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29 Settembre 2023
15:00

Ferie CCNL Farmacie private: 26 giorni retribuiti all’anno

Il CCNL farmacie private prevede per i farmacisti e per i dipendenti delle farmacie private 26 giorni di ferie retribuite all’anno (2,1667 giorni al mese). Durante il periodo di ferie spetta la normale retribuzione, quindi paga base, contingenza, eventuali scatti di anzianità, ecc. Il datore di lavoro stabilisce i periodi di ferie sentite le esigenze dei dipendenti. In caso di chiusura al pubblico della farmacia per un periodo di ferie, le ferie dei dipendenti dovranno necessariamente coincidere con tali giorni di chiusura. Vediamo nello specifico cosa stabilisce il CCNL.

Ferie CCNL Farmacie private: 26 giorni retribuiti all’anno
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
ferie ccnl farmacie private

I dipendenti delle farmacie (farmacisti collaboratori, part-time, ecc.) hanno diritto a 26 giorni di ferie retribuite in un anno. E' questo l'ammontare delle ferie dei farmacisti collaboratori e degli altri lavoratori del settore. Le ferie nel CCNL farmacie private sono disciplinate dagli articoli 28-34 del contratto collettivo delle farmacie private. Tali articoli stabiliscono che il personale assunto nelle farmacie private applicando, appunto, il CCNL farmacie private, ha diritto a 26 giorni di ferie retribuite ogni anno.

I 26 giorni di ferie all’anno spettanti ai farmacisti si calcolano escludendo le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali cadenti nel periodo stesso. Inoltre, la settimana lavorativa si intende considerata di 6 giorni lavorativi dal lunedì al sabato agli effetti del computo delle ferie.

I lavoratori durante il periodo di ferie hanno diritto alla normale retribuzione spettante secondo contratto collettivo e quindi secondo le tabelle retributive CCNL Farmacie private.

Vedremo la normativa in materia di ferie nel CCNL farmacie private e tutti i diritti dei lavoratori.

Contratto nazionale farmacisti ferie: normativa

L’art. 28 del CCNL farmacie private, firmato da Federfarma e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, in materia di ferie stabilisce che:

Il personale di cui al presente contratto ha diritto ad un periodo di ferie annuali nella misura di giorni 26 lavorativi, fermo restando che la settimana lavorativa – quale che sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale – è comunque considerata di 6 giorni lavorativi dal lunedì al sabato agli effetti del computo delle ferie.

Dal computo del predetto periodo di ferie vanno escluse le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali cadenti nel periodo stesso, e pertanto il periodo di ferie sarà prolungato di tanti giorni quante sono le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali in esso comprese.

Leggendo quanto disciplinato dal contratto collettivo, bisogna focalizzarsi su tre aspetti:

  • i giorni di ferie sono 26 all'anno;
  • La settimana lavorativa ai fini delle ferie è di 6 giorni;
  • Dalle ferie sono escluse le domeniche e le festività.

Maturazione ferie Farmacisti: 26 giorni all'anno, 2,1667 al mese

I giorni di ferie retribuiti con la normale retribuzione prevista dal CCNL Farmacie private sono pari a 26 giorni all'anno. Ecco la maturazione annuale e mensile:

Categoria: Ferie maturante in un anno Ferie maturate ogni mese
Impiegati 26 giorni 26 giorni diviso 12 = 2,1667 giorni al mese
Operai 26 giorni 26 giorni diviso 12 = 2,1667 giorni al mese
Categoria: Ferie maturante in un anno
Impiegati 26 giorni
Operai 26 giorni
Categoria: Ferie maturate ogni mese
Impiegati 26 giorni diviso 12 = 2,1667 giorni al mese
Operai 26 giorni diviso 12 = 2,1667 giorni al mese

I lavoratori si vedranno attribuire in busta paga, ogni mese, una maturazione delle ferie di 2,1667 giorni al mese, anche in caso di contratto part-time, a tempo determinato, apprendistato e di farmacista collaboratore.

