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11 Agosto 2024
13:00

Ferie CCNL Distribuzione Moderna Organizzata: 26 giorni retribuiti all’anno, da maggio ad ottobre

Le ferie nel CCNL Distribuzione Moderna Organizzata sono pari a 26 giorni retribuiti all'anno. Si tratta di giorni lavorativi, escludendo la domenica e, su facoltà del datore di lavoro, vanno goduti da maggio ad ottobre di ogni anno. Vediamo nel dettaglio.

Ferie CCNL Distribuzione Moderna Organizzata: 26 giorni retribuiti all’anno, da maggio ad ottobre
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Ferie CCNL Distribuzione Moderna Organizzata 26 giorni retribuiti all'anno, da maggio ad ottobre

Le ferie nel CCNL Distribuzione Moderna Organizzata sono pari a 26 giorni retribuiti all'anno. Si tratta di giorni lavorativi, escludendo la domenica.

La settimana lavorativa ai fini delle ferie va dal lunedì al sabato.

Le ferie nel settore della Distribuzione Moderna Organizzata, su facoltà del datore di lavoro, vanno godute da maggio ad ottobre di ogni anno.

Vediamo come funzionano le ferie nel CCNL Distribuzione Moderna Organizzata.

Ferie maturate ogni mese e in un anno

L'articolo 142 della Sezione Quarta – Disciplina del rapporto di lavoro – Titolo V – Svolgimento del rapporto di lavoro – Capo IV del CCNL della Distribuzione Moderna Organizzata disciplina le "Ferie".

Il comma 1 prevede che "Il personale di cui al presente contratto ha diritto a un periodo di ferie annuali nella misura di ventisei giorni lavorativi, fermo restando che la settimana lavorativa – quale che sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale – è comunque considerata di sei giorni lavorativi dal lunedì al sabato agli effetti del computo delle ferie".

Il comma 2 prevede che "Dal computo del predetto periodo di ferie vanno escluse le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali cadenti nel periodo stesso, e pertanto il periodo di ferie sarà prolungato di tanti giorni quante sono le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali in esso comprese".

La normativa sulle ferie va letta in coordinamento:

  • con l'articolo 115 del CCNL Distribuzione Moderna Organizzata che disciplina l'orario di lavoro, prevedendo che "La durata normale del lavoro effettivo, per la generalità delle aziende commerciali, è fissata in 40 ore settimanali";
  • e con l'articolo 118 del CCNL Distribuzione Moderna Organizzata che prevede che per i lavoratori con un orario di lavoro di 40 ore settimanali, l'articolazione dell'orario settimanale "si realizza mediante la concessione di mezza giornata di riposo in coincidenza con la chiusura infrasettimanale prevista dalle norme locali in vigore, e per le restanti 4 ore mediante la concessione di un'ulteriore mezza giornata a turno settimanale".

Questo perché nel settore l'orario di lavoro è generalmente basato su sei giorni lavorativi settimanali e quindi anche il computo delle ferie è effettuato escludendo la domenica e considerando gli altri sei giorni.

Per quanto riguarda la maturazione delle ferie ogni mese e ogni anno, ecco la tabella riepilogativa.

Lavoratori Ferie maturate ogni anno Ferie maturate ogni mese
Operai e impiegati 26 giorni 2,167 giorni

Se ad esempio un lavoratore gode di due settimane di ferie da lunedì alla domenica, egli avrà fruito di 12 giorni di ferie nei 14 giorni di assenza da lavoro.

Chi decide le ferie

Il periodo di godimento delle ferie viene deciso dal datore di lavoro, ma tenendo conto delle esigenze del lavoratore.

Ai sensi dell'art. 10, comma 1 del D. Lgs. n. 66 del 2023 "Il periodo di ferie, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva […], va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell’anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione".

Quindi se il lavoratore chiede il godimento di almeno due settimane di ferie nell'anno di maturazione (quindi ad esempio ferie anno 2024 da godersi per due settimane consecutive nel 2024), ne ha diritto. Mentre le ulteriori due settimane vanno godute, se si tratta delle ferie maturate nel 2024, entro il 30 giugno 2026. E dopo tale data non si perdono, ma restano nel conteggio delle ferie maturate del lavoratore.

