici, anche per il Settore Odontotecnica stabilisce che "L’epoca delle ferie sarà stabilita dall'impresa tenendo conto del desiderio degli operai compatibilmente con l'esigenza di lavoro". Quindi a decidere è il datore di lavoro, ma tenendo conto di ciò che desidera l'operaio. In ogni caso almeno due settimane, consecutive su richiesta del lavoratore, vanno concesse obbligatoriamente e godute dal lavoratore nell'anno di maturazione (esempio 2024) e le successive due settimana vanno godute entro il 30 giugno di due anni successivi (esempio 30 giugno 2025).

Computo giorni di ferie. L'art. 101 del contratto metalmeccanici artigianato anche per il Settore Odontotecnica stabilisce che "Al lavoratore che all’epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie per non avere ancora una anzianità di servizio di almeno 12 mesi consecutivi presso l'impresa, di norma spetterà un dodicesimo di ferie per ogni mese di servizio prestato".

E' il caso del lavoratore assunto ad esempio il 1 marzo 2024 e che ad agosto 2024 avrà maturato 20 diviso 12 per 5 mesi, ferie per 8,33 giorni da godersi in agosto.

Indennità sostitutiva per ferie non godute. Le ferie sono ai sensi dell'art. 36 della Costituzione un diritto irrinunciabile perché servono per il recupero psico fisico del lavoratore. In altre parole, non possono essere monetizzate. Tranne in un caso previsto da tutti i CCNL. L'art. 101 del CCNL Metalmeccanici artigianato, per il Settore Odontotecnica, prevede che "In caso di licenziamento o di dimissioni ai lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in proporzione dei dodicesimi maturati". Si tratta dell'indennità sostitutiva per ferie non godute che va calcolata nell'ultima busta paga contenente la cessazione del rapporto di lavoro.

In riferimento alla irrinunciabilità delle ferie, anche il CCNL prevede che "Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale delle ferie".

Retribuzione delle ferie. L'articolo 101 stabilisce che "Le ferie sono retribuite con la retribuzione globale di fatto". Ai sensi dell'art. 28 del CCNL Metalmeccanici artigianato, ecco le definizioni delle retribuzioni:

  • Retribuzione tabellare: è quella stabilita contrattualmente nelle tabelle di cui all'art. 29 (minimo tabellare, come da tabelle retributive metalmeccanici artigiani)
  • Retribuzione di fatto: è la retribuzione tabellare di cui al punto precedente più, gli eventuali superminimi goduti dal lavoratore, nonché gli scatti di anzianità maturati;
  • Retribuzione globale di fatto: è la retribuzione di fatto di cui al punto precedente più l'eventuale guadagno di cottimo o di incentivo o di altri elementi retributivi.
  • Il frazionamento della retribuzione mensile in rateo orario si ottiene con il divisore 173.

Bisogna tener conto che l'art. 118 del CCNL Metalmeccanici artigianato stabilisce il "Calcolo per ferie non godute, festività lavorate e straordinario": "Agli effetti delle ferie non godute, delle festività lavorate, dello straordinario i calcoli dell’indennità si effettuano con la seguente formula: Mensilità x ore lavorate diviso 173".

Quindi per ogni ora di ferie bisogna dividere la retribuzione globale di fatto diviso il divisore 173.

Ai fini del calcolo della retribuzione per ogni giornata di ferie degli operai artigiani metalmeccanici, il CCNL stabilisce che "Le singole giornate di ferie si intendono ragguagliate ad 8 ore e la retribuzione relativa sarà possibilmente corrisposta all'inizio del godimento delle ferie stesse, assicurando comunque al lavoratore un congruo acconto".

Ferie, permessi e accordo col datore di lavoro. L'art. 80 del CCNL stabilisce che "Nel rispetto delle normative contrattuali e legislative, a fronte di specifica richiesta del lavoratore, è consentita tramite accordo con l'impresa, la fruizione anche in un unico periodo delle diverse opportunità di assenza retribuita contrattualmente previste, tenuto conto delle necessità organizzative dell'impresa".

Impiegati

L'Articolo 117 contenente le norme sulle ferie degli impiegati del Settore Odontotecnica stabilisce che "L’impiegato ha il diritto ogni anno a un periodo di ferie con decorrenza delia retribuzione globale di fatto come se avesse prestato servizio pari a:

  • per anzianità da 1 a 18 anni compiuti: 4 settimane retribuite;
  • per anzianità oltre i 18 anni: 4 settimane più 5 giorni retribuiti".
Qualifica e Settore Ferie maturate in un anno Ferie maturate al mese
Impiegati Settore Odontotecnica nei primi 18 anni di anzianità 20 giorni 1,67 giorni
Impiegati Settore Odontotecnica oltre 18 anni di anzianità 25 giorni 2,083 giorni

Gli impiegati vengono retribuiti in giornate lavorate ed hanno un orario settimanale distribuito su cinque giorni lavorativi a settimana, quindi 4 settimane retribuite di ferie equivalgono a 20 giorni di ferie all'anno. Così come 4 settimane più cinque giorni, equivalgono a 25 giorni di ferie.

Prolungamento ferie per festività. Così come per gli operai, anche gli impiegati del Settore Odontotecnica nell'artigianato metalmeccanico hanno diritto al prolungamento delle ferie durante una festività: "I giorni festivi di cui all'art. 116 che ricorrono nel periodo di godimento delle ferie non sono computabili come ferie, per cui si farà luogo adun corrispondente prolungamento feriale. Tale prolungamento può essere sostituito dalla relativa indennità per mancate ferie".