Pertanto i giorni di ferie spettanti al farmacista collaboratore, così come ai dipendenti part-time, sono sempre 26 giorni di ferie retribuite, che nel caso del part-time si concretizzano in un riconoscimento della normale retribuzione per il giorno di ferie ma ridotta in proporzione al part-time e quindi al minor numero di ore lavorate per ogni giornata lavorativa.

Ferie farmacisti e settimana lavorativa di 6 giorni

Tuttavia, il CCNL Farmacie private stabilisce che in materia di ferie la settimana lavorativa si intende considerata di sei giornate lavorative che vanno dal lunedì al sabato, indipendentemente da come vieni distribuito l’orario di lavoro o cosa han previsto le parti nel contratto di lavoro stipulato.

Per capire questo passaggio del CCNL bisogna risalire a quanto previsto dall'articolo 18 del CCNL Farmacie private che disciplina l'orario di lavoro. E' il seguente:

"La durata normale del lavoro è fissata in 40 ore settimanali, di norma distribuite su 5 giorni e mezzo, solo mediante la concessione di mezze giornate di riposo da godersi nella settimana successiva o, comunque, anche cumulativamente, entro l'arco del mese, tenendo conto delle necessità organizzative e del servizio della farmacia e delle esigenze del lavoratore stesso. La durata normale dell'orario di lavoro di 40 ore settimanali può essere anche riferita alla durata media delle prestazioni lavorative rese in un periodo non superiore all'anno per un massimo di 16settimane nel corso di ciascun anno di riferimento. L'orario settimanale non potrà, comunque, superare le 46 ore settimanali".

Il contratto collettivo prevede che l'orario di lavoro del lavoratore a tempo pieno (o full-time) sia di cinque giorni di lavoro pieni e una mezza giornata, per un totale di sei giorni lavorativi (aldilà di quante ore di lavoro sono distribuite nel singolo giorno), la settimana di ferie è computata in 6 giorni lavorativi e quindi di ferie a settimana.

La conseguenza è che un lavoratore che ad esempio gode delle due settimane di ferie consecutive nell'anno di maturazione, godrà di 14 giorni di calendario di assenza da lavoro e di 12 giorni retribuiti per ferie (ed ovviamente 12 giorni di ferie scalati in busta paga). Ovviamente, in termini retributivi, il lavoratore in questione percepirà 40 ore retribuite a settimana e quindi i due giorni di ferie cadenti nelle giornate lavorative di mezza giornata (es. 4 ore) saranno retribuite per le ore effettivamente lavorative da contratto di lavoro.

Ferie "scalate" in busta paga: escluso domenica e festivi

Inoltre, come disciplinato dall’articolo 28 del CCNL, dal computo delle ferie vanno escluse:

  • le domeniche;
  • le festività nazionali e infrasettimanali cadenti nel periodo stesso.

Le ferie saranno quindi "prolungate" di tanti giorni quante sono le domeniche e le festività ricadenti nel periodo di ferie del dipendente.

Le festività nazionali e infrasettimanali che vanno escluse dal periodo di ferie sono:

  • 1º giorno dell'anno;
  • giorno dell'Epifania;
  • giorno di lunedì, dopo Pasqua;
  • 25 aprile – la Liberazione;
  • 1º maggio – Festa dei lavoratori;
  • 2 giugno – Festa della Repubblica;
  • 15 agosto – Festa dell'Assunzione;
  • 1º novembre – Ognissanti;
  • 8 dicembre – Immacolata Concezione;
  • 25 dicembre – S. Natale;
  • 26 dicembre – S. Stefano;
  • solennità del Patrono del luogo ove si svolge il lavoro.

Tali festività sono appositamente retribuite e vanno escluse dal computo dei giorni di ferie, qualora ricadenti nel periodo di ferie che spetta al lavoratore.

Inoltre le ferie sono irrinunciabili ed è vietata la non concessione delle ferie, secondo l’art. 33 del CCNL farmacie private, che applica quanto disposto dall'art. 36 della Costituzione che appunto stabilisce che le ferie sono irrinunciabili e tutelate costituzionalmente in quanto destinate al recupero psico-fisico del lavoratore.