Ferie da godersi da maggio ad ottobre di ogni anno

Il CCNL Distribuzione Moderna Organizzata prevede all'articolo 143 "Determinazione periodo di ferie" prevede che "Compatibilmente con le esigenze dell'azienda, e tenuto conto di quelle dei lavoratori, è in facoltà del datore di lavoro stabilire il periodo delle ferie dal maggio all'ottobre, eccettuate le aziende fornitrici di apparecchiature frigorifere e di birra, acque minerali, bevande gassate, gelati e ghiaccio, nonché le aziende di raccolta e salatura di pelli grezze fresche che potranno fissare i turni di ferie in qualsiasi periodo dell'anno. Ferme restando le eccezioni sopra indicate, in deroga a quanto sopra, la determinazione dei turni feriali potrà avvenire anche in periodi diversi dell'anno in accordo tra le parti e mediante programmazione.

Il contratto collettivo stabilisce anche che "Le ferie potranno essere frazionate in non più di due periodi".

Quindi da un lato il lavoratore ha diritto, su sua richiesta, ad almeno due settimane consecutive nell'anno di maturazione, dall'altro lato nell'ambito del periodo da maggio ad ottobre di ogni anno su decisione del datore di lavoro, è possibile un frazionamento delle ferie in due periodi.

Molti lavoratori potrebbero chiedersi se possono prendersi le ferie negli altri mesi, quindi da novembre ad aprile dell'anno successivo. La risposta è che il datore di lavoro ha la facoltà di stabilire il periodo di ferie da maggio ad ottobre, ma anche la possibilità, sia il datore di lavoro che il lavoratore, di concordare un periodo di godimento delle ferie in altri mesi dell'anno.

Il contratto collettivo stabilisce anche quando iniziano le ferie: "I turni di ferie non potranno avere inizio di domenica, né di giorno festivo e neppure nel giorno antecedente alla domenica o a quello festivo ad eccezione dei turni aventi inizio il 1° o il 16° giorno del mese".

Poi il contratto collettivo stabilisce anche che la malattia interrompe le ferie: "Il decorso delle ferie resta interrotto nel caso di sopravvenienza, durante il periodo stesso, di malattia regolarmente denunciata e riconosciuta dalle strutture sanitarie pubbliche competenti per territorio". Ma ovviamente la malattia deve essere denunciata con il certificato telematico di malattia, con indicazione dell'indirizzo di reperibilità.

Fruizione ferie per lavoratori stranieri

Il comma 3 dell'art. 142 del CCNL Distribuzione Moderna Organizzata prevede che "Nel caso di lavoratore di cittadinanza non italiana che abbia necessità di godere di un periodo di ferie più lungo, alfine di utilizzarlo per un rimpatrio non definitivo, su sua richiesta e accordo del datore di lavoro, è possibile l'accumulo delle ferie nell'arco massimo di un biennio, nei limiti previsti dalla Legge".

Siccome abbiamo detto che per legge le ferie vanno concesse entro i 18 mesi successivi all'anno di maturazione, un lavoratore straniero può accumulare le ferie dell'anno 2024 e dell'anno 2025, ma dovrà godere di almeno 26 delle 52 giornate di ferie maturate entro il 30 giugno 2026.

Calcolo retribuzione ferie

L'articolo 144 denominato "Normativa retribuzione ferie" stabilisce che "Durante il periodo di ferie decorre a favore del lavoratore la retribuzione di fatto, di cui all'art. 191".

C'è una norma speciale per i lavoratori retribuiti in tutto in parte a provvigione: "Il datore di lavoro corrisponderà, durante il periodo di ferie, una quota pari alla media delle provvigioni percepite dagli altri colleghi del negozio o del reparto.

Nelle aziende con un solo dipendente o quando tutto il personale sia in ferie spetterà al singolo dipendente, durante il periodo di ferie, la media mensile delle provvigioni dallo stesso percepita negli ultimi 12 mesi o nel minor periodo di servizio prestato.

Se il dipendente retribuito a provvigione è in ferie e viene sostituito da altro dipendente estraneo al reparto, il lavoratore in ferie avrà diritto ad una quota di provvigioni, a carico del datore di lavoro, pari a quella spettante al suo sostituto".

Tornando al calcolo dello stipendio e della retribuzione spettante per le ferie godute, le ferie sono pagate con la retribuzione globale di fatto di cui all'art. 191, che prevede che "La retribuzione di fatto è costituita dalle voci di cui al precedente art. 189 nonché da tutti gli altri elementi retributivi aventi carattere continuativo ad esclusione dei rimborsi di spese, dei compensi per lavoro straordinario, delle gratificazioni straordinarie o una tantum, e di ogni elemento espressamente escluso dalle Parti dal calcolo di singoli istituti contrattuali ovvero esclusi dall'imponibile contributivo a norma di Legge".