Chi decide le ferie. L'articolo 117 del CCNL degli artigiani metalmeccanici, per gli impiegati del Settore Odontotecnica stabilisce che "L’epoca delle ferie sarà stabilita dall'impresa tenendo conto del desiderio degli impiegati compatibilmente con l'esigenza di lavoro dell'azienda". Quindi a decidere è il datore di lavoro, ma tenendo conto di ciò che desidera l'impiegato. In ogni caso almeno due settimane, consecutive su richiesta del lavoratore, vanno concesse obbligatoriamente e godute dal lavoratore nell'anno di maturazione (esempio anno 2024) e le successive due settimana vanno godute entro il 30 giugno di due anni successivi (esempio entro il 30 giugno 2025).

Ferie e assunzione durante l'anno. Sempre l'art. 117 del contratto metalmeccanici artigianato, per il Settore Odontotecnica, stabilisce che "All'impiegato che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all’intero periodo di ferie per non aver ancora una anzianità di almeno 1anno di servizio continuativo presso l'azienda, spetterà per ogni mese di servizio prestato, 1/12 del periodo feriale di cui il comma 1". In altre parole, per coloro che hanno un'anzianità fino a 18 anni, la maturazione è di 1,67 giorni per ogni mese di lavoro prestato, mentre per gli impiegati con oltre 18 anni di anzianità la maturazione è di 2,083 giorni di ferie per ogni mese di lavoro prestato.

E come si computa il mese? Lo stabilisce sempre l'art. 93: "La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata a questi effetti come mese intero; il periodo di effettivo godimento delle ferie così maturate sarà fissato compatibilmente con le esigenze di lavoro dell'azienda".

Indennità sostitutiva per ferie non godute. Le ferie sono ai sensi dell'art. 36 della Costituzione un diritto irrinunciabile perché servono per il recupero psico fisico del lavoratore. In altre parole, non possono essere monetizzate. Tranne in un caso previsto da tutti i CCNL. L'art.117 del CCNL Metalmeccanici artigianato, per gli impiegati del Settore Odontotecnica, prevede che "In caso di licenziamento o di dimissioni ai lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in proporzione dei dodicesimi maturati". Si tratta dell'indennità sostitutiva per ferie non godute che va calcolata nell'ultima busta paga contenente la cessazione del rapporto di lavoro.

In riferimento alla irrinunciabilità delle ferie, anche il CCNL prevede che "Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Le ferie hanno normalmente carattere continuativo. Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale delle ferie".

L’indennità dovuta all'impiegato per giornate di ferie non godute è costituita dalla retribuzione globale di fatto. Ai sensi dell'art. 28 del CCNL Metalmeccanici artigianato, ecco le definizioni delle retribuzioni:

  • Retribuzione tabellare: è quella stabilita contrattualmente nelle tabelle di cui all'art. 29 (minimo tabellare, come da tabelle retributive metalmeccanici artigiani);
  • Retribuzione di fatto: è la retribuzione tabellare di cui al punto precedente più, gli eventuali superminimi goduti dal lavoratore, nonché gli scatti di anzianità maturati;
  • Retribuzione globale di fatto: è la retribuzione di fatto di cui al punto precedente più l'eventuale guadagno di cottimo o di incentivo o di altri elementi retributivi. Il frazionamento della retribuzione mensile in rateo orario si ottiene con il divisore 173.

Bisogna tener conto che l'art. 118 del CCNL Metalmeccanici artigianato stabilisce il "Calcolo per ferie non godute, festività lavorate e straordinario": "Agli effetti delle ferie non godute, delle festività lavorate, dello straordinario i calcoli dell’indennità si effettuano con la seguente formula: Mensilità x ore lavorate diviso 173".

Quindi per ogni ora di ferie bisogna dividere la retribuzione globale di fatto diviso il divisore 173.

Richiamo della ferie: possibile ma con rimborso delle spese. L'art. 93, sempre per impiegati del settore Orafi, Argentieri ed Affini e Restauro di Beni Culturali, prevede che "In caso di richiamo in servizio nel corso del periodo di ferie sarà corrisposto all'impiegato il rimborso delle spese relative al viaggio".

Ferie, permessi e accordo col datore di lavoro. L'art. 93 del CCNL stabilisce che "Nel rispetto delle normative contrattuali e legislative, a fronte di specifica richiesta del lavoratore, è consentita tramite accordo con l'impresa, la fruizione anche in un unico periodo delle diverse opportunità di assenza retribuita contrattualmente previste, tenuto conto delle necessità organizzative dell'impresa".

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Antonio Barbato
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Mi occupo di consulenza del lavoro e giornalismo giuslavoristico, previdenziale e fiscale. Iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli e fondatore di uno studio professionale specializzato nel mondo del web e dell’editoria. Sono tra i soci fondatori e Vice Presidente dell’Associazione giovani Consulenti del Lavoro di Napoli. Tra i primissimi redattori di Fanpage.it, ho ricoperto, sin dalla fondazione del giornale, il ruolo di Responsabile dell’area Lavoro (Job), dal 2011 al 2022. Autore di numerose guide esplicative, dal 2023 ricopro il ruolo di Direttore editoriale di Lexplain, verticale del gruppo Ciaopeople dedicato al mondo della legislazione, del fisco, dell'economia e della finanza.
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