Durante il periodo di ferie non si può lavorare in un’altra farmacia. Sempre a norma del CCNL art. 34 il dipendente della farmacia, o il farmacista in ferie non può approfittare del periodo di ferie per andare a prestare servizio in un’altra farmacia. È vietato, infatti, durante il periodo di ferie prestare servizio presso altre farmacie.

Contratto farmacisti giorni di ferie: chi stabilisce le modalità di godimento

Secondo il CCNL farmacie private il datore di lavoro può decidere le ferie, tra maggio e ottobre.

La decisione va presa però in relazione alle esigenze della farmacia e al parere dei lavoratori.

L’articolo 29 del CCNL Farmacie private (sia urbane che rurali), denominato "Regolamentazione delle ferie", in materia di godimento delle ferie stabilisce infatti che:

E' facoltà del datore di lavoro stabilire il periodo delle ferie normalmente dal maggio all'ottobre in funzione delle esigenze della farmacia e sentiti i lavoratori”.

E continua stabilendo che “Le ferie potranno essere frazionate in non più di due periodi; è facoltà del lavoratore scegliere quando effettuare uno di questi due periodi, in accordo con il datore di lavoro, purché la farmacia non chiuda al pubblico per l'effettuazione delle ferie; in questo caso le ferie individuali dei lavoratori devono coincidere con il periodo di chiusura”.

Quindi, i 26 giorni di ferie che spettano ai dipendenti delle farmacie private non devono essere goduti necessariamente tutti insieme, ma possono essere suddivise in massimo due periodi a scelta del dipendente.

Tuttavia, se la farmacia durante l’anno chiude al pubblico per un periodo di ferie, allora le ferie dei dipendenti dovranno necessariamente coincidere con tali giorni di lavoro. Ad esempio se la farmacia chiude per 7 giorni ad agosto, parte delle ferie dei dipendenti coincideranno sicuramente con tale settimana di chiusura.

Il contratto collettivo quindi concede alle parti ampia possibilità di concordare le ferie. C'è da tener presente che l'art. 2109 del codice civile richiede che il periodo di ferie debba essere "possibilmente continuativo", ossia il datore di lavoro non può frazionare le ferie a proprio piacimento.

L'art. 10 del D. Lgs. n. 66/2003 distingue poi le quattro settimane di ferie maturate in tre periodi diversi: un primo periodo di 2 settimane consecutive che il lavoratore deve godere nell'anno di maturazione delle ferie, su propria richiesta e poi un secondo periodo di ulteriori due settimane da godersi nei 18 mesi dal termine dell'anno di maturazione (31 dicembre).

Pertanto sia il contratto collettivo che la legge indicano alla farmacia ed ai propri dipendenti le modalità per concordare le ferie. Chi decide è il datore di lavoro, ma con diritti del farmacista.

Inizio delle ferie. Secondo quanto stabilito dal CCNL farmacie private “le ferie non potranno avere inizio di domenica né di giorno festivo e neppure nel giorno antecedente alla domenica o a quello festivo, ad eccezione delle ferie aventi inizio il 1º o il 16º giorno del mese”.

Inoltre, è stabilito che: “Gli eventuali giorni di ferie eccedenti le giornate di chiusura obbligatoria della farmacia non potranno essere fruiti in collegamento con tale periodo, salvo diverso accordo tra datore di lavoro e dipendente”.

Richiamo dalle ferie

Il datore di lavoro, così come stabilisce le ferie dei dipendenti in un periodo compreso tra maggio e ottobre, così per ragioni di servizio potrà richiamare il lavoratore prima del termine del periodo di ferie.

Il lavoratore avrà però poi diritto a completare tale periodo di ferie in epoca successiva nonché il diritto al rimborso delle spese sostenute sia per l'anticipato rientro che per tornare eventualmente al luogo dal quale sia stato richiamato.

Il caso di richiamo dalle ferie del lavoratore da parte del datore di lavoro è regolato dall’art. 32 del CCNL farmacie private.