Il rimando all'articolo 189 che tratta la "Normale retribuzione": "La normale retribuzione del lavoratore è costituita dalle seguenti voci:
a) paga base nazionale conglobata;
b) indennità di contingenza;
c) terzi elementi nazionali o provinciali ove esistenti;
d) eventuali scatti di anzianità per gli aventi diritto ai sensi del precedente art. 188;
e) altri elementi derivanti dalla contrattazione collettiva".

L'articolo 193 disciplina la "Quota giornaliera": "La quota giornaliera della retribuzione, sia normale che di fatto, si ottiene, in tutti i casi, dividendo l'importo mensile per il divisore convenzionale 26".

Quindi per ogni giorno di ferie il lavoratore ha diritto alla retribuzione globale di fatto (Normale retribuzione + tutti gli altri elementi retributivi aventi carattere continuativo) diviso il divisore 26.

Nella sostanza la somma degli elementi fissi e continuativi in busta paga (paga base, indennità di contingenza, terzo elemento, scatti di anzianità, eventuale superminimo) diviso 26, per ottenere la retribuzione spettante per ogni giorno di ferie goduto.

Calcolo indennità sostitutiva ferie non godute

L'articolo 145 del CCNL Distribuzione Moderna Organizzata, denominato "Normativa per cessazione rapporto", stabilisce che "In caso di licenziamento o di dimissioni, spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi del periodo di ferie al quale ha diritto, quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato per l'anno di competenza".

Un "Chiarimento a verbale" stabilisce che "Nella ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro, l'indennità sostitutiva delle ferie si calcola dividendo per ventisei la retribuzione mensile di fatto di cui all'art. 191".

Sostanzialmente lo stesso calcolo sopra esposto.

Ferie registrate in busta paga e nel Libro Unico del lavoro

L'ammontare delle ferie maturate deve essere obbligatoriamente indicato nella busta paga del lavoratore, più specificamente nel Libro Unico del lavoro.

L'articolo 148 del CCNL Distribuzione Moderna Organizzata prevede il "Registro ferie": "Per le ferie verrà istituito presso le aziende apposito registro con le stesse garanzie e modalità previste dal precedente art. 133 per il lavoro straordinario.

Il registro di cui al precedente capoverso può essere sostituito da altra idonea documentazione (es. Libro Unico del Lavoro)".

Richiamo lavoratore in ferie

Prima di tutto è possibile che il datore di lavoro richiami il lavoratore in ferie, ma vediamo in quali casi.

L'articolo 146 del CCNL Distribuzione Moderna Organizzata prevede che "Per ragioni di servizio il datore di lavoro potrà chiamare il lavoratore prima del termine del periodo di ferie, fermi restando il diritto del lavoratore a completare detto periodo in epoca successiva e il diritto al rimborso delle spese sostenute sia per l'anticipato rientro, sia per tornare eventualmente al luogo dal quale il dipendente sia stato richiamato".

Divieto di monetizzazione delle ferie

In ottemperanza all'articolo 36 della Costituzione che prevede che le ferie sono irrinunciabili perché concesse per il recupero psicofisico del lavoratore, l'articolo 147 del CCNL Distribuzione Moderna Organizzata prevede l'"Irrinunciabilità": "Le ferie sono irrinunciabili e pertanto nessuna indennità è dovuta al lavoratore che spontaneamente si presenti in servizio durante il turno di ferie assegnatogli".

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Antonio Barbato
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Mi occupo di consulenza del lavoro e giornalismo giuslavoristico, previdenziale e fiscale. Iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli e fondatore di uno studio professionale specializzato nel mondo del web e dell’editoria. Sono tra i soci fondatori e Vice Presidente dell’Associazione giovani Consulenti del Lavoro di Napoli. Tra i primissimi redattori di Fanpage.it, ho ricoperto, sin dalla fondazione del giornale, il ruolo di Responsabile dell’area Lavoro (Job), dal 2011 al 2022. Autore di numerose guide esplicative, dal 2023 ricopro il ruolo di Direttore editoriale di Lexplain, verticale del gruppo Ciaopeople dedicato al mondo della legislazione, del fisco, dell'economia e della finanza.
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