Retribuzione durante le ferie nel CCNL farmacie private

Il contratto collettivo farmacisti valido appunto per i farmacisti assunti nelle farmacie e per gli altri dipendenti delle stesse, prevede 26 giorni di ferie retribuite all’anno per i farmacisti ed i dipendenti. Tali ferie sono normalmente retribuite.

Il CCNL farmacie private all’art. 30 stabilisce che:

Durante il periodo di ferie decorre a favore del lavoratore la retribuzione di fatto percepita in servizio, comprensiva di tutte le indennità”.

Si fa quindi riferimento alla normale retribuzione che percepisce un dipendente in base al proprio livello di inquadramento, anche se in ferie.

Si tratta della retribuzione fissa e continuativa prevista dall’art. 57 del CCNL e che il lavoratore può trovare generalmente nella parte alta del cedolino paga.

L’art. 57 del CCNL Farmacie private stabilisce che:

La normale retribuzione del lavoratore è costituita dalle seguenti voci:

  • retribuzione base nazionale conglobata, comprensiva dell'indennità di caropane prevista dalla legge e dei punti di contingenza scattati al 31 gennaio 1977;
  • indennità di contingenza successiva al 31 gennaio 1977, nelle misure previste per il settore del commercio, ai cui accordi si fa rinvio;
  • eventuali scatti di anzianità per gli aventi diritto ai sensi dell'art. 56 del presente c.c.n.l.;
  • indennità speciale quadri per gli aventi diritto ai sensi dell'art. 4 del presente c.c.n.l.;
  • l'elemento distinto della retribuzione (E.d.r.) di euro 10,33, di cui all'accordo sul costo del lavoro del 31 luglio 1992 da corrispondersi per 13 mensilità”.

Ma quanto si guadagna per un giorno di ferie. L’art. 60 del CCNL farmacie private stabilisce che la quota giornaliera di retribuzione, sia normale che di fatto, si ottiene dividendo l'importo mensile per il divisore convenzionale 26, fatto salvo quanto previsto dall'art. 48, 2º comma del CCNL farmacie private.

Mentre la quota oraria di retribuzione, sia normale che di fatto, si ottiene dividendo l'importo mensile per il divisore convenzionale 173 per il personale la cui durata normale di lavoro è di 40 ore settimanali.

Contratto nazionale farmacisti ferie matrimoniali: spettano 15 giorni di congedo matrimoniale

Molto spesso i lavoratori confondono le ferie con il congedo matrimoniale, spesso chiamato ferie matrimoniali.

Al lavoratore che deve contrarre matrimonio compete un congedo straordinario di 15 giorni di calendario durante il quale decorre la normale retribuzione. Quindi non esistono le ferie matrimoniali, bensì si parla di congedo matrimoniale ed è previsto nella misura di 15 giorni di calendario.

Nel CCNL farmacie private il congedo matrimoniale è regolato all’art. 36. Tale congedo non può essere computato nel periodo delle ferie né può essere considerato quale periodo di preavviso di licenziamento.

Termini per presentare la domanda di congedo. La domanda di congedo deve essere presentata di norma con almeno un mese di preavviso ed il datore di lavoro, compatibilmente con le esigenze della farmacia, può concedere il congedo straordinario con decorrenza dal terzo giorno antecedente la celebrazione del matrimonio.

Documentazione da presentare. Alla fine del congedo matrimoniale può essere necessario presentare la documentazione attestante il matrimonio stesso. Infatti, il CCNL prevede che a richiesta del datore di lavoro il lavoratore ha l'obbligo di esibire alla fine del congedo la documentazione dell'avvenuta celebrazione del matrimonio.

Ferie durante il preavviso

L’art. 31 del CCNL farmacie private stabilisce che “Le ferie non possono essere concesse durante il periodo di preavviso”.

Quindi, se il lavoratore è in ferie durante il periodo di preavviso, si sospende il decorso del preavviso di dimissioni o licenziamento. Il termine del periodo di preavviso e quindi del rapporto di lavoro si sposta in avanti di tanti giorni quanti quelli di ferie.

Ferie non godute, dimissioni e licenziamento

Sempre secondo quanto stabilito dall’art. 31 “In caso di licenziamento o di dimissioni, spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi del periodo di ferie quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato per l'anno di competenza”.

Quindi le ferie che non erano ancora state godute dal dipendente nell’anno in cui si dimette o viene licenziato spettano per tanti dodicesimi del periodo di ferie quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato per l'anno di competenza.

C'è da dire che il divieto di monetizzazione delle ferie, che è presente durante tutto il rapporto di lavoro in virtù di quanto stabilito dall'art. 36 della Costituzione che appunto stabilisce che le ferie sono irrinunciabili per la funzione di recupero psicofisico del lavoratore, non sussiste in caso di cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni del lavoratore o licenziamento da parte del datore di lavoro.

Abbiamo già visto che la parte che recede dal contratto, quindi il lavoratore in caso di dimissioni o il datore di lavoro in caso di licenziamento, deve concedere il periodo di preavviso all'altra parte e che tale periodo non può essere considerato ferie. In mancanza scatta il diritto all'indennità sostitutiva del preavviso, così come in caso di recesso del rapporto di lavoro, sia per dimissioni che per licenziamento, con o senza preavviso, scatta il diritto al riconoscimento dell'indennità per ferie non godute.

Contratto farmacisti: indennità per ferie non godute

Le ferie non godute durante l’anno non vengono perse, quindi se il dipendente in un anno non utilizza tutti i 26 giorni di ferie che gli spettano per contratto, non perderà le ferie non godute e quindi non utilizzate.

Il lavoratore della farmacia privata che non utilizza tutte le ferie ha diritto al pagamento delle ferie non godute, quindi alla retribuzione per tali ferie. Il pagamento delle ferie non godute tecnicamente si concretizza nel riconoscimento di un’indennità sostitutiva delle ferie da corrispondere al dipendente al momento della chiusura del rapporto di lavoro.

Infatti, come stabilito dall’art. 31 del CCNL farmacie private “In caso di licenziamento o di dimissioni, spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi del periodo di ferie quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato per l'anno di competenza", come abbiamo visto.

Nella sostanza, al lavoratore va riconosciuto come indennità per ferie non godute, il pagamento delle ferie non godute all'atto della cessazione del rapporto di lavoro. Quindi sia le ferie arretrate degli anni precedenti che le ferie maturate e non godute nell'anno di cessazione del rapporto di lavoro. Il contratto collettivo stabilisce che il conteggio va diviso per mese.

Per esempio, se un lavoratore ha 20 giorni di ferie non godute al 31 dicembre dell'anno precedente e poi si dimette o viene licenziato il giorno 30 giugno, egli avrà diritto al pagamento delle ferie non godute dell'anno precedente (20 giorni di ferie) più sei dodicesimi delle 26 giornate di ferie (quindi 26 diviso 12 per 6 = 13 giorni) dell'anno di cessazione del rapporto di lavoro, in quanto tale lavoratore ha completato 6 mesi di effettivo servizio prestato nell'anno di competenza. Pertanto avrà diritto a 33 giorni di indennità sostitutiva per ferie non godute da riconoscersi dividendo, per ogni giorno di ferie, la retribuzione fissa e continuativa per 26.

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Antonio Barbato
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Mi occupo di consulenza del lavoro e giornalismo giuslavoristico, previdenziale e fiscale. Iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli e fondatore di uno studio professionale specializzato nel mondo del web e dell’editoria. Sono tra i soci fondatori e Vice Presidente dell’Associazione giovani Consulenti del Lavoro di Napoli. Tra i primissimi redattori di Fanpage.it, ho ricoperto, sin dalla fondazione del giornale, il ruolo di Responsabile dell’area Lavoro (Job), dal 2011 al 2022. Autore di numerose guide esplicative, dal 2023 ricopro il ruolo di Direttore editoriale di Lexplain, verticale del gruppo Ciaopeople dedicato al mondo della legislazione, del fisco, dell'economia e della finanza.